Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese dal 29.12.2024, mediante deposito di note scritte, con assegnazione termini di Legge ex art 190 cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. n. 390 del 2023, promossa da (C.F. , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore rappresentato e difeso, giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Paola Galloni, C.F.: , ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, via Monte Cervino n. 4 (comunicazioni di cancelleria e/o notificazioni ex lege previste al n. di fax: 02-83249105 o all'indirizzo PEC:
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-attore- contro
(P. IVA e C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Brunello De Rosa, C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello C.F._2 stesso in Milano, viale Bianca Maria n. 11 (comunicazioni di cancelleria e/o notificazioni ex lege previste al n. di fax 02 76024716 o all'indirizzo PEC:
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-convenuta-
CONCLUSIONI Per l'attore “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis Parte_1 rejectis, previe le declaratorie del caso tutte in fatto ed in diritto, così giudicare: NEL MERITO: - Accertati i vizi e i difetti descritti in narrativa dell'atto di citazione, accertate le conseguenti responsabilità ex art 1669 c.c. e seguenti, o in subordine ex art. 2043 c.c. in capo a in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore con sede in 27015 Landriano (PV), Via F.lli Cervi n°36 C.F. e P. IVA dichiarare P.IVA_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in
[...]
27015 Landriano (PV), Via F.lli Cervi n°36 C.F. e P. IVA tenuta al P.IVA_2 pagamento in favore del IO “Deniz” di Via Chinnici n°2 San Zenone al Lambro delle somme corrispondenti al costo delle opere necessarie per
1
- Conseguentemente condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in 27015
[...]
Landriano (PV), Via F.lli Cervi n°36 C.F. e P. IVA a pagare in P.IVA_2 favore del di Via Chinnici n°2 San Zenone al Lambro le Parte_1 somme corrispondenti al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti de quibus documentati e quantificati in € 10.700,00- oltre IVA, o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, comunque entro il limite dello scaglione relativo al Contributo Unificato versato;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Per la convenuta : Controparte_1
“NEL MERITO Nel caso l'azione fosse qualificata ai sensi dell'art. 1667 cod. civ. accertarsi e dichiararsi che il diritto del committente si è prescritto per essere l'azione giudiziaria stata avviata ad oltre due anni dal momento della consegna dell'opera. In ogni caso la denuncia dei vizi è avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla consegna con conseguente decadenza dall'azione giudiziaria e dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione. Nel caso in cui l'azione fosse qualificata ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. accertarsi e dichiararsi che il diritto del committente si è prescritto per essere l'azione giudiziaria stata avviata ad oltre un anno dal momento della denuncia dei vizi, nonché per le ragioni meglio espresse nella narrativa dell'atto di costituzione in giudizio, con conseguente decadenza dall'azione giudiziaria e dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione Nel caso in cui l'azione fosse qualificata ai sensi dell'art. 1659 cod. civ. accertarsi e dichiararsi che le opere eseguite dall'appaltatore convenuto sono conformi al preventivo e, in ultima analisi a quanto commissionato dal
In ogni caso, respingersi la domanda avversaria, con ogni conseguente Parte_1 provvedimento di giustizia.”
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 18.01.2023, il Parte_1
Parte attrice, ha convenuto in giudizio, la società del geom. CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati al CP_1
in seguito a vizi, nei lavori edili, svolti dall'impresa convenuta Parte_1 su alcune parti comuni dell'edificio del sito in San Parte_1
Zenone al Lambro, via Chinnici n.
2. In particolare, ha dedotto che:
-mediante delibera adottata nell'assemblea straordinaria condominiale del 14.12.2012, il aveva affidato all'impresa le Parte_1 CP_1
2 opere edili, da eseguire su parti esterne del IO, di cui al preventivo predisposto dalla stessa, che era stato approvato nell'assemblea condominiale del 07.09.2012: l'impresa suddetta era stata incaricata, in particolare, di eseguire le opere di cui al citato preventivo doc 2;
-l'impresa del geom. aveva eseguito i lavori fra il CP_1 CP_1 marzo ed il giugno 2013;
-già nel 2014, nelle opere eseguite dall'impresa si manifestavano CP_1 problemi, vale a dire il distacco dei pannelli che erano stati posizionati lungo i muretti, il distacco dell'intonaco, e la non corretta stesura della vernice impermeabilizzante,
-l'Amministratrice del IO aveva segnalato all'impresa le problematiche, sia verbalmente, che, in seguito, con lettera raccomandata del 16.07.2014, cui non seguiva nessun riscontro da parte dell'impresa convenuta;
- tali problematiche si erano ripresentate e la Geom. su Parte_2 incarico del IO, aveva effettuato un sopralluogo per la verifica dei vizi lamentatati e aveva redatto un parere motivato al IO in data 23.4.2021 ( doc 5 ) ;
-la Divisione Tecnica Sinistri della compagnia AG SE, per conto del con pec del 29.06.2021 aveva invitato la Parte_1 Controparte_1 ad intervenire, per risolvere le problematiche presenti nelle parti condominiali oggetto dei lavori, da parte di tale Impresa, reiterando poi tale invito con pec del 05.07.2021;
-l'impresa convenuta tramite il Legale, con e-mail inviata il 22.07.2021, aveva respinto le contestazioni sollevate dal IO;
-la Geom. incaricata dal IO, con perizia, in data Pt_2
22.09.2021 ( doc 9) , dopo aver esaminato i luoghi e le opere oggetto dei lavori dell'impresa, aveva constatato il deterioramento, nei muri oggetto degli interventi di ristrutturazione, delle parti in calcestruzzo, lo scollamento dei pannelli posti a contatto con la parte muraria, ed aveva rilevato che le opere che erano state indicate nel preventivo ( doc 2) della non erano state eseguite, ma erano, invece, state sostituite Controparte_1 con lavori di altra tipologia esecutiva, che non si erano rilevati idonei allo scopo: i lavori consistevano in opere esterne, e, pertanto, l'impresa era consapevole che avrebbe dovuto realizzare opere destinate ad essere esposte alle varie condizioni climatiche e agli agenti atmosferici;
il preventivo era stato redatto in modo dettagliato, descrivendo gli interventi da eseguire ed i materiali che sarebbero stati utilizzati, e, tuttavia, l'impresa aveva realizzato i lavori in modo diverso, e con altri materiali, rispetto a quelli indicati nel preventivo, utilizzando lastre di cartongesso impermeabilizzate, che non erano idonee ad essere collocate all'aperto, data la loro esposizione agli agenti atmosferici;
tali lastre, non certificate, impropriamente collocate all'esterno, non erano state realizzate a regola d'arte, essendo state soltanto incollate alla muratura sottostante, senza essere tassellate, senza rete di
3 ancoraggio, e senza che fosse stata applicata una malta fibrorinforzata, cosicché sia l'inidoneità del materiale di cui erano costituite le lastre, sia il non corretto posizionamento delle stesse, ne avevano causato il distacco;
-il Legale del IO, con una comunicazione via pec del 01.12.2021, aveva contestato all'impresa i vizi ed i difetti nei lavori eseguiti, e la mancata corrispondenza tra il materiale usato per i lavori e quello indicato nel preventivo, al fine di addivenire ad una soluzione della controversia in via stragiudiziale, e, tuttavia, l'impresa aveva respinto tale richiesta, così determinando il IO a intraprendere una procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo;
- sulla quantificazione delle spese per le riparazioni, la Geometra Pt_2 richiamandosi alla perizia del settembre 2021, in data 22.07.2022 aveva quantificato in € 10.700,00 oltre IVA il costo degli interventi necessari per la sistemazione delle recinzioni del segnalando, con Parte_1 integrazione, che le predette opere avevano danneggiato le parti comuni condominiali, specificamente rilevando: il “deterioramento e distacco delle parti a vista, dei corpi in calcestruzzo, con evidenti distacchi dell'intonaco di finitura delle parti esterne, oltre che lo scollamento del pannello in cartongesso posto a contatto della parete muraria. Inoltre si evidenzia la rimozione della zoccolatura di base alle murature, in piastrelle squadrate di porfido;
stato di deterioramento dell'attuale recinzione e delle pareti che delimitano il confine con le altre proprietà; segni di ammaloramento e deterioramento dei materiali utilizzati, soprattutto per quanto riguarda la parte in muratura;
mancata risoluzione del problema relativo all'eliminazione dell'umidità di risalita”.
-per le opere commissionate all'impresa del Geometra il CP_1 Parte_1 aveva versato la somma di € 12.925,00, come da fattura n. 17 del 06.06.2013 emessa dalla stessa. In conseguenza di quanto esposto, il concludeva , chiedendo di Parte_1 accertare la responsabilità dell'impresa ai sensi degli artt. 1669 CP_1
c.c., o in subordine dell'art. 2043 c.c., per i vizi delle opere svolte, e, conseguentemente, di condannare l'impresa al pagamento, in favore del dell'importo corrispondente al costo degli interventi, che Parte_1 erano necessari per eliminare i vizi, che era quantificato in € 10.700,00 oltre IVA, o nell'importo ritenuto di giustizia. L'impresa convenuta del geom. si è costituita, Controparte_1 CP_1 contro deducendo che:
-nel corso del 2012 il condominio le aveva commissionato alcuni Pt_1 lavori di manutenzione straordinaria, indicati nel preventivo prodotto in atti (doc. 1 allegato al fascicolo di parte convenuta): e che, in particolare, quelli oggetto di causa sono quelli specificati nei punti 2 , 3 e 5 del preventivo allegato;
-in particolare, in base al punto n. 2 del preventivo, l'intervento commissionato era così descritto: “Muretto di recinzione parte interna verso zona comune: demolizione di intonaco, trasporto delle macerie alle discariche,
4 riposizionamento dello zoccolino esistente e integrazione di eventuali pezzi mancanti o rotti, formazione di nuovo intonaco con finitura civile, pulizia della copertina in cemento mediante acqua e detergente spruzzati ad alta pressione, tinteggiatura della copertina con trasparente idrorepellente, e il muretto con pittura traspirante (corrispettivo concordato euro 2.769,81”; i lavori di cui al n. 3 del preventivo erano così descritti: “Muretto di recinzione in C.A. parte interna verso zona comune pulizia del cemento armato mediante acqua e detergente spruzzati ad alta pressione, tinteggiatura della parte parente idrorepellente (corrispettivo concordato euro 1.137,15)”; i lavori di cui al n. 5 del preventivo erano i seguenti: “Muretto in C.A. verso rampa Box: stuccatura saltuaria e sistemazione ferri (corrispettivo euro 300,00) e, inoltre, : “Muretto in C.A. parte interna rampa Box: pulizia del cemento armato mediante acqua e detergente spruzzati tinteggiatura della parte con trasparente idrorepellente (corrispettivo euro 912,00);
-i lavori commissionati all'Impresa erano stati eseguiti e, dopo un prima denuncia nell'anno 2014, erano stati accettati dal IO, e gli importi dovuti alla ditta rano stati pagati;
CP_1
-solo in data 29 giugno 2021 era pervenuta alla tramite ARAG, Parte_3 una nuova denuncia del IO, con la quale si contestava che i lavori relativi “ai muretti di confine” non erano stati eseguiti correttamente, ed era stato richiesto di porre in essere interventi “manutentivi risolutivi”, oltre che di provvedere al risarcimento dei danni;
-a tale comunicazione era seguita una corrispondenza tra le parti, lo svolgimento di una procedura di mediazione e, infine, il giudizio;
-l'attore aveva definito “gravi” i difetti delle opere svolte, chiedendo l'applicazione dell'art. 1669 c.c , tuttavia , la scoperta dei presunti vizi dell'opera risaliva al 16.07.2014, come emergeva dal doc. n. 4, mentre la causa era stata promossa nel gennaio 2023, oltre un anno dalla scoperta dei vizi dedotti, con la conseguenza che il diritto azionato si era prescritto, né diversamente rilevava la tesi avversaria, secondo cui la denuncia dei vizi era stata effettuata nel 2021, dal momento che, in tale ipotesi, era stato violato il termine di un anno, per la denuncia dei vizi;
-anche, nell'ipotesi in cui l'azione esercitata fosse qualificata ex art. 1667 c. c., eccepiva, sia l'omesso rispetto del termine di sessanta giorni, per la denuncia dei vizi, sia la prescrizione dell'azione, ex articolo 1667 c.c., 3° comma, posto che l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera;
- l'azione avversaria doveva essere qualificata ai sensi dell'art. 1667 c.c. , posto che il bene oggetto delle opere edili era un muro di cinta, la cui funzione economica è quella di delimitare la proprietà fondiaria, e proteggere tale proprietà dalle intrusioni di estranei, motivo per cui la funzione del bene non veniva messa in pericolo, anche per l'eventuale presenza di vizi, e, pertanto, non era applicabile il disposto dell'art. 1669 c.c.;
5 -né poteva ravvisarsi, nell'ipotesi di qualificazione delle contestazioni avversarie ex art. 1659 c.c., l'utilizzo di materiali diversi da quelli previsti nel preventivo, poiché il capitolato non era stato redatto dalle parti, ed costituito dal solo preventivo, il quale non prevedeva la costruzione di un muro di cinta del tutto impermeabile alle intemperie, ma riguardava solo delle opere edili di manutenzione straordinaria di un manufatto esistente, finalizzate al suo ripristino, ossia a rendere lo stesso conforme alle sue condizioni originarie, ma non ad un suo miglioramento, o a fargli acquisire delle caratteristiche diverse rispetto a quelle originarie;
-i lavori posti in essere erano consistiti non in opere di ristrutturazione, come erroneamente affermato dal ma in opere di Parte_1 manutenzione straordinaria come era stato dichiarato dal : il Parte_1 muro, originariamente, non era stato realizzato con accorgimenti volti ad impedire l'umidità di risalita, ma, a tale scopo, avrebbe dovuto essere dotato di ulteriori elementi costruttivi, che ne permettessero l'isolamento dal terreno, e, precisamente, avrebbe dovuto essere stato realizzato un ulteriore muretto, c.d. di controscarpa;
e l'oggetto dell'appalto da parte del non era la ricostruzione del muretto di cinta, ma la sola Parte_1 manutenzione del muro;
-l'appaltatore aveva eseguito puntualmente i lavori commissionati, di cui ai nn. 2, 3 e 5 del preventivo, che prevedevano, per il muretto parte interna verso zona comune, la rimozione dell'intonaco danneggiato, la formazione di un nuovo intonaco, e l'imbiancatura con una pittura traspirante, oppure, per il muretto di cui al n. 5, la sola pulizia dello stesso, e la sua tinteggiatura con vernice idrorepellente.
- infine, la quantificazione dell'importo richiesto non era corretta, poiché il corrispettivo per i lavori commissionati alla per la Parte_4 manutenzione dei muretti di recinzione, ammontava ad € 5.118,96. La convenuta concludeva, quindi, rilevando Parte_4
l'infondatezza dell'avversaria domanda, e chiedendo, nel caso in cui l'azione fosse stata qualificata ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'accertamento della prescrizione del diritto del committente, dal momento che l'azione giudiziaria era stata esercitata, dopo oltre due anni dalla consegna dell'opera, in base ad una denuncia dei vizi avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla consegna, con conseguente decadenza dal potere di agire in giudizio;
nell'ipotesi in cui l'azione fosse stata qualificata ai sensi dell'art. 1669 c.c., la convenuta ha chiesto di accertare la prescrizione del diritto del committente, dal momento che l'azione è stata avviata, dopo che era decorso più di un anno dalla denuncia dei vizi, e, nel caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 1659 c.c., di accertare la conformità al preventivo delle opere eseguite e a quanto commissionato dal Parte_1
Concessi i termini ex art 183 comma VI cpc alla prima udienza, svoltasi il 17.05.2023, all'esito, con ordinanza del 4.10.2023 non sono state ammesse le prove orali ed è stata disposta TU ( avente ad oggetto i lavori eseguiti
6 dalla convenuta, la conformità al preventivo concordato tra le parti, la verifica dei vizi nelle opere, e i lavori ed i costi necessari per rimediare ai vizi medesimi), all'esito in data 4.12.2023 il processo è stato riassegnato, con ordinanza del 20.5.2024, viste le osservazioni delle parti, è stata disposta richiesta di chiarimenti al TU , e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata trattenuta in decisione, a decorrere dal 29 dicembre 2024, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusioni e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del IO attore è fondata nei termini che seguono.
Preliminarmente deve osservarsi che Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale. Sez. 2 - , Sentenza n. 31301 del 10/11/2023
In motivazione così viene indicato: “Anzitutto, è necessario muovere dall'inquadramento sistematico dell'azione regolata dall'art. 1669 c.c. Pur presupponendo un rapporto contrattuale (la norma si colloca nell'ambito della disciplina del contratto d'appalto), la fattispecie delineata dall'invocata norma ne supera i confini e si configura come ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che esige l'accertamento del contributo causale del soggetto passivo all'attività da cui è disceso il danno (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23470 del 01/08/2023; Sez. 2, Sentenza n. 18891 del 28/07/2017; Sez. 2, Sentenza n. 18522 del 21/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 4319 del 04/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 17874 del 23/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 3406 del 16/02/2006). Cosicché l'obbligazione derivante dalla legge persegue finalità di ordine pubblico, atte alla conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata, a tutela dell'incolumità personale e della sicurezza dei cittadini e, quindi, di interessi generali inderogabili (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18032 del 03/08/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3040 del 06/02/2009; Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 31/01/2008; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 12406 del 10/10/2001; Sez. 2, Sentenza n. 81 del 07/01/2000; Sez. 3, Sentenza n. 1151 del 17/04/1968). Nonostante la sua collocazione sistematica, dunque, il bene giuridico alla cui tutela tende la norma in esame trascende il rapporto negoziale in base al quale l'immobile sia pervenuto nella sfera di dominio di un soggetto diverso dal costruttore e che – in ragione della rovina, dell'evidente pericolo di rovina o dei gravi difetti dell'opera – abbia subito un pregiudizio. Pertanto, la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8520 del 12/04/2006; Sez. 3, Sentenza n. 8 del 09/01/1990; Sez. 3, Sentenza n. 2415 del 14/04/1984; Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 23/03/1977).
7 4.2.– Quanto alle interrelazioni con la norma generale in tema di responsabilità extracontrattuale, si osserva che, sussistendo appunto un rapporto di specialità tra l'art. 2043 c.c. – genus – e l'art. 1669 c.c. – species –, laddove ne sussistano i presupposti, l'azione da intraprendere è quella specificamente contemplata in materia di appalto, restando così precluso il ricorso all'azione generale, benché, “in concreto” (recte in via contingente), per fatto imputabile al danneggiato, sia maturata la decadenza o la prescrizione dell'azione speciale (contra l'interpretazione resa in sede di revocazione da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13569 del 02/07/2015, secondo cui la “decadenza” dall'azione di cui all'art. 1669 c.c. – e la conseguente non applicabilità di questa disposizione – non precluderebbero l'esperimento dell'azione generale di responsabilità ex art. 2043 c.c.). Ed invero, in ordine alla previsione dell'art. 1669 c.c., resta fermo che – trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale –, ove non ricorrano “in concreto” le condizioni per la sua applicazione (“come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera”), può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014; Sez. 1, Sentenza n. 8520 del 12/04/2006). È, infatti, in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto a presupposti applicativi e regime probatorio, sicché deve riconoscersi alla parte la facoltà di agire in giudizio, non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una sola di esse. Per l'effetto, benché il riferimento alla locuzione “in concreto” – adoperata dalla citata pronuncia a Sezioni Unite – possa ingenerare equivoci, l'esercizio dell'azione generale spetta solo allorché, al momento in cui l'avente diritto può far valere la propria pretesa, i presupposti oggettivi delineati dalla norma speciale non sussistano: a) o per la natura dell'immobile interessato (diverso dagli edifici o da altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata); b) o per la natura delle deficienze riscontrate (diverse dalla rovina, in tutto o in parte, dall'evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti); c) o per la natura delle cause acclarate (diverse dal vizio del suolo o dalle carenze della costruzione); d) o per l'insorgenza della carenza costruttiva dopo il decorso del termine di dieci anni dal compimento dell'opera, termine, quest'ultimo, di natura sostanziale, che non ricade negli istituti della decadenza o della prescrizione, determinando piuttosto la durata del rapporto che deriva dall'attuazione dell'intervento programmato e, dunque, rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 25435 del 26/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014), ipotesi cui allude espressamente la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite. La medesima conclusione vale per l'ipotesi in cui difettino i presupposti soggettivi, ossia la legittimazione attiva per la qualità dei soggetti pretendenti (diversi dai committenti o suoi aventi causa), necessaria allo scopo di
8 esperire l'azione di cui all'art. 1669 c.c.: in tal caso, non ricorre un concorso di norme, sicché non sono integrati dei validi motivi per precludere la facoltà del danneggiato di spiegare l'azione generale di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27385 del 26/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 28/01/2005; Sez. 3, Sentenza n. 3338 del 07/04/1999). Sicché, in forza dell'art. 2043 c.c., la legittimazione ad agire contro l'appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili si estende, non solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso l'acquirente dell'immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti di essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo di rovina. Il quadro d'insieme così delineato importa che il ricorso all'art. 2043 c.c. postula la carenza dei presupposti strutturali (oggettivi o soggettivi) dell'azione speciale regolata dall'art. 1669 c.c. ex ante (o a monte), nel momento in cui il diritto si origina, e non già delle condizioni contingenti ex post (o a valle), nel momento in cui la pretesa si esercita. Solo in questo senso è ammissibile il concorso tra azione speciale e azione generale, allo scopo di eliminare ogni “zona franca”: la titolarità di un'azione risarcitoria a regime speciale, caratterizzata dall'operare di una presunzione di colpa, coesiste, in linea di principio, con la possibilità per il danneggiato di fondare la propria azione sull'art. 2043 c.c., senza le facilitazioni di prova poste a suo favore dai regimi speciali, con la conseguenza che, “ove non risulti applicabile” la norma speciale, permane la possibilità di applicazione di quella generale. E ciò conformemente al generale principio a mente del quale, ove sia fissata una integrale e completa disciplina della responsabilità risarcitoria per determinati fatti e comportamenti, esaurendone tutte le ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., senza che in conseguenza sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità (con riferimento alla speciale responsabilità aquiliana processuale aggravata ex art. 96, primo e secondo comma, c.p.c., Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011; Sez. 1, Sentenza n. 28226 del 26/11/2008; Sez. 3, Sentenza n. 16308 del 24/07/2007; Sez. 2, Sentenza n. 3573 del 12/03/2002; Sez. 3, Sentenza n. 253 del 12/01/1999). E così, più in generale, con riferimento alle previsioni normative speciali di responsabilità aquiliana ex artt. 2047 e ss. c.c., non è esclusa una concorrente operatività della clausola generale di responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c., ma solo con riferimento ai profili non espressamente contemplati dalle fattispecie speciali ivi descritte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4303 del 13/02/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 9661 del 26/05/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006). Viceversa, ove tali profili sussistano e siano stati enunciati in modo sufficientemente chiaro, essi integrano le fattispecie contemplate dalle norme speciali, con la conseguenza che le diverse regole di imputazione della responsabilità previste da detti articoli, essendo più favorevoli per l'attore danneggiato, poiché implicanti un'inversione dell'onere della prova, non legittimano l'operatività del regime probatorio più gravoso di cui
9 all'art. 2043 c.c. Il fatto che nelle emarginate evenienze – e solo entro i predetti limiti – sia esperibile l'azione generale di responsabilità aquiliana - per un verso - non determina una sostanziale elusione del principio riassunto nel brocardo latino specialis derogat generali, stante che nelle indicate ipotesi difettano le condizioni (recte i presupposti oggettivi e soggettivi) affinché la norma speciale possa essere invocata, e - per altro verso - non legittima alcun assorbimento (o assimilazione o indebita sovrapposizione) di azioni, posto che nell'azione speciale ex art. 1669 c.c. vige un regime di presunzione di colpa iuris tantum, che impone al danneggiante di fornire la prova liberatoria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15321 del 12/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 1026 del 17/01/2013; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16815 del 03/10/2012; Sez. 1, Sentenza n. 15488 del 06/12/2000; Sez. 2, Sentenza n. 12106 del 28/11/1998; Sez. 2, Sentenza n. 5624 del 07/11/1984; Sez. 3, Sentenza n. 3550 del 28/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 1853 del 11/06/1968). Mentre nell'azione generale ex art. 2043 c.c. è il danneggiato a dover dimostrare, in ossequio ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., oltre alla condotta del costruttore, all'evento lesivo e al nesso eziologico, la colpa del danneggiante. In questa prospettiva, le due norme si correlano alla stregua di circonferenze concentriche (e non già di cerchi secanti o tangenti), in cui (sempre usando l'immagine delle circonferenze concentriche) la “area” di operatività della prescrizione generale è solo quella residuale esterna al raggio d'azione della disposizione speciale. Ne deriva che, in presenza dei presupposti dell'azione speciale, non può essere richiamata la responsabilità generale in chiave derogatoria;
è, invece, la norma speciale a derogare a quella generale. 4.3.– Conseguentemente, non è configurabile, a carico del costruttore, per i medesimi eventi, una concorrente responsabilità per fatto illecito a norma dell'art. 2043 c.c., rispetto al quale la norma dell'art. 1669 c.c. si pone in funzione chiaramente derogatoria (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3029 del 20/06/1978). Non basta a giustificare tale paventata sovrapposizione il differente regime probatorio delle due azioni, che – rappresentando un aspetto inerente al quomodo – non può legittimare un'invasione del campo applicativo dell'azione speciale – di cui sia integrato l'an per il suo potenziale esercizio – a cura dell'azione generale, in chiave surrogatoria. Sulla scorta della prospettata impostazione, poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti per l'appunto dall'art. 1669 c.c., ma non al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo circoscrive il suo campo applicativo, ovvero senza poter
“aggirare” il peculiare regime di prescrizione e decadenza che caratterizza l'azione speciale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20450 del 17/07/2023; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014). È necessario, infatti, evitare che siano raggiunti scopi elusivi ovvero impedire che, inutilmente esperita o esperibile l'azione speciale, l'interessato ottenga, per altre vie, il risultato negato in primis: ossia che, all'esito della prescrizione della pretesa, si possa rimediare ricorrendo all'azione generale. Deve, per l'effetto, escludersi che, per le ipotesi previste dall'art. 1669 c.c. – ossia
10 allorché ne siano integrati i relativi presupposti oggettivi e soggettivi –, possa configurarsi una responsabilità extracontrattuale ai sensi della stessa norma ed un'altra ai sensi dell'art. 2043 c.c., al solo scopo di permettere di riconoscere, qualora vi sia dolo o colpa, il più ampio termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 09/07/1977). Né la soluzione adottata determina un vuoto di tutela che si pone in tensione con i parametri costituzionali, posto che – a fronte della pretesa al conseguimento del bene della vita in tesi leso – l'ordinamento appresta una specifica azione, la cui perenzione discende da un'inerzia ascrivibile alla parte danneggiata (e che, peraltro, postula che la controparte sollevi la relativa eccezione). Tanto più che il termine di prescrizione di un anno ex art. 1669, secondo comma, c.c. non decorre dall'integrazione del fatto illecito – ossia dalla verificazione della rovina, del pericolo di rovina o dei gravi difetti – bensì dalla denunzia, quale atto condizionante la decorrenza del termine prescrizionale interdipendente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18078 del 19/10/2012; Sez. 2, Sentenza n. 14561 del 30/07/2004; Sez. 2, Sentenza n. 903 del 14/02/1989), denunzia che – a sua volta – deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro un anno dalla scoperta, che ancora si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (spesso attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo (ovvero manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti), salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 4249 del 22/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 01/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 11740 del 01/08/2003). “
Dai documenti nn. 1 e 3 fascicolo di Parte attrice risulta documentalmente provato che il situato nel Comune di San Zenone al Parte_1
Lambro, via Chinnici n. 2, nel corso di un'assemblea straordinaria tenutasi il 14.12.2012, approvava un preventivo predisposto dall'impresa CP_1 [...]
presentato ai Condomini nel corso dell'assemblea Controparte_1 condominiale del 07.09.2012, relativo all'esecuzione di vari lavori di ristrutturazione di opere esterne, presso il IO sopra citato.
Il preventivo redatto dall'impresa approvato nell'assemblea CP_1 condominiale straordinaria tenutasi il 14.12.2012, aveva ad oggetto l'esecuzione di vari lavori di ristrutturazione di opere esterne, da eseguire presso il e prevedeva, precisamente: al punto 1) la demolizione ed Parte_1 il rifacimento di pavimentazione condominiale, per un importo rispettivamente di € 672,00 e € 678,00; al punto 2), muretto di recinzione parte interna verso zona comune, la demolizione dell'intonaco dello stesso, il trasporto delle macerie alla discarica, il riposizionamento dello zoccolino esistente e l'integrazione di pezzi mancanti o rotti, la formazione di un nuovo intonaco, con finitura a civile, la
11 pulizia della copertina in cemento con acqua e detergente spruzzati ad alta pressione, la tinteggiatura della copertina con vernice trasparente idrorepellente, e del muretto, con vernice traspirante, per un corrispettivo di € 2.769,81; al punto 3), muretto di recinzione in C.A. parte interna verso zona comune, la pulizia del cemento armato mediante acqua e detergente spruzzati ad alta pressione, e la tinteggiatura della parte con vernice idrorepellente, per € 1.137,15; al punto 4), un lavoro non commissionato;
al punto 5), per il muro in cemento armato verso la rampa box, era prevista la stuccatura saltuaria e la sistemazione di ferri, per € 300,00, e la pulizia del cemento armato, mediante acqua e detergente spruzzati ad alta pressione, e la tinteggiatura della parte con vernice trasparente idrorepellente, per € 912,00; il punto 6) del preventivo prevedeva la demolizione del marciapiede sopra l'ingresso box, con trasporto del relativo materiale alle discariche, formazione di strato in cemento armato e posa del porfido, per € 1.400,00; il punto 7) prevedeva la demolizione della pavimentazione in cemento armato, trasporto alle discariche, e il rifacimento della pavimentazione con spolvero di quarzo, per un corrispettivo di € 1.300,00; il punto 8) prevedeva la stuccatura e sistemazione scala, comprensiva del ripristino dei ferri, la stuccatura con materiali idonei fibrorinforzati, e la tinteggiatura con pittura al quarzo per esterni. È incontestato che l'impresa convenuta abbia eseguito i lavori, fra il marzo ed il giugno 2013, ricevendo il corrispettivo di € 12.925,00 (al lordo della R.A. ) come da fattura n. 17 del 6.6.2013.
E' documentalmente provato che il 16 luglio 2014 l'Amministratrice del abbia inviato all'impresa convenuta una lettera raccomandata, Parte_1 in cui lamentava alcuni vizi dei lavori effettuati: segnalava che i pannelli posizionati lungo i muretti si stavano staccando, lungo tutto il perimetro interno del muretto vi erano dei rigonfiamenti che facevano staccare l'intonaco, la vernice impermeabilizzante lungo il muro di accesso ai boxes non era stata correttamente stesa.
Contestualmente, comunicava che il non accettava i lavori Parte_1 svolti, invitava l'impresa a risolvere tali problematiche, evidenziando che, in difetto, il avrebbe fatto eseguire una Perizia tecnica per l'esatta Parte_1 puntualizzazione di tali problematiche.
Tuttavia, ancora nel 2021 tali problemi di deterioramento sono stati riscontrati, e il IO, così, incaricava la Geometra di Parte_2 verificare lo stato delle opere eseguite dall'impresa e di esprimere un CP_1 parere tecnico, riguardo agli interventi svolti.
La Geom in una prima relazione del 23.4.2021, indicava, a seguito Pt_2 di sopralluogo, che la recinzione e le pareti, che delimitavano la proprietà, presentavano, evidenti, segni di ammaloramento e deterioramento dei materiali utilizzati, soprattutto, per quanto riguardava la parte in muratura, che richiedeva un tempestivo intervento manutentivo: il problema principale
12 era l'umidità di risalita , problema “ mascherato” dalla posa dei pannelli in cartongesso , “non eliminato o quantomeno rallentato” .
Successivamente il IO , tramite la Divisione Tecnica Sinistri della compagnia AG SE, con pec del 29.06.2021 aveva invitato la CP_1 ad intervenire, per risolvere le problematiche presenti nelle parti
[...] condominiali oggetto dei lavori, da parte di tale Impresa, reiterando poi tale invito con pec del 05.07.2021.
Così che la Geom. incaricata dal IO di redigere una Pt_2 perizia, in data 22.09.2021 ( doc 9) , dopo aver esaminato i luoghi e le opere oggetto dei lavori dell'impresa, aveva constatato il deterioramento, nei muri oggetto degli interventi di ristrutturazione, delle parti in calcestruzzo, lo scollamento dei pannelli posti a contatto con la parte muraria, ed aveva rilevato che le opere che erano state indicate nel preventivo ( doc 2) della non erano state eseguite, ma erano, invece, state sostituite Controparte_1 con lavori di altra tipologia esecutiva, che non si erano rilevati idonei allo scopo: in particolare, i lavori consistevano in opere esterne, e, pertanto, secondo quanto ivi indicato, l'impresa era consapevole che avrebbe dovuto realizzare opere destinate ad essere esposte alle varie condizioni climatiche e agli agenti atmosferici;
il preventivo era stato redatto in modo dettagliato, descrivendo gli interventi da eseguire ed i materiali che sarebbero stati utilizzati, e, tuttavia, l'impresa aveva realizzato i lavori in modo diverso, e con altri materiali, rispetto a quelli indicati nel preventivo, utilizzando lastre di cartongesso impermeabilizzate, che non erano idonee ad essere collocate all'aperto, data la loro esposizione agli agenti atmosferici;
tali lastre, non certificate, impropriamente collocate all'esterno, non erano state realizzate a regola d'arte, essendo state soltanto incollate alla muratura sottostante, senza essere tassellate, senza rete di ancoraggio, e senza che fosse stata applicata una malta fibrorinforzata, cosicché sia l'inidoneità del materiale di cui erano costituite le lastre, sia il non corretto posizionamento delle stesse, ne avevano causato il distacco.
E' documentalmente provato dall'allegato 2) della Perizia del Geom del 22.9.2021 che, nel corso dei lavori, l'impresa ha indicato, per Pt_2
l'intervento di ristrutturazione dei muretti, di cui al punto 2, l'applicazione, sui muretti condominiali, di lastre di cartongesso impermeabilizzanti.
L'impresa aveva, quindi, garantito la funzionalità dei pannelli in cartongesso.
Questi ultimi, già, a maggio 2014, come emerge dal doc. n. 4 fascicolo attore, presentavano problematiche, e, precisamente: “…i pannelli posizionati lungo i muretti si stanno staccando, lungo tutto il perimetro del muretto interno al corsello di accesso alle ville sono presenti rigonfiamenti che, se toccati, fanno staccare lo strato di intonaco, la vernice impermeabilizzante lungo il muro di accesso ai boxes non è stata stesa correttamente…”.
13 Il problema, dal punto di vista cronologico, è progredito e si è ripresentato.
La documentazione prodotta, e le risultanze della TU disposta in giudizio, consentono di ritenere provato che la convenuta,
[...]
abbia eseguito correttamente solo alcuni dei lavori Parte_5 edili commissionati, di cui al preventivo approvato dal Parte_1 mentre l'intervento consistente nella sistemazione e ristrutturazione del muretto condominiale, indicato nel preventivo al punto n. 2, è stato posto in essere mediante una soluzione tecnica non utile per il committente, né funzionale.
Ciò trova riscontro nella TU a firma del Geometra Controparte_2 incaricato di accertare, sia la conformità dei lavori svolti, rispetto al preventivo approvato dal committente, sia l'eventuale presenza di vizi nelle opere e correlativi costi di rispristino.
Nella relazione agli atti, contenente una tabella riepilogativa dei lavori svolti dall'impresa appaltatrice, il TU ha accertato la non conformità rispetto al preventivo, solo, con riferimento alla ristrutturazione del muretto di recinzione, parte interna verso zona comune di cui al punto 2) del citato preventivo.
Infatti, con rifermento al primo quesito, se i lavori oggetto di causa siano o meno conformi al preventivo concordato tra le parti, seguendo le opere come indicate nel citato preventivo ha indicato:
“ Demolizione di parte della pavimentazione vicino al cancello pedonale comprendente la demolizione della pavimentazione e del massello in calcestruzzo, carico su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata. Oneri di discarica compresi CONFORME
Rifacimento di pavimentazione (vedi voce 1) comprendente la formazione di un nuovo massetto spess c 15 armato, in sostituzione a quello ceduto (vedi voce 1) pavimentazione superiore in porfido spess cm 2-3 a spacco CONFORME
Muretto di recinzione parte interna verso zona comune. Demolizione di intonaco trasporto delle macerie alle discariche, riposizionamento dello zoccolino esistente e integrazione di eventuali pezzi mancanti o rotti, formazione di nuovo intonaco con finitura a civile, pulizia della copertina in cemento mediante acqua e detergente spruzzati a alta pressione, tinteggiatura della copertina con vernice trasparente idrorepellente e il muretto con pittura traspirante NON CONFORME
Muretto di recinzione in C.A: parte interna verso zona comune. Pulizia del cemento armato mediante acqua e detergente spruzzati a alta pressione, tinteggiatura della parte con trasparente idrorepellente CP_3
Demolizione di parte della pavimentazione condominiale in porfido comprendente la demolizione della pavimentazione e del massetto in calcestruzzo, carico su
14 automezzo e trasporto alla discarica autorizzato. Oneri di discarica compresi CONFORME
Formazione di massetto pendenze, formazione di impermeabilizzazione formata da strato di primer, doppio strato di membrana prefabbricata del tipo come al 3.2.13 applicata a fiamma, previa spalmatura di vernice primer bituminosa sul perimetro, con giunti sovrapposti di almeno cm. 10, compreso formazione dei colli di raccordo, sostituzione delle pilette di scarico posizionamento di massetto di protezione sopra la guaina pavimentazione in porfido a spacco spess cm 2-3 posata su sottofondo NON ATTINENTE
Muro in c.a. verso la rampa box stuccatura saltuaria e sistemazione ferri CONFORME Muretto di recinzione in C.A. parte interna rampa box. Pulizia del cemento armato mediante acqua e detergente spruzzati a alta pressione, tinteggiatura della parte con trasparente idrorepellente CONFORME
Demolizione del marciapiede sopra ingresso box comprendente la demolizione il trasporto alle discariche, la formazione di strato in c.a. posa del porfido CONFORME
Demolizione pavimentazione in cemento armato trasporto alle discariche, rifacimento della pavimentazione con spolvero al quarzo CONFORME
Stuccatura e sistemazione scala comprendente il ripristino dei ferri, la stuccatura con materiali idonei fibrorinforzati la tinteggiatura con pittura al quarzo per esterni CONFORME”.
Il TU, rispondendo al quesito sull'esistenza di vizi, e correlativi costi per la loro risoluzione, ha accertato la non conformità dello stesso rispetto al lavoro di cui al punto 2 del preventivo, riguardo all'intervento posto in essere, consistente nell'applicazione di pannelli in cartongesso, sui muretti divisori: “Per l'unica voce non conforme al preventivo concordato si precisa essere stata eseguita in difformità dallo stesso con una soluzione concordata tra le parti. La soluzione adottata presenta ammaloramenti e rigonfiamenti dovuti alle infiltrazioni d'acqua, in quanto la stessa risulta inidonea per la situazione. Le
“copertine” dei muri di recinzione hanno un gocciolatoio troppo vicino al muro stesso, oltre ad avere giunte tra un elemento e l'altro permeabili all'acqua (presenti ante intervento). A livello della zoccolatura manca un'impermeabilizzazione, pertanto, gli agenti atmosferici hanno modo di infiltrarsi dietro la stessa provocando un ammaloramento del materiale adesivo causandone il distacco dai supporti. Essendo progettato in modo errato fin dall'edificazione per ovviare al vizio attuale è necessario rimuovere le zoccolature e i materiali applicati, realizzare una rasatura impermeabile tipo Volteco CP1 cutis protector, sigillare con materiale siliconico le giunte tra le copertine, impermeabilizzare con malte impermeabilizzanti tipo Sikalastic 1k a livello della zoccolatura fino ad almeno 1 cm oltre l'altezza della stessa, posare la zoccolatura e impermeabilizzare
15 superiormente il giunto di materiale adesivo… La valorizzazione per ovviare ai vizi risulta pertanto pari ad € 4.819,17..”.
Il TU, inoltre, ha precisato, nella sua relazione, rispondendo alle osservazioni di parte convenuta, se il vizio fosse stato aggravato dalla omessa manutenzione, che “…non è possibile fare della manutenzione ad un'opera inidonea allo scopo, sarebbe un onere più grande rispetto alla rimozione della stessa e adottare una soluzione idonea”.
Il TU, inoltre, nella Nota depositata il 7 ottobre 2024, su richiesta di chiarimenti redatti alla sua Relazione, con riguardo alle osservazioni svolte da parte attrice, che ha contestato che la pulizia del muro in cemento armato (di cui ai punti nn. 3 e 5 e del preventivo) fosse avvenuta con acqua e detergenti spruzzati ad alta pressione, e che l'impresa avesse eseguito la prevista tinteggiatura della parete con vernice trasparente idrorepellente, ha risposto che tale lavorazione non è dimostrabile a distanza di oltre nove anni, motivo per cui in fase di sopralluogo ho ricostruito gli eventi con le singole parti ed entrambe hanno dichiarato al sottoscritto che tale lavorazione fu eseguita. Inoltre, tale lavorazione deve essere ripetuta nel tempo in quanto non si tratta di intervento risolutivo.
Circa la richiesta di chiarimenti di Parte attrice sul fatto che la “rasatura impermeabile tirata a fratazzo del punto 3 allegato B) deve coprire esteticamente il tassello di ancoraggio dei pannelli di cartongesso” ha ribadito e precisato che” che tale lavoro è concettualmente errato pertanto deve essere rimosso. Non trova alcun fondamento la preoccupazione di rasare un tassello che deve essere rimosso. Non si ritiene pertanto necessaria alcuna integrazione economica.”
Il geometra ulteriormente, rispondendo alle richiesta di Controparte_2 chiarimento formulata da Parte convenuta, se l'ammaloramento del manufatto sia stato accentuato dalla mancanza di manutenzione, ha risposto” Non ho trovato traccia di dichiarazioni in merito allo scopo di eseguire interventi meramente estetici, e dalle dichiarazioni delle parti durante il sopralluogo non è emerso tale tema. Invece il tema manutenzione riguarda solo le parti in cemento armato dello scivolo, in quanto il protettivo trasparente è un intervento non risolutivo. In ordine i muri divisori dei giardini, ribadisco che il lavoro eseguiti sono un errore progettuale, pertanto non sarebbe possibile con una manutenzione di qualsivoglia portata, evitare il danno causato”.
Fatta una valutazione complessiva di tali risultanze, deve ritenersi provato che l'esecuzione dell' intervento di sistemazione dei muretti divisori e di recinzione del da parte dell'impresa appaltatrice, di cui al Parte_1 punto 2 del preventivo, sia stato eseguito con una soluzione e una modalità non adeguata, e non a regola d'arte, considerata la finalità avuta di mira dal che non era meramente estetica, ma era quella di ristrutturare Parte_1
16 opere esterne, e, in particolare, la muratura condominiale divisoria e di confine, conferendole requisiti di idoneità e adeguatezza a fare fronte agli agenti esterni ed atmosferici, con riferimento quindi, anche, alle infiltrazioni di acqua piovana.
Il TU ha infatti verificato che, pur essendo progettato in modo errato fin dall'edificazione , l'intervento commissionato all'impresa convenuta non è stato tuttavia conforme al preventivo concordato perché la soluzione adottata presenta ammaloramenti e rigonfiamenti dovuti alle infiltrazioni d'acqua, in quanto la stessa risulta inidonea per la situazione. Le “copertine” dei muri di recinzione hanno un gocciolatoio troppo vicino al muro stesso, oltre ad avere giunte tra un elemento e l'altro permeabili all'acqua (presenti ante intervento). A livello della zoccolatura manca un'impermeabilizzazione, pertanto, gli agenti atmosferici hanno modo di infiltrarsi dietro la stessa provocando un ammaloramento del materiale adesivo causandone il distacco dai supporti.
Il TU ha individuato anche gli interventi idonei a risolvere i vizi dei muretti divisori:
-rimuovere la zoccolatura alla base dei muretti condominiali;
-rimuovere l'intonaco;
-trasportare in cantiere e poi alle discariche il materiale da demolizione rimosso;
-effettuare una rasatura impermeabile tirata a fratazzo;
-effettuare una sigillatura impermeabile di fissurazioni del cemento armato o di elementi prefabbricati in presenza di acqua, mediante posa in opera di pasta monocomponente idroespansiva e successivo confinamento di almeno 5 cm. con malta tissotropica fibrorinforzata a ritiro compensato e di ulteriore malta fibrorinforzata, da applicare su spigoli ed angoli;
- “impermeabilizzazione di balconi, terrazze e coperture piane anche già pavimentate con un sistema impermeabilizzante policomponente con una capacità di copertura delle lesioni postume (bridging), a maturazione avvenuta, pari a 2 mm (a -20 °C), mediante le seguenti lavorazioni: raccordo di tutti gli angoli parete/pavimento con incollaggio di banda coprifilo elasticizzata in non-tessuto con rinforzo centrale in gomma avente permeabilità nulla sino a 1 atm di pressione idraulica;
applicazione a spatola, per lo spessore di 1 mm, di un primo strato di impermeabilizzante cementizio elastoplastico bicomponente con caratteristiche di permeabilità nulla sino alla pressione di 1 atm, temperatura di esercizio compresa tra -20
°C e +60 °C, modulo di elasticità « 20 N/mm2, adesione al supporto (valutata su supporti sani e resistenti) 0,6 N/mm2; posa di una membrana microporosa idrorepellente elasticizzata avente resistenza a rottura > 0,7
17 KN/m ed allungamento > 30% e applicazione a spatola di un secondo strato dello stesso impermeabilizzante cementizio elastoplastico bicomponente per uno spessore di 1 mm. (intervento da realizzare sia dietro la zoccolatura, sia sopra la zoccolatura);
- zoccolino di porfido, con superficie a vista piano sega e coste rette, posto in opera con idoneo collante, giunti connessi, dimensioni di 8 x 30 cm, spessore 1 cm.
Il costo complessivo prospettato dal TU per l'intervento di ristrutturazione dei muretti ammonta ad € 4.819,17.
Sulla base di tali elementi la domanda deve qualificarsi ex art. 1669 c.c.: “In tema di appalto, può rispondere ai sensi dell'art. 1669 c.c. anche l'autore di opere su preesistente edificio, allorché queste incidano sugli elementi essenziali dell'immobile o su elementi secondari rilevanti per la funzionalità globale.” Sez. 2, Sentenza n. 22553 del 04/11/2015.
In motivazione risulta: “Secondo l'orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, assolutamente costante, la lettera della norma giustifica una diversa impostazione ermeneutica, e ciò perché non a caso il legislatore discrimina tra "edificio o altra cosa immobile destinata per sua natura a lunga durata", da un lato, e "opera", dall'altro. L'opera cui allude la norma non si identifica necessariamente con l'edificio o con la cosa immobile destinata a lunga durata, ma ben può estendersi a qualsiasi intervento, . 4? modificativo o ripartivo, eseguito successivamente all'originaria costruzione dell'edificio, con la conseguenza che anche il termine "compimento", ai fini della delimitazione temporale decennale della responsabilità, ha ad oggetto non già l'edificio in sé considerato, bensì l'opera, eventualmente realizzata successivamente alla costruzione dell'edificio. Quanto ai difetti della costruzione, inoltre, l'etimologia del termine "costruzione" non necessariamente deve essere ricondotta alla realizzazione iniziale del fabbricato, ma ben può riferirsi alle opere successive realizzate sull'edificio pregresso, che abbiano i requisiti dell'intervento costruttivo.”
Ancora sul punto Sez. U - , Sentenza n. 7756 del 27/03/2017 In tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.
Risulta in motivazione: “In primo luogo vale premettere e chiarire che anche opere più limitate, aventi ad oggetto riparazioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri o altri interventi di natura immobiliare, possono rovinare o presentare evidente pericolo di rovina del manufatto, tanto nella porzione riparata o modificata, quanto
18 in quella diversa e preesistente che ne risulti altrimenti coinvolta per ragioni di statica. L'attenzione va, però, soffermata principalmente sull'ipotesi dei "gravi difetti", sia perché confinaria rispetto al regime ordinario degli artt. 1667 e 1668 c.c., sia per il rilievo specifico che i "gravi difetti" assumono nel caso in oggetto, sia per le ragioni di carattere generale che emergeranno più chiaramente di seguito. 4.2.
- Innumerevoli altre volte la giurisprudenza di questa Corte, pur non esaminando in maniera immediata e consapevole la questione in esame, si è occupata dell'art. 1669 c.c., presupponendone (per difetto di contrasto fra le parli o per altre ragioni) l'applicabilità anche in riferimento ad opere limitate. Ed è pervenuta a soluzioni applicative di detta norma che appaiono poter prescindere dalla necessità logica di un'edificazione ab imo o di una costruzione ex novo. Si è ritenuto, infatti, che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 31 legge n. 457/78 e cioè con "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici" o con , 'opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (sentenze nn. 1164/95 e 14449/99; in senso del tutto analogo e con riferimento a carenze costruttive anche di singole unità immobiliari, v. n. 8140/04, che ha ritenuto costituire grave difetto lo scollamento e la rottura, in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita, delle mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti;
da premesse conformi procedono le nn. 11740/03, 81/00, 456/99, 3301/96 e 1256/95; di un apprezzabile danno alla funzione economica o di una sensibile menomazione della normale possibilità di godimento dell'immobile, in relazione all'utilità cui l'opera è destinata, parlano le sentenze nn. 1393/98, 1154/02, 7992/97, 5103/95, 1081/95, 3644/89, 6619/88, 6229/83, 2523/81, 1178/80, 839/80, 1472/75 e 1394/69). Esemplificando, sono stati inquadrati nell'ambito della norma in oggetto i gravi difetti riguardanti: la pavimentazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di recinzione (sentenza n. 2238/12); opere di pavimentazione e di impiantistica (n. 1608/00); infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione (nn. 84/13, 21351/05, 117/00, 4692/99, 2260/98, 2775/97, 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92, 9082/91, 2431/86, 1427/84, 6741/83, 2858/83, 3971/81, 3482/81, 6298/80, 4356/80, 206/79, 2321/77, 1606/76 e 1622/72); un ascensore panoramico esterno ad un edificio (n. 20307/11); l'inefficienza di un impianto idrico (n. 3752/07); l'inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica (n. 13106/95); l'impianto centralizzato di riscaldamento (nn. 5002/94, 7924/92, 5252/86 e 2763/84); il crollo o il disfacimento degli intonaci esterni dell'edificio (nn. 6585/86, 4369/82 e 3002/81, 1426/76); il collegamento diretto degli scarichi di acque bianche e dei pluviali discendenti con la condotta fognaria (n. 5147/87); infiltrazioni di acque luride (n. 2070/ 78). Se ne ricava, inconfutabile nella sua oggettività, un dato di fatto. Nell'economia del ragionamento giuridico
19 sotteso ai casi sopra menzionati, che fa leva sulla compromissione del godimento dell'immobile secondo la sua propria destinazione, è del tutto indifferente che i gravi difetti riguardino una costruzione interamente nuova. La circostanza che le singole fattispecie siano derivate o non dall'edificazione primigenia di un fabbricato non muta i termini logico-giuridici dell'operazione ermeneutica compiuta in ormai quasi mezzo secolo di giurisprudenza, perché non preordinata al (né dipendente dal) rispetto dell'una o dell'altra opzione esegetica in esame. Spostando l'attenzione sulle componenti non strutturali del risultato costruttivo e sull'incidenza che queste possono avere sul complessivo godimento del bene, la giurisprudenza ha mostrato di porsi dall'angolo visuale degli elementi secondari ed accessori. Questo non implica di necessità propria che si tratti della prima realizzazione dell'immobile, essendo ben possibile che l'opus oggetto dell'appalto consista e si esaurisca in questi stessi e soli elementi. Ferma tale angolazione, a fortiori deve ritenersi che ove l'opera appaltata consista in un intervento di più ampio respiro edilizio (come, appunto, una ristrutturazione), quantunque non in una 5. - nuova costruzione, l'art. 1669 c.c. sia ugualmente applicabile. In conclusione, considerare anche gli elementi "secondari" ha significato distogliere il focus dal momento "fondativo" dell'opera per direzionarlo sui "gravi difetti" di essa;
per desumere i quali è stato necessario indagare altro, vale a dire l'aspetto funzionale del prodotto conseguito.”.
Né sulla base dei predetti elementi può ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione posto che In tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera. Sez. 3 - , Sentenza n. 1909 del 27/01/2025
Il IO attore, infatti, soltanto nel 2021 con la Relazione tecnica della geometra datata 23 aprile 2021, in cui la stessa, Parte_2 premetteva di aver provveduto a un sopralluogo, ha acquisito la conoscenza di tale dato: Il problema principale è l'eliminazione dell'umidità di risalita che sembra essere stata l'elemento principale della causa del problema mascherato dalla posa dei pannelli in cartongesso ma non eliminato o quanto meno rallentato”.
Successivamente, dopo l'acquisizione della Relazione tecnica della geometra il ha dato incarico ad AG di inviare lettera Pt_2 Parte_1 raccomandata all'impresa appaltatrice, con cui il contestava Parte_1 segni di ammaloramento e deterioramento dei materiali utilizzati dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento commissionato, e chiedeva all'impresa di effettuare interventi manutentivi e risolutivi (docc. 6 e 7 fascicolo attore).
20 Successivamente, il IO, data la mancanza di un positivo riscontro alle proprie richieste, da parte dell'impresa appaltatrice, ha incaricato la geometra di predisporre perizia, redatta nel settembre 2021, in cui Pt_2 si accertava il notevole deterioramento delle parti a vista e, in particolare, lo scollamento del pannello in cartongesso posto a contatto della parte muraria e si attestava: “Lo stato dei luoghi appare notevolmente compromesso, a solo otto anni dal realizzo, poiché le stesse opere dovrebbero essere completamente rimosse e rifatte con opportune e particolari procedure, applicando specifici materiali per esterni, comprovanti la durata a tutti i climi ed intemperie….La fornitura di lastre in cartongesso non certificate, non comprovano la tenuta all'acqua ed a qualsiasi evento meteo. Inoltre la messa in opera non è stata correttamente eseguita, in quanto i pannelli in cartongesso dovevano essere tassellati alla sottostante muratura e non semplicemente incollati. Lo stacco della finitura superiore è stato eseguito con un intonaco normale, senza una sottostante rete di ancoraggio, ma soprattutto la mancanza di una malta fibrorinforzata. Alla base sta che un tecnico esperto non esisteva..”.
I rilievi della Geometra hanno fornito al la chiara Parte_1 consapevolezza delle problematiche dei muretti e della relativa causa, consistente nella inadeguatezza del materiale utilizzato dall'impresa, e nella mancata certificazione del materiale usato, e nella non corretta applicazione del materiale, dal punto di vista tecnico: quindi, la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
Deve, infine, considerarsi, la raccomandata sopra richiamata, doc. n 6 di parte attrice, nonchè la raccomandata del 05.07.2021, inviata dalla compagnia AG, nonchè la comunicazione via pec del 01.12.2021 (doc n. 10 fascicolo attore), nonché, anche ai fini della interruzione della prescrizione, la domanda di Mediazione del IO del marzo 2022.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda formulata dal con riferimento alla esecuzione delle opere di cui al Parte_1 punto 2 del preventivo, l'impresa deve Parte_6 essere condannata ex art 1669 cc a rimborsare al il costo Parte_1 degli interventi necessari alla eliminazione dei predetti vizi, nella misura di euro 4.819,17 .
Il citato importo , stante la prossimità temporale in cui è avvenuta la TU, si considera aggiornato all'attualità; sulla somma così individuata sono dovuti altresì interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, della analisi dei fatti e delle risultanze della TU, devono essere interamente compensate.
21 Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico solidale delle Parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1) accerta e dichiara la responsabilità ex art. 1669 c.c. dell'impresa appaltatrice per i difetti Parte_6 manifestatisi sulle parti comuni del come Parte_1 accertati in corso di causa, di cui al punto 2) del preventivo, e condanna la stessa al pagamento, in favore del Attore, Parte_1 della somma di € 4.819,17, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) compensa interamente le spese di lite
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico solidale delle Parti.
Così deciso in Pavia il 20.4.2025
Sentenza depositata il 20.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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