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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3960/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CACCIAPAGLIA BERNADETTE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ROTINO ORNELLA Controparte_1
, con gli avv.ti BELLI FRANCESCA ROMANA e GRAZIUSO SALVATORE CP_2
, con l'avv. PAPALATO M. ROSARIA CP_3
Resistenti
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 05920229004425870/000
(notificata da in data 22.03.2013 per la somma totale di € 22.337,87) chiedendo: CP_4
In via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata attraverso l'intimazione di pagamento gravata, relativamente alle cartelle e avvisi di addebito di seguito indicati: cartella n° 05920160013332760000, avviso di addebito n° 35920160000674037000, avviso di addebito n° 35920160003725245000, avviso di addebito n° 35920170001801946000, avviso di addebito n° 35920170001801946000, avviso di addebito n° 35920180001841957000, avviso di addebito n° 35920190001555660000 e avviso di addebito n° 35920190004308460000 in ragione della mancata conoscenza della pretesa a causa della mancata notifica delle cartelle e degli addebiti e/o per tutti quanti i motivi in fatto ed in diritto dedotti e preliminarmente per intervenuta prescrizione del diritto riscuotere le somme e/o per decadenza;
Qualora venisse accertata la regolare notifica delle cartelle impugnate poste alla base della intimazione di pagamento e/o degli avvisi di addebito dichiarare l'estinzione del credito derivante dalle cartelle di pagamento per prescrizione successiva alla notifica delle stesse e/ decadenza.
Le parti resistenti hanno contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si deve rilevare che le istanze di definizione agevolata (cd. “rottamazione quater”) prodotte dal ricorrente in corso di causa non riguardano debiti di natura contributiva e, in ogni caso, non riguardano i debiti di cui alle cartelle e avvisi di addebito oggetto di causa.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione ai contributi dovuti dal ricorrente alla Gestione Commercianti per l'anno 2019, di cui agli CP_2 avvisi di addebito n. 35920190001555660000 e n. 35920190004308460000, in quanto, come dedotto dall' nella memoria, “A seguito di istanza di annullamento in autotutela presentata CP_2 dall'Avvocato del signor in data 27.2.2023, l'Istituto provvedeva a riesaminare la posizione Pt_1 del signor e in data 19.3.2023, con disposizione n° 410000-23-0161, notificata in data Pt_1
30.3.2023 (pertanto PRIMA della notifica del ricorso) provvedeva all'accoglimento parziale dell'istanza, cancellando il signor dalla Gestione Commercianti alla data del 31.12.2018, con Pt_1 conseguente annullamento degli avvisi di addebito di competenza successiva”.
Per il resto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In relazione a tali avvisi di addebito n. 35920190001555660000 e n. 35920190004308460000
(con riferimento ai debiti dovuti per l'anno 2018), si deve rilevare che – indipendentemente da ogni questione relativa alla regolarità della notifica di tali atti – il ricorrente ne è comunque venuto a conoscenza con la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa e, in tale momento, la prescrizione non era ancora maturata, non essendo ancora trascorsi cinque anni dalla data di insorgenza del credito , tanto più in considerazione dei periodi di sospensione CP_2 previsti dalla normativa emergenziale Covid-19; ne consegue che, ove anche le deduzioni svolte dal ricorrente circa la regolarità della notifica degli atti presupposti fossero fondate, ciò al più potrebbe comportare una remissione in termini per effettuare la cd. opposizione recuperatoria.
Tale opposizione sarebbe comunque infondata in quanto, nel merito della pretesa contributiva, il ricorrente si è limitato a dedurre: “4) Il ricorrente, dal 07/03/2014 sino al 31/12/2015, era titolare del locale denominato “ROSSO PEPE DI CASERTA THOMAS” sito in Trepuzzi alla Via Squinzano, già
Via Lit. prov. Le Casalabate n° 1- 3- 5. (All.
2 - Copia visura camerale Rosso Pepe di Caserta Thomas)
5) L'attività è cessata in data 31/12/2015, come si evince dalle varie comunicazioni ai soggetti presupposti. (All.
3 - Copia risoluzione dell'affitto; All.
4 - Copia della dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini Iva ad Agenzia dell'Entrate; All.
5 - Copia della comunicazione di cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese presso la Camera di commercio;
All.to n° 6 - Copia della D.i.a.
Sanitaria per cessazione di attività del 31/12/2015; Cfr. All.to n° 7 - Copia della denuncia di cessazione ditta ad . 6) Tuttavia, non ha mai preso atto della cessazione dell'attività”. CP_3 CP_2
Tale assunto è infondato, in quanto la cessazione di attività al 31.12.2015 riguarda solo i debiti nei confronti della Gestione Artigiani (e non incide quindi sui suddetti avvisi di addebito, che riguardano invece gli obblighi contributivi nei confronti della Gestione Commercianti).
2 In particolare, dagli atti risulta che – come dedotto dall' – “Il signor è stato CP_2 Parte_1 iscritto nella gestione previdenziale Artigiani dalla data del 5.6.2014 al 31.12.2015, in quanto titolare di ditta individuale artigiana (iscrizione Albo n. 94504); successivamente, su domanda, all'esito di trasmissione di Comunica di impresa del 22.6.2016, alla Gestione previdenziale Commercianti. In particolare, il signor ha richiesto iscrizione nella Gestione Commercianti dichiarando di Pt_1 essere tenuto in quanto socio lavoratore e amministratore unico della società a responsabilità limitata contraddistinta dal REA LE-297576 ("Thoca SRL"); in data 30.1.2019 ha, inoltre, trasmesso comunicazione unica di impresa per la cancellazione, indicando quale data di cessazione dell'obbligo contributivo il 31.12.2018. La domanda di cancellazione, all'epoca, era stata respinta con richiesta di approfondimenti (mai pervenuti), come da lettera esito allegata”.
A partire dal 2016, il ricorrente è stato quindi iscritto alla Gestione Commercianti in quanto socio lavoratore e amministratore unico della Thoca s.r.l. su sua istanza (e non d'ufficio), per cui è palesemente infondato l'assunto di cui al punto 6) del ricorso, secondo cui l non avrebbe CP_2 tenuto conto della cessazione dell'attività in data 31.12.2015, in quanto essa riguarda l'attività del locale denominato “ROSSO PEPE DI CASERTA THOMAS”, rispetto alla quale era iscritto alla
Gestione Artigiani;
si è già visto che, con riferimento all'iscrizione alla Gestione Commercianti,
l' ha già provveduto alla cancellazione e allo sgravio dei debiti a partire dal 2019 (rispetto ai CP_2 quali è venuto meno l'interesse ad agire), mentre residuano quelli relativi agli anni precedenti.
In relazione all'avviso di addebito n. 35920180001841957000, l'opposizione è inammissibile, in quanto l'atto – per ammissione dello stesso ricorrente - risulta “Ritirato da in Parte_1 data 06.08.2018; rispetto a tale avviso di addebito, la regolarità della notifica è quindi ammessa dallo stesso ricorrente (il quale non risulta aver proposto opposizione nel termine perentorio di
40 giorni dalla notifica ex art. 24 D.Lgs. 46/99) e non si pongono problemi di prescrizione, in quanto, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, non erano ancora trascorsi cinque anni dalla notifica dell'avviso di addebito presupposto, e ciò
a prescindere dalla notifica di altri atti interruttivi e dai periodi di sospensione disposti in periodo di emergenza Covid-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla
L. 27/2020) e dall'art. 11 co. 9 DL. 183/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021).
In relazione alla cartella di pagamento per debiti n. 05920160013332760000 e agli avvisi di CP_3 addebito nn. 35920160000674037000, 35920160003725245000 e 35920170001801946000, CP_2 si deve rilevare che - indipendentemente da ogni questione circa la fondatezza delle deduzioni svolte dal ricorrente sulla regolarità della loro notifica – si tratta di atti di cui il ricorrente è comunque venuto a conoscenza quantomeno in data 05.03.2020 con la notifica del preavviso di fermo n° 049802019000092300000; la regolarità di tale notifica risulta dagli atti prodotti da e non è oggetto di contestazioni, ma è anzi sostanzialmente ammessa dal ricorrente. CP_4
3 In senso contrario, il ricorrente si è limitato a dedurre che “con riferimento al preavviso di fermo
n° 049802019000092300000, la notifica avvenuta in data 05/03/2020 risulta posteriore alla data di vendita del veicolo RENAULT MEGANE 1.5 DCI 5P TARGATO DV769MM per cui il preavviso non produce nessun effetto, men che meno quello di interrompere la prescrizione, non essendo più in potere del contribuente di ottemperare all'invito di pagamento dei tributi sotto pena, in difetto di successiva iscrizione del fermo. L'autovettura è stata, difatti, acquistata da un altro soggetto in data 21/08/2019 da come risulta dalla Visura al Pra allegata. (Cfr. All.
4 - Copia della visura Pra)”.
La tesi del ricorrente è infondata, in quanto nel preavviso di fermo si legge: “ Pt_2 Pt_1
dalle verifiche effettuate, ci risulta il mancato pagamento del debito a Suo carico
[...] relativo agli atti specificati nella sezione DETTAGLIO DEL DEBITO, nella quale troverà indicati tutti i necessari elementi di dettaglio. La invitiamo, pertanto, a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla data di notifica della presente comunicazione preventiva presso gli sportelli indicati in calce o presso banche ed uffici postali, tramite il bollettino RAV allegato”.
Si tratta di un atto di un atto di costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c., che – come tale – costituisce valido atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 co. 4 c.c., mentre le deduzioni del ricorrente attengono solo alle conseguenze del mancato adempimento nei termini indicati nel preavviso, essendo evidente l'impossibilità per l'agente della riscossione di procedere al fermo di un veicolo di cui il debitore non era più proprietario. L'opposizione è quindi infondata, ma il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 31/03/2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , così provvede:
[...] CP_3 CP_2
1. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. CP_2
35920190001555660000 e n. 35920190004308460000 limitatamente all'anno 2019.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 27/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3960/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CACCIAPAGLIA BERNADETTE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ROTINO ORNELLA Controparte_1
, con gli avv.ti BELLI FRANCESCA ROMANA e GRAZIUSO SALVATORE CP_2
, con l'avv. PAPALATO M. ROSARIA CP_3
Resistenti
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 05920229004425870/000
(notificata da in data 22.03.2013 per la somma totale di € 22.337,87) chiedendo: CP_4
In via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata attraverso l'intimazione di pagamento gravata, relativamente alle cartelle e avvisi di addebito di seguito indicati: cartella n° 05920160013332760000, avviso di addebito n° 35920160000674037000, avviso di addebito n° 35920160003725245000, avviso di addebito n° 35920170001801946000, avviso di addebito n° 35920170001801946000, avviso di addebito n° 35920180001841957000, avviso di addebito n° 35920190001555660000 e avviso di addebito n° 35920190004308460000 in ragione della mancata conoscenza della pretesa a causa della mancata notifica delle cartelle e degli addebiti e/o per tutti quanti i motivi in fatto ed in diritto dedotti e preliminarmente per intervenuta prescrizione del diritto riscuotere le somme e/o per decadenza;
Qualora venisse accertata la regolare notifica delle cartelle impugnate poste alla base della intimazione di pagamento e/o degli avvisi di addebito dichiarare l'estinzione del credito derivante dalle cartelle di pagamento per prescrizione successiva alla notifica delle stesse e/ decadenza.
Le parti resistenti hanno contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si deve rilevare che le istanze di definizione agevolata (cd. “rottamazione quater”) prodotte dal ricorrente in corso di causa non riguardano debiti di natura contributiva e, in ogni caso, non riguardano i debiti di cui alle cartelle e avvisi di addebito oggetto di causa.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione ai contributi dovuti dal ricorrente alla Gestione Commercianti per l'anno 2019, di cui agli CP_2 avvisi di addebito n. 35920190001555660000 e n. 35920190004308460000, in quanto, come dedotto dall' nella memoria, “A seguito di istanza di annullamento in autotutela presentata CP_2 dall'Avvocato del signor in data 27.2.2023, l'Istituto provvedeva a riesaminare la posizione Pt_1 del signor e in data 19.3.2023, con disposizione n° 410000-23-0161, notificata in data Pt_1
30.3.2023 (pertanto PRIMA della notifica del ricorso) provvedeva all'accoglimento parziale dell'istanza, cancellando il signor dalla Gestione Commercianti alla data del 31.12.2018, con Pt_1 conseguente annullamento degli avvisi di addebito di competenza successiva”.
Per il resto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In relazione a tali avvisi di addebito n. 35920190001555660000 e n. 35920190004308460000
(con riferimento ai debiti dovuti per l'anno 2018), si deve rilevare che – indipendentemente da ogni questione relativa alla regolarità della notifica di tali atti – il ricorrente ne è comunque venuto a conoscenza con la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa e, in tale momento, la prescrizione non era ancora maturata, non essendo ancora trascorsi cinque anni dalla data di insorgenza del credito , tanto più in considerazione dei periodi di sospensione CP_2 previsti dalla normativa emergenziale Covid-19; ne consegue che, ove anche le deduzioni svolte dal ricorrente circa la regolarità della notifica degli atti presupposti fossero fondate, ciò al più potrebbe comportare una remissione in termini per effettuare la cd. opposizione recuperatoria.
Tale opposizione sarebbe comunque infondata in quanto, nel merito della pretesa contributiva, il ricorrente si è limitato a dedurre: “4) Il ricorrente, dal 07/03/2014 sino al 31/12/2015, era titolare del locale denominato “ROSSO PEPE DI CASERTA THOMAS” sito in Trepuzzi alla Via Squinzano, già
Via Lit. prov. Le Casalabate n° 1- 3- 5. (All.
2 - Copia visura camerale Rosso Pepe di Caserta Thomas)
5) L'attività è cessata in data 31/12/2015, come si evince dalle varie comunicazioni ai soggetti presupposti. (All.
3 - Copia risoluzione dell'affitto; All.
4 - Copia della dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini Iva ad Agenzia dell'Entrate; All.
5 - Copia della comunicazione di cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese presso la Camera di commercio;
All.to n° 6 - Copia della D.i.a.
Sanitaria per cessazione di attività del 31/12/2015; Cfr. All.to n° 7 - Copia della denuncia di cessazione ditta ad . 6) Tuttavia, non ha mai preso atto della cessazione dell'attività”. CP_3 CP_2
Tale assunto è infondato, in quanto la cessazione di attività al 31.12.2015 riguarda solo i debiti nei confronti della Gestione Artigiani (e non incide quindi sui suddetti avvisi di addebito, che riguardano invece gli obblighi contributivi nei confronti della Gestione Commercianti).
2 In particolare, dagli atti risulta che – come dedotto dall' – “Il signor è stato CP_2 Parte_1 iscritto nella gestione previdenziale Artigiani dalla data del 5.6.2014 al 31.12.2015, in quanto titolare di ditta individuale artigiana (iscrizione Albo n. 94504); successivamente, su domanda, all'esito di trasmissione di Comunica di impresa del 22.6.2016, alla Gestione previdenziale Commercianti. In particolare, il signor ha richiesto iscrizione nella Gestione Commercianti dichiarando di Pt_1 essere tenuto in quanto socio lavoratore e amministratore unico della società a responsabilità limitata contraddistinta dal REA LE-297576 ("Thoca SRL"); in data 30.1.2019 ha, inoltre, trasmesso comunicazione unica di impresa per la cancellazione, indicando quale data di cessazione dell'obbligo contributivo il 31.12.2018. La domanda di cancellazione, all'epoca, era stata respinta con richiesta di approfondimenti (mai pervenuti), come da lettera esito allegata”.
A partire dal 2016, il ricorrente è stato quindi iscritto alla Gestione Commercianti in quanto socio lavoratore e amministratore unico della Thoca s.r.l. su sua istanza (e non d'ufficio), per cui è palesemente infondato l'assunto di cui al punto 6) del ricorso, secondo cui l non avrebbe CP_2 tenuto conto della cessazione dell'attività in data 31.12.2015, in quanto essa riguarda l'attività del locale denominato “ROSSO PEPE DI CASERTA THOMAS”, rispetto alla quale era iscritto alla
Gestione Artigiani;
si è già visto che, con riferimento all'iscrizione alla Gestione Commercianti,
l' ha già provveduto alla cancellazione e allo sgravio dei debiti a partire dal 2019 (rispetto ai CP_2 quali è venuto meno l'interesse ad agire), mentre residuano quelli relativi agli anni precedenti.
In relazione all'avviso di addebito n. 35920180001841957000, l'opposizione è inammissibile, in quanto l'atto – per ammissione dello stesso ricorrente - risulta “Ritirato da in Parte_1 data 06.08.2018; rispetto a tale avviso di addebito, la regolarità della notifica è quindi ammessa dallo stesso ricorrente (il quale non risulta aver proposto opposizione nel termine perentorio di
40 giorni dalla notifica ex art. 24 D.Lgs. 46/99) e non si pongono problemi di prescrizione, in quanto, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, non erano ancora trascorsi cinque anni dalla notifica dell'avviso di addebito presupposto, e ciò
a prescindere dalla notifica di altri atti interruttivi e dai periodi di sospensione disposti in periodo di emergenza Covid-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla
L. 27/2020) e dall'art. 11 co. 9 DL. 183/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021).
In relazione alla cartella di pagamento per debiti n. 05920160013332760000 e agli avvisi di CP_3 addebito nn. 35920160000674037000, 35920160003725245000 e 35920170001801946000, CP_2 si deve rilevare che - indipendentemente da ogni questione circa la fondatezza delle deduzioni svolte dal ricorrente sulla regolarità della loro notifica – si tratta di atti di cui il ricorrente è comunque venuto a conoscenza quantomeno in data 05.03.2020 con la notifica del preavviso di fermo n° 049802019000092300000; la regolarità di tale notifica risulta dagli atti prodotti da e non è oggetto di contestazioni, ma è anzi sostanzialmente ammessa dal ricorrente. CP_4
3 In senso contrario, il ricorrente si è limitato a dedurre che “con riferimento al preavviso di fermo
n° 049802019000092300000, la notifica avvenuta in data 05/03/2020 risulta posteriore alla data di vendita del veicolo RENAULT MEGANE 1.5 DCI 5P TARGATO DV769MM per cui il preavviso non produce nessun effetto, men che meno quello di interrompere la prescrizione, non essendo più in potere del contribuente di ottemperare all'invito di pagamento dei tributi sotto pena, in difetto di successiva iscrizione del fermo. L'autovettura è stata, difatti, acquistata da un altro soggetto in data 21/08/2019 da come risulta dalla Visura al Pra allegata. (Cfr. All.
4 - Copia della visura Pra)”.
La tesi del ricorrente è infondata, in quanto nel preavviso di fermo si legge: “ Pt_2 Pt_1
dalle verifiche effettuate, ci risulta il mancato pagamento del debito a Suo carico
[...] relativo agli atti specificati nella sezione DETTAGLIO DEL DEBITO, nella quale troverà indicati tutti i necessari elementi di dettaglio. La invitiamo, pertanto, a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla data di notifica della presente comunicazione preventiva presso gli sportelli indicati in calce o presso banche ed uffici postali, tramite il bollettino RAV allegato”.
Si tratta di un atto di un atto di costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c., che – come tale – costituisce valido atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 co. 4 c.c., mentre le deduzioni del ricorrente attengono solo alle conseguenze del mancato adempimento nei termini indicati nel preavviso, essendo evidente l'impossibilità per l'agente della riscossione di procedere al fermo di un veicolo di cui il debitore non era più proprietario. L'opposizione è quindi infondata, ma il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 31/03/2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , così provvede:
[...] CP_3 CP_2
1. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. CP_2
35920190001555660000 e n. 35920190004308460000 limitatamente all'anno 2019.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 27/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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