Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 18632/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Russo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18632/2020 promossa da: in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., P. IVA rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Walter Mauriello, del Foro di Avellino, C.F.
[...]
, con cui elettivamente domicilia in Avellino, alla Via F. C.F._1
Iannaccone, 7, in virtù di atto di procura posto in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, conferita su foglio separato;
Il procuratore dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo pec: e/o al Email_1 numero di tel/fax 0825.35799; OPPONENTE contro
, in persona del legale rapp.te p.t. E_ sig. , (P. IVA. ), rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'avv. Francesco Mandara (C.F.: , giusta C.F._2 procura ad litem conferita su separato foglio allegato all'atto di costituzione in giudizio (cfr. doc. A), e con questi elettivamente domiciliata in Sant'Antonio Abate alla Via Stabia n° 57, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni al seguente numero di FAX: 081-8797378 e/o alla PEC:
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OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da conclusioni rassegnate per l'udienza del 16/09/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e,
dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
##### L'opposizione proposta S.R.L. non è Parte_2 fondata e pertanto, va rigettata per i motivi e nei limiti che seguono. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione formulata dalla società opponente di nullità della procura rilasciata dalla ricorrente e del difetto dello ius postulandi, in quanto infondate. Come già chiarito dal Giudice, nella persona della dott.ssa Gargia, con Ordinanza del 18/01/2021, entrambe le procure rilasciate dall'opposta, nella persona del legale rappresentante p.t., al proprio difensore per il giudizio monitorio e di opposizione sono valide, come da visura prodotta in atti dalla ricorrente nel procedimento monitorio;
nell'Ordinanza, infatti, si legge: “ritenuta la validità della procura alle liti, rilasciata dall'opposta al proprio difensore, alla luce dell'indicata qualità, nella procura, di legale rappresentante della società e della visura camerale della società ricorrente, prodotta in atti nel procedimento monitorio (cfr. Cass. 6162/20 secondo la quale: “l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese); ritenuta, altresì, la validità della procura rilasciata dall'opponente, al difensore (cfr. Cass. 25032/05);”. Sempre in via preliminare, va, altresì, rigettata l'eccezione formulata dall'opponente di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto del tutto infondata e non provata. Dall'esame della documentazione depositata in atti dalle parti, emerge chiaramente la titolarità del credito azionato in capo alla E_
, sulla base degli atti di espromissione ex art. 1272 c.c., con
[...] contestuale procura all'incasso ex art. 1387 c.c. e ss. senza obbligo di
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rendicontazione, sottoscritti tra l'opposta espromittente e le società di trasportatori, sub-vettori espromissari, per i debiti assunti dall'opponente, debitore espromesso, nei confronti di questi ultimi, nello specifico per l'importo di € 548,64, Controparte_3 per l'importo di € 247,35, Controparte_4 Controparte_5 per l'importo di € 797,06, per l'importo di € Controparte_6
3.462,77 e per l'importo di € 16.495,17, a seguito del CP_7 trasporto della merce acquistata dall'Associazione di produttori Ortofrutta Sol Sud, in virtù del contratto n. 57 del 13/06/2019, che agli artt. 2 e 7 dello stesso prevede rispettivamente l'impegno del trasformatore al ritiro della merce e pone i costi di trasporto della merce a carico dell'industria di trasformazione, nel caso di specie
[...]
che aveva, pertanto, affidato il trasporto della Parte_1 merce alla ricorrente, che, a sua volta, E_ aveva incaricato i sub vettori, creditori espromittenti, del trasporto per conto dell'opponente. Ribadisce la Cassazione che:“ l'espromissione è propriamente un contratto che intercorre fra creditore e il terzo, che assume spontaneamente l'obbligazione altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente e nel quale non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita dalla assunzione dell'obbligazione altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra il terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato”(Corte di Cassazione, sez. VI civile, sentenza n. 21102 del 22/07/2021), pertanto, i contratti di espromissione risultano validamente stipulati. Passando all'esame nel merito dei motivi di opposizione, va osservato che l'eccezione formulata dall'opponente nei confronti della società opposta di inesistenza del rapporto obbligatorio e sul mancato assolvimento dell'onere della prova non può trovare accoglimento perché priva di fondamento e non provata. Per quanto già detto, il diritto di credito della società opposta, trova fondamento negli atti di espromissione ex art. 1272 c.c., con contestuale procura all'incasso ex art. 1387 c.c. e ss., sottoscritti con e le società di trasportatori, sub- vettori espromissari (doc. 85, 86, 87, 88 e 89 produzione proc. monitorio), incaricati dalla , per conto dell'opponente, per il CP_1 trasporto della merce acquistata dall'Associazione di produttori Ortofrutta Sol Sud dalle zone di produzione fino agli stabilimenti della
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in virtù del contratto nr. 57/19 avente ad Parte_1 oggetto la cessione di pomodoro da industria per la campagna di trasformazione 2019 e degli artt. 2 e 7 dello stesso, che prevedono l'impegno del trasformatore al ritiro della merce ei costi di trasporto a suo carico. Oltretutto, risultano depositati in atti, oltre alla fattura nr. 6/A emessa dalla società opposta espromittente in data 23/09/2019, per l'importo di € 21.556,49 oltre interessi, nella quale risulta riportato il prezzo pattuito tra le parti per i trasporti effettuati, pari cioè ad euro 0,72 al kg e alle scritture contabili autenticate, i documenti di traporto della merce nonché i certificati di accettazione sottoscritti e rilasciati dalla stessa società opponente (cfr. documentazione da doc.5 a 84 proc. monitorio), con l'indicazione del contratto di fornitura nr. 57/19, del vettore, dei sub-vettori (Autista), la targa del veicolo, i quantitativi di merce consegnata e il luogo di consegna, documentazione mai contestata prima del ricevimento della pec.di costituzione in mora inviata dall'opposta in data 19/05/2020 e che dimostrano l'avvenuta esecuzione del traporto della merce e la ricezione della stessa da parte della società opponente, che la ha, quindi, accettata senza riserve. Parimenti, va rigettata l'eccezione di insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla società opponente, risultando il credito sufficientemente fondato, per quanto già detto, sulla base della documentazione depositata in atti dalla ricorrente, come osservato dal Giudice nell'Ordinanza del 18/01/2021 sopra citata, che, al contrario, ha ritenuto l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedendo l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. In corso di causa, le parti hanno dato atto dell'intervenuto integrale pagamento del credito ingiunto e delle spese del giudizio monitorio. In conclusione, parte opposta ha sufficientemente provato l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, mentre parte opponente non ha dato prova di quanto eccepito. Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La domanda ex art. 96 Cpc formulata dall'opposta deve essere anch'essa rigettata. Rispetto all'ipotesi di cui all' art. 96, c. 1 Cpc, si osserva che il ricorrente non ha allegato e provato di aver subito un danno per effetto dell'instaurazione del presente giudizio. Quanto all' ipotesi di cui all' art. 96, c. 3 Cpc (norma che ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo), si osserva che non si ravvisano gli estremi del
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dolo o della colpa grave nel comportamento di nessuna delle parti in causa. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3975/2020, proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t, nei confronti di
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., E_ disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente formulata dalla società opposta;
3) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta nel presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatrario. Così deciso in Napoli il 08/01/2025
Il Giudice on.
Dott. Francesco Russo
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