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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 8.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 140/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Colantoni, come da Parte_1 procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Anna Paola Ciarelli CP_1 e Laura Loreni, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1056/2024 pubblicata il 10.10.2024
FATTO E DIRITTO CP_ 1. Con ricorso depositato in data 2.12.2022 conveniva in giudizio l' Parte_1 chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità/inefficacia e/o annullamento del CP_ provvedimento di sospensione della prestazione Cat. INVCIV n. 07077287, emesso dall' il
22.5.2022 e giustificato dalla mancata partecipazione della sig.ra a visita medica di Pt_1 revisione per il giorno 21.5.2022, e, per l'effetto, che venisse dichiarata l'illegittimità/inefficacia e/o CP_ disposto l'annullamento del provvedimento di contestazione di indebito nella misura di €
287,09, emesso l'8.6.2021, nonché di tutti i successivi provvedimenti di sollecito emessi da parte
1 CP_ dell' Inoltre, tenuto conto della sospensione dei pagamenti della pensione di inabilità, la
[...]
CP_ chiedeva la condanna dell' al ripristino della prestazione n. 07001704 Cat. INVCIV da Pt_1 giugno 2021 nonché il pagamento della somma di € 5.165,66, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di ratei di pensione di inabilità ex L. 118/71 maturati e non riscossi dall'1.07.2021 al 30.11.2022 nonché tutti gli ulteriori ratei maturati sino all'emananda sentenza e sino al permanere dei requisiti socio-economici richiesti dalla normativa vigente, oltre interessi come per legge.
A sostegno della domanda, esponeva che il provvedimento di convocazione a visita medica di revisione per il giorno 21.06.2022 era stato notificato a un indirizzo diverso da quello di residenza;
che, per tale ragione, la ricorrente non era stata messa nella condizione di partecipare alla visita CP_ medica;
che, a seguito di tale assenza, l' aveva sospeso la prestazione di invalidità civile in suo godimento, ossia la pensione di inabilità (art. 12 L. n. 118/1971). CP_ Si costituiva in giudizio l' rappresentando di aver provveduto a riesaminare la pratica della ricorrente, giustificando l'assenza a visita della stessa;
che, proprio in ragione dell'intervenuta giustificazione dell'assenza, il settore amministrativo avrebbe provveduto a riliquidare in favore della sig.ra la prestazione di invalidità civile, tenuto conto, peraltro, dell'esito positivo Pt_1 della nuova visita di revisione. CP_ Con provvedimento del 20.9.2024, l' aveva comunicato alla ricorrente il ripristino della prestazione di invalidità civile a decorrere dall'1.07.2021, la liquidazione degli arretrati, quantificati nella misura di € 12.024,00, con la rata di ottobre 2024, l'annullamento dell'indebito relativo al periodo 1.6.2021 – 30.6.2021.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina dichiarava la cessazione della materia del CP_ contendere e compensava per 1/3 le spese di lite, che poneva a carico dell' per i restanti 2/3, CP_ liquidati in € 1.243,00, sul presupposto che l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta, all'annullamento dell'indebito e alla ricostituzione della prestazione sospesa successivamente al deposito del ricorso giudiziario e alla sua notifica, e applicando i valori tariffari minimi, avuto riguardo alla natura della decisione, esclusa la fase istruttoria.
Ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza: 1) nella parte Parte_1 in cui il Tribunale ha escluso, nella liquidazione delle spese di lite, la fase istruttoria e di trattazione;
2) nella parte in cui il giudice di primo grado ha compensato parzialmente le spese di lite, in violazione di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi idonea a giustificare la compensazione delle stesse. CP_ Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di condannare l' alla refusione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore “5.201,00 – 26.000,00”, nonché della fase di trattazione e istruttoria, detratto l'importo già
2 liquidato a seguito del primo grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c., con vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio, da distrarsi. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2. Il primo motivo di appello è infondato, non essendo dovuto, nel caso di specie, il compenso per la fase istruttoria.
A tale proposito non sfugge al Collegio l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del D.M.
n. 55/2014, laddove definisce la “fase istruttoria”. Non deve, tuttavia, trascurarsi che la medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Ebbene, nella specie, una fase istruttoria in quanto tale, in concreto, non vi è stata. Ritiene, infatti, il
Collegio che le istanze contenute nel ricorso di primo grado non giustificano la liquidazione del compenso in parola. Esse, infatti, non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”.
In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n.
55/2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Cass. n. 2081/2024; n. 19028/2023).
Nella specie, come detto, non sono state avanzate richieste istruttorie al di fuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno, è stata fissata un'udienza a tali fini.
3. E', invece, fondato il secondo motivo di appello. CP_ Il ricorso di primo grado è stato depositato il 2.12.2022 ed è stato notificato il 7.2.2023; l' ha provveduto a ripristinare la prestazione di invalidità civile all'odierna appellante con provvedimento del 20.9.2024, e a pagare i ratei arretrati a ottobre 2024, ossia dopo la notifica del ricorso.
L' art. 92, secondo comma, c.p.c. prevede, quali motivi per la compensazione delle spese processuali, oltre alla reciproca soccombenza, l'assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa
3 compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo quando ricorrono i casi espressamente codificati, ma anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo del giudice di motivare, dovendo, per precetto costituzionale, essere motivati tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Per la configurabilità delle ragioni per la compensazione occorre fare riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Osserva la Corte Costituzionale che: la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa;
la prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia;
questa evenienza sopravvenuta - che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito - non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling,
l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144); il fondamento sotteso a siffatta ipotesi - che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» - sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti;
tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti;
tra le più evidenti vi sono la norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o una pronuncia della Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o una decisione di una Corte europea o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea o altre analoghe sopravvenienze, le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate;
pertanto, necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Ha, poi, aggiunto: ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata -
l'assoluta novità della questione - che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza;
in simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a
4 gravi ed eccezionali ragioni;
del resto la stessa ipotesi della soccombenza reciproca, che, concorrendo con quelle espressamente nominate dalla disposizione censurata, parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438); si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata;
la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
In particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere quelle ragioni, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute: nella novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
nella mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; nelle modifiche normative o nelle pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto una parte a rivedere la propria posizione.
Ciò premesso, nessuna delle ragioni indicate è ravvisabile nel caso in esame né è stata allegata nel CP_ grado dall'
Al contrario, l'odierna appellante ha dovuto promuovere il giudizio di primo grado al fine di ottenere il ripristino della pensione di inabilità e l'annullamento del provvedimento di indebito;
CP_ l' ha emesso il provvedimento di ripristino e di liquidazione della prestazione in data 20.9.2024, corrispondendo i ratei arretrati solo a ottobre 2024, ossia a lite già pendente. CP_ Va rilevato, infatti, che il riconoscimento della pretesa da parte dell' non integra, di per sé, le ragioni rilevanti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese di lite (cfr., per un caso analogo, l'ordinanza della Cassazione n. 14036/2024, che ha cassato la decisione impugnata la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di causa
5 CP_ della pretesa previdenziale da parte dell' aveva disposto per tale mero fatto la compensazione delle spese;
e ciò nonostante: l'assistito avesse proposto domanda amministrativa per la prestazione in data 5.3.2020, il ricorso giurisdizionale fosse stato proposto in data 15.1.2021, nelle more la prestazione fosse stata riconosciuta - pur tardivamente in relazione ai termini del procedimento amministrativo - con provvedimento amministrativo del 16.12.2020, non risultava che tale CP_ provvedimento fosse stato comunicato al ricorrente prima della presentazione del ricorso, l' avesse liquidato i ratei scaduti solo con la rata di febbraio 2021, ossia a lite già pendente). CP_ 4. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e l' deve essere condannato al rimborso integrale delle spese di lite del primo grado in favore di
[...]
nella misura di € 1.864,50, oltre accessori di legge, tenuto conto del valore della Parte_1 controversia e di quanto liquidato dal primo giudice, e senza riconoscimento del compenso per la fase istruttoria, con distrazione in favore dell'avv. Fernando Colantoni, che si è dichiarato antistatario.
5. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione. A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale, liquidate dal primo giudice (€ 1.243,00), e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 1.864,50 (Cass. Sezioni
Unite, n. 19014/2007; Cass. n. 6345/2020, n. 35007/2023).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma: CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 1.864,50 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Fernando
Colantoni; CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 8.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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