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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/06/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore dott. Edoardo Gaspari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 278/2025 promossa da:
(C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Pellizzari del Foro di Alessandria
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Morino del Foro di Alessandria
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: opposizione ex art. 473bis 38 u.c. c.p.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
DISPORSI/REVOCARSI ordinanza ex art 473bis.38 c.p.c. emessa dal Tribunale di Vercelli in data
19.02.25 ed emettersi, in sostituzione, nuovo provvedimento contenente le seguenti previsioni:
1. Le parti congiuntamente decidono di iscrivere la figlia minore presso la scuola secondaria Per_1 di primo grado “Andrea Trevigi” di Casale Monferrato;
2. La madre sig.ra si impegna a farsi carico del trasporto della figlia anche nelle Parte_2
settimane di competenza del sig. , occupandosi delle trasferte da Fubine a Casale Parte_1
Monferrato e viceversa, necessarie per garantire la frequenza scolastica della minore presso detto istituto, sollevando il padre da oneri organizzativi e di trasporto connessi al tragitto casa-scuola e viceversa.
3. Il padre, sig. , nelle proprie settimane di competenza, avrà comunque facoltà – Parte_1
laddove possibile - di occuparsi del trasporto della figlia da e verso la scuola, dandone semplice preavviso alla madre entro il giorno precedente rispetto alla data interessata;
4. Le Parti si impegnano a collaborare per il superiore interesse della minore, favorendo la sua serenità e il suo percorso scolastico;
5. Le parti convengono la parziale compensazione delle spese di lite, con obbligo per il padre, sig.
di corrispondere all'avv. Morino Stefania, legale della sig.ra , Parte_3 Parte_2
l'importo omnicomprensivo di euro 1.000,00 (mille/00);
6. Le parti, alla luce dell'accordo raggiunto e delle determinazioni assunte nell'interesse della figlia minore, ritengono superfluo l'ascolto della stessa fissato per l'udienza del 18.06.25 e chiedono congiuntamente la revoca dell'ordinanza datata 04.06.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e sono genitori di nata il [...]; in seguito Parte_1 Parte_2 Per_1
all'interruzione della convivenza tra i due genitori, il Tribunale di Vercelli ha disposto l'affido condiviso della minore, con collocazione paritaria al 50% tra i genitori.
Insorto conflitto tra i genitori in merito all'istituto di scuola media inferiore a cui iscrivere la minore, il padre, in data 17/01/2025, depositava ricorso ex art. 473bis 38 cpc chiedendo che fosse autorizzata l'iscrizione della figlia alla scuola secondaria di primo grado “Robotti”, sita a Fubine;
con separato pagina 2 di 4 ricorso, riunito al precedente, la madre chiedeva al Tribunale di autorizzare l'iscrizione della minore all'istituto di scuola media inferiore “Andrea Trevigi”.
Con l'ordinanza qui impugnata il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, autorizzava l'iscrizione di alla scuola media inferiore “Andrea Trevigi” di Casale Monferrato, valorizzando in Per_1 particolare l'offerta formativa di tale ultimo istituto.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il padre ricorrente chiedeva la riforma della decisione, allegando come la scuola sita a Casale avrebbe costretto la figlia a trasferte più gravose e inciso sulla permanenza paritaria;
costituitasi in giudizio, la madre resistente chiedeva invece la conferma del provvedimento, valorizzando, come già fatto in primo grado, la miglior offerta formativa della scuola e il fatto che lei stessa vi insegnasse.
Celebrata l'udienza del 27/05/2025, non essendo possibile una soluzione conciliativa della controversia, era disposto l'ascolto della minore;
tuttavia, prima che tale incombente fosse espletato, le parti raggiungevamo un accordo rassegnando le conclusioni in epigrafe.
Ritenuto che le conclusioni rassegnate dalle parti -che rispecchiano il dispositivo del provvedimento del Giudice di prime cure- siano pienamente accoglibili, in quanto conformi al best interest della minore, la quale -come riferiscono le parti- ha espresso il desiderio di frequentare la scuola di Casale;
ritenuto che le spese di lite possono essere regolate come da accordo delle parti sul punto, trattandosi di diritto disponibile
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1) AUTORZZA l'iscrizione della minore all'istituto di scuola secondaria di primo grado Per_1
“Andrea Trevigi” di Casale Monferrato per l'anno scolastico 2025/2026;
2) DISPONE che la madre si faccia carico del trasporto della figlia anche nelle settimane di competenza paterna, occupandosi delle trasferte da Fubine a Casale Monferrato e viceversa, necessarie per garantire la frequenza scolastica della minore presso detto istituto, sollevando il padre da oneri organizzativi e di trasporto connessi al tragitto casa-scuola e viceversa;
3) Il padre, sig. , nelle proprie settimane di competenza, avrà comunque facoltà – Parte_1
laddove possibile - di occuparsi del trasporto della figlia da e verso la scuola, dandone semplice preavviso alla madre entro il giorno precedente rispetto alla data interessata;
pagina 3 di 4 4) Le parti si impegneranno a collaborare per il superiore interesse della minore, favorendo la sua serenità e il suo percorso scolastico;
5) DISPONE che il ricorrente corrisponda all'avv. Morino Stefania, legale della sig.ra Parte_2
l'importo omnicomprensivo di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di contributo spese
[...]
di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 25/06/2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore dott. Edoardo Gaspari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 278/2025 promossa da:
(C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Pellizzari del Foro di Alessandria
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Morino del Foro di Alessandria
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: opposizione ex art. 473bis 38 u.c. c.p.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
DISPORSI/REVOCARSI ordinanza ex art 473bis.38 c.p.c. emessa dal Tribunale di Vercelli in data
19.02.25 ed emettersi, in sostituzione, nuovo provvedimento contenente le seguenti previsioni:
1. Le parti congiuntamente decidono di iscrivere la figlia minore presso la scuola secondaria Per_1 di primo grado “Andrea Trevigi” di Casale Monferrato;
2. La madre sig.ra si impegna a farsi carico del trasporto della figlia anche nelle Parte_2
settimane di competenza del sig. , occupandosi delle trasferte da Fubine a Casale Parte_1
Monferrato e viceversa, necessarie per garantire la frequenza scolastica della minore presso detto istituto, sollevando il padre da oneri organizzativi e di trasporto connessi al tragitto casa-scuola e viceversa.
3. Il padre, sig. , nelle proprie settimane di competenza, avrà comunque facoltà – Parte_1
laddove possibile - di occuparsi del trasporto della figlia da e verso la scuola, dandone semplice preavviso alla madre entro il giorno precedente rispetto alla data interessata;
4. Le Parti si impegnano a collaborare per il superiore interesse della minore, favorendo la sua serenità e il suo percorso scolastico;
5. Le parti convengono la parziale compensazione delle spese di lite, con obbligo per il padre, sig.
di corrispondere all'avv. Morino Stefania, legale della sig.ra , Parte_3 Parte_2
l'importo omnicomprensivo di euro 1.000,00 (mille/00);
6. Le parti, alla luce dell'accordo raggiunto e delle determinazioni assunte nell'interesse della figlia minore, ritengono superfluo l'ascolto della stessa fissato per l'udienza del 18.06.25 e chiedono congiuntamente la revoca dell'ordinanza datata 04.06.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e sono genitori di nata il [...]; in seguito Parte_1 Parte_2 Per_1
all'interruzione della convivenza tra i due genitori, il Tribunale di Vercelli ha disposto l'affido condiviso della minore, con collocazione paritaria al 50% tra i genitori.
Insorto conflitto tra i genitori in merito all'istituto di scuola media inferiore a cui iscrivere la minore, il padre, in data 17/01/2025, depositava ricorso ex art. 473bis 38 cpc chiedendo che fosse autorizzata l'iscrizione della figlia alla scuola secondaria di primo grado “Robotti”, sita a Fubine;
con separato pagina 2 di 4 ricorso, riunito al precedente, la madre chiedeva al Tribunale di autorizzare l'iscrizione della minore all'istituto di scuola media inferiore “Andrea Trevigi”.
Con l'ordinanza qui impugnata il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, autorizzava l'iscrizione di alla scuola media inferiore “Andrea Trevigi” di Casale Monferrato, valorizzando in Per_1 particolare l'offerta formativa di tale ultimo istituto.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il padre ricorrente chiedeva la riforma della decisione, allegando come la scuola sita a Casale avrebbe costretto la figlia a trasferte più gravose e inciso sulla permanenza paritaria;
costituitasi in giudizio, la madre resistente chiedeva invece la conferma del provvedimento, valorizzando, come già fatto in primo grado, la miglior offerta formativa della scuola e il fatto che lei stessa vi insegnasse.
Celebrata l'udienza del 27/05/2025, non essendo possibile una soluzione conciliativa della controversia, era disposto l'ascolto della minore;
tuttavia, prima che tale incombente fosse espletato, le parti raggiungevamo un accordo rassegnando le conclusioni in epigrafe.
Ritenuto che le conclusioni rassegnate dalle parti -che rispecchiano il dispositivo del provvedimento del Giudice di prime cure- siano pienamente accoglibili, in quanto conformi al best interest della minore, la quale -come riferiscono le parti- ha espresso il desiderio di frequentare la scuola di Casale;
ritenuto che le spese di lite possono essere regolate come da accordo delle parti sul punto, trattandosi di diritto disponibile
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1) AUTORZZA l'iscrizione della minore all'istituto di scuola secondaria di primo grado Per_1
“Andrea Trevigi” di Casale Monferrato per l'anno scolastico 2025/2026;
2) DISPONE che la madre si faccia carico del trasporto della figlia anche nelle settimane di competenza paterna, occupandosi delle trasferte da Fubine a Casale Monferrato e viceversa, necessarie per garantire la frequenza scolastica della minore presso detto istituto, sollevando il padre da oneri organizzativi e di trasporto connessi al tragitto casa-scuola e viceversa;
3) Il padre, sig. , nelle proprie settimane di competenza, avrà comunque facoltà – Parte_1
laddove possibile - di occuparsi del trasporto della figlia da e verso la scuola, dandone semplice preavviso alla madre entro il giorno precedente rispetto alla data interessata;
pagina 3 di 4 4) Le parti si impegneranno a collaborare per il superiore interesse della minore, favorendo la sua serenità e il suo percorso scolastico;
5) DISPONE che il ricorrente corrisponda all'avv. Morino Stefania, legale della sig.ra Parte_2
l'importo omnicomprensivo di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di contributo spese
[...]
di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 25/06/2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4