Articolo 12 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 11Articolo 13
Versione
13 luglio 1980
Art. 12. (Ammissione ai concorsi di personale in servizio)

Ai concorsi pubblici potra' partecipare il personale con profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente