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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 3.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2283 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 17/05/2023 ed iscritto al n 2283 - 2023 RG , vertente tra
- (CF: ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Michele Malavenda (CF.: ), ed ele.te C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Motta San Giovanni (RC), alla Via
Nazionale n. 189, giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini( ), LA M. Fazio C.F._3
( , LA M. GA ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato , nonché dall'avv. Ettore Triolo C.F._6
( ), costituitosi nuovo difensore;
C.F._7
-resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 17.05.2023 parte ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 001111361 prot. .6700.03/05/2023.0236727 notificata in data CP_1
15.05.2023 dell'importo complessivo di € 10.000,00, oltre € 6,60 a titolo di spese notifica, con le quali gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2016.
La suddetta ordinanza è stata notificata sulla base dell'accertamento notificato in data 02.07.2018 (“accertamento prot. n 6700.25/06/2018.0221840 del 25.06.2018). CP_1
Il ricorrente eccepisce la novella introdotta dall'art. 23 comma 1 decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 – in via principale applicazione della nuova normativa – in via gradata applicazione del principio del favor rei;
l'inesistenza della violazione amministrativa per insussistenza della condotta omissiva contestata;
l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per violazione degli art. 14 e 18 della legge n. 689/1981; la non debenza delle somme ingiunte per intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 comma 6 l. 689/1981 – decadenza e l'intervenuta prescrizione delle sanzioni.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1 conclude per il rigetto del ricorso e gradatamente per dichiarare l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio ove l'opponente provveda al pagamento della sanzione rideterminata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
§ 2.1. Con ordinanza del 16.04.2024 la causa veniva differita per consentire al ricorrente di valutare se avvalersi del pagamento in misura ridotta indicato dall' , ma parte ricorrente, per la parte rideterminata chiede dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere e nel resto insiste per l'accoglimento delle conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il ricorrente eccepisce anche la violazione dell'art. 14 della L. 689/81 e la conseguente decadenza. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). 2 L'impugnata ordinanza-ingiunzione n. 001111361 si riferisce all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente ai periodi ai periodi 12/2015, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/2016 come precisato dall' . CP_1
La suddetta ordinanza è stata notificata in data 15.05.2023, sulla base dell'accertamento notificato in data 02.07.2018. Pertanto deve ritenersi che l' sia incorso nella eccepita decadenza ai CP_1 sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, considerato che solo a luglio 2018 veniva notificato l'avviso di accertamento. Infatti, l'art. 14 della L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…)
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito.
Nel caso di specie vengono in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall' al termine di scadenza dei contributi, CP_1 trattandosi di omissioni contributive automaticamente rilevabili dall' , CP_1 non implicanti particolari aggravi istruttori;
né sul punto l offre CP_1 elementi di segno contrario. Deve, pertanto, procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, restando assorbito ogni altro motivo ed eccezione
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo (considerato il valore effettivo della causa in ragione della rideterminazione delle sanzioni da parte dell' ) e distratte in favore del CP_1 difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m
3 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata Ordinanza Ingiunzioni emessa dall' sede di Reggio Calabria n. OI-001111361 e CP_1 dichiara estinte le sanzioni dalla stessa portate;
- condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Michele Malavenda dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 04/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 3.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2283 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 17/05/2023 ed iscritto al n 2283 - 2023 RG , vertente tra
- (CF: ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Michele Malavenda (CF.: ), ed ele.te C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Motta San Giovanni (RC), alla Via
Nazionale n. 189, giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini( ), LA M. Fazio C.F._3
( , LA M. GA ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato , nonché dall'avv. Ettore Triolo C.F._6
( ), costituitosi nuovo difensore;
C.F._7
-resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 17.05.2023 parte ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 001111361 prot. .6700.03/05/2023.0236727 notificata in data CP_1
15.05.2023 dell'importo complessivo di € 10.000,00, oltre € 6,60 a titolo di spese notifica, con le quali gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2016.
La suddetta ordinanza è stata notificata sulla base dell'accertamento notificato in data 02.07.2018 (“accertamento prot. n 6700.25/06/2018.0221840 del 25.06.2018). CP_1
Il ricorrente eccepisce la novella introdotta dall'art. 23 comma 1 decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 – in via principale applicazione della nuova normativa – in via gradata applicazione del principio del favor rei;
l'inesistenza della violazione amministrativa per insussistenza della condotta omissiva contestata;
l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per violazione degli art. 14 e 18 della legge n. 689/1981; la non debenza delle somme ingiunte per intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 comma 6 l. 689/1981 – decadenza e l'intervenuta prescrizione delle sanzioni.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1 conclude per il rigetto del ricorso e gradatamente per dichiarare l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio ove l'opponente provveda al pagamento della sanzione rideterminata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
§ 2.1. Con ordinanza del 16.04.2024 la causa veniva differita per consentire al ricorrente di valutare se avvalersi del pagamento in misura ridotta indicato dall' , ma parte ricorrente, per la parte rideterminata chiede dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere e nel resto insiste per l'accoglimento delle conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il ricorrente eccepisce anche la violazione dell'art. 14 della L. 689/81 e la conseguente decadenza. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). 2 L'impugnata ordinanza-ingiunzione n. 001111361 si riferisce all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente ai periodi ai periodi 12/2015, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/2016 come precisato dall' . CP_1
La suddetta ordinanza è stata notificata in data 15.05.2023, sulla base dell'accertamento notificato in data 02.07.2018. Pertanto deve ritenersi che l' sia incorso nella eccepita decadenza ai CP_1 sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, considerato che solo a luglio 2018 veniva notificato l'avviso di accertamento. Infatti, l'art. 14 della L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…)
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito.
Nel caso di specie vengono in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall' al termine di scadenza dei contributi, CP_1 trattandosi di omissioni contributive automaticamente rilevabili dall' , CP_1 non implicanti particolari aggravi istruttori;
né sul punto l offre CP_1 elementi di segno contrario. Deve, pertanto, procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, restando assorbito ogni altro motivo ed eccezione
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo (considerato il valore effettivo della causa in ragione della rideterminazione delle sanzioni da parte dell' ) e distratte in favore del CP_1 difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m
3 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata Ordinanza Ingiunzioni emessa dall' sede di Reggio Calabria n. OI-001111361 e CP_1 dichiara estinte le sanzioni dalla stessa portate;
- condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 2.620,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Michele Malavenda dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 04/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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