Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 15/2025 R.G V.G. posto in deliberazione all'udienza cartolare del 13.3.2025, e promosso da
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Campofelice di Roccella (PA), Viale della Provincia n.9, presso lo studio dell'avv. Giovanni Allegra, che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in atti
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Campofelice di Roccella (PA), Viale della Provincia n.9, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Allegra, che la rappresenta e difende, in forza di mandato in atti
RICORRENTI
del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 8.01.2025, i suindicati ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai medesimi in data 26.09.2013 a Cefalù, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2013, al n.93, parte II, serie A, dal quale non sono nati figli.
A tal fine, i coniugi si sono riportati alle condizioni statuite nel ricorso congiunto, depositato in data
8.01.2025.
All'udienza del 13.03.2025 appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno depositato note di trattazione scritta, con allegata dichiarazione personalmente sottoscritta, nella quale le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, depositato in data 8.01.2025. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nel procedimento di separazione consensuale n. 3263/2021;
• la separazione tra le parti è stata omologata dal medesimo Tribunale con decreto n. 9992/2022 del 13.5.2022 e depositato il 13.5.2022; • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo del presente giudizio, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico e disposizioni di legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.09.2013 a Cefalù, da
, nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
27.09.1990, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Cefalù, anno
2013, al n.93, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza 13.03.2025, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data
18.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini