Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 36992/2024 Reg. Gen.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Presidente Dott. Anna Cattaneo
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 23/10/2024 e vertente
TRA
) Parte 1 C.F. 1
Luogo e data di nascita ROMANIA in data 25/03/1976
Residenza VIA SAN REMIGIO 21 SEDRIANO rappresentata e difesa dall'Avv. GIOLA ANTONELLA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
C.F. 2 ), Controparte_1
Luogo e data di nascita ROMANIA in data 31/05/1977
Residenza i VIA SAN REMIGIO 21 SEDRIANO
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 6 novembre 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 1 aprile 2025
1) Dichiarare la separazione;
2) Assegnare la casa coniugale, con quanto l'arreda, alla moglie, che l'abiterà con la figlia non economicamente autosufficiente, autorizzando il marito all'asporto dei beni personali e di sua proprietà esclusiva non contestata con termine al marito entro il 15 giugno 2025 per allontanarsene;
[...] l'importo mensile di euro 150,00 con decorrenza dalla mensilità in cui esce di casa da versare entro il 30 di ogni mese.
4) I genitori contribuiranno nelle spese extra relative alla figlia Persona_1 nella misura del 50% così come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da
-
documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il
-
preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese
-
extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Il contributo al mantenimento ed alle spese cesserà con il raggiungimento della completa autosufficienza economica della figlia
4) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento. *****
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a NA (MI) il 17/09/2005 (anno
2005, atto n26, parte 1)
Dall'unione è nata Persona 2 il 22/12/2006 maggiorenne non economicamente autonoma
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/10/2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione dal marito, l'assegnazione della casa familiare di cui i coniugi sono proprietari e la previsione di un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autonoma.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 1 aprile 2024 verificata la regolarità della notifica, il
Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte 1 presente personalmente senza l'assistenza di un difensore.
Il Giudice delgato ha ammonito la parte convenuta in ordine alla obbligatorietà dell'assistenza tecnica ed ha, quindi, sentito le parti, La moglie ha dichiarato: mi voglio separare.
Ultimamente non parliamo per non litigare.
Io ho un contratto per la Parte 2 part time sugli 800,00 euro al mese.
Non arrotondo.
Nostra figlia ha una buona relazione con il padre: non è la fine del mondo. Lei dice lo so che è difficile ma la decisione della mamma deve essere rispettata.
Io capsico che lui deve andare via di casa ed i soldi sono difficili. Mi vanno bene 150,00 euro
Il marito ha dichiarato: io amo mia moglie e non vorrei separarmi.
Ma prendo atto.
Lavoro in nero nel settore edile all'incirca guadagno più di mille euro al mese ma dipende da quello che trovo Ho trovato un lavoro che mi dà 1.300,00 al mese in regola: aspettavo adesso per vedere cosa succedeva. Se devo pagare un affitto e il mantenimento non so come fare. Se andavo a lavorare in regola mi dava un contratto poi non me ne posso andare prima. Era troppo poco. In quel caso a quello che devo fare magari mi trovo un lavoro da autista che guadagno di più.
Sono d'accordo che nostra figlia continua ad abitare con la mamma: è più attaccata a lei
Prendo 98,00 euro di AUU.
Ho difficoltà a trovare una casa: non posso andare con chiunque.
Mi impegna ad andare via di casa entro i 15 giugno 2025
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, non ha adottato provvedimenti temporanei vista l'imminente decisione del
Collegio ed in assenza di ragioni di urgenza ed ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. *******
Sulla domanda di separazione personale
La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti e da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea, comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto¹
Sulla casa familiare e sul mantenimento della figlia.
Le dichiarazioni dei coniugi come sopra trascritte portano all'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla difesa attrice (su cui il marito presente in udienza si è detto in accordo) tenuto conto del fatto che:
1) L'assegnazione della casa familiare alla madre perché continui ad abitarla con la figlia è coerente con la relazione privilegiata che la ragazza ha con la genitrice;
2) I tempi assegnati al padre per allontanarsene al 15 giugno 2025 sono funzionali al reperimento di una nuova abitazione;
3) La previsione di un contributo paterno nella misura minima di 150,00 euro mensili trova ragione nella necessità per il padre di reperire una soluzione abitativa autonoma e tiene conto del vantaggio economico che deriva alla madre comproprietaria dal provvedimento di assegnazione in suo favore di un'immobile in piena proprietà non gravato da mutuo;
4) La compartecipazione dei genitori nella misura del 50% nelle spese extra assegno tutela le esigenze di Persona_1 studentessa di quasi 18 anni.
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
36992 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1 [...]
CP 1 a NA (MI) che hanno contratto matrimonio con rito civile in Cornaredo il17/09/2005, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di NA ( (anno 2005, atto n26, parte 1) 2. Assegna la casa coniugale, con quanto l'arreda, alla moglie, che l'abiterà con la figlia non economicamente autosufficiente, autorizzando il marito all'asporto dei beni personali e di sua proprietà esclusiva non contestata con termine al marito entro il 15 giugno 2025 per allontanarsene;
3. Pone a carico di CP 1 CP 2 quale contributo al mantenimento della figlia Per 1
[...] l'importo mensile di euro 150,00 con decorrenza dalla mensilità in cui esce di casa da versare entro il 30 di ogni mese.
4. Dispone che i genitori contribuiscano assegno nelle spese extra relative alla figlia Per_1
[...] nella misura del 50% come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
О spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
○ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
○
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse O
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
○ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
○ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova
-
di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Nulla sulle spese
6. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1) dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NA (MI), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 2183 del 30 gennaio 2013.