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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/11/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa LA ZI, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa,
sentenza
riservata all'udienza del 5 novembre 2025, nella causa civile iscritta al n.1311/2018 R.G.C.A. e vertente
tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avv.ti Antonio Gargiulo e Giuseppe Ciardi ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in Roma alla Via Marco Papio nr. 15, giusto mandato in atti- Opponente Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall' Avv. Paolo Simoncini ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo sito in Alba Adriatica (TE) , Via Toscana nr. 17, giusto mandato in atti- Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società Parte_1 adiva il Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: A) in via preliminare accertare e dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e conseguentemente del pedissequo decreto ingiuntivo
n. 168/2018 (n.R.G. 409/2018) emesso dal Tribunale di Teramo, su istanza della CP_1
B) in via subordinata , accertare e dichiarare l'inesistenza e l'inesigibilità del credito
[...] azionato per i motivi di fatto e diritto di cui al presente atto di opposizione, e per l'effetto; C)
1 revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e infondato;
D) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.09.18 , si costituiva la società
[...]
la quale così concludeva : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Teramo, in CP_1 persona del G.I. Dott.ssa Di Bari , contrariis rejectis così giudicare. In via preliminare : atteso che
l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 168/2018 emesso dal Tribunale di Teramo, nella persona del G.I. Dott.ssa Francesca Avancini in data 16.02.2018 ai sensi dell'art.648 c.p.c.
Nel merito : per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 168/2018 emesso dal
Tribunale di Teramo in data 16.02.2018 oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto ”.
Parte opponente deduceva, in via preliminare, la nullità del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo opposto per carenza degli elementi essenziali di cui all'art. 163 c.p.c.
e, in particolare, sotto il profilo della totale genericità dell'esposizione dei fatti, risultando gli stessi imprecisi nella descrizione del loro svolgimento nonché nell'esatta indicazione, all'interno dell'atto, della documentazione dalla quale sarebbe scaturito il credito azionato: elementi, questi, che , asseritamente, concorrerebbero a determinare la violazione del disposto di cui all'art. 163, n. 4 impedendo in parte qua un'adeguata difesa alla medesima opponente con conseguente violazione del principio del contraddittorio. Inoltre, la eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto per difetto di idonea prova scritta del credito ingiunto atteso che, a suo dire,
l'estratto notarile del registro IVA versato in atti da parte convenuta opposta non può ritenersi sufficiente a provare il credito de quo e a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.Nel merito parte opponente sosteneva l'insussistenza del credito vantato da parte opposta rilevando in primo luogo come fra le parti vi fosse un contratto di prestazione di servizi in forza del quale essa concedeva alla CP_1
il pagamento di Euro 150,00 per ogni intervento effettuato, segnatamente soccorso
[...] stradale, al pari di tutte le altre strutture operative affiliate al suo network e dislocate sul territorio nazionale.
Pertanto, a dire della predetta opponente, il credito vantato dall'odierna opposta e oggetto della fattura azionata in monitorio risulterebbe ingiustificatamente
2 sproporzionato proprio in forza delle predette condizioni contrattuali ripassate fra le parti e, asseritamente, ribadite alla medesima da parte dei Controparte_1 rappresentati della in più occasioni per le vie brevi. Inoltre la suddetta Parte_1 opponente evidenziava come, tra l'altro, l'odierna opposta si era resa inadempiente per ben cinque volte non essendo intervenuta sul luogo degli incidenti per i quali era stata sollecitata a intervenire, la qual cosa, che comportava a suo carico, come peraltro per ogni struttura operativa affiliata al network de qua, una penale di €.250,00 per ciascuno di tali omessi interventi, avrebbe determinato comunque una diminuzione del credito azionato in monitorio. Infine la medesima sosteneva l'insussistenza del Parte_1 credito vantato dalla stante il fatto che ella non aveva dato prova di Controparte_1 aver effettuato gli interventi di soccorso stradale contabilizzati nella fattura posta alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta opposta con la propria comparsa di costituzione e risposta contestava l'assoluta infondatezza e pretestuosità delle eccezioni preliminari sollevate da controparte atteso che, in primo luogo, essendo il decreto ingiuntivo un provvedimento giudiziario che il giudice emette a seguito di un procedimento sommario regolato dagli
633 e segg. c.p.c.. e introdotto con ricorso che si svolge in assenza di contraddittorio, ad esso non possano applicarsi le norme disciplinanti l'atto di citazione, inoltre, quanto al contestato difetto di idonea prova scritta, rilevava come ,a norma del combinato disposto degli artt. art. 633 e 634 cpc, potendo il decreto ingiuntivo essere ottenuto se del diritto fatto valere si dà prova scritta ed essendo prove scritte idonee alla sua emissione, nell' ambito dei rapporti tra imprenditori che esercitano un'attività commerciale o tra imprenditori verso persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture, il decreto ingiuntivo opposto poteva essere ottenuto sulla base dell' allegazione della fattura in parte qua nonché del relativo estratto del registro fatture di vendita autenticato.
Nel merito, poi, parte convenuta opposta evidenziava come nel corso dell'anno 2017 aveva raggiunto un accordo di collaborazione commerciale con l'odierna opponente, definendo all'uopo i termini economici della stessa i quali, pattuiti fra le parti per le vie
3 brevi, risultavano migliorativi rispetto a quelle normalmente determinati dall'odierna opponente per tutti i propri affiliati, deducendo poi come tali condizioni economiche avrebbero dovuto essere trasfuse in pedissequo contratto scritto tuttavia mai formalizzato dalle parti del presente giudizio.
In forza di ciò e asseritamente facendo legittimo affidamento sulle rassicurazioni ricevute da controparte in sede pre contrattuale, la sosteneva di dare Controparte_1 regolare esecuzione all'accordo intervenuto, iniziando a fornire i propri servizi in favore dell'odierna opponente, come risulterebbe dai verbali di intervento versati in atti senza peraltro omettere di intervenire nei sinistri che la stessa era chiamata a gestire, circostanza di cui, asseritamente, la medesima opponente ometteva di fornire prova.
Conseguentemente dunque la predetta opposta, rilevando altresì come a suo dire i tariffari nazionali richiamati da controparte non avrebbero, per espressa dicitura degli stessi, alcun valore vincolante nei riguardi degli operatori del settore, rappresentando esclusivamente un parametro eventuale di riferimento, ribadiva come il credito da essa vantato derivava da uno speciale trattamento economico a tariffa fissa concordato fra le parti del presente giudizio e con tempistiche di pagamento determinate in base alla tipologia di intervento effettuato.
La causa veniva istruita attraverso il deposito di documentazione e attraverso l'espletamento di istruttoria orale con audizione dei testi di ambo le parti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni e, su di esse, la causa veniva discussa e decisa.
L'opposizione è fondata ed è meritevole di accoglimento.
Va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di parte attrice opponente relativa ad un'asserita nullità del ricorso per decreto ingiuntivo avversario per indeterminatezza ed incertezza del petitum e della causa petendi della domanda monitoria avanzata dall' odierna parte convenuta opposta. Sul punto va sottolineato l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale la nullità ex art. 164 c.p.c., comma
4, si produce solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale infatti,
l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto e dei documenti ad esso allegati,
4 producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti
“assolutamente” incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore/ricorrente di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto/resistente nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa (ex multiis Cass. Civ. SS.UU. nr.8077 del
22.05.2012; Cass. Civ. n. 17023 del 2003 e Cass.Civ., n. 27670 del 2008).
Dunque, da una mera lettura del ricorso per decreto ingiuntivo in parte qua, si può rilevare come il medesimo contenga tutti gli elementi necessari a determinare tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda monitoria in esso spiegata, sì da aver consentito a parte attrice opponente di articolare le proprie difese, partitamente e dettagliatamente, su ciascun elemento della stessa in sede di opposizione.
Inoltre, va altresì rigettata l'eccezione preliminare di parte attrice opponente relativa all'illegittimità del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione atteso che lo stesso sarebbe stato emesso sulla base di documentazione non legittimante l'emissione del predetto atto tipico della fase monitoria.
Sul punto infatti la costante giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire il principio in forza del quale le fatture commerciali sono prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (ex multis Cass. Civ. , sez. VI-3, Ordinanza nr.
14473 del 28.05.19; Cass.Civ. Sez. 6-3, ord. 11 marzo 2011, n. 5915). L'idoneità della predetta documentazione ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo si rinviene anche nell' estratto notarile del registro IVA atteso che, gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie possono costituire, ai sensi dell'art. 634
c.p.c., idonee prove scritte sufficienti ad ottenere l'emissione del provvedimento
5 monitorio (ex plurimis Cass.Civ. ,sez.II, nr. 3091/25; Trib.Roma del 24.09.24;
Trib.Cosenza , sez.I, nr. 1994 del 30.11.23).
Nel merito, va evidenziato come la documentazione versata in atti non consente di ritenere assolto in parte qua l'onere probatorio incombente sull'opposta. Va rilevato infatti come in sede di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che il creditore opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria (ex plurimis Cass.Civ. Ordinanza nr.
1892 del 23.01.23; Trib. Trapani nr. 664 del 14.10.24).
Conseguentemente, dall' analisi degli atti di causa, si rileva come la società opposta non abbia validamente provato la fonte della propria pretesa creditoria azionata in monitorio, atteso che la stessa in parte qua si fonda esclusivamente sulla fattura posta alla base del decreto ingiuntivo opposto e sull'estratto notarile del registro IVA, i quali notoriamente, pur essendo documenti idonei "ex lege" all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono prova, in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di opposizione (sul punto ex plurimis Cass.Civ. Ordinanza nr. 5827 del 27.02.23).
Infatti, la medesima opposta non ha minimamente allegato il contratto asseritamente ripassato con parte attrice opponente nel quale, a suo dire, erano state pattuite condizioni economiche migliorative rispetto a quelle usualmente praticate dalla stessa con i soggetti facenti parte del proprio network, condizioni in forza delle Parte_1 quali la aveva applicato, per gli interventi standard di soccorso stradale CP_1 effettuati, tariffe decisamente più elevate poi contabilizzate nella fattura azionata in monitorio.
Né tantomeno attraverso l'istruttoria orale condotta, la predetta opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e ut supra specificato atteso che, il suo teste, sig. in sede di esame testimoniale ha dichiarato come alcun Testimone_1 contratto contenente condizioni economiche migliorative rispetto a quelle usualmente applicate da alle strutture aderenti al proprio network fosse stato Parte_1 sottoscritto fra le parti del presente giudizio. Anzi, sempre in sede di esame testimoniale, il predetto teste ha confermato come, nel corso di un incontro fra i rappresentanti legali delle parti avvenuto in sua presenza , il rappresentante legale dell'odierna opponente
6 offrì a quello dell'odierna opposta la somma pattuita ordinariamente per le strutture aderenti al network che effettuavano interventi standard di soccorso stradale, vale a dire
Euro 150,00, riservandosi di riconoscere qualcosa in più alla attraverso un CP_1 contratto ad hoc, da sottoscriversi successivamente, che tuttavia secondo le dichiarazioni rese dallo stesso in sede istruttoria, non è stato mai redatto né Tes_1 sottoscritto, oltreché neanche prodotto dall'opposta agli atti del presente giudizio così come alcun documento giustificativo, diverso da quelli prodotti in sede monitoria, idoneo a provare nel presente giudizio di opposizione la fonte dell' asserito credito dalla stessa vantato ed espresso dalla fattura posta alla base del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione pertanto dell'esito complessivo della lite, l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo revocato e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Controparte_1 provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opposta a rimborsare alla società opponente Controparte_1 [...] le spese del presente giudizio che liquida in complessivi €.5.138,00, di cui Parte_1
€.138,00 per esborsi ed €.5.000,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna, in Teramo il 5 novembre 2025.
LA IU RA
(LA ZI)
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