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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/08/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4354/2025, vertente
TRA
OMA (RM), 03/11/1950), con il patrocinio dell'avv. FREDELLA Parte_1
AR;
E
(TARANTO (TA), 16/06/1947), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
FREDELLA AR;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma il 04/06/1972 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma dell'anno 1972, atto 00551, parte 2, serie A09).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
4139/2016 del 15/02/2016 RG n. 63571/2015 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 Controparte_1 contratto in Roma, il 04/06/1972 trascritto nei registri di stato civile dell'anno 1972, atto 00551, parte 2, serie A09; ordinare al Comune di Roma (RM) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni:
Ciascuno degli ex coniugi provvederà al proprio mantenimento.
Le parti, concordemente dichiarano di rinunciare, preventivamente, all'appello contro la sentenza, onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento egli atti dello Stato Civile”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 04/06/1972, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4354/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 04/06/1972
(trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma dell'anno 1972, atto 00551, parte 2, serie A09) tra (ROMA (RM), 03/11/1950) e Parte_1 CP_1
(TARANTO (TA), 16/06/1947), alle condizioni concordate dalle parti e
[...] trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4354/2025, vertente
TRA
OMA (RM), 03/11/1950), con il patrocinio dell'avv. FREDELLA Parte_1
AR;
E
(TARANTO (TA), 16/06/1947), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
FREDELLA AR;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma il 04/06/1972 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma dell'anno 1972, atto 00551, parte 2, serie A09).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
4139/2016 del 15/02/2016 RG n. 63571/2015 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 Controparte_1 contratto in Roma, il 04/06/1972 trascritto nei registri di stato civile dell'anno 1972, atto 00551, parte 2, serie A09; ordinare al Comune di Roma (RM) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni:
Ciascuno degli ex coniugi provvederà al proprio mantenimento.
Le parti, concordemente dichiarano di rinunciare, preventivamente, all'appello contro la sentenza, onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento egli atti dello Stato Civile”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 04/06/1972, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4354/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 04/06/1972
(trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma dell'anno 1972, atto 00551, parte 2, serie A09) tra (ROMA (RM), 03/11/1950) e Parte_1 CP_1
(TARANTO (TA), 16/06/1947), alle condizioni concordate dalle parti e
[...] trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi