Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1952, n. 4415
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12 febbraio 1953
Art. 1. Articolo unico.

La facolta' di cui all' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, n. 1072 , sostituito dall' art. 1 della legge 16 novembre 1950, numero 979 , puo' essere esercitata fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, purche' si tratti di proposte di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, presentate entro il 15 ottobre 1949.

Entrata in vigore il 12 febbraio 1953