Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 04/07/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01504/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2023, proposto da ET RM, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Palermo, via Noto n. 12;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per L’Accesso Ai Documenti Amministrativi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile182;
nei confronti
Amat Palermo S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Loiodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi n.3.89 prot. DICA 0019680 – P-4.8.1.8.3. del 15 luglio 2022, nonché dell'atto di rigetto di accesso di Amat Palermo S.P.A. prot. n. 53 del 23 maggio 2022, emesso in ordine alla richiesta di accesso formulata
in data 27 aprile 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione Accesso Ai Documenti Amministrativi e di Amat Palermo S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso ex art. 25, comma 4, L. n. 241/1990 presentato il 24 giugno 2022, l’odierno ricorrente ha adito la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi impugnando il diniego opposto da AMAT Palermo S.p.a. all’istanza di accesso dallo stesso formulata il 27 aprile 2022 per l’ostensione di diversi documenti relativi all’attività professionale svolta in favore della società municipalizzata AMAT Palermo S.p.a., e precisamente:
- i documenti relativi alle attività consequenziali di detta società propedeutiche alla obbligatoria appostazione in bilancio;
- tutte le comunicazioni intervenute dal 2005 al 2017 relative alle attività professionali;
- i riscontri alle comunicazioni via pec trasmessi dalla società municipalizzata.
La Commissione ha, quindi, sollecitato il contraddittorio con l’ente e, ricevuti gli scritti difensivi di AMAT Palermo S.p.a., con decisione prot. n. 19680 del 15 luglio 2022 ha, in parte, dichiarato cessata la materia del contendere, posto che l’azienda aveva fornito il collegamento internet tramite cui reperire i bilanci e, per la restante parte, respinto il ricorso per inesistenza dei documenti richiesti, sulla base della dichiarazione resa da AMAT Palermo S.p.a., secondo cui non ne sarebbe stata in possesso.
2. - Il ricorrente ha, in un primo tempo, impugnato la decisione della Commissione e l’originario diniego dell’azienda dinanzi al TAR Lazio che, con ordinanza n. 17360/2022, ha dichiarato la propria incompetenza in favore di questo TAR.
3. - Con ricorso notificato il 4 gennaio 2023 e depositato il 9 gennaio successivo, il ricorrente ha riassunto il suddetto giudizio.
4. - Per resistere al ricorso si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e AMAT S.p.a.
5. - In vista dell’udienza di discussione del ricorso, il ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e difese.
6. Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. - Va innanzitutto osservato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell'accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 02/04/2020, n. 10).
Nel caso di specie il ricorrente ha espressamente esercitato l’accesso solo con riferimento alla L.R. n. 7/2019 (che ha recepito nella Regione gli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990) e non anche l’accesso civico di cui all’art. 5 D.lgs. n. 33/2013.
8. - Fatta questa premessa, la richiesta di accesso è stata parzialmente soddisfatta da AMAT Palermo S.p.a. mettendo a disposizione del ricorrente il collegamento al proprio sito internet da cui scaricare i bilanci e la pertinente documentazione.
Quanto alla restante documentazione, la società ha dichiarato, sia in riscontro all’istanza presentata dal ricorrente, sia in sede di ricorso dinanzi alla Commissione, di non averne la disponibilità perché si tratterebbe di documenti mai formati e, quindi, inesistenti o comunque distrutti in ragione della loro risalenza nel tempo.
Conseguentemente alla Commissione, con decisione che come si andrà ad illustrare appare corretta, non è rimasto altro che prendere atto della dichiarazione di AMAT in ordine all’inesistenza dei documenti oggetti di accesso e, dunque, respingere il ricorso proposto in via amministrativa dal ricorrente.
A tal proposito si rammenta che, per constante giurisprudenza, nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto o l’ordine di esibizione impartito dal giudice non può riguardare, per un evidente ragione di buon senso, che i documenti esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai formati, spettando alla P.A. destinataria dell’accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire (cfr. da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IX, 17/03/2025, n. 2185).
A fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a sostenere la non credibilità dell’affermazione della mancanza della documentazione richiesta, in considerazione della circostanza che, a seguito dell’attività svolta dalla società di revisione contabile Price Waterhouse Coopers per conto di AMAT, quest’ultima necessariamente avrebbe dovuto, nel rispetto dei principi contabili, appostare in bilancio gli accantonamenti relativi ai crediti certificati dalla suddetta società, al fine, prudenzialmente, di evitare il rischio di contenziosi; inoltre, sempre secondo il ricorrente, che i bilanci siano stati pubblicati sul sito societario, il cui collegamento era stato fornito, “non esimerebbe la società di fornire l’accesso a tutta la documentazione propedeutica per la predetta appostazione e da cui poter ricostruire tutto l’iter logico giuridico percorso anche con riferimento a quanto proposto dalla società di revisione contabile ai fini della certificazione del bilancio stesso”.
Tale tesi oltre a risultare generica non tiene nel debito conto che il diritto di accesso trova un limite insuperabile nella disponibilità che la P.A. abbia della documentazione di cui si chiede l’ostensione, non potendo imporsi alla stessa un’attività di elaborazione ed essendo onere della parte dimostrare che la P.A. detiene gli atti oggetto dell’accesso, mentre non può imporsi alla P.A. la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822; Sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1464).
Non appare inoltre superfluo rammentare che, secondo la giurisprudenza, è inammissibile un’istanza di accesso che abbia ad oggetto la richiesta a carico della P.A. di un facere consistente nella redazione di appositi elenchi analitici di dati che, seppur ricavabili dagli atti, documenti e pezze d’appoggio di cui è in possesso l’Amministrazione stessa, non di meno presuppongono – salvo che gli elenchi stessi non siano stati già redatti nell’esercizio dell’ordinaria attività amministrativa – l’effettuazione di attività nuove ed ulteriori rispetto a quelle cui sono normalmente chiamate le strutture amministrative (Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6326).
Inoltre la giurisprudenza ha chiarito che la tutela del diritto all’informazione e alla conoscenza dei documenti della P.A. assicurata dal Legislatore con le norme sull’accesso non può dilatarsi al punto da imporre alla P.A. un vero e proprio facere , che esula completamente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente soltanto in un pati, ossia nel lasciare prendere visione ed al più in un facere meramente strumentale, vale a dire in quel minimo di attività materiale che occorre per estrarre i documenti indicati dal richiedente e metterli a sua disposizione (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2004, n. 3364; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 28/11/2020, n. 343).
Ancora, di recente, si è precisato che ha fini esplorativi ed è perciò inammissibile l’istanza di accesso volta a ottenere una nuova documentazione che presupponga la previa analisi, se non l’elaborazione della documentazione già in atti, e non invece la trasmissione di specifici documenti (Cons. Stato, Sez. VII, 19/03/2024, n. 2659; Cons. Stato, Sez. VII, ord. 28/03/2023, n. 3167).
In definitiva, la decisione assunta dalla Commissione – all’esito del contraddittorio procedimentale – risulta pienamente legittima considerato che l’art. 22 della l. n. 241/1990 (nel cui ambito applicativo si inscrive la fattispecie in esame) stabilisce che il diritto di accesso può essere esercitato solo su “documenti amministrativi” e, dunque, non con riferimento ad un’attività di elaborazione: l’istanza di accesso agli atti amministrativi deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso della Pubblica Amministrazione e non può riguardare dati e informazioni che, per essere forniti, richiedono un’attività di indagine e di elaborazione da parte della stessa (Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1751; Sez. VI, 22 giugno 2020, n. 3992; T.A.R. Piemonte, Sez. III, 17/03/2025, 516; T.A.R. IC, Palermo, Sez. IV 11/12/2023, n. 3659).
9. - In conclusione, sulla scota di quanto precede, il ricorso in quanto infondato, deve essere rigettato.
10. - Nondimeno sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO