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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5513/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5513/2022 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. QUATTROCCHI ANDREA, C.F. , ed C.F._1 elettivamente domiciliata in via Alberto Mario, n. 74, Catania;
appellante contro
, C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 [...]
C.F. , ed elettivamente domiciliato in Corso Controparte_2 C.F._3
Martiri della libertà, 38, Catania;
appellato avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di finanziamento – recesso anticipato – art. 125 sexies t.u.b. – art. 33 d.lgs. 205/2006 (codice del consumo) – costi recurring e up front.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza di giorno
22.01.2024, il cui verbale si intende trascritto;
il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 sentenza n. 433/2021 emessa dal Giudice di pace di Acireale, con cui, all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. n. 697/2021 promosso contro la stessa da , la società odierna appellante è CP_1
stata condannata a pagare la somma di euro 502,56, oltre interessi e spese, quale rimborso dei costi relativi al contratto di finanziamento n. 4965 concluso tra le parti, a seguito di estinzione anticipata. I fatti posti alla base dell'odierna controversia possono essere riepilogati nei termini seguenti:
ha concluso in data 14.07.2016 con il suddetto contratto di CP_1 Parte_1 prestito personale, per l'importo di euro 25.440,00, da restituirsi in 120 rate mensili da 212,00 euro ciascuna. Il mutuatario ha richiesto l'estinzione anticipata del contratto e, dopo aver ricevuto il conteggio estintivo dalla società erogante, ha pagato a tal fine il debito residuo di euro 12.359,58; di conseguenza, il rapporto è stato estinto.
Con l'atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Acireale ha fatto valere la CP_1
responsabilità della società convenuta per omesso rimborso delle commissioni accessorie non interamente godute dall'attore in ragione dell'estinzione anticipata del contratto di prestito concluso tra le parti, con conseguente restituzione dei relativi importi tramite il criterio pro rata temporis; ha altresì lamentato la nullità per violazione dell'art. 33 del codice del consumo (d.lgs. 205/2006) della clausola contrattuale inserita nell'art. 8 delle condizioni generali del contratto, che disciplina l'ipotesi di rimborso a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, in quanto vessatoria, e ha contestato le commissioni di attivazione e le provvigioni all'intermediario, in quanto genericamente pattuite.
In primo grado, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“A) Ritenere e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'art. 8 contenuta nelle
'condizioni generali del contratto' n. 4965 perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, in ragione dei motivi espressi al paragrafo VI;
B) Ritenere e dichiarare la rimborsabilità delle 'commissioni e/o oneri accessori' contenuti nel contratto di finanziamento n. 4965, in ragione dei motivi espressi al paragrafo VII;
C) Conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto dell'attore, al rimborso della complessiva somma di € 793,94 (NEI LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE
ADITO), da calcolarsi secondo il criterio del pro rata temporis, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto, per le ragioni spiegate al paragrafo VII;
D) In subordine, voglia il Giudice adito accertare e dichiarare il diritto dell'attore al rimborso secondo il metodo di calcolo 'relativamente proporzionale' (…)”. si è costituita in primo grado e ha chiesto rigettarsi le domande di parte attrice, Parte_1
a causa dell'inapplicabilità della disciplina richiamata e in ragione delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti e ha, altresì, eccepito la carenza di legittimazione passiva in capo a per commissioni relative all'intermediazione nel credito. Parte_1
Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace ha accolto le domande di parte attrice, emettendo il seguente dispositivo: “- condanna la società convenuta a corrispondere a parte attrice la complessiva somma di €.
502,56,00 per le causali di cui sopra, oltre interessi dalla messa in mora all'effettivo soddisfo;
- condanna, infine, la società convenuta alla refusione delle spese legali in favore dell'attore, che liquida in €. 330,00 per compensi ed €, 43,00 per spese, oltre spese generali, C.p.A. ed I.V.A. come per legge”. ha proposto appello lamentando, innanzitutto, la non applicabilità Parte_1 nell'ordinamento italiano della sentenza della CGUE, 11.09.2019, causa C-383/18 (sentenza
Lexitor), innanzitutto quanto non self executing e in secondo luogo l'interpretazione data della disciplina sottostante, contenuta nell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, sarebbe stata superata dall'art. 11octies della legge 106/2021, che ha modificato l'art. 125sexies t.u.b.; al caso di specie sarebbe applicabile l'art. 125sexies t.u.b. nella formulazione vigente per i contratti conclusi prima del 25.07.2021, come quello in esame, con conseguente distinzione, ai fini del rimborso a seguito di estinzione anticipata, tra costi up front e costi recurring (tutti, peraltro, analiticamente previsti e muniti di giustificazione causale nel contratto). Inoltre, secondo la prospettazione di parte appellante, non sarebbe applicabile l'art. 33 codice del consumo, vertendosi non in un'ipotesi di recesso, bensì di estinzione anticipata di finanziamento. In particolare, ha ribadito Parte_1
l'argomentazione, già svolta in primo grado, secondo cui le condizioni generali del contratto all'art. 4 stabiliscono con chiarezza ciascuna voce di costo e all'art. 9 (rimandando all'art. 4 SECCI) escludono il rimborso delle suddette commissioni di attivazione, provvigioni all'intermediario del credito ed imposta di bollo in quanto costi up front. ha, infine, richiesto la Parte_1
condanna della controparte alla restituzione delle somme già pagate in adempimento della sentenza di primo grado. ha, dunque, formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Nel merito:
- In accoglimento del presente gravame, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta dalla al sig. la somma di Euro 502,56 a Parte_1 CP_1 titolo di rimborso commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 4965/2016,
e pertanto erronea ed illegittima la sentenza n. 433/2021 emessa dal Giudice di Pace di Acireale;
- Per l'effetto condannare il sig. alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1 degli importi da questa già corrisposti in forza della sentenza di primo grado”.
[...]
si è costituito (tardivamente) chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare, CP_1
l'appellato ha ribadito la legittimazione passiva di per la provvigione Parte_1 all'intermediario e la nullità (ai sensi dell'art. 33 codice consumo) delle clausole che prevedono il carattere non rimborsabile di costi non interamente maturati in caso di estinzione anticipata del contratto, stante l'applicabilità dei principi sanciti dalla sentenza Lexitor della CGUE e da Corte cost., n. 263/2022 e dei principi sanciti dall'art. 125sexies t.u.b. L'appellato ha quindi chiesto la conferma della sentenza del Giudice di pace, pur rilevando di non condividere il criterio di calcolo adottato (c.d. criterio del relativamente proporzionale), che non è stata tuttavia fatto oggetto di tempestivo appello incidentale.
ha dunque così concluso: CP_1
“In via principale:
- confermare integralmente la sentenza appellata n. 433/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Acireale in data 19.10.2021;
- coerentemente, rigettare, per i motivi elencati in diritto, il gravame proposto avverso la sentenza n. 433/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Acireale in data 19.10.2021”.
Così ricostruiti il procedimento, nonché le domande ed eccezioni delle parti, l'appello è infondato.
Va innanzitutto rilevato che all'udienza del 28.06.2023 è stata revocata la dichiarazione di contumacia dell'appellato resa all'udienza del 15.02.2023, in quanto si è costituito CP_1
tardivamente con comparsa depositata in data 14.02.2023 h. 19:30.
Sempre in via preliminare, va chiarito che è dotata di legittimazione anche Parte_1 passiva per la provvigione all'intermediario, in quanto il contratto di prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile appare essere stato gestito interamente dalla società mutuante, ovverosia l'odierna appellante. In particolare, la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante e, nel caso di specie, la società odierna appellante ha incassato direttamente gli importi contestati (sul tema si rinvia alla motivazione di Tribunale Napoli, 06.07.2022, n. 6801/2022).
In ogni caso, si osserva che l'obbligo di rimborso, che verrà esaminato a breve, includerebbe le commissioni di intermediazione, pur nell'ipotesi in cui l'istituto di credito le avesse versate a terzi quale remunerazione per l'attività svolta (soluzione già adottata da codesta Sezione nella sentenza n. 2574/2023 emessa in data 11.08.2024).
Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125sexies co. III t.u.b. (non applicabile ratione temporis, secondo quanto si specificherà infra) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione (o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, mutatis mutandis, Tribunale Monza,
04.01.2023, n. 20 e Tribunale Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi. Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla citata riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il solvens
e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 citata e
30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo ed in modo costante riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento. Posto l'indebito da ripetere, l'accipiens, legittimato passivo dell'azione ai sensi dell'art. 2033 c.c., dev'essere identificato in colui che riceve quanto pagato dal cliente, non importa se per conto proprio o altrui (Collegio coordinamento ABF,
n. 6816/2018).
Tale conclusione vale a maggior ragione se si considera che il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto all'istituto di credito, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta unitamente a quella relativa al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi, separatamente, a versare alla compagnia quanto dovuto (sul tema si vedano anche, mutatis mutandis, Tribunale Napoli, Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273; nella giurisprudenza di questo Ufficio, si rinvia alla sentenza emessa in data 01.06.2024 nel procedimento
R.G. 15641/2021). Tanto chiarito, per quanto riguarda la complessiva richiesta di rimborso delle commissioni e oneri accessori a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, le somme richieste sono dovute ai sensi dell'art. 125sexies t.u.b., tenuto conto del quadro giurisprudenziale e normativo delineatosi sul tema tra il 2019 ed il 2023.
In materia sono infatti intervenute le due pronunce Corte di giustizia UE, 11.09.2019, C-
383/2018 (sentenza Lexitor) e Corte costituzionale, 22.12.2022, n. 263, nonché le disposizioni contenute, in un primo momento, nell'art. 1, comma 1bis d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10.08.2023, n. 103, e, in un secondo momento, nell'art. 27 del d.l. 10.08.2023
h. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 09.10.2023, n. 136 (nella giurisprudenza di codesto
Ufficio, si vedano, tra le altre, le sentenze Tribunale Catania, Sez. IV, emesse nei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 15522/2021 e 2467/2020).
Ai fini della decisione, occorre innanzitutto ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125sexies t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE. In particolare, il comma I della summenzionata norma stabilisce quanto segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125 comma II t.u.b., il quale, in recepimento dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE pro tempore vigente, stabiliva quanto segue: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal
CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M.
08.07.1992, il quale, all'art. 3, ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come già accennato, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel testo unico bancario il citato art. 125sexies. Pertanto, è pacifico che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico;
il punto controverso risiede, tuttavia, nella precisazione della nozione di “costo totale del credito”. A tal riguardo, deve farsi riferimento all'art. 3 lett. g) della direttiva UE 2008/48, che prevede che per “costo totale del credito” s'intendano “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e) t.u.b., il quale, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Tanto chiarito, in merito alla riduzione del costo del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento si sono pronunciate sia la Banca
d'IA sia l'Arbitro Bancario e Finanziario.
La Banca d'IA, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 t.u.b.) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125sexies t.u.b., ha per lungo tempo interpretato il diritto ad una riduzione del costo totale del credito spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up front).
In particolare la Banca d'IA, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, ha più volte ribadito che
“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto
“uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n.
192691/09). In senso conforme era attestato il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario e finanziario, confermato dal Collegio di Coordinamento, secondo cui “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale orientamento:
i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne
l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n.
179/2012)” (ABF Collegio di Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, Controparte_3
, 11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
[...]
Il quadro così delineato ha subito però un mutamento a seguito della pronuncia della CGUE,
11.09.2019, resa nella causa C-383/2018 (sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è dunque adeguata al suddetto principio, affermando il diritto al rimborso, in caso di estinzione anticipata dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo. Tra le altre, può citarsi la decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, che ha affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi,
l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Va precisato, per completezza, che con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21,
Unicredit Bank Austria) la Corte di giustizia dell'UE ha affermato quanto segue: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio
2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Se una tale conclusione può, ad un primo esame, ritenersi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza
Lexitor, in realtà l'approccio differenziato deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso Lexitor e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit
Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza
“PIES” previsto per il credito immobiliare e tale elemento differenziale darebbe luogo ad una distanza normativa tra le due direttive che, secondo la Corte, giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie.
Tanto chiarito, sul tema del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata di contratto di finanziamento è intervenuta anche la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11octies comma II del d.l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d.l.
13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, quale interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d.
Lexitor.
Sul tema è inoltre intervenuto nell'anno 2023 il legislatore, in un primo momento con l'art. 1 comma 1bis del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
Tale disciplina ha codificato il principio c.d. del costo ammortizzato e, per altro verso
(nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), ha escluso dalla riduzione, oltre naturalmente alle imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”; tuttavia, tale regolamentazione deve considerarsi superata, sulla base del criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d.l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto quanto segue: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima norma non appare il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front (facendo la stessa riferimento solo alle imposte) ed è stato anche eliminato il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
tuttavia, il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125sexies t.u.b. “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di giustizia e dalla
Corte costituzione e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up front.
In questo senso si è pronunciata, più di recente, anche la Corte di Cassazione, Sez. II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, che (senza un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate) ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art.
125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 t.u.b.) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive (europee)”.
Di conseguenza, alla luce della disciplina applicabile quale sopra ricostruita, tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi up front e costi recurring ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, l'appellato ha diritto ad ottenere dall'appellante il rimborso nei termini ritenuti dal Giudice di primo grado.
In merito al criterio di calcolo del rimborso, non avendo parte appellata proposto tempestivamente appello incidentale, deve essere applicato il criterio c.d. del relativamente proporzionale o della curva degli interessi, come da sentenza del Giudice di pace.
Consegue altresì ai superiori principi che le clausole contenute nell'art. 8 delle condizioni generali del contratto n. 4965 del 14.07.2016 – prevede che “rimangono interamente a carico del
Cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto):a) le commissioni di attivazione;
b) le provvigioni all'intermediario del credito;
c) l'imposta di bollo” – sono da qualificare come vessatorie ai sensi dell'art. 33 co. II lett. b codice del consumo, che dispone che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (…) b) escludere o limitare le azioni o
i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. Di conseguenza, la clausola è nulla ai sensi dell'art. 36 codice consumo, secondo il quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto” (in questo senso, ex multis, Cass. civ., Sez. II, ord. 06.09.2023 n. 25977 sopracitata e già sentenza n. 25977/2023, nonché ABF Napoli, n. 3415/2013).
In conclusione, tenuto conto di tutti i suesposti motivi, l'appello deve essere rigettato.
Alla luce delle significative innovazioni, a livello di giurisprudenza e normativa, intervenute in corso di giudizio e considerato, tuttavia, che la sentenza Lexitor è stata emessa prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, sussistono i presupposti per la compensazione parziale delle spese tra le parti (nella misura della metà), ai sensi dell'art. 92 c.p.c., quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018. Per la restante quota della metà, le spese vengono quantificate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le fasi di trattazione-istruttoria e decisionale, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività espletata, delle questioni giuridiche esaminate, del carattere documentale del giudizio e delle modalità di assunzione della decisione;
viene altresì disposta la distrazione richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5513/2022, così decide:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 433/2021 Parte_1 emessa dal Giudice di pace di Acireale;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna a corrispondere a la metà delle spese di lite, Parte_1 CP_1
quantificate, per la quota, in euro 231,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge, con distrazione a favore dell'avv. ai sensi Controparte_2 dell'art. 93 c.p.c.
Catania, 24/05/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5513/2022 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. QUATTROCCHI ANDREA, C.F. , ed C.F._1 elettivamente domiciliata in via Alberto Mario, n. 74, Catania;
appellante contro
, C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 [...]
C.F. , ed elettivamente domiciliato in Corso Controparte_2 C.F._3
Martiri della libertà, 38, Catania;
appellato avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di finanziamento – recesso anticipato – art. 125 sexies t.u.b. – art. 33 d.lgs. 205/2006 (codice del consumo) – costi recurring e up front.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice all'udienza di giorno
22.01.2024, il cui verbale si intende trascritto;
il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 sentenza n. 433/2021 emessa dal Giudice di pace di Acireale, con cui, all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. n. 697/2021 promosso contro la stessa da , la società odierna appellante è CP_1
stata condannata a pagare la somma di euro 502,56, oltre interessi e spese, quale rimborso dei costi relativi al contratto di finanziamento n. 4965 concluso tra le parti, a seguito di estinzione anticipata. I fatti posti alla base dell'odierna controversia possono essere riepilogati nei termini seguenti:
ha concluso in data 14.07.2016 con il suddetto contratto di CP_1 Parte_1 prestito personale, per l'importo di euro 25.440,00, da restituirsi in 120 rate mensili da 212,00 euro ciascuna. Il mutuatario ha richiesto l'estinzione anticipata del contratto e, dopo aver ricevuto il conteggio estintivo dalla società erogante, ha pagato a tal fine il debito residuo di euro 12.359,58; di conseguenza, il rapporto è stato estinto.
Con l'atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Acireale ha fatto valere la CP_1
responsabilità della società convenuta per omesso rimborso delle commissioni accessorie non interamente godute dall'attore in ragione dell'estinzione anticipata del contratto di prestito concluso tra le parti, con conseguente restituzione dei relativi importi tramite il criterio pro rata temporis; ha altresì lamentato la nullità per violazione dell'art. 33 del codice del consumo (d.lgs. 205/2006) della clausola contrattuale inserita nell'art. 8 delle condizioni generali del contratto, che disciplina l'ipotesi di rimborso a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, in quanto vessatoria, e ha contestato le commissioni di attivazione e le provvigioni all'intermediario, in quanto genericamente pattuite.
In primo grado, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“A) Ritenere e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'art. 8 contenuta nelle
'condizioni generali del contratto' n. 4965 perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, in ragione dei motivi espressi al paragrafo VI;
B) Ritenere e dichiarare la rimborsabilità delle 'commissioni e/o oneri accessori' contenuti nel contratto di finanziamento n. 4965, in ragione dei motivi espressi al paragrafo VII;
C) Conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto dell'attore, al rimborso della complessiva somma di € 793,94 (NEI LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE
ADITO), da calcolarsi secondo il criterio del pro rata temporis, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto, per le ragioni spiegate al paragrafo VII;
D) In subordine, voglia il Giudice adito accertare e dichiarare il diritto dell'attore al rimborso secondo il metodo di calcolo 'relativamente proporzionale' (…)”. si è costituita in primo grado e ha chiesto rigettarsi le domande di parte attrice, Parte_1
a causa dell'inapplicabilità della disciplina richiamata e in ragione delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti e ha, altresì, eccepito la carenza di legittimazione passiva in capo a per commissioni relative all'intermediazione nel credito. Parte_1
Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace ha accolto le domande di parte attrice, emettendo il seguente dispositivo: “- condanna la società convenuta a corrispondere a parte attrice la complessiva somma di €.
502,56,00 per le causali di cui sopra, oltre interessi dalla messa in mora all'effettivo soddisfo;
- condanna, infine, la società convenuta alla refusione delle spese legali in favore dell'attore, che liquida in €. 330,00 per compensi ed €, 43,00 per spese, oltre spese generali, C.p.A. ed I.V.A. come per legge”. ha proposto appello lamentando, innanzitutto, la non applicabilità Parte_1 nell'ordinamento italiano della sentenza della CGUE, 11.09.2019, causa C-383/18 (sentenza
Lexitor), innanzitutto quanto non self executing e in secondo luogo l'interpretazione data della disciplina sottostante, contenuta nell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, sarebbe stata superata dall'art. 11octies della legge 106/2021, che ha modificato l'art. 125sexies t.u.b.; al caso di specie sarebbe applicabile l'art. 125sexies t.u.b. nella formulazione vigente per i contratti conclusi prima del 25.07.2021, come quello in esame, con conseguente distinzione, ai fini del rimborso a seguito di estinzione anticipata, tra costi up front e costi recurring (tutti, peraltro, analiticamente previsti e muniti di giustificazione causale nel contratto). Inoltre, secondo la prospettazione di parte appellante, non sarebbe applicabile l'art. 33 codice del consumo, vertendosi non in un'ipotesi di recesso, bensì di estinzione anticipata di finanziamento. In particolare, ha ribadito Parte_1
l'argomentazione, già svolta in primo grado, secondo cui le condizioni generali del contratto all'art. 4 stabiliscono con chiarezza ciascuna voce di costo e all'art. 9 (rimandando all'art. 4 SECCI) escludono il rimborso delle suddette commissioni di attivazione, provvigioni all'intermediario del credito ed imposta di bollo in quanto costi up front. ha, infine, richiesto la Parte_1
condanna della controparte alla restituzione delle somme già pagate in adempimento della sentenza di primo grado. ha, dunque, formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Nel merito:
- In accoglimento del presente gravame, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta dalla al sig. la somma di Euro 502,56 a Parte_1 CP_1 titolo di rimborso commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 4965/2016,
e pertanto erronea ed illegittima la sentenza n. 433/2021 emessa dal Giudice di Pace di Acireale;
- Per l'effetto condannare il sig. alla restituzione in favore della CP_1 Parte_1 degli importi da questa già corrisposti in forza della sentenza di primo grado”.
[...]
si è costituito (tardivamente) chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare, CP_1
l'appellato ha ribadito la legittimazione passiva di per la provvigione Parte_1 all'intermediario e la nullità (ai sensi dell'art. 33 codice consumo) delle clausole che prevedono il carattere non rimborsabile di costi non interamente maturati in caso di estinzione anticipata del contratto, stante l'applicabilità dei principi sanciti dalla sentenza Lexitor della CGUE e da Corte cost., n. 263/2022 e dei principi sanciti dall'art. 125sexies t.u.b. L'appellato ha quindi chiesto la conferma della sentenza del Giudice di pace, pur rilevando di non condividere il criterio di calcolo adottato (c.d. criterio del relativamente proporzionale), che non è stata tuttavia fatto oggetto di tempestivo appello incidentale.
ha dunque così concluso: CP_1
“In via principale:
- confermare integralmente la sentenza appellata n. 433/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Acireale in data 19.10.2021;
- coerentemente, rigettare, per i motivi elencati in diritto, il gravame proposto avverso la sentenza n. 433/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Acireale in data 19.10.2021”.
Così ricostruiti il procedimento, nonché le domande ed eccezioni delle parti, l'appello è infondato.
Va innanzitutto rilevato che all'udienza del 28.06.2023 è stata revocata la dichiarazione di contumacia dell'appellato resa all'udienza del 15.02.2023, in quanto si è costituito CP_1
tardivamente con comparsa depositata in data 14.02.2023 h. 19:30.
Sempre in via preliminare, va chiarito che è dotata di legittimazione anche Parte_1 passiva per la provvigione all'intermediario, in quanto il contratto di prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile appare essere stato gestito interamente dalla società mutuante, ovverosia l'odierna appellante. In particolare, la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante e, nel caso di specie, la società odierna appellante ha incassato direttamente gli importi contestati (sul tema si rinvia alla motivazione di Tribunale Napoli, 06.07.2022, n. 6801/2022).
In ogni caso, si osserva che l'obbligo di rimborso, che verrà esaminato a breve, includerebbe le commissioni di intermediazione, pur nell'ipotesi in cui l'istituto di credito le avesse versate a terzi quale remunerazione per l'attività svolta (soluzione già adottata da codesta Sezione nella sentenza n. 2574/2023 emessa in data 11.08.2024).
Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125sexies co. III t.u.b. (non applicabile ratione temporis, secondo quanto si specificherà infra) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione (o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, mutatis mutandis, Tribunale Monza,
04.01.2023, n. 20 e Tribunale Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi. Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla citata riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il solvens
e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 citata e
30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo ed in modo costante riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento. Posto l'indebito da ripetere, l'accipiens, legittimato passivo dell'azione ai sensi dell'art. 2033 c.c., dev'essere identificato in colui che riceve quanto pagato dal cliente, non importa se per conto proprio o altrui (Collegio coordinamento ABF,
n. 6816/2018).
Tale conclusione vale a maggior ragione se si considera che il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto all'istituto di credito, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta unitamente a quella relativa al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi, separatamente, a versare alla compagnia quanto dovuto (sul tema si vedano anche, mutatis mutandis, Tribunale Napoli, Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273; nella giurisprudenza di questo Ufficio, si rinvia alla sentenza emessa in data 01.06.2024 nel procedimento
R.G. 15641/2021). Tanto chiarito, per quanto riguarda la complessiva richiesta di rimborso delle commissioni e oneri accessori a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, le somme richieste sono dovute ai sensi dell'art. 125sexies t.u.b., tenuto conto del quadro giurisprudenziale e normativo delineatosi sul tema tra il 2019 ed il 2023.
In materia sono infatti intervenute le due pronunce Corte di giustizia UE, 11.09.2019, C-
383/2018 (sentenza Lexitor) e Corte costituzionale, 22.12.2022, n. 263, nonché le disposizioni contenute, in un primo momento, nell'art. 1, comma 1bis d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10.08.2023, n. 103, e, in un secondo momento, nell'art. 27 del d.l. 10.08.2023
h. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 09.10.2023, n. 136 (nella giurisprudenza di codesto
Ufficio, si vedano, tra le altre, le sentenze Tribunale Catania, Sez. IV, emesse nei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 15522/2021 e 2467/2020).
Ai fini della decisione, occorre innanzitutto ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125sexies t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE. In particolare, il comma I della summenzionata norma stabilisce quanto segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125 comma II t.u.b., il quale, in recepimento dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE pro tempore vigente, stabiliva quanto segue: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal
CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M.
08.07.1992, il quale, all'art. 3, ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come già accennato, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel testo unico bancario il citato art. 125sexies. Pertanto, è pacifico che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico;
il punto controverso risiede, tuttavia, nella precisazione della nozione di “costo totale del credito”. A tal riguardo, deve farsi riferimento all'art. 3 lett. g) della direttiva UE 2008/48, che prevede che per “costo totale del credito” s'intendano “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e) t.u.b., il quale, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Tanto chiarito, in merito alla riduzione del costo del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento si sono pronunciate sia la Banca
d'IA sia l'Arbitro Bancario e Finanziario.
La Banca d'IA, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 t.u.b.) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125sexies t.u.b., ha per lungo tempo interpretato il diritto ad una riduzione del costo totale del credito spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up front).
In particolare la Banca d'IA, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, ha più volte ribadito che
“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto
“uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n.
192691/09). In senso conforme era attestato il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario e finanziario, confermato dal Collegio di Coordinamento, secondo cui “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale orientamento:
i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne
l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n.
179/2012)” (ABF Collegio di Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, Controparte_3
, 11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
[...]
Il quadro così delineato ha subito però un mutamento a seguito della pronuncia della CGUE,
11.09.2019, resa nella causa C-383/2018 (sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è dunque adeguata al suddetto principio, affermando il diritto al rimborso, in caso di estinzione anticipata dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo. Tra le altre, può citarsi la decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, che ha affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi,
l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Va precisato, per completezza, che con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21,
Unicredit Bank Austria) la Corte di giustizia dell'UE ha affermato quanto segue: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio
2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Se una tale conclusione può, ad un primo esame, ritenersi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza
Lexitor, in realtà l'approccio differenziato deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso Lexitor e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit
Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza
“PIES” previsto per il credito immobiliare e tale elemento differenziale darebbe luogo ad una distanza normativa tra le due direttive che, secondo la Corte, giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie.
Tanto chiarito, sul tema del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata di contratto di finanziamento è intervenuta anche la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11octies comma II del d.l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d.l.
13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, quale interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d.
Lexitor.
Sul tema è inoltre intervenuto nell'anno 2023 il legislatore, in un primo momento con l'art. 1 comma 1bis del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
Tale disciplina ha codificato il principio c.d. del costo ammortizzato e, per altro verso
(nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), ha escluso dalla riduzione, oltre naturalmente alle imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”; tuttavia, tale regolamentazione deve considerarsi superata, sulla base del criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d.l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto quanto segue: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima norma non appare il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front (facendo la stessa riferimento solo alle imposte) ed è stato anche eliminato il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
tuttavia, il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125sexies t.u.b. “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di giustizia e dalla
Corte costituzione e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up front.
In questo senso si è pronunciata, più di recente, anche la Corte di Cassazione, Sez. II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, che (senza un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate) ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art.
125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 t.u.b.) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive (europee)”.
Di conseguenza, alla luce della disciplina applicabile quale sopra ricostruita, tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi up front e costi recurring ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, l'appellato ha diritto ad ottenere dall'appellante il rimborso nei termini ritenuti dal Giudice di primo grado.
In merito al criterio di calcolo del rimborso, non avendo parte appellata proposto tempestivamente appello incidentale, deve essere applicato il criterio c.d. del relativamente proporzionale o della curva degli interessi, come da sentenza del Giudice di pace.
Consegue altresì ai superiori principi che le clausole contenute nell'art. 8 delle condizioni generali del contratto n. 4965 del 14.07.2016 – prevede che “rimangono interamente a carico del
Cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto):a) le commissioni di attivazione;
b) le provvigioni all'intermediario del credito;
c) l'imposta di bollo” – sono da qualificare come vessatorie ai sensi dell'art. 33 co. II lett. b codice del consumo, che dispone che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (…) b) escludere o limitare le azioni o
i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. Di conseguenza, la clausola è nulla ai sensi dell'art. 36 codice consumo, secondo il quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto” (in questo senso, ex multis, Cass. civ., Sez. II, ord. 06.09.2023 n. 25977 sopracitata e già sentenza n. 25977/2023, nonché ABF Napoli, n. 3415/2013).
In conclusione, tenuto conto di tutti i suesposti motivi, l'appello deve essere rigettato.
Alla luce delle significative innovazioni, a livello di giurisprudenza e normativa, intervenute in corso di giudizio e considerato, tuttavia, che la sentenza Lexitor è stata emessa prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, sussistono i presupposti per la compensazione parziale delle spese tra le parti (nella misura della metà), ai sensi dell'art. 92 c.p.c., quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018. Per la restante quota della metà, le spese vengono quantificate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le fasi di trattazione-istruttoria e decisionale, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività espletata, delle questioni giuridiche esaminate, del carattere documentale del giudizio e delle modalità di assunzione della decisione;
viene altresì disposta la distrazione richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5513/2022, così decide:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 433/2021 Parte_1 emessa dal Giudice di pace di Acireale;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna a corrispondere a la metà delle spese di lite, Parte_1 CP_1
quantificate, per la quota, in euro 231,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge, con distrazione a favore dell'avv. ai sensi Controparte_2 dell'art. 93 c.p.c.
Catania, 24/05/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone