CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/07/2023, n. 32662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32662 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
udito il difensore SENTENZA sui ricorsi proposti da: TE CO DI nato il [...] AF GU SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 32662 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 marzo 2022 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 17 maggio 2021, ha assolto MA RR SE e TE CO RO dai reati loro ascritti al capo C - con riferimento alle fattispecie consumate in Senna il 7 dicembre 2014 e in San Pellegrino V.M. dal 4 all'il aprile 2015 - nel resto confermando la sentenza di primo grado, per l'effetto rideterminando la pena inflitta nei loro confronti, in ordine alle residue imputazioni, nella misura di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 700,00 di multa. I due imputati, in particolare, sono stati ritenuti responsabili di alcune condotte di furto pluriaggravato commesse all'interno di chiese parrocchiali site nella provincia di Bergamo, tra il 2012 e il 2015, a loro contestate ai sensi degli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, 99 cod. pen. (capo A); 81, comma 2, 110, 624, 625, commi 1, 2 e 7, cod. pen. (capo B); 110, 624, 625, commi 2 e 7, cod. pen. (capo C). 2. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo i motivi di doglianza di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. MA RR SE ha eccepito, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre a manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che, con riferimento al delitto rubricato sub A, il riconoscimento della sua persona quale autore del furto, ritratto nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sarebbe avvenuto su iniziativa degli operanti senza la specificazione delle ragioni poste a fondamento di tale identificazione, peraltro in carenza di effettuazione di una perizia antropometrica, che rendesse il riconoscimento scientificamente confortato. Con riguardo, invece, al reato contestato al capo B, nessun teste avrebbe visto gli imputati perpetrare il furto, né sarebbe stato localizzato il cellulare del MA in prossimità del luogo di consumazione del delitto. Non risulterebbe neanche sufficiente il riconoscimento fotografico effettuato da parte di NO MI, considerato che trattasi di un mezzo di prova connotato da particolare incertezza e da notevoli margini di errore, e che, comunque, la teste non avrebbe visto gli imputati commettere il furto, notandoli solo presso il suo bar. 2 2.2. TE CO RO ha dedotto due motivi di ricorso, con il primo dei quali ha lamentato inosservanza o erronea applicazione di legge penale, sul presupposto che il Tribunale avrebbe apportato una correzione materiale alla sentenza di primo grado - disponendone l'integrazione con i capi B e C, originariamente mancanti nell'intestazione - tuttavia effettuandone la relativa notifica in maniera tardiva, dopo la scadenza del termine di presentazione dell'impugnazione. Con la seconda censura l'imputata ha eccepito inosservanza o erronea applicazione di legge penale, per avere la Corte territoriale erroneamente effettuato l'aumento per la continuazione della pena pecuniaria, calcolandola in misura pari ad euro 100,00, e non già ad euro 80,00, come avrebbe dovuto fare dopo aver precisato di voler disporre l'aumento di euro 20,00 di multa per ogni ulteriore episodio di furto (pari a quattro). 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 4. Il difensore di TE CO RO ha depositato motivi nuovi, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella gran parte ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3 3. Ciò vale, in particolare, con riguardo alle doglianze eccepite da parte di MA RR SE, nella sostanza afferenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede. 3.1. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 3.2. Ebbene, applicando gli indicati parametri al caso di specie, rileva come risultino contraddette dalle logiche e congrue motivazioni rese dal giudice di appello le doglianze con cui il MA ha ritenuto di escludere la propria responsabilità in ordine alle ipotesi di furto contestategli nei capi A e B di imputazione, essendo state diffusamente esplicate le ragioni di configurazione della sua colpevolezza. La Corte di appello, infatti, ha rappresentato, con motivazione priva di evidenti illogicità, come, con riguardo al delitto rubricato al capo A, siano stati numerosi gli elementi di riscontro in ordine alla partecipazione del MA al 4 perpetrato furto, per come direttamente evincibili dalle riprese delle telecamere di sorveglianza, che avevano immortalato i malviventi nell'intera fase di espletamento dell'operazione furtiva. Da esse i Carabinieri avevano potuto riconoscere, nell'immediatezza e con sicurezza, le persone dei prevenuti quali autori del delitto, stante la diretta conoscenza di costoro, peraltro anche descrivendo taluni tratti identificativi del volto del MA. Per come congruamente esplicato dai giudici di appello, inoltre, le fotografie tratte dal sistema di sorveglianza «danno certamente conto della compatibilità ictu ocu/i dei due soggetti ritratti con quelli effigiati dalle fotografie segnaletiche dei due odierni imputati». Allo stesso modo, con riferimento ai delitti di furto rubricati sub B, plurimi elementi di riscontro, ed in particolare le dichiarazioni della teste LI Delfina, le videoriprese attestanti la presenza di un'autovettura nella disponibilità degli imputati nelle vicinanze delle chiese trafugate, nonché l'esame della testimone NO MI, che aveva riconosciuto nei prevenuti gli occupanti dell'indicata autovettura che avevano fatto insieme sosta presso il suo bar, sono apparsi elementi tali da consentire ai giudici di merito, operandone una valutazione congiunta, di ritenere, in modo ragionevole e congruo, che i suddetti reati siano stati integrati da parte dell'odierno ricorrente, pur in carenza di una diretta percezione visiva dello svolgimento dell'azione criminosa. Ed allora, a fronte della congruità e logicità della motivazione con cui la Corte di merito ha espressamente valorizzato la rilevanza degli indicati aspetti, le contrarie doglianze eccepite dal MA si pongono quali censure unicamente afferenti al merito che, al più, invocano solo una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, e dunque un aspetto non passibile di valutazione in questa sede di legittimità. 4. Del tutto priva di ogni fondamento è, poi, la doglianza con cui la TE CO ha lamentato violazione di legge per avere il giudice di primo grado fatto ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale della intestazione della sentenza, aggiungendovi i capi di imputazione erroneamente pretermessi, senza effettuarne una tempestiva notifica, antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'impugnazione. Il Collegio rileva, infatti, come l'indicato motivo sia manifestamente infondato, stante l'insussistenza di ogni possibile lesione delle prerogative defensionali riconosciute all'imputata, osservato che, indipendentemente dalla scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, la correzione ex art. 130 cod. proc. pen. era stata effettuata ben prima dell'inizio del secondo giudizio, correttamente svoltosi con riguardo a tutti e tre i capi di imputazione contestati. 5 Tali ultimi, del resto, erano ben noti alla ricorrente, essendole stati congruamente notificati con il decreto di rinvio a giudizio, ed essendosi costei difesa rispetto ad essi durante tutte le varie fasi del processo. Non è vi stata, dunque, nessuna lesione o connpromissione dei diritti difensivi della TE CO, conseguentemente non ravvisandosi nessuna causa di nullità della sentenza impugnata. 4.1. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, anche con riguardo alla seconda censura dedotta dalla ricorrente, con cui è stato eccepito un errato calcolo nella determinazione della pena pecuniaria, per essere stata essa quantificata in euro 100,00 di multa pur dopo essere stato affermato che l'aumento ex art. 81 cod. pen. era di «euro 20,00 di multa per ogni ulteriore episodio di furto», complessivamente pari a quattro. Il Collegio non ravvisa, infatti, nessuna illegittimità nella effettuata quantificazione della pena pecuniaria, avendo congruamente disposto la Corte di merito un aumento della multa per un importo pari a euro 100,00, risultando la specificazione resa tra parentesi solo una chiarificazione ulteriore e non necessaria, in cui l'erronea indicazione espressa è unicamente da considerarsi come frutto di un mero errore materiale. 5. In ragione delle espresse considerazioni, allora, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 maggio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 32662 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 marzo 2022 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 17 maggio 2021, ha assolto MA RR SE e TE CO RO dai reati loro ascritti al capo C - con riferimento alle fattispecie consumate in Senna il 7 dicembre 2014 e in San Pellegrino V.M. dal 4 all'il aprile 2015 - nel resto confermando la sentenza di primo grado, per l'effetto rideterminando la pena inflitta nei loro confronti, in ordine alle residue imputazioni, nella misura di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 700,00 di multa. I due imputati, in particolare, sono stati ritenuti responsabili di alcune condotte di furto pluriaggravato commesse all'interno di chiese parrocchiali site nella provincia di Bergamo, tra il 2012 e il 2015, a loro contestate ai sensi degli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, 99 cod. pen. (capo A); 81, comma 2, 110, 624, 625, commi 1, 2 e 7, cod. pen. (capo B); 110, 624, 625, commi 2 e 7, cod. pen. (capo C). 2. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo i motivi di doglianza di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. MA RR SE ha eccepito, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre a manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che, con riferimento al delitto rubricato sub A, il riconoscimento della sua persona quale autore del furto, ritratto nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sarebbe avvenuto su iniziativa degli operanti senza la specificazione delle ragioni poste a fondamento di tale identificazione, peraltro in carenza di effettuazione di una perizia antropometrica, che rendesse il riconoscimento scientificamente confortato. Con riguardo, invece, al reato contestato al capo B, nessun teste avrebbe visto gli imputati perpetrare il furto, né sarebbe stato localizzato il cellulare del MA in prossimità del luogo di consumazione del delitto. Non risulterebbe neanche sufficiente il riconoscimento fotografico effettuato da parte di NO MI, considerato che trattasi di un mezzo di prova connotato da particolare incertezza e da notevoli margini di errore, e che, comunque, la teste non avrebbe visto gli imputati commettere il furto, notandoli solo presso il suo bar. 2 2.2. TE CO RO ha dedotto due motivi di ricorso, con il primo dei quali ha lamentato inosservanza o erronea applicazione di legge penale, sul presupposto che il Tribunale avrebbe apportato una correzione materiale alla sentenza di primo grado - disponendone l'integrazione con i capi B e C, originariamente mancanti nell'intestazione - tuttavia effettuandone la relativa notifica in maniera tardiva, dopo la scadenza del termine di presentazione dell'impugnazione. Con la seconda censura l'imputata ha eccepito inosservanza o erronea applicazione di legge penale, per avere la Corte territoriale erroneamente effettuato l'aumento per la continuazione della pena pecuniaria, calcolandola in misura pari ad euro 100,00, e non già ad euro 80,00, come avrebbe dovuto fare dopo aver precisato di voler disporre l'aumento di euro 20,00 di multa per ogni ulteriore episodio di furto (pari a quattro). 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 4. Il difensore di TE CO RO ha depositato motivi nuovi, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella gran parte ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3 3. Ciò vale, in particolare, con riguardo alle doglianze eccepite da parte di MA RR SE, nella sostanza afferenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede. 3.1. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 3.2. Ebbene, applicando gli indicati parametri al caso di specie, rileva come risultino contraddette dalle logiche e congrue motivazioni rese dal giudice di appello le doglianze con cui il MA ha ritenuto di escludere la propria responsabilità in ordine alle ipotesi di furto contestategli nei capi A e B di imputazione, essendo state diffusamente esplicate le ragioni di configurazione della sua colpevolezza. La Corte di appello, infatti, ha rappresentato, con motivazione priva di evidenti illogicità, come, con riguardo al delitto rubricato al capo A, siano stati numerosi gli elementi di riscontro in ordine alla partecipazione del MA al 4 perpetrato furto, per come direttamente evincibili dalle riprese delle telecamere di sorveglianza, che avevano immortalato i malviventi nell'intera fase di espletamento dell'operazione furtiva. Da esse i Carabinieri avevano potuto riconoscere, nell'immediatezza e con sicurezza, le persone dei prevenuti quali autori del delitto, stante la diretta conoscenza di costoro, peraltro anche descrivendo taluni tratti identificativi del volto del MA. Per come congruamente esplicato dai giudici di appello, inoltre, le fotografie tratte dal sistema di sorveglianza «danno certamente conto della compatibilità ictu ocu/i dei due soggetti ritratti con quelli effigiati dalle fotografie segnaletiche dei due odierni imputati». Allo stesso modo, con riferimento ai delitti di furto rubricati sub B, plurimi elementi di riscontro, ed in particolare le dichiarazioni della teste LI Delfina, le videoriprese attestanti la presenza di un'autovettura nella disponibilità degli imputati nelle vicinanze delle chiese trafugate, nonché l'esame della testimone NO MI, che aveva riconosciuto nei prevenuti gli occupanti dell'indicata autovettura che avevano fatto insieme sosta presso il suo bar, sono apparsi elementi tali da consentire ai giudici di merito, operandone una valutazione congiunta, di ritenere, in modo ragionevole e congruo, che i suddetti reati siano stati integrati da parte dell'odierno ricorrente, pur in carenza di una diretta percezione visiva dello svolgimento dell'azione criminosa. Ed allora, a fronte della congruità e logicità della motivazione con cui la Corte di merito ha espressamente valorizzato la rilevanza degli indicati aspetti, le contrarie doglianze eccepite dal MA si pongono quali censure unicamente afferenti al merito che, al più, invocano solo una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, e dunque un aspetto non passibile di valutazione in questa sede di legittimità. 4. Del tutto priva di ogni fondamento è, poi, la doglianza con cui la TE CO ha lamentato violazione di legge per avere il giudice di primo grado fatto ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale della intestazione della sentenza, aggiungendovi i capi di imputazione erroneamente pretermessi, senza effettuarne una tempestiva notifica, antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'impugnazione. Il Collegio rileva, infatti, come l'indicato motivo sia manifestamente infondato, stante l'insussistenza di ogni possibile lesione delle prerogative defensionali riconosciute all'imputata, osservato che, indipendentemente dalla scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, la correzione ex art. 130 cod. proc. pen. era stata effettuata ben prima dell'inizio del secondo giudizio, correttamente svoltosi con riguardo a tutti e tre i capi di imputazione contestati. 5 Tali ultimi, del resto, erano ben noti alla ricorrente, essendole stati congruamente notificati con il decreto di rinvio a giudizio, ed essendosi costei difesa rispetto ad essi durante tutte le varie fasi del processo. Non è vi stata, dunque, nessuna lesione o connpromissione dei diritti difensivi della TE CO, conseguentemente non ravvisandosi nessuna causa di nullità della sentenza impugnata. 4.1. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, anche con riguardo alla seconda censura dedotta dalla ricorrente, con cui è stato eccepito un errato calcolo nella determinazione della pena pecuniaria, per essere stata essa quantificata in euro 100,00 di multa pur dopo essere stato affermato che l'aumento ex art. 81 cod. pen. era di «euro 20,00 di multa per ogni ulteriore episodio di furto», complessivamente pari a quattro. Il Collegio non ravvisa, infatti, nessuna illegittimità nella effettuata quantificazione della pena pecuniaria, avendo congruamente disposto la Corte di merito un aumento della multa per un importo pari a euro 100,00, risultando la specificazione resa tra parentesi solo una chiarificazione ulteriore e non necessaria, in cui l'erronea indicazione espressa è unicamente da considerarsi come frutto di un mero errore materiale. 5. In ragione delle espresse considerazioni, allora, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 maggio 2023 Il Consigliere estensore