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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 9107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9107 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella controversia iscritta al n. 5729/2024 R.G. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa De Martino Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Sestini e dall'avv. Sonia Fusca per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente con domanda riconvenzionale -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e crediti retributivi. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della resistente a decorrere dal 2 dicembre 2012;
- di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario a tempo parziale, per 25 ore settimanali, specificamente dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì, con la precisazione che
“tale orario potrà essere modificato per esigenze aziendali, rimanendo contenuto nel limite di n. 25 ore settimanali”; - di essere stata assunta con qualifica di impiegato di 4^ livello del C.C.N.L. “Distribuzione, Recapito e Servizi Postali”, applicato al rapporto, quale addetta al centralino con mansioni di scrittura e copia, ovvero altre mansioni tecnico-amministrative senza particolare esperienza e pratica d'ufficio, con retribuzione mensile lorda pari a ad € 1.688,98, comprensiva di E.d.r. e rateo mensile di 13^ e 14^ mensilità;
- di avere svolto la sua attività presso la sede societaria di via Zoe Fontana n. 220, Pal. B2;
- di avere in realtà costantemente osservato un orario di lavoro a tempo pieno, impostole dalla parte datoriale, operando per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con pausa di 60 minuti dalle ore 13:00 alle ore 14:00, ovvero, in alcuni giorni, senza pausa pranzo dalle 8:00 alle 16:00, oppure dalle 9:00 alle 17:00, o ancora dalle 10:00 alle 18:00 nella sede di Zoe fontana n. 120;
- di essere stata assoggettata al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare esercitato dalla resistente per il tramite di con la quale Testimone_1 si interfacciava;
- di avere riscontrato di avere ricevuto in busta paga l'attribuzione del 3^ livello di inquadramento;
- di avere svolto mansioni di “gestione rapporto con i postini, che le consegnavano la posta, lettere e pacchi, e quindi accettazione e messa in consegna al personale, tra cui sballaggio ed imballaggio pacchi”, nonché di
“data entry, che prevedeva l'inserimento dei dati e la preparazione delle raccomandate nonché delle lettere, posta prioritaria e pacchi per i clienti, trattandosi di un'attività che non si rivolgeva al pubblico, ma piuttosto di gestione privata della corrispondenza”;
- di avere ricevuto una retribuzione complessivamente inadeguata alla durata oraria complessiva a tempo pieno dell'attività lavorativa prestata;
- di non avere ricevuto il pagamento della retribuzione nell'anno 2022, sì da essersi dimessa per giusta causa in data 7 giugno 2022;
- di non avere ricevuto la busta paga di liquidazione del t.f.r., del quale aveva percepito soltanto un acconto pari a € 5.000;
- di avere maturato un credito complessivo di € 93.314,53 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, mensilità aggiuntive, festività, e indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, comprensiva anche della somma di € 14.601,01 lorda a titolo di differenza per il trattamento di fine rapporto;
- di avere altresì subito un pregiudizio per l'indebito utilizzo di clausole elastiche da parte del datore di lavoro, di cui ha parimenti diritto al ristoro. Alla stregua di queste premesse, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“ a) Accertato lo svolgimento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, condannare la con CP_1
2 sede legale in Via Zoe Fontana n. 220 – 00131, in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive, come da conteggio allegato al presente ricorso e parte integrante dello stesso ammontanti ad € 102.599,87 (euro centoduemilacinquecentonovantanove/87),
o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi dal dovuto al saldo;
oltre alla corresponsione all' di tutti i conseguenti contributi CP_2 assicurativi e previdenziali dovuti e non versati. b) Accertata la violazione dei limiti temporali di collocazione e di durata dell'orario di lavoro part-time, ed accertato il danno conseguentemente patito dalla lavoratrice, condannarsi con sede legale in CP_1 CP_1
Via Zoe Fontana n. 220 – 00131, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, valutato in via equitativa, nella misura del 50% della retribuzione effettivamente percepita dalla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro, o alla maggior o minor somma ritenuta equa dal Giudicante”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la resistente, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. In particolare, la resistente ha preliminarmente eccepito la prescrizione estintiva dei crediti azionati, dedotto l'integrale pagamento della retribuzione indicata nelle buste paga emesse nei confronti della lavoratrice, come da bonifici prodotti, contestato lo svolgimento da parte della ricorrente di ore di lavoro eccedenti quelle pattuite e, in via riconvenzionale, avendo la Pt_1 ricevuto una retribuzione parametrata su un livello superiore rispetto a quello pattuito in contratto e al contenuto delle mansioni svolte, ha chiesto la condanna della lavoratrice al pagamento in proprio favore dell'importo di € 15.483,73 per le maggiori somme percepite indebitamente. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con prova orale. Assegnato termine per il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa con sentenza non definitiva e rimessa sul ruolo per la quantificazione dei crediti accertati, mediante c.t.u. contabile. Disposta ed espletata c.t.u. contabile, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa, la controversia è stata decisa con pronuncia definitiva all'udienza del 16 settembre 2025, parimenti sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, occorre premettere che l'esistenza di una sentenza parziale esime dalla necessità di affrontare nuovamente le questioni già oggetto della pronuncia, dovendosi in questa sede ribadire le statuizioni che costituiscono il presupposto, di fatto e di diritto, della presente decisione.
3 Questo giudice si riporta, pertanto, integralmente alle considerazioni di cui alla sentenza n. 4022/2025, resa tra le parti da questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in data 2 aprile 2025, il cui dispositivo e motivazione sono in atti. Giova, al riguardo, precisare che la predetta sentenza non definitiva ha statuito che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 2 ottobre 2012 al 7 giugno 2022, con inquadramento della ricorrente nel 4° livello del CCNL “Distribuzione, Recapito e Servizi Postali” sino a marzo 2017 e nel 3° livello da aprile 2017 alla cessazione del rapporto, con orario di 35 ore settimanali dal 2 ottobre 2012 a ottobre 2021, nonché di 25 ore settimanali da novembre 2021 sino al 7 giugno 2022 e nei periodi di assenza dal lavoro per il collocamento in cassa integrazione. È stato, inoltre, accertato che la ricorrente ha diritto esclusivamente alle differenze sulla retribuzione ordinaria, sulla 13^ e sulla 14^ mensilità e sul t.f.r. in relazione a quanto corrisposto dal datore di lavoro, nei limiti di cui in parte motiva, mentre sono state rigettate, per il resto, le restanti domande retributive e risarcitorie proposte in ricorso, nonché la domanda riconvenzionale spiegata in memoria di costituzione. Nella parte motiva è stato precisato che “la ricorrente ha diritto alle differenze sulla retribuzione ordinaria, sulla 13^ e sulla 14^ mensilità e sul t.f.r., con le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare (secondo le eventuali previsioni della contrattazione collettiva e, in ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 81/2015, a decorrere dalla sua entrata in vigore), in ragione di un rapporto di lavoro svolto per 35 ore settimanali dal 2 ottobre 2012 a ottobre 2021, nonché di 25 ore settimanali da novembre 2021 sino al 7 giugno 2022, sulla base del 4^ livello di inquadramento del CCNL “Distribuzione, Recapito e Servizi Postali” sino a marzo 2017 e del 3° livello da aprile 2017 alla cessazione del rapporto, tenuto peraltro conto che la lavoratrice ha percepito un acconto di € 5.000 sul t.f.r. e gli importi, per i titoli sopra indicati, risultanti dalle buste paga. Vanno ritenuti, peraltro, di 25 ore settimanali, ai fini del calcolo delle differenze retributive, i periodi in cui la ricorrente, successivamente alla pandemia, è stata collocata in cassa integrazione e non ha, pertanto, svolto attività lavorativa, per come risultanti dalle buste paga”.
3. L'oggetto della presente pronuncia, pertanto, è costituito esclusivamente dalla quantificazione degli importi dovuti. Tanto premesso, sulla base dell'accertamento di fatto contenuto nella pronuncia non definitiva, sopra sinteticamente riportato, il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione affermando, alla luce delle tabelle retributive del C.C.N.L., che le differenze retributive lorde a favore della lavoratrice per tutta la durata del rapporto di lavoro ammontino a € 31.854,18,
4 mentre il t.f.r. va quantificato nell'importo lordo di € 8.214,57, per un importo complessivo di € 40.068,75. Le deduzioni svolte sul piano contabile nella perizia d'ufficio ed i relativi criteri utilizzati per la quantificazione degli emolumenti, peraltro non oggetto di contestazioni a opera delle parti, vanno condivisi perché immuni da vizi logico-giuridici e sorretti da adeguate e convincenti considerazioni contabili e giuridiche (cfr. relazione di consulenza, in atti). Peraltro, nessuna contestazione è stata formulata dalle parti sul criterio di calcolo utilizzato dall'ausiliario, correttamente predisposto sulla base del trattamento lordo dovuto, giacché secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito, nonché Cass., sez. lav., n. 30257 del 22 novembre 2018).
4. In definitiva, la società convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 40.068,75, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo, mentre vanno rigettate le altre domande proposte in ricorso e la domanda riconvenzionale della resistente, come già statuito nella pronuncia non definitiva del 2 aprile 2025.
5. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo ai parametri medi dello scaglione di valore della causa, in relazione all'importo riconosciuto.
5 L'importo delle stesse va, inoltre, aumentato nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in quanto l'atto introduttivo del giudizio è stato interamente redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto La parte datoriale va, altresì, condannata al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con provvedimento separato.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo complessivo di € 40.068,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna, altresì, parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 12.034,10, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Pone a carico della resistente le spese della c.t.u. contabile, già liquidate. Roma, 18 settembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella controversia iscritta al n. 5729/2024 R.G. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa De Martino Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Sestini e dall'avv. Sonia Fusca per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente con domanda riconvenzionale -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e crediti retributivi. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della resistente a decorrere dal 2 dicembre 2012;
- di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario a tempo parziale, per 25 ore settimanali, specificamente dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì, con la precisazione che
“tale orario potrà essere modificato per esigenze aziendali, rimanendo contenuto nel limite di n. 25 ore settimanali”; - di essere stata assunta con qualifica di impiegato di 4^ livello del C.C.N.L. “Distribuzione, Recapito e Servizi Postali”, applicato al rapporto, quale addetta al centralino con mansioni di scrittura e copia, ovvero altre mansioni tecnico-amministrative senza particolare esperienza e pratica d'ufficio, con retribuzione mensile lorda pari a ad € 1.688,98, comprensiva di E.d.r. e rateo mensile di 13^ e 14^ mensilità;
- di avere svolto la sua attività presso la sede societaria di via Zoe Fontana n. 220, Pal. B2;
- di avere in realtà costantemente osservato un orario di lavoro a tempo pieno, impostole dalla parte datoriale, operando per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con pausa di 60 minuti dalle ore 13:00 alle ore 14:00, ovvero, in alcuni giorni, senza pausa pranzo dalle 8:00 alle 16:00, oppure dalle 9:00 alle 17:00, o ancora dalle 10:00 alle 18:00 nella sede di Zoe fontana n. 120;
- di essere stata assoggettata al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare esercitato dalla resistente per il tramite di con la quale Testimone_1 si interfacciava;
- di avere riscontrato di avere ricevuto in busta paga l'attribuzione del 3^ livello di inquadramento;
- di avere svolto mansioni di “gestione rapporto con i postini, che le consegnavano la posta, lettere e pacchi, e quindi accettazione e messa in consegna al personale, tra cui sballaggio ed imballaggio pacchi”, nonché di
“data entry, che prevedeva l'inserimento dei dati e la preparazione delle raccomandate nonché delle lettere, posta prioritaria e pacchi per i clienti, trattandosi di un'attività che non si rivolgeva al pubblico, ma piuttosto di gestione privata della corrispondenza”;
- di avere ricevuto una retribuzione complessivamente inadeguata alla durata oraria complessiva a tempo pieno dell'attività lavorativa prestata;
- di non avere ricevuto il pagamento della retribuzione nell'anno 2022, sì da essersi dimessa per giusta causa in data 7 giugno 2022;
- di non avere ricevuto la busta paga di liquidazione del t.f.r., del quale aveva percepito soltanto un acconto pari a € 5.000;
- di avere maturato un credito complessivo di € 93.314,53 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, mensilità aggiuntive, festività, e indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, comprensiva anche della somma di € 14.601,01 lorda a titolo di differenza per il trattamento di fine rapporto;
- di avere altresì subito un pregiudizio per l'indebito utilizzo di clausole elastiche da parte del datore di lavoro, di cui ha parimenti diritto al ristoro. Alla stregua di queste premesse, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“ a) Accertato lo svolgimento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, condannare la con CP_1
2 sede legale in Via Zoe Fontana n. 220 – 00131, in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive, come da conteggio allegato al presente ricorso e parte integrante dello stesso ammontanti ad € 102.599,87 (euro centoduemilacinquecentonovantanove/87),
o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi dal dovuto al saldo;
oltre alla corresponsione all' di tutti i conseguenti contributi CP_2 assicurativi e previdenziali dovuti e non versati. b) Accertata la violazione dei limiti temporali di collocazione e di durata dell'orario di lavoro part-time, ed accertato il danno conseguentemente patito dalla lavoratrice, condannarsi con sede legale in CP_1 CP_1
Via Zoe Fontana n. 220 – 00131, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, valutato in via equitativa, nella misura del 50% della retribuzione effettivamente percepita dalla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro, o alla maggior o minor somma ritenuta equa dal Giudicante”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la resistente, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. In particolare, la resistente ha preliminarmente eccepito la prescrizione estintiva dei crediti azionati, dedotto l'integrale pagamento della retribuzione indicata nelle buste paga emesse nei confronti della lavoratrice, come da bonifici prodotti, contestato lo svolgimento da parte della ricorrente di ore di lavoro eccedenti quelle pattuite e, in via riconvenzionale, avendo la Pt_1 ricevuto una retribuzione parametrata su un livello superiore rispetto a quello pattuito in contratto e al contenuto delle mansioni svolte, ha chiesto la condanna della lavoratrice al pagamento in proprio favore dell'importo di € 15.483,73 per le maggiori somme percepite indebitamente. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con prova orale. Assegnato termine per il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa con sentenza non definitiva e rimessa sul ruolo per la quantificazione dei crediti accertati, mediante c.t.u. contabile. Disposta ed espletata c.t.u. contabile, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa, la controversia è stata decisa con pronuncia definitiva all'udienza del 16 settembre 2025, parimenti sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, occorre premettere che l'esistenza di una sentenza parziale esime dalla necessità di affrontare nuovamente le questioni già oggetto della pronuncia, dovendosi in questa sede ribadire le statuizioni che costituiscono il presupposto, di fatto e di diritto, della presente decisione.
3 Questo giudice si riporta, pertanto, integralmente alle considerazioni di cui alla sentenza n. 4022/2025, resa tra le parti da questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in data 2 aprile 2025, il cui dispositivo e motivazione sono in atti. Giova, al riguardo, precisare che la predetta sentenza non definitiva ha statuito che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 2 ottobre 2012 al 7 giugno 2022, con inquadramento della ricorrente nel 4° livello del CCNL “Distribuzione, Recapito e Servizi Postali” sino a marzo 2017 e nel 3° livello da aprile 2017 alla cessazione del rapporto, con orario di 35 ore settimanali dal 2 ottobre 2012 a ottobre 2021, nonché di 25 ore settimanali da novembre 2021 sino al 7 giugno 2022 e nei periodi di assenza dal lavoro per il collocamento in cassa integrazione. È stato, inoltre, accertato che la ricorrente ha diritto esclusivamente alle differenze sulla retribuzione ordinaria, sulla 13^ e sulla 14^ mensilità e sul t.f.r. in relazione a quanto corrisposto dal datore di lavoro, nei limiti di cui in parte motiva, mentre sono state rigettate, per il resto, le restanti domande retributive e risarcitorie proposte in ricorso, nonché la domanda riconvenzionale spiegata in memoria di costituzione. Nella parte motiva è stato precisato che “la ricorrente ha diritto alle differenze sulla retribuzione ordinaria, sulla 13^ e sulla 14^ mensilità e sul t.f.r., con le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare (secondo le eventuali previsioni della contrattazione collettiva e, in ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 81/2015, a decorrere dalla sua entrata in vigore), in ragione di un rapporto di lavoro svolto per 35 ore settimanali dal 2 ottobre 2012 a ottobre 2021, nonché di 25 ore settimanali da novembre 2021 sino al 7 giugno 2022, sulla base del 4^ livello di inquadramento del CCNL “Distribuzione, Recapito e Servizi Postali” sino a marzo 2017 e del 3° livello da aprile 2017 alla cessazione del rapporto, tenuto peraltro conto che la lavoratrice ha percepito un acconto di € 5.000 sul t.f.r. e gli importi, per i titoli sopra indicati, risultanti dalle buste paga. Vanno ritenuti, peraltro, di 25 ore settimanali, ai fini del calcolo delle differenze retributive, i periodi in cui la ricorrente, successivamente alla pandemia, è stata collocata in cassa integrazione e non ha, pertanto, svolto attività lavorativa, per come risultanti dalle buste paga”.
3. L'oggetto della presente pronuncia, pertanto, è costituito esclusivamente dalla quantificazione degli importi dovuti. Tanto premesso, sulla base dell'accertamento di fatto contenuto nella pronuncia non definitiva, sopra sinteticamente riportato, il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione affermando, alla luce delle tabelle retributive del C.C.N.L., che le differenze retributive lorde a favore della lavoratrice per tutta la durata del rapporto di lavoro ammontino a € 31.854,18,
4 mentre il t.f.r. va quantificato nell'importo lordo di € 8.214,57, per un importo complessivo di € 40.068,75. Le deduzioni svolte sul piano contabile nella perizia d'ufficio ed i relativi criteri utilizzati per la quantificazione degli emolumenti, peraltro non oggetto di contestazioni a opera delle parti, vanno condivisi perché immuni da vizi logico-giuridici e sorretti da adeguate e convincenti considerazioni contabili e giuridiche (cfr. relazione di consulenza, in atti). Peraltro, nessuna contestazione è stata formulata dalle parti sul criterio di calcolo utilizzato dall'ausiliario, correttamente predisposto sulla base del trattamento lordo dovuto, giacché secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito, nonché Cass., sez. lav., n. 30257 del 22 novembre 2018).
4. In definitiva, la società convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 40.068,75, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo, mentre vanno rigettate le altre domande proposte in ricorso e la domanda riconvenzionale della resistente, come già statuito nella pronuncia non definitiva del 2 aprile 2025.
5. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo ai parametri medi dello scaglione di valore della causa, in relazione all'importo riconosciuto.
5 L'importo delle stesse va, inoltre, aumentato nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in quanto l'atto introduttivo del giudizio è stato interamente redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto La parte datoriale va, altresì, condannata al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con provvedimento separato.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo complessivo di € 40.068,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna, altresì, parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 12.034,10, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Pone a carico della resistente le spese della c.t.u. contabile, già liquidate. Roma, 18 settembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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