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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 28/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite ed iscritte rispettivamente:
A) al numero 14 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Contratti bancari. Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(C.F. ), residente in Messina, C.da Cavalieri n. 3, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Parrinello del Foro di Messina, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel suo studio in
Messina, via Lodi n. 283
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, P.zza G. Sella, Controparte_1 P.IVA_1
n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Sella del Foro di Milano, giusto mandato in calce al ricorso al decreto ingiuntivo del 25.9.2019, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Gramsci n. 25;
OPPOSTO
B) al numero 18 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Contratti bancari. Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(C.F. ), residente in [...], C.da Marchese Larderia Parte_2 C.F._2
Inferiore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Parrinello del Foro di Messina, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel suo studio in Messina, via Lodi n. 283;
pagina 1 di 8 OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, P.zza G. Sella, Controparte_1 P.IVA_1
n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Sella del Foro di Milano, giusto mandato in calce al ricorso al decreto ingiuntivo del 25.9.2019, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Gramsci n. 25;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Disposta la sostituzione dell'udienza del 9.7.2024 con lo scambio di note di trattazione scritta, nei giudizi riuniti le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- gli opponenti: “[…] insiste in tutte le eccezioni, deduzioni e domande formulate in sede di citazione e di memorie ex art.
183 VI comma c.p.c. e in particolare insiste nell'accoglimento della richiesta di ctu in quanto assolutamente necessaria per operare un ricalcolo degli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., considerata l'indeterminatezza del calcolo del tasso e la conseguente nullità delle clausole di determinazione degli interessi. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, richieste e eccezioni aventi carattere di novità proposte da controparte”;
- l'opposto: “Voglia il Tribunale di Biella, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, così giudicare:
Nel Merito: in via principale: - rigettare le domande tutte formulate dagli attori in opposizione nei confronti di CP_1 in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, - confermare in
[...] toto il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 729/2019, R.G. 1519/2019, emesso dal Tribunale di Biella in data
22.10.2019; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dirsi comunque tenuti e condannare il Sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Cavalieri n. 3, Codice Fiscale , ed il Sig. , nato a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_2
16.08.1950 ed ivi residente in [...], Codice Fiscale , in qualità di CodiceFiscale_4 fidejussori della società debitrice principale , in persona del relativo legale rappresentante pro-tempore, Parte_3 con sede legale in Messina (ME), c/da Roccamotore Sal. , Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione Parte_4 al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Messina al pagamento in favore di della P.IVA_2 Controparte_1 somma di € 224.414,76= - di cui € 223.571,29= rappresentato dal saldo debitore per capitale alla data del 21.08.2019 del conto mutuo numero 4G E8 94364645 0, già conto mutuo numero 4G B1 94364645 0 ed € 843,47= per interessi di mora alla data del 21.08.2019, in ottemperanza alla deliberazione 9 febbraio 2000 del C.I.C.R., sul conto infruttifero ed esente da spese numero 4G B9 94364645 M, relativo al conto mutuo n. 4G E8 94364645 0, oltre alle spese della procedura monitoria ed alle successive occorrende;
In Via Istruttoria: Con riserva di variare, integrare, dedurre, produrre e richiedere la ammissione di tutti i mezzi di prova che si renderanno necessari a seguito delle avversarie argomentazioni ed eccezioni e delle risultanze di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Previo ricorso all'intestato Tribunale, otteneva il decreto ingiuntivo n. 729/2019 del Controparte_1
22.10.2019 con cui veniva ingiunto ai sig.ri ed di pagare in solido tra loro ed Parte_1 Parte_2 immediatamente la somma di €. 224.414,76 oltre interessi e spese come liquidate in decreto, a titolo di debito residuo del contratto di mutuo chirografario concesso in data 8.1.2019 alla Parte_3
in forza delle fideiussioni omnibus dai medesimi prestate in data 27.12.2018 per l'importo massimo
[...] garantito di €. 480.000 (ctr. doc.
2-4 e 7-10 fasc. monitorio)
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. prima (incardinando il giudizio n. Parte_1
14/2020 r.g.a.c.) ed il sig. dopo (incardinando il giudizio n. 18/2020 r.g.a.c.) hanno Parte_2 proposto opposizione avverso il suddetto decreto sulla base dei seguenti motivi: 1) nullità del decreto ingiuntivo per nullità del ricorso monitorio, difettando tanto la causa petendi quanto il petitum mediato; 2) nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta;
3) nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
3) nullità della clausola sugli interessi del contratto di mutuo per indeterminatezza, essendo stato applicato un tasso diverso da quello pattuito quale conseguenza del piano di ammortamento cd. alla francese.
Ritualmente costituitasi in giudizio in ambedue i giudizi, ha specificamente contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e domandato, in quanto ritenuto infondato in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, ferma in ogni caso l'autonomia delle cause tra loro connesse per l'oggetto e per il titolo riunite nello stesso processo (cfr. ex multis Cass. 9.4.2003, n. 5595), le due opposizioni proposte ed oggetto di provvedimento di riunione possono comunque essere trattate unitariamente, risultando esattamente sovrapponibili i rispettivi petitum e causa petendi.
Le opposizioni sono meritevoli di accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
In apertura di motivazione, occorre rilevare che l'opposizione non si risolve nella pura e semplice impugnazione del decreto ingiuntivo, esclusivamente finalizzata, cioè, a farne valere i vizi od originarie ragioni di invalidità, ma è lo strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, che tende all'accertamento dell'esistenza e della validità del diritto azionato in via monitoria (ex multis Cass. n. 5984 del 17.6.1999 e Cass. n. 14126 del 26.10.2000) e che è caratterizzato dalla peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, dalla non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato l'attore in senso processuale (opponente), il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione pagina 3 di 8 (opposto) – che, dunque, è attore in senso sostanziale – l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitore-opponente.
Più precisamente, quindi, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Orbene, ha senz'altro fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto, ottemperando Controparte_1 all'onere posto a suo carico mediante l'intera produzione documentale versata in atti sin dalla fase monitoria.
Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali – con sottoscrizione non disconosciuta – dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali (cfr. doc.
2-4 fasc. monitorio); per altro verso, la copia degli estratti conto ordinari e certificati conformi ai sensi dell'art. 50 T.U.B. del conto mutuo n. 4G E8 94364645 0, nonché la copia della situazione del ridetto mutuo (cfr. doc.ti 7-9 fasc. monitorio) forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del debito.
Non meritevole di accoglimento è, pertanto, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta del credito.
Quanto all'ulteriore eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, anch'essa risulta infondata, dovendosi al riguardo richiamare le motivazioni già espresse dallo scrivente Giudice nell'ordinanza pronunciata ex art. 649 c.p.c. in data 12.1.2021.
Venendo al merito dell'opposizione, altrettanto infondate risultano le doglianze che gli opponenti muovono, rispettivamente, alle fideiussioni omnibus del 27.12.2018 e al contratto di mutuo chirografario dell'8.1.2019.
Più precisamente, quanto alle prime, ad avviso degli opponenti le stesse sarebbero affette da nullità – in via principale, integrale ed in via subordinata parziale – per contrasto con l'art. 2 L. 287/1990, in quanto riproduttive dello schema ABI 2003 censurato dalla Banca d'Italia.
Come è noto, la questione oggetto d'esame trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla
Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e
20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del 2005 con decorrenza dal 12.1.2016) e relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit.; in particolare con tale provvedimento, la
Banca d'Italia ha espresso parere negativo relativamente alle clausole di reviviscenza della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di
pagina 4 di 8 obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”), di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale
(art. 8: “qualora le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1975 cod. civ., che si intende derogato”), in quanto – ove applicate in modo uniforme – manifesterebbero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Sulla ridetta questione – e, tra le altre, sulle conseguenze della conformità tra modello ABI e fideiussione a valle – sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41994 del
30.12.2021 hanno sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co.
3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, per il caso di violazione della disciplina antitrust, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, si configura anche la tutela reale costituita dalla nullità parziale
(ovverosia limitata alle sole clausole contrattuali illecite), unica sanzione che meglio si contempera con il principio generale di conservazione dei negozi giuridici.
Più precisamente, secondo la citata pronuncia, la nullità che colpisce le clausole contrattuali illecite si estenderebbe all'intero contratto solo nell'ipotesi – ritenuta eccezionale – in cui chi ha interesse a far cadere l'intero regolamento negoziale ha fornito la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (così par. 2.15.1). Tale prova consiste più precisamente nella dimostrazione che “la porzione colpita da invalidità non un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (così par. 2.15.2.). A tale riguardo, non vi è dubbio che i fideiussori opponenti non hanno allegato né offerto di dimostrare che le parti non avrebbero concluso le fideiussioni de quibus se prive delle clausole indicate come nulle. Inoltre, proprio in conseguenza della mancata rigorosa allegazione e prova del contrario, è ragionevole ritenere sotto il profilo logico indiziario – per un verso – che la banca creditrice avrebbe comunque accettato una fideiussione priva delle clausole in questione, posto che – anche senza queste – la stessa consentiva di rendere maggiormente garantito il debito della e – per altro verso – CP_1
pagina 5 di 8 che i fideiussori avrebbero in ogni caso prestato la garanzia anche senza le clausole anzidette, in quanto portatori di un interesse economico al finanziamento bancario.
Conseguentemente, destituita di qualsivoglia fondamento giuridico è l'eccepita nullità integrale delle fideiussioni per cui è causa.
Ciò precisato, ritiene lo scrivente Giudice, in continuità con l'orientamento già espresso in precedenti pronunce rese sulla medesima questione ed in adesione ai principi di diritto sanciti dal Tribunale delle
Imprese di Milano a partire dalla sentenza del 19.1.2022, si ritiene che il provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia costituisca prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ovverosia tra il 2002 ed il maggio 2005. Diversamente, tale efficacia probatoria deve negarsi con riguardo a quelle fideiussioni stipulate ben oltre detto periodo e, quindi, anche rispetto a quelle per cui è causa (datate 27.12.2018). D'altronde, conferma della correttezza del rilievo appena richiamato si trae – in via induttiva – dall'esame dello stesso testo delle fideiussioni de qua, nelle quali non è dato rinvenire alcuna clausola che riproduca il contenuto né dell'art. 2, né dell'art. 8 del modello
ABI 2003 (ma, unicamente, quello di cui all'art. 6).
Pertanto, rispetto ad una fideiussione come quelle oggetto di causa, temporalmente così lontane dalle indagini svolte dalla Banca d'Italia, è la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Poiché una simile allegazione e prova sono del tutto mancate nella fattispecie per cui è causa, anche l'eccezione di nullità parziale non può che essere rigettata perché infondata.
Con riferimento, infine, al contratto di mutuo chirografario, sottoscritto dalla società debitrice principale, la in data 8.1.2019, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola sugli Parte_3 interessi per indeterminatezza, essendo stato in concreto applicato un tasso diverso da quello pattuito per via del piano di ammortamento prescelto, ossia quello cd. alla francese.
Anche tale eccezione non è meritevole di accoglimento in quanto infondata.
A tale riguardo si reputa sufficiente richiamare i principi di diritto di recente espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 15130 del 2024, in una controversia avente ad oggetto proprio un contratto mutuo a tasso fisso come quello per cui è causa.
Dalla lettura dell'articolata ed approfondita motivazione, si evince che, ad avviso del Supremo Consesso, il maggior carico di interessi nel mutuo con ammortamento alla francese non è determinato da un fenomeno anatocistico, ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. Ciò diversamente da altri tipi di pagina 6 di 8 ammortamento, come in quello all'italiana, ove si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Pertanto, tale metodo di ammortamento non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: il metodo “alla francese”, infatti, comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Quanto, poi, più specificamente al profilo oggetto dell'eccepita nullità, sempre richiamando le motivazioni della sentenza anzidetta e, con esse, i principi generali del diritto relativamente all'oggetto del contratto. Più precisamente, rileva la Corte che: “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini bene definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. 28824 e 36026/2023, n.
17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Tutte tali indicazioni sono contenute nel contratto per cui è causa (cfr. doc. 2 fasc. monitorio); inoltre nel piano di ammortamento allegato erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi, potendo, quindi, la società mutuataria ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Se, allora, in astratto – come rilevato anche dalle Sezioni Unite – in una simile operazione di finanziamento può realizzarsi la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti superiore al tasso nominale, tale fenomeno non afferisce, tuttavia, al profilo della determinatezza dell'oggetto contrattuale.
In conclusione, quindi, alcun dubbio sussiste in ordine all'an e al quantum della pretesa creditoria azionata nei confronti di ed da in via monitoria e portata dal decreto Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ingiuntivo oggetto di opposizione.
Dal rigetto delle opposizioni proposte consegue la piena ed integrale conferma del decreto ingiuntivo in questione.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente di ciascuno dei due giudizi riuniti e si liquidano separatamente come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda, desunto dall'ammontare del credito ingiunto, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo state depositate le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria). pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte, rispettivamente, da e da così Parte_1 Parte_2 provvede:
A) relativamente al giudizio iscritto al n. 14/2020 r.g.a.c.
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 729/2019 emesso dal Tribunale di Biella in data 22.10.2019;
- condanna al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 11.268,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
B) relativamente al giudizio iscritto al n. 18/2020 r.g.a.c.
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 729/2019 emesso dal Tribunale di Biella in data 22.10.2019;
- condanna al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. Parte_2 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 11.268,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
Biella, 24.2.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite ed iscritte rispettivamente:
A) al numero 14 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Contratti bancari. Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(C.F. ), residente in Messina, C.da Cavalieri n. 3, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Parrinello del Foro di Messina, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel suo studio in
Messina, via Lodi n. 283
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, P.zza G. Sella, Controparte_1 P.IVA_1
n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Sella del Foro di Milano, giusto mandato in calce al ricorso al decreto ingiuntivo del 25.9.2019, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Gramsci n. 25;
OPPOSTO
B) al numero 18 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Contratti bancari. Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(C.F. ), residente in [...], C.da Marchese Larderia Parte_2 C.F._2
Inferiore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Parrinello del Foro di Messina, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel suo studio in Messina, via Lodi n. 283;
pagina 1 di 8 OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, P.zza G. Sella, Controparte_1 P.IVA_1
n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Sella del Foro di Milano, giusto mandato in calce al ricorso al decreto ingiuntivo del 25.9.2019, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Gramsci n. 25;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Disposta la sostituzione dell'udienza del 9.7.2024 con lo scambio di note di trattazione scritta, nei giudizi riuniti le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- gli opponenti: “[…] insiste in tutte le eccezioni, deduzioni e domande formulate in sede di citazione e di memorie ex art.
183 VI comma c.p.c. e in particolare insiste nell'accoglimento della richiesta di ctu in quanto assolutamente necessaria per operare un ricalcolo degli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., considerata l'indeterminatezza del calcolo del tasso e la conseguente nullità delle clausole di determinazione degli interessi. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, richieste e eccezioni aventi carattere di novità proposte da controparte”;
- l'opposto: “Voglia il Tribunale di Biella, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, così giudicare:
Nel Merito: in via principale: - rigettare le domande tutte formulate dagli attori in opposizione nei confronti di CP_1 in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, - confermare in
[...] toto il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 729/2019, R.G. 1519/2019, emesso dal Tribunale di Biella in data
22.10.2019; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dirsi comunque tenuti e condannare il Sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Cavalieri n. 3, Codice Fiscale , ed il Sig. , nato a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_2
16.08.1950 ed ivi residente in [...], Codice Fiscale , in qualità di CodiceFiscale_4 fidejussori della società debitrice principale , in persona del relativo legale rappresentante pro-tempore, Parte_3 con sede legale in Messina (ME), c/da Roccamotore Sal. , Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione Parte_4 al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Messina al pagamento in favore di della P.IVA_2 Controparte_1 somma di € 224.414,76= - di cui € 223.571,29= rappresentato dal saldo debitore per capitale alla data del 21.08.2019 del conto mutuo numero 4G E8 94364645 0, già conto mutuo numero 4G B1 94364645 0 ed € 843,47= per interessi di mora alla data del 21.08.2019, in ottemperanza alla deliberazione 9 febbraio 2000 del C.I.C.R., sul conto infruttifero ed esente da spese numero 4G B9 94364645 M, relativo al conto mutuo n. 4G E8 94364645 0, oltre alle spese della procedura monitoria ed alle successive occorrende;
In Via Istruttoria: Con riserva di variare, integrare, dedurre, produrre e richiedere la ammissione di tutti i mezzi di prova che si renderanno necessari a seguito delle avversarie argomentazioni ed eccezioni e delle risultanze di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Previo ricorso all'intestato Tribunale, otteneva il decreto ingiuntivo n. 729/2019 del Controparte_1
22.10.2019 con cui veniva ingiunto ai sig.ri ed di pagare in solido tra loro ed Parte_1 Parte_2 immediatamente la somma di €. 224.414,76 oltre interessi e spese come liquidate in decreto, a titolo di debito residuo del contratto di mutuo chirografario concesso in data 8.1.2019 alla Parte_3
in forza delle fideiussioni omnibus dai medesimi prestate in data 27.12.2018 per l'importo massimo
[...] garantito di €. 480.000 (ctr. doc.
2-4 e 7-10 fasc. monitorio)
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. prima (incardinando il giudizio n. Parte_1
14/2020 r.g.a.c.) ed il sig. dopo (incardinando il giudizio n. 18/2020 r.g.a.c.) hanno Parte_2 proposto opposizione avverso il suddetto decreto sulla base dei seguenti motivi: 1) nullità del decreto ingiuntivo per nullità del ricorso monitorio, difettando tanto la causa petendi quanto il petitum mediato; 2) nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta;
3) nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
3) nullità della clausola sugli interessi del contratto di mutuo per indeterminatezza, essendo stato applicato un tasso diverso da quello pattuito quale conseguenza del piano di ammortamento cd. alla francese.
Ritualmente costituitasi in giudizio in ambedue i giudizi, ha specificamente contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e domandato, in quanto ritenuto infondato in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, ferma in ogni caso l'autonomia delle cause tra loro connesse per l'oggetto e per il titolo riunite nello stesso processo (cfr. ex multis Cass. 9.4.2003, n. 5595), le due opposizioni proposte ed oggetto di provvedimento di riunione possono comunque essere trattate unitariamente, risultando esattamente sovrapponibili i rispettivi petitum e causa petendi.
Le opposizioni sono meritevoli di accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
In apertura di motivazione, occorre rilevare che l'opposizione non si risolve nella pura e semplice impugnazione del decreto ingiuntivo, esclusivamente finalizzata, cioè, a farne valere i vizi od originarie ragioni di invalidità, ma è lo strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, che tende all'accertamento dell'esistenza e della validità del diritto azionato in via monitoria (ex multis Cass. n. 5984 del 17.6.1999 e Cass. n. 14126 del 26.10.2000) e che è caratterizzato dalla peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, dalla non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato l'attore in senso processuale (opponente), il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione pagina 3 di 8 (opposto) – che, dunque, è attore in senso sostanziale – l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitore-opponente.
Più precisamente, quindi, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Orbene, ha senz'altro fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto, ottemperando Controparte_1 all'onere posto a suo carico mediante l'intera produzione documentale versata in atti sin dalla fase monitoria.
Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali – con sottoscrizione non disconosciuta – dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali (cfr. doc.
2-4 fasc. monitorio); per altro verso, la copia degli estratti conto ordinari e certificati conformi ai sensi dell'art. 50 T.U.B. del conto mutuo n. 4G E8 94364645 0, nonché la copia della situazione del ridetto mutuo (cfr. doc.ti 7-9 fasc. monitorio) forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del debito.
Non meritevole di accoglimento è, pertanto, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta del credito.
Quanto all'ulteriore eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, anch'essa risulta infondata, dovendosi al riguardo richiamare le motivazioni già espresse dallo scrivente Giudice nell'ordinanza pronunciata ex art. 649 c.p.c. in data 12.1.2021.
Venendo al merito dell'opposizione, altrettanto infondate risultano le doglianze che gli opponenti muovono, rispettivamente, alle fideiussioni omnibus del 27.12.2018 e al contratto di mutuo chirografario dell'8.1.2019.
Più precisamente, quanto alle prime, ad avviso degli opponenti le stesse sarebbero affette da nullità – in via principale, integrale ed in via subordinata parziale – per contrasto con l'art. 2 L. 287/1990, in quanto riproduttive dello schema ABI 2003 censurato dalla Banca d'Italia.
Come è noto, la questione oggetto d'esame trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla
Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e
20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del 2005 con decorrenza dal 12.1.2016) e relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit.; in particolare con tale provvedimento, la
Banca d'Italia ha espresso parere negativo relativamente alle clausole di reviviscenza della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di
pagina 4 di 8 obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”), di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale
(art. 8: “qualora le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1975 cod. civ., che si intende derogato”), in quanto – ove applicate in modo uniforme – manifesterebbero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Sulla ridetta questione – e, tra le altre, sulle conseguenze della conformità tra modello ABI e fideiussione a valle – sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41994 del
30.12.2021 hanno sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co.
3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, per il caso di violazione della disciplina antitrust, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, si configura anche la tutela reale costituita dalla nullità parziale
(ovverosia limitata alle sole clausole contrattuali illecite), unica sanzione che meglio si contempera con il principio generale di conservazione dei negozi giuridici.
Più precisamente, secondo la citata pronuncia, la nullità che colpisce le clausole contrattuali illecite si estenderebbe all'intero contratto solo nell'ipotesi – ritenuta eccezionale – in cui chi ha interesse a far cadere l'intero regolamento negoziale ha fornito la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (così par. 2.15.1). Tale prova consiste più precisamente nella dimostrazione che “la porzione colpita da invalidità non un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (così par. 2.15.2.). A tale riguardo, non vi è dubbio che i fideiussori opponenti non hanno allegato né offerto di dimostrare che le parti non avrebbero concluso le fideiussioni de quibus se prive delle clausole indicate come nulle. Inoltre, proprio in conseguenza della mancata rigorosa allegazione e prova del contrario, è ragionevole ritenere sotto il profilo logico indiziario – per un verso – che la banca creditrice avrebbe comunque accettato una fideiussione priva delle clausole in questione, posto che – anche senza queste – la stessa consentiva di rendere maggiormente garantito il debito della e – per altro verso – CP_1
pagina 5 di 8 che i fideiussori avrebbero in ogni caso prestato la garanzia anche senza le clausole anzidette, in quanto portatori di un interesse economico al finanziamento bancario.
Conseguentemente, destituita di qualsivoglia fondamento giuridico è l'eccepita nullità integrale delle fideiussioni per cui è causa.
Ciò precisato, ritiene lo scrivente Giudice, in continuità con l'orientamento già espresso in precedenti pronunce rese sulla medesima questione ed in adesione ai principi di diritto sanciti dal Tribunale delle
Imprese di Milano a partire dalla sentenza del 19.1.2022, si ritiene che il provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia costituisca prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ovverosia tra il 2002 ed il maggio 2005. Diversamente, tale efficacia probatoria deve negarsi con riguardo a quelle fideiussioni stipulate ben oltre detto periodo e, quindi, anche rispetto a quelle per cui è causa (datate 27.12.2018). D'altronde, conferma della correttezza del rilievo appena richiamato si trae – in via induttiva – dall'esame dello stesso testo delle fideiussioni de qua, nelle quali non è dato rinvenire alcuna clausola che riproduca il contenuto né dell'art. 2, né dell'art. 8 del modello
ABI 2003 (ma, unicamente, quello di cui all'art. 6).
Pertanto, rispetto ad una fideiussione come quelle oggetto di causa, temporalmente così lontane dalle indagini svolte dalla Banca d'Italia, è la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Poiché una simile allegazione e prova sono del tutto mancate nella fattispecie per cui è causa, anche l'eccezione di nullità parziale non può che essere rigettata perché infondata.
Con riferimento, infine, al contratto di mutuo chirografario, sottoscritto dalla società debitrice principale, la in data 8.1.2019, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola sugli Parte_3 interessi per indeterminatezza, essendo stato in concreto applicato un tasso diverso da quello pattuito per via del piano di ammortamento prescelto, ossia quello cd. alla francese.
Anche tale eccezione non è meritevole di accoglimento in quanto infondata.
A tale riguardo si reputa sufficiente richiamare i principi di diritto di recente espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 15130 del 2024, in una controversia avente ad oggetto proprio un contratto mutuo a tasso fisso come quello per cui è causa.
Dalla lettura dell'articolata ed approfondita motivazione, si evince che, ad avviso del Supremo Consesso, il maggior carico di interessi nel mutuo con ammortamento alla francese non è determinato da un fenomeno anatocistico, ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. Ciò diversamente da altri tipi di pagina 6 di 8 ammortamento, come in quello all'italiana, ove si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Pertanto, tale metodo di ammortamento non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: il metodo “alla francese”, infatti, comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Quanto, poi, più specificamente al profilo oggetto dell'eccepita nullità, sempre richiamando le motivazioni della sentenza anzidetta e, con esse, i principi generali del diritto relativamente all'oggetto del contratto. Più precisamente, rileva la Corte che: “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini bene definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. 28824 e 36026/2023, n.
17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Tutte tali indicazioni sono contenute nel contratto per cui è causa (cfr. doc. 2 fasc. monitorio); inoltre nel piano di ammortamento allegato erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi, potendo, quindi, la società mutuataria ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Se, allora, in astratto – come rilevato anche dalle Sezioni Unite – in una simile operazione di finanziamento può realizzarsi la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti superiore al tasso nominale, tale fenomeno non afferisce, tuttavia, al profilo della determinatezza dell'oggetto contrattuale.
In conclusione, quindi, alcun dubbio sussiste in ordine all'an e al quantum della pretesa creditoria azionata nei confronti di ed da in via monitoria e portata dal decreto Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ingiuntivo oggetto di opposizione.
Dal rigetto delle opposizioni proposte consegue la piena ed integrale conferma del decreto ingiuntivo in questione.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente di ciascuno dei due giudizi riuniti e si liquidano separatamente come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda, desunto dall'ammontare del credito ingiunto, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo state depositate le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria). pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte, rispettivamente, da e da così Parte_1 Parte_2 provvede:
A) relativamente al giudizio iscritto al n. 14/2020 r.g.a.c.
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 729/2019 emesso dal Tribunale di Biella in data 22.10.2019;
- condanna al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 11.268,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
B) relativamente al giudizio iscritto al n. 18/2020 r.g.a.c.
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 729/2019 emesso dal Tribunale di Biella in data 22.10.2019;
- condanna al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. Parte_2 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 11.268,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
Biella, 24.2.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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