Articolo 25 della Legge 23 dicembre 1976, n. 897
Articolo 24Articolo 26
Versione
25 gennaio 1977
Art. 25.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impegna-
te per la competenza propria dell'esercizio
1975 (articolo 21)............................ L. 37.652.913 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 23)............. " 24.802.948
------------------ Residui passivi al 31 dicembre 1975... L. 62.455.861 ==================
Entrata in vigore il 25 gennaio 1977