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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 894/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DEMONTIS SERGIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302SB01911/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore della società ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento dello stesso. L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.N.C. di Rappresentante_1 impugna l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo a IRAP e IVA 2019.
Eccepisce parte ricorrente l'insussistenza della pretesa tributaria per le motivazioni che verranno di seguito evidenziate.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, ritualmente costituita, chiede il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con l'avviso di accertamento in questa sede impugnato l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non deducibili, per mancanza del presuppposto dell'inerenza, due costi sostenuti dalla società, per complessivi euro
29.500,00, accertando un maggiore reddito di impresa e contestando maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente sostiene la corretta deducibilità delle spese sostenute, consistenti in compensi erogati all'ingegnere Rappresentante_1, che ha ricevuto pagamenti a fronte di parcelle emesse per un importo complessivo annuo pari a 18.500,00 euro, e nel costo sostenuto nei confronti della società Società_1 s.r.l. per un importo complessivo di euro 11.000,00.
Ciò in quanto l'amministrazione finanziaria ha potuto - a detta della ricorrente - esercitare senza problemi i controlli previsti dalla vigente normativa, essendo state le fatture emesse dai predetti soggetti pagate a mezzo di bonifico bancario e sulla base di contratti aventi un oggetto ben definito.
Ritiene la Corte non condivisibili tali affermazioni.
Quanto ai costi sostenuti nei confronti dell'ing. Rappresentante_1, socio della ricorrente, osserva questo giudice come detti elementi negativi di reddito siano riconducibili a prestazioni di servizi documentate con fatture emesse con periodicità mensile e riportanti nella sezione descrittiva la dicitura “onorario per consulenza tecnica del mese di…”. Trattasi di una descrizione troppo generica che non consente di individuare le prestazioni di servizi rese dal professionista (socio, si ribadisce, della società).
Pertanto, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tali costi, non sufficientemente documentati dalle fatture in rassegna, devono essere ritenuti indeducibili.
Nè può soccorrere, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la produzione in giudizio del contratto che fonderebbero l'erogazione di tali prestazioni, trattandosi di scrittura privata non utilizzabile come prova, in quanto redatta in carta libera non intestata, non registrata e quindi priva di data certa e pertanto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, non opponibile all'Amministrazione finanziaria.
Identiche argomentazioni possono esser svolte con riferimento ai costi sostenuti nei confronti della Società_1 srl per l'importo di 11.000,00 euro, in ordine al quale è stato prodotto un contratto non utilizzabile come prova in quanto privo di data certa: tale contratto è stato peraltro asseritamente stipulato in data 15.01.2018, e dunque successivamente, a esempio, allo studio di fattibilità relativo al Comune di Capaci, allegato dalla ricorrente a dimostrazione dell'effettività della prestazione resa dalla predetta società, che risale però al febbraio 2017.
Deve pertanto anche con riferimento a tali costi ritenersi che il contribuente non ne abbia dimostrato l'inerenza, non provabile con contratti privi di data certa.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese possono, in considerazione della peculiarità della controversia, essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DEMONTIS SERGIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302SB01911/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore della società ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento dello stesso. L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.N.C. di Rappresentante_1 impugna l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo a IRAP e IVA 2019.
Eccepisce parte ricorrente l'insussistenza della pretesa tributaria per le motivazioni che verranno di seguito evidenziate.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, ritualmente costituita, chiede il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con l'avviso di accertamento in questa sede impugnato l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non deducibili, per mancanza del presuppposto dell'inerenza, due costi sostenuti dalla società, per complessivi euro
29.500,00, accertando un maggiore reddito di impresa e contestando maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente sostiene la corretta deducibilità delle spese sostenute, consistenti in compensi erogati all'ingegnere Rappresentante_1, che ha ricevuto pagamenti a fronte di parcelle emesse per un importo complessivo annuo pari a 18.500,00 euro, e nel costo sostenuto nei confronti della società Società_1 s.r.l. per un importo complessivo di euro 11.000,00.
Ciò in quanto l'amministrazione finanziaria ha potuto - a detta della ricorrente - esercitare senza problemi i controlli previsti dalla vigente normativa, essendo state le fatture emesse dai predetti soggetti pagate a mezzo di bonifico bancario e sulla base di contratti aventi un oggetto ben definito.
Ritiene la Corte non condivisibili tali affermazioni.
Quanto ai costi sostenuti nei confronti dell'ing. Rappresentante_1, socio della ricorrente, osserva questo giudice come detti elementi negativi di reddito siano riconducibili a prestazioni di servizi documentate con fatture emesse con periodicità mensile e riportanti nella sezione descrittiva la dicitura “onorario per consulenza tecnica del mese di…”. Trattasi di una descrizione troppo generica che non consente di individuare le prestazioni di servizi rese dal professionista (socio, si ribadisce, della società).
Pertanto, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tali costi, non sufficientemente documentati dalle fatture in rassegna, devono essere ritenuti indeducibili.
Nè può soccorrere, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la produzione in giudizio del contratto che fonderebbero l'erogazione di tali prestazioni, trattandosi di scrittura privata non utilizzabile come prova, in quanto redatta in carta libera non intestata, non registrata e quindi priva di data certa e pertanto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, non opponibile all'Amministrazione finanziaria.
Identiche argomentazioni possono esser svolte con riferimento ai costi sostenuti nei confronti della Società_1 srl per l'importo di 11.000,00 euro, in ordine al quale è stato prodotto un contratto non utilizzabile come prova in quanto privo di data certa: tale contratto è stato peraltro asseritamente stipulato in data 15.01.2018, e dunque successivamente, a esempio, allo studio di fattibilità relativo al Comune di Capaci, allegato dalla ricorrente a dimostrazione dell'effettività della prestazione resa dalla predetta società, che risale però al febbraio 2017.
Deve pertanto anche con riferimento a tali costi ritenersi che il contribuente non ne abbia dimostrato l'inerenza, non provabile con contratti privi di data certa.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese possono, in considerazione della peculiarità della controversia, essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.