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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO SC, Presidente
IR IO, RE
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1770/2021 depositato il 17/07/2021
proposto da
Comune di IN - Corso Europa, 214 71030 IN FG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Per La Bonifica Della Capitanata - 00345000715
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 36/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 21/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7680 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del Comune di IN, dott. Difensore_1 comunica che la Corte di Cassazione ha fissato fra 30 giorni l'udienza che riguarda questione pregiudizievole del presente giudizio e chiede un rinvio della presente discussione.
Il difensore del Consorzio si oppone alla richiesta di rinvio chiedendo la decisione nel merito perchè non è una questione pregiudiziale.
La Corte rilevato che il processo pendente in Cassazione la cui udienza è fissata per il 13 gennaio 2026 non riguarda lo stesso oggetto del presente giudizio rigetta la richiesta di rinvio e di sospensione e dispone la causa a sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di IN proponeva appello, notificato il 16/7/2021 avverso la sentenza della CTP di Foggia
n. n° 36/01/21 del 17/9/2020, depositata il 21/1/2021, di accoglimento del ricorso rubricato al n. 437 del 2019 presentato dal Consorzio di Bonifica della Capitanata alla CTP di Foggia contro l'avviso di accertamento
Prot. 7680/2019 relativo all'ICI per l'anno d'imposta 2014. Con tale avviso dell'importo complessivo di
€ 913.983,81 veniva richiesta, a seguito del mancato pagamento, l'ICI per la “Diga di Occhito”.
La sentenza appellata fondava la decisione di accoglimento su precedenti sentenze che avevano accolto i ricorsi del Consorzio in relazione all'ICI per gli anni 2010 e 2011 (CTP di Foggia: Sez.4, n. 1936/2017 e Sez.
2, n.1482/2018, CTR Puglia, Sez. di Foggia, n. 2256/2018 di conferma della sentenza 1936/2017). La motivazione si basava sul fatto che l'U.I. essendo classata in categoria “E9”, era da ritenersi esente “atteso il fine di interesse collettivo al quale assolve la diga”.
Il Comune nel suo appello lamentava l'erroneità della decisione per contrasto con la normativa che esclude l'esenzione per gli immobili utilizzati per attività commerciali/industriali (da classificare in categoria D) e per la mancata valutazione del rapporto concessorio. Il Comune sosteneva che il Consorzio operava come un'impresa commerciale in concorrenza con l'Acquedotto Pugliese.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello con condanna alle spese dell'appellato da distrarsi a favore del difensore.
Il Consorzio di bonifica della Capitanata, con la costituzione in giudizio depositava controdeduzioni rilevando: -
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.lgs. 546/92, difettando i motivi specifici di impugnazione, in violazione del rito tributario;
- l'infondatezza dell'appello per violazione dell'art. 7, co. 1, lett. b) del D.lgs. 504/92 per l'esenzione degli immobili iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali da E/1 a
E/9; - il difetto del presupposto impositivo ICI/IMU sotto il differente profilo della peculiare soggettività passiva e del peculiare rapporto del Consorzio appellato con i beni accatastati in categoria E/9; l'assenza di svolgimento di attività di natura commerciale;
il passaggio in giudicato del capo della sentenza che dichiarava la condanna alle spese del Comune di IN.
Il Consorzio presentava, altresì, appello incidentale di cui chiedeva l'accoglimento, contestando il mancato esame, da parte del Collegio provinciale, delle ulteriori eccezioni e motivi del ricorso prospettati nell'ambito del giudizio di primo grado, ritenendoli assorbiti dall'esame della questione principale in applicazione del principio della ragione più liquida.
L'appello incidentale era affidato ai seguenti motivi:
1° - Omessa dichiarazione di inesistenza della notifica dell'Avviso di Accertamento n° 7680/2019 nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, dell'art. 37, comma 53, del
D.L n° 223 del 2006 ed omessa dichiarazione dell'intervenuta decadenza/prescrizione del Comune di
IN dalla possibilità di chiedere, oggi, in pagamento le somme relative all'anno d'imposta 2014;
2°- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, legge n. 212/2000 e art. 3, legge n. 241/1990, per evidente difetto di motivazione illogicità ed ingiustizia manifesta. Omessa dichiarazione di nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento n° 7680/2019 del 30.12.2019 – anno 2014-, emesso dal Comune di IN;
3°- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, nonché dell'art.6, commi 1 e 2, del D.lgs. 472/97, per evidente difetto di motivazione illogicità ed ingiustizia manifesta.
Chiedeva preliminarmente, di riconoscere l'inammissibilità dell'appello principale per violazione del rito tributario;
in via subordinata, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto;
accogliere l'appello incidentale proposto dal Consorzio e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza impugnata;
dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza n° 36/01/2021 relativo alla condanna alle spese del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Chiedeva, infine, di autorizzare la chiamata in causa del Demanio dello Stato per sollevare il Consorzio da qualsiasi obbligo di pagamento. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il Comune di IN in data 20/11/2025 depositava memorie illustrative. In esse, ribadiva, citando recente giurisprudenza di Cassazione, che gli invasi e le dighe funzionali ad attività imprenditoriale andavano classificati in categoria D (imponibile) e non E.
Chiedeva la sospensione del processo ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.lgs. 546/92, fondata sulla pregiudizialità di un altro giudizio pendente in Cassazione (avverso la sentenza n. 3129/2025 della stessa CGT) riguardante proprio la corretta classificazione catastale dell'immobile in questione.
Il Consorzio di bonifica della Capitanata depositava anch'essa memorie in data 24/11/2025 opponendosi alla richiesta di sospensione argomentando che non vi è sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.) ma solo facoltativa, e che la doppia conformità delle sentenze precedenti (n. 640/2022 e n. 3129/2025) conferma l'infondatezza delle tesi comunali. Ribadiva l'incontestabilità della categoria catastale E/9 (Esenzione IMU),
l'assenza di titolarità passiva in relazione alla natura della Concessione, la natura non commerciale dell'Ente ove l'uso industriale dell'acqua era residuale rispetto all'uso irriguo ed anche se vi era attività commerciale,
l'esenzione spettava comunque per la categoria catastale E/9 (art. 7 lett. b) che operava oggettivamente a prescindere dal soggetto. Confermava le richieste contenute nell'atto di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato, preliminarmente, pone il problema dell'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del
D.lgs. 546/92, difettando i motivi specifici di impugnazione, in violazione del rito tributario.
La censura va respinta.
Nel rito tributario, invero, la specificità dei motivi di appello, prescritta dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio. La norma sopra citata, infatti, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 delle disposizioni preliminari del Codice civile, trattandosi di prescrizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia. Secondo la Suprema Corte ogni qual volta sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado deve essere consentito il sindacato sul merito dell'impugnazione. Di conseguenza la specificità dei motivi d'appello “va correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (ex plurimis, Cass. 1571/2021 e 30341/2019). Nel merito, la sentenza di questa Corte n° 3129/2025 del 26/9/2025, depositata il 20/10/2025, richiamata nelle memorie dell'appellante, ancorché impugnata in Cassazione, acclara la classificazione del bene in categoria “E9” “Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo “E”.
Tale classificazione rende l'immobile esente da imposizione IMU per “la particolare destinazione all'uso pubblico o di interesse collettivo”.
Le conseguenze di tale classificazione vanificano gli sforzi dell'appellante tesi a dimostrare: la non spettanza dell'esenzione in quanto la norma per le categorie catastali E non si applica ai consorzi di bonifica;
l'uso commerciale, non essendo l'immobile (Diga di Occhito) destinato a funzioni di esclusiva pubblica utilità, bensì alla raccolta e successiva commercializzazione delle acque a fini irrigui, industriali e civili, attività che presenterebbe carattere d'impresa; la natura giuridica del rapporto tra il Consorzio (concessionario) e il
Demanio dello Stato (proprietario del bene) e la soggettività passiva del Consorzio ai fini IMU.
La classificazione sopra esposta consente di ritenere superati anche i motivi prodotti dall'appellato che con l'appello incidentale ha censurato, in sostanza, la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, la decadenza del Comune dal potere di accertamento per l'anno 2014 (notifica oltre il quinto anno) - stante al riguardo la regolare costituzione in giudizio-, l'illegittimità delle sanzioni irrogate, la richiesta di chiamata in causa del
Demanio dello Stato.
La condanna alle spese sancita dalla sentenza impugnata a carico del Comune non ha costituito oggetto di impugnazione da parte dello stesso.
La richiesta dell'appellante di sospensione del processo ai sensi dell'art. 2, comma 3, e 39 del D.lgs. 546/92, non viene accolta per quanto in premessa.
Quanto innanzi determina il rigetto dell'appello e fa ritenere assorbite le censure proposte con l'appello incidentale, fermo restando quanto affermato in ordine alla condanna alle spese di giudizio.
Per quanto innanzi rigetta l'appello. Le spese in considerazione della peculiarità della materia vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO SC, Presidente
IR IO, RE
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1770/2021 depositato il 17/07/2021
proposto da
Comune di IN - Corso Europa, 214 71030 IN FG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Per La Bonifica Della Capitanata - 00345000715
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 36/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 21/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7680 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del Comune di IN, dott. Difensore_1 comunica che la Corte di Cassazione ha fissato fra 30 giorni l'udienza che riguarda questione pregiudizievole del presente giudizio e chiede un rinvio della presente discussione.
Il difensore del Consorzio si oppone alla richiesta di rinvio chiedendo la decisione nel merito perchè non è una questione pregiudiziale.
La Corte rilevato che il processo pendente in Cassazione la cui udienza è fissata per il 13 gennaio 2026 non riguarda lo stesso oggetto del presente giudizio rigetta la richiesta di rinvio e di sospensione e dispone la causa a sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di IN proponeva appello, notificato il 16/7/2021 avverso la sentenza della CTP di Foggia
n. n° 36/01/21 del 17/9/2020, depositata il 21/1/2021, di accoglimento del ricorso rubricato al n. 437 del 2019 presentato dal Consorzio di Bonifica della Capitanata alla CTP di Foggia contro l'avviso di accertamento
Prot. 7680/2019 relativo all'ICI per l'anno d'imposta 2014. Con tale avviso dell'importo complessivo di
€ 913.983,81 veniva richiesta, a seguito del mancato pagamento, l'ICI per la “Diga di Occhito”.
La sentenza appellata fondava la decisione di accoglimento su precedenti sentenze che avevano accolto i ricorsi del Consorzio in relazione all'ICI per gli anni 2010 e 2011 (CTP di Foggia: Sez.4, n. 1936/2017 e Sez.
2, n.1482/2018, CTR Puglia, Sez. di Foggia, n. 2256/2018 di conferma della sentenza 1936/2017). La motivazione si basava sul fatto che l'U.I. essendo classata in categoria “E9”, era da ritenersi esente “atteso il fine di interesse collettivo al quale assolve la diga”.
Il Comune nel suo appello lamentava l'erroneità della decisione per contrasto con la normativa che esclude l'esenzione per gli immobili utilizzati per attività commerciali/industriali (da classificare in categoria D) e per la mancata valutazione del rapporto concessorio. Il Comune sosteneva che il Consorzio operava come un'impresa commerciale in concorrenza con l'Acquedotto Pugliese.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello con condanna alle spese dell'appellato da distrarsi a favore del difensore.
Il Consorzio di bonifica della Capitanata, con la costituzione in giudizio depositava controdeduzioni rilevando: -
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.lgs. 546/92, difettando i motivi specifici di impugnazione, in violazione del rito tributario;
- l'infondatezza dell'appello per violazione dell'art. 7, co. 1, lett. b) del D.lgs. 504/92 per l'esenzione degli immobili iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali da E/1 a
E/9; - il difetto del presupposto impositivo ICI/IMU sotto il differente profilo della peculiare soggettività passiva e del peculiare rapporto del Consorzio appellato con i beni accatastati in categoria E/9; l'assenza di svolgimento di attività di natura commerciale;
il passaggio in giudicato del capo della sentenza che dichiarava la condanna alle spese del Comune di IN.
Il Consorzio presentava, altresì, appello incidentale di cui chiedeva l'accoglimento, contestando il mancato esame, da parte del Collegio provinciale, delle ulteriori eccezioni e motivi del ricorso prospettati nell'ambito del giudizio di primo grado, ritenendoli assorbiti dall'esame della questione principale in applicazione del principio della ragione più liquida.
L'appello incidentale era affidato ai seguenti motivi:
1° - Omessa dichiarazione di inesistenza della notifica dell'Avviso di Accertamento n° 7680/2019 nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, dell'art. 37, comma 53, del
D.L n° 223 del 2006 ed omessa dichiarazione dell'intervenuta decadenza/prescrizione del Comune di
IN dalla possibilità di chiedere, oggi, in pagamento le somme relative all'anno d'imposta 2014;
2°- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, legge n. 212/2000 e art. 3, legge n. 241/1990, per evidente difetto di motivazione illogicità ed ingiustizia manifesta. Omessa dichiarazione di nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento n° 7680/2019 del 30.12.2019 – anno 2014-, emesso dal Comune di IN;
3°- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, nonché dell'art.6, commi 1 e 2, del D.lgs. 472/97, per evidente difetto di motivazione illogicità ed ingiustizia manifesta.
Chiedeva preliminarmente, di riconoscere l'inammissibilità dell'appello principale per violazione del rito tributario;
in via subordinata, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto;
accogliere l'appello incidentale proposto dal Consorzio e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza impugnata;
dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza n° 36/01/2021 relativo alla condanna alle spese del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Chiedeva, infine, di autorizzare la chiamata in causa del Demanio dello Stato per sollevare il Consorzio da qualsiasi obbligo di pagamento. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il Comune di IN in data 20/11/2025 depositava memorie illustrative. In esse, ribadiva, citando recente giurisprudenza di Cassazione, che gli invasi e le dighe funzionali ad attività imprenditoriale andavano classificati in categoria D (imponibile) e non E.
Chiedeva la sospensione del processo ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.lgs. 546/92, fondata sulla pregiudizialità di un altro giudizio pendente in Cassazione (avverso la sentenza n. 3129/2025 della stessa CGT) riguardante proprio la corretta classificazione catastale dell'immobile in questione.
Il Consorzio di bonifica della Capitanata depositava anch'essa memorie in data 24/11/2025 opponendosi alla richiesta di sospensione argomentando che non vi è sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.) ma solo facoltativa, e che la doppia conformità delle sentenze precedenti (n. 640/2022 e n. 3129/2025) conferma l'infondatezza delle tesi comunali. Ribadiva l'incontestabilità della categoria catastale E/9 (Esenzione IMU),
l'assenza di titolarità passiva in relazione alla natura della Concessione, la natura non commerciale dell'Ente ove l'uso industriale dell'acqua era residuale rispetto all'uso irriguo ed anche se vi era attività commerciale,
l'esenzione spettava comunque per la categoria catastale E/9 (art. 7 lett. b) che operava oggettivamente a prescindere dal soggetto. Confermava le richieste contenute nell'atto di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato, preliminarmente, pone il problema dell'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del
D.lgs. 546/92, difettando i motivi specifici di impugnazione, in violazione del rito tributario.
La censura va respinta.
Nel rito tributario, invero, la specificità dei motivi di appello, prescritta dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio. La norma sopra citata, infatti, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 delle disposizioni preliminari del Codice civile, trattandosi di prescrizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia. Secondo la Suprema Corte ogni qual volta sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado deve essere consentito il sindacato sul merito dell'impugnazione. Di conseguenza la specificità dei motivi d'appello “va correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (ex plurimis, Cass. 1571/2021 e 30341/2019). Nel merito, la sentenza di questa Corte n° 3129/2025 del 26/9/2025, depositata il 20/10/2025, richiamata nelle memorie dell'appellante, ancorché impugnata in Cassazione, acclara la classificazione del bene in categoria “E9” “Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo “E”.
Tale classificazione rende l'immobile esente da imposizione IMU per “la particolare destinazione all'uso pubblico o di interesse collettivo”.
Le conseguenze di tale classificazione vanificano gli sforzi dell'appellante tesi a dimostrare: la non spettanza dell'esenzione in quanto la norma per le categorie catastali E non si applica ai consorzi di bonifica;
l'uso commerciale, non essendo l'immobile (Diga di Occhito) destinato a funzioni di esclusiva pubblica utilità, bensì alla raccolta e successiva commercializzazione delle acque a fini irrigui, industriali e civili, attività che presenterebbe carattere d'impresa; la natura giuridica del rapporto tra il Consorzio (concessionario) e il
Demanio dello Stato (proprietario del bene) e la soggettività passiva del Consorzio ai fini IMU.
La classificazione sopra esposta consente di ritenere superati anche i motivi prodotti dall'appellato che con l'appello incidentale ha censurato, in sostanza, la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, la decadenza del Comune dal potere di accertamento per l'anno 2014 (notifica oltre il quinto anno) - stante al riguardo la regolare costituzione in giudizio-, l'illegittimità delle sanzioni irrogate, la richiesta di chiamata in causa del
Demanio dello Stato.
La condanna alle spese sancita dalla sentenza impugnata a carico del Comune non ha costituito oggetto di impugnazione da parte dello stesso.
La richiesta dell'appellante di sospensione del processo ai sensi dell'art. 2, comma 3, e 39 del D.lgs. 546/92, non viene accolta per quanto in premessa.
Quanto innanzi determina il rigetto dell'appello e fa ritenere assorbite le censure proposte con l'appello incidentale, fermo restando quanto affermato in ordine alla condanna alle spese di giudizio.
Per quanto innanzi rigetta l'appello. Le spese in considerazione della peculiarità della materia vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro