Ordinanza cautelare 27 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 9 maggio 2024
Inammissibile
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 5254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5254 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05254/2025REG.PROV.COLL.
N. 00107/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Riccio e Carmen Archinà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III n. 4156 del 9 maggio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso presentato al T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, sul cui registro generale veniva iscritto con il n. 453/2020, la società -OMISSIS- agiva per l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-, emessa nei suoi confronti in data -OMISSIS- dal Prefetto di Reggio Calabria all’esito del procedimento da essa instaurato, con istanza -OMISSIS- del suo -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, ai fini della iscrizione dell’impresa nella cd. white-list.
La Prefettura reggina, premesso che il capitale sociale è ripartito tra i soci -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, essendo il primo anche -OMISSIS- della società (a decorrere dal -OMISSIS-, in sostituzione del nominato -OMISSIS-), e richiamata l’interdittiva già emessa, con provvedimento n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, a carico della società (da questa impugnata con ricorso definito in senso reiettivo dal G.A. con sentenza n. 722 del 28 gennaio 2016), ha così delineato il quadro indiziario indicativo del rischio di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente:
- i soci -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati indagati, insieme ad esponenti della cosca di ‘ndrangheta “-OMISSIS-”, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- del R.G.N.R. D.D.A., in relazione all’operazione di polizia denominata -OMISSIS-, per il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravata dall’art. 7 l. n. 203/1991, definito con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto -OMISSIS-;
- i medesimi sono indagati nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A., allo stato pendente, scaturito dall’operazione di polizia “-OMISSIS-” in relazione al reato-spia di “ trasferimento fraudolento di valori ” ex art. 12- quinquies d.l. n. 306/1992 conv. in l. n. 356/1992, aggravato dall’art. 7 l. n. 203/1991;
- i suddetti risultano soci accomandanti dell’impresa “-OMISSIS-”, nella quale riveste il ruolo di socia accomandante -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, sottoposto -OMISSIS- alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di -OMISSIS- per la durata di -OMISSIS-;
- -OMISSIS- è stato imputato nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A., in relazione all’operazione di polizia denominata “-OMISSIS-”, per associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed intestazione fittizia di beni aggravati dall’art. 7 l. n. 203/1991, all’esito del quale è stato condannato con sentenza -OMISSIS-;
- -OMISSIS- è stato arrestato -OMISSIS- in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere -OMISSIS- nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-” per associazione di tipo mafioso in concorso;
- -OMISSIS- è stato destinatario in data -OMISSIS- dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere -OMISSIS- nell’ambito dell’operazione di polizia denominata “-OMISSIS-” emessa dal Tribunale di Reggio Calabria per riciclaggio aggravato dall’art. 7 l. n. 203/1991;
- -OMISSIS- è stato interessato dal procedimento penale -OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A. del Tribunale di Reggio Calabria per riciclaggio, truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni pubbliche aggravati dall’art. 7 l. n. 203/1991;
- -OMISSIS- è stato destinatario dei decreti di sequestro emessi in data -OMISSIS- dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione;
- -OMISSIS- ha ricoperto cariche in diverse imprese controindicate, essendo stato -OMISSIS- e proprietario al 100% della -OMISSIS-, destinataria del decreto del Tribunale di Reggio Calabria -OMISSIS- del -OMISSIS- di sequestro preventivo delle quote sociali, -OMISSIS- e socio della -OMISSIS-, destinataria di decreto di sequestro preventivo nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-”, -OMISSIS- e socio della -OMISSIS-, destinataria di decreto di sequestro preventivo nell’ambito della medesima operazione “-OMISSIS-”, già socio -OMISSIS- di quote dell’impresa -OMISSIS-, sequestrate e confiscate dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione con decreto n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-;
- -OMISSIS- è ritenuto contiguo alla cosca di ‘ndrangheta “-OMISSIS-”;
- i soci dell’impresa in esame hanno un contesto familiare controindicato, in quanto:
- -OMISSIS- di -OMISSIS-, -OMISSIS- e socio -OMISSIS- delle quote dell’impresa -OMISSIS-, destinataria -OMISSIS- di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Catanzaro, interessato nel procedimento penale “-OMISSIS-” per associazione di tipo mafioso e condannato -OMISSIS-;
- -OMISSIS- è -OMISSIS- di -OMISSIS-, che annovera pregiudizi di polizia per abuso edilizio, violazione della legge sismica, occupazione abusiva di suolo demaniale e condannato con sentenza -OMISSIS- per trasporti abusivi;
- -OMISSIS- è -OMISSIS- di -OMISSIS-, -OMISSIS- dell’impresa -OMISSIS- ed indagato nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-” per intestazione fittizia di beni aggravata dall’art. 7 l. n. 203/1991;
- -OMISSIS-, già -OMISSIS- della società in esame, risulta aver percepito redditi -OMISSIS- da diverse imprese, tra le quali la -OMISSIS-, già destinataria di provvedimenti interdittivi antimafia emessi in data -OMISSIS- dalla Prefettura di Reggio Calabria, e la -OMISSIS-, anch’essa destinataria di interdittive antimafia emesse in data -OMISSIS- dalla Prefettura di Reggio Calabria;
- -OMISSIS- ed -OMISSIS- sono stati controllati unitamente al citato -OMISSIS-;
- il settore -OMISSIS-, in cui opera la società interessata, è riconosciuto dal legislatore come uno dei maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa; la medesima società inoltre opera in un contesto ambientale nel quale è attivo il -OMISSIS- degli -OMISSIS-.
Il T.A.R. ha definito il giudizio con la sentenza di rigetto n. 378 del 2 maggio 2023, ritenendo che “ il gravato provvedimento interdittivo dia ampia contezza dell’articolato intreccio delle vicende penali che hanno interessato i soci della ricorrente e delle cointeressenze che li legano alla citata ditta -OMISSIS- ”.
Ha in particolare evidenziato il T.A.R. che:
- “ -OMISSIS-, soci della ricorrente, fanno parte anche della compagine sociale della ridetta -OMISSIS- che annovera tra i soci -OMISSIS-, -OMISSIS- del citato -OMISSIS-, gravato da significativi pregiudizi penali e considerato contiguo alla cosca -OMISSIS- ”;
- “ inoltre -OMISSIS- sono stati indagati nel corso dei procedimenti penali conseguenti alle operazioni denominate “-OMISSIS-” e -OMISSIS-, per i reati di intestazione fittizia di beni, minacce e concorrenza illecita tutti aggravati dalla finalità di agevolare l’associazione mafiosa ”;
- “ non colgono nel segno le argomentazioni difensive della parte ricorrente, che sottolinea come tali procedimenti penali siano stati definiti con sentenze di assoluzione o con provvedimenti di archiviazione. Tale circostanza non elide, infatti, l’originario quadro sintomatico della permeabilità della ditta ricorrente alle infiltrazioni della criminalità organizzata ”;
- “ -OMISSIS- fanno parte, come più volte evidenziato, della compagine sociale della -OMISSIS-, che annovera tra i soci la -OMISSIS- del citato -OMISSIS-, ed il cui Amministratore risulta legato da vincoli di parentela con uno dei soci della ricorrente ed indagato nell’ambito della ridetta operazione “-OMISSIS-”. Al riguardo il rilievo difensivo per cui la quota sociale della -OMISSIS-, di proprietà della -OMISSIS- del -OMISSIS- sarebbe stata oggetto di confisca non scalfisce la legittimità del provvedimento impugnato potendo, al più, rilevare in sede di eventuale riesame ”;
- “ i soci sono legati da vincoli di parentela con -OMISSIS-, titolare dell’impresa “-OMISSIS-” destinataria di interdittiva antimafia emessa in data -OMISSIS- dalla Prefettura di Catanzaro, coinvolto nel procedimento penale denominato “-OMISSIS-”, e condannato -OMISSIS-…se è vero che la giurisprudenza esclude l’automatismo dell’interdittiva per la mera sussistenza di legami familiari, è pur vero anche che nella vicenda all’esame sussiste proprio quella pluralità ed intensità di rapporti, neanche contestati dalla ricorrente, considerata dalla giurisprudenza idonea a far legittimamente ipotizzare la sussistenza del rischio di condizionamento mafioso ”;
- “ il documentato (cfr. Corte di Cassazione, Sez. V sentenza -OMISSIS-, allegato 001 al deposito documentale della ricorrente del 25.01.2023) annullamento con rinvio della condanna inflitta ad -OMISSIS- (con sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria -OMISSIS-) non scalfisce la legittimità del provvedimento impugnato potendo, al più, rilevare in sede di eventuale riesame ”.
Il T.A.R. ha infine ritenuto di non condividere i dubbi manifestati dalla ricorrente in ordine alla illegittimità costituzionale degli artt. 84, commi 3 e 4, 89- bis e 91, commi 5 e 6, d.lvo n. 159/2011, per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione e 7 della CEDU, in quanto tali norme non contemplerebbero alcun parametro oggettivo che possa definire il margine di apprezzamento discrezionale del Prefetto rendendo del tutto imprevedibile la possibile adozione della misura, all’uopo richiamando le pronunce della Corte Costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020 e n. 4 del 18 gennaio 2018.
Ha quindi concluso il T.A.R. affermando che “ le circostanze evidenziate dall’autorità prefettizia, afferenti ai soci della ricorrente, lungi dal poter essere dequotate ad eventi e vicende, per dir così, esterne alla -OMISSIS-, costituiscono elementi che, complessivamente considerati, forniscono significativi indizi del pericolo di infiltrazione mafiosa, e che presentano requisiti di concretezza e di attualità dai quali può, legittimamente, desumersi il pericolo che la ditta ricorrente possa essere infiltrata dalla mafia ”, dovendo “ quindi ritenersi che, stante l’ampia discrezionalità di apprezzamento di cui gode l’autorità prefettizia in materia, il provvedimento gravato non disvela né elementi di irragionevolezza né di travisamento dei fatti, tali da giustificare un sindacato giurisdizionale di segno negativo stante, per altro, che è motivato in modo organico e coerente, e dà conto di fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, può senz’altro pervenirsi, in via presuntiva, alla conclusione ragionevole che il rischio di infiltrazione mafiosa della ditta ricorrente sia effettivo ”.
Il ricorso in appello proposto dalla società -OMISSIS- nei confronti della sentenza suindicata è stato respinto da questa Sezione con la sentenza n. 4156 del 9 maggio 2024, ai fini della cui revocazione, per i dedotti profili rescindenti di cui all’art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c., è stato proposto dalla originaria ricorrente il ricorso in esame.
Si oppongono invece all’accoglimento del ricorso, anche eccependone l’inammissibilità, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.
Prima di analizzare le censure formulate con il ricorso per revocazione in esame, si rende opportuno richiamare i tratti salienti del percorso che ha condotto la Sezione, con la sentenza impugnata, a respingere l’appello.
La Sezione ha premesso (par. 8.3.) che “ i dati di pregnanza sintomatica che hanno orientato l’azione preventiva della Prefettura, e che certamente la legittimano proprio sulla base dei criteri generali di indirizzo evocati dalla parte appellante, riguardano:
a) il profilo criminale del -OMISSIS-, strettamente pertinente alla materia dell’antimafia perché originante (a tacere di altri titoli di coinvolgimento in svariati procedimenti, pure richiamati nell’informativa antimafia) da condanne per fattispecie altamente sintomatiche (come quella del concorso esterno in associazione di tipo mafioso e della intestazione fittizia di beni con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’organizzazione mafiosa locale -OMISSIS-, di cui all’articolo 7, L. n. 203/1991);
b) la reputata fittizietà dell’intestazione di quote sociali in capo alla -OMISSIS- (all’epoca -OMISSIS-, priva di proprie sostanze reddituali ed economiche, nonché -OMISSIS-);
c) il coinvolgimento -OMISSIS- nella compartecipazione societaria nella società -OMISSIS- con soggetti (-OMISSIS-) veicolanti un chiaro rischio di infiltrazione, poiché agevolmente ricollegabili a loro volta al clan degli -OMISSIS- ”.
Ciò premesso quanto ai presupposti essenziali dell’impugnata interdittiva, ha osservato la Sezione - limitando i richiami ai profili motivazionali più direttamente interessati, come si vedrà, dalle censure formulate con il presente ricorso per revocazione - che:
- “ la struttura argomentativa del provvedimento interdittivo fa perno sul profilo di pericolosità sociale -OMISSIS- stretta contiguità alla cosca criminale degli -OMISSIS-, a vantaggio della quale egli opera come longa manus, in quanto agente a servizio degli interessi del sodalizio malavitoso in operazioni commerciali e societarie realizzate anche attraverso l’intestazione fittizia di cespiti patrimoniali in capo ai familiari. Questo insieme di dati salienti trova conferma, oltre che nelle due pronunce di condanna innanzi menzionate (per la parte -OMISSIS- e al suo modus agendi), nell’ordinanza GIP proc. -OMISSIS- RGNR-DDA e, ancora, nel provvedimento di confisca delle quote della società -OMISSIS- (decreto -OMISSIS-), nel quale si dà atto del fatto che con certezza la titolarità delle quota sociale va “…ricondotta, per la quota di pertinenza -OMISSIS-, al proposto, come risulta anche dalle intercettazioni effettate nell’ambito del procedimento “-OMISSIS-”” e che “-OMISSIS- dice di aver comprato -OMISSIS-, cespite della prefata società ” (par. 8.5.);
- il quadro indiziario “ non pare minato nella sua tenuta e attualità sintomatica dal fatto che la socia prestanome (-OMISSIS-) sia stata poi estromessa dalla società (a seguito della confisca e amministrazione giudiziaria della sua quota): e ciò non solo perché la misura correttiva adottata al più consolida e conferma a posteriori (nella drasticità del rimedio adottato) la gravità della situazione critica che ne era all’origine; ma anche perché il carattere del tutto estrinseco della misura preventiva - disposta d’autorità e ab externo dal giudice della prevenzione penale - non denota nessuna scelta di discontinuità o di autonoma e spontanea volontà emendativa da parte della società interessata e dei suoi titolari, sicché neppure sotto questo profilo essa può essere utilmente invocata quale attenuante del compendio indiziario che ne è alla base ” (par. 8.6.);
- “ la portata sintomatica del quadro di inferenze che lecitamente la Prefettura ha tratto dall’insieme di fatti presi in esame e sopra riepilogati non è contraddetta neppure dall’intervenuta assoluzione de-OMISSIS-, poiché essa non tocca il dato qualificante dell’avvenuta instaurazione da parte degli stessi di rapporti commerciali o associativi con altro soggetto esposto al rischio di influenza criminale, circostanza questa costituente uno degli indici tipici del rischio di infiltrazione mafiosa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 2232 del 2016). La cointeressenza societaria, realizzata attraverso la detenzione di quote con altri investitori controindicati, realizza infatti una fattispecie di obiettiva consistenza sintomatica, in quanto connotata dal significativo profilo della compartecipazione al rischio d’impresa e, come tale, essa è ritenuta fattore indiziario “particolarmente pregnante” (cfr., ex multis, Cons Stato, sez. III, n. 4616 del 2022) ” (par. 8.7.);
- “ a ciò aggiungasi che, sempre per indirizzo costante di questa Sezione (v. sent. 5143 del 2017), anche soggetti semplicemente conniventi con la mafia (dovendosi intendere con tale termine ogni similare organizzazione criminale «comunque localmente denominata»), per quanto non concorrenti, nemmeno esterni, con siffatta forma di criminalità, e persino imprenditori soggiogati dalla sua forza intimidatoria e vittime di estorsioni sono passibili di informativa antimafia: vale in tal senso la constatazione empirica che la mafia, per condurre le sue lucrose attività economiche nel mondo delle pubbliche commesse, non si vale solo di soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche e sempre più spesso di soggetti compiacenti, cooperanti, collaboranti, nelle più varie forme e qualifiche societarie, sia attivamente, per interesse, economico, politico o amministrativo ” (par. 8.8.);
- “ non rilevano, infine, sempre nell’ottica del giudizio di legittimità del provvedimento interdittivo, né il fatto che la richiamata trama di elementi non abbia posto in risalto alcuna effettiva e diretta interferenza dei sodalizi criminali nelle attività della società ricorrente, tenuto conto del carattere preventivo della misura interdittiva, che come tale è preordinata ad “anticipare” ex ante - e non a sanzionare ex post, come è proprio invece dello strumentario penale - l’ingerenza della criminalità organizzata nella direzione e nella gestione dell’impresa interessata; né l’asserito carattere risalente dei fatti posti a fondamento dell’impugnato provvedimento interdittivo, dal momento che le vicende accertate non risultano particolarmente datate e comunque la contiguità ad ambienti criminali degli esponenti della società ricorrente descrive un quadro di pericolosità non estinguibile, in mancanza di circostanze sopravvenute di segno positivo univocamente indicative di una discontinuità di condotta, certamente non desumibile dal mero decorso del tempo ” (par. 8.9.).
Quanto agli ulteriori elementi sintomatici posti a fondamento dell’impugnato provvedimento interdittivo, ha evidenziato la Sezione che:
- le censure formulate sul punto dalla ricorrente “ condividono un decisivo difetto di impostazione per effetto del quale circostanze di rilievo complementare nel corpus argomentativo dell’atto prefettizio vengono elevate ad un rango indiziario di prima grandezza e connotate di autonoma e autosufficiente rilevanza. In realtà, esse si rivelano non decisive se isolate dal contesto, ma utili ai fini della caratterizzazione del quadro ambientale se inserite nel composito insieme dei dati istruttori presi in considerazione della Prefettura, alcuni di questi muniti di più stretta valenza indiziaria, altri di portata ausiliaria e descrittiva. È dunque nella loro complessità e interezza che detti elementi vanno considerati, come ormai ripetutamente affermato da questa Sezione, ed in questo senso deve negarsi che le dette relazioni parentali nel caso di specie costituiscano elementi sintomatici isolati e disorganici, essendo già stati passati in rassegna i profili istruttori di maggiore pregnanza nella struttura motivazionale dell’informativa rispetto ai quali i legami familiari e ambientali possono assolvere una più circoscritta funzione indiziaria di tipo ausiliario o complementare ” (par. 9.2.);
- “ in questa prospettiva deve ritenersi che il cumulo convergente di tutti i dati sin qui elencati, plurimi, qualitativamente affini e strettamente coerenti tra di loro, determini qualcosa di più di un semplice e generico fumus di sospetta contiguità delle attività societarie ad un nucleo di interessi opaco, facendo più che ragionevolmente propendere il giudizio della Prefettura nel senso di una vicinanza compiacente e non occasionale, tipica della esposizione (“più probabile che non”) al rischio di infiltrazione ” (par. 9.3.);
- “ alla luce degli elementi sintomatici specificati nel provvedimento impugnato si può infatti affermare che -OMISSIS- si siano mossi in un contesto relazionale e imprenditoriale certamente critico a fini antimafia, intessendo in modo consapevole relazioni economiche di oggettiva complicità affaristica con soggetti contigui od organici ad ambienti malavitosi. Appaiono rilevanti sia la pluralità delle linee di contatto che riconducono i soci - in via diretta o indiretta, in virtù di rapporti parentali o personali o economici - ad ambienti e famiglie della criminalità locale; sia la consistenza dei rapporti con essi intessuti nel tempo ” (par. 9.4.);
- “ innanzi a fatti di obiettiva consistenza sintomatica spetta alla parte interessata fornire argomenti in grado di attribuire loro un significato diverso e rassicurante, ovvero di dimostrare una discontinuità di abitudini e condotta di vita tali da ridimensionare la portata del sospetto che dagli stessi è lecito trarre. E, tuttavia, nel caso di specie efficaci repliche argomentative non sono state fornite, sicché rimane confermata la sussistenza di indizi di quella contiguità strutturale e compiacente che la giurisprudenza di questa Sezione interpreta come soglia di pericolo rilevante ” (par. 9.5.).
Infine, la Sezione ha respinto, oltre a dichiararlo inammissibile, il motivo di appello inteso a reiterare l’eccezione di illegittimità costituzionale proposta in primo grado.
Può a questo punto senz’altro procedersi all’esame dei motivi di revocazione, iniziando da quello con il quale la ricorrente lamenta che i presupposti di fatto dell’impugnata interdittiva, tralaticiamente recuperati dal precedente provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria -OMISSIS- e che il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, ha assunto come veri, sono invece smentiti sia da plurimi provvedimenti del giudice penale e di quello della prevenzione passati in giudicato, sia dalla effettiva situazione di fatto.
Al riguardo, deduce in primo luogo la parte ricorrente che, come affermato dalla stessa Prefettura a pag. 2 dell’impugnata informativa, i soci della -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati assolti per non aver commesso il fatto nell’ambito del procedimento penale denominato “-OMISSIS-”, per cui i sospetti di infiltrazione a base della stessa si pongono in contrasto con la sentenza assolutoria.
La deduzione innanzi riportata non è suscettibile di fondare alcuna richiesta revocatoria avente ad oggetto la sentenza impugnata, sia perché la critica con essa formulata si rivolge direttamente alla informativa impugnata in primo grado – obliterando la circostanza che il giudizio di revocazione, avendo ad oggetto un provvedimento del giudice e mirando ad evidenziare la fallacia del percorso logico-argomentativo che ha condotto alla sua adozione, in quanto ipoteticamente inficiato da errori percettivi o da elementi di contrasto con precedenti giudicati, deve focalizzarsi sulle eventuali contraddizioni che esso manifesti tra i dati fattuali posti a suo fondamento e le emergenze processuali – sia perché, soprattutto, questa Sezione ha dato espressamente atto della circostanza dedotta, pur ritenendola influente ai fini del vaglio di legittimità che ha interessato il provvedimento interdittivo: infatti, come si legge al par. 8.7. della stessa, già innanzi riportato, “ la portata sintomatica del quadro di inferenze che lecitamente la Prefettura ha tratto dall’insieme di fatti presi in esame e sopra riepilogati non è contraddetta neppure dall’intervenuta assoluzione dei -OMISSIS-, poiché essa non tocca il dato qualificante dell’avvenuta instaurazione da parte degli stessi di rapporti commerciali o associativi con altro soggetto esposto al rischio di influenza criminale, circostanza questa costituente uno degli indici tipici del rischio di infiltrazione mafiosa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 2232 del 2016). La cointeressenza societaria, realizzata attraverso la detenzione di quote con altri investitori controindicati, realizza infatti una fattispecie di obiettiva consistenza sintomatica, in quanto connotata dal significativo profilo della compartecipazione al rischio d’impresa e, come tale, essa è ritenuta fattore indiziario “particolarmente pregnante” (cfr., ex multis, Cons Stato, sez. III, n. 4616 del 2022) ”.
Ancora in una prospettiva critica che assume ad oggetto, in dissonanza rispetto alla logica deduttiva che deve tipicamente informare il giudizio di revocazione in relazione al suo oggetto, la parte ricorrente contesta l’interdittiva impugnata in primo grado laddove afferma che i soci -OMISSIS- e -OMISSIS- “ risultano anche soci accomandanti dell’impresa -OMISSIS- (…): nella citata azienda riveste il ruolo di socia accomandante -OMISSIS- (…) -OMISSIS- di -OMISSIS- ”, evidenziando in senso contrario che -OMISSIS- non è più socia della predetta società, essendo stata confiscata la sua quota -OMISSIS- del capitale sociale, già precedentemente sottoposta a sequestro preventivo, con provvedimento -OMISSIS- del -OMISSIS-, e che successivamente sono stati nominati gli amministratori giudiziari della predetta quota.
In ogni caso, anche volendo far convergere la suddetta deduzione nei confronti del plafond fattuale posto a fondamento della sentenza impugnata, si evince dal relativo corredo motivazionale che non solo la circostanza allegata è stata espressamente richiamata (in termini genuinamente fedeli alla rappresentazione che ne dà la stessa parte ricorrente), ma anche valutata nella sua ipotetica rilevanza invalidante nei confronti dell’interdittiva: infatti, come si legge al par. 8.6. della medesima sentenza, in precedenza già riportato, “ tornando al quadro indiziario e ai rilievi critici mossi dalla parte appellante, deve ancora osservarsi che lo stesso non pare minato nella sua tenuta e attualità sintomatica dal fatto che la socia prestanome (-OMISSIS-) sia stata poi estromessa dalla società (a seguito della confisca e amministrazione giudiziaria della sua quota): e ciò non solo perché la misura correttiva adottata al più consolida e conferma a posteriori (nella drasticità del rimedio adottato) la gravità della situazione critica che ne era all’origine; ma anche perché il carattere del tutto estrinseco della misura preventiva - disposta d’autorità e ab externo dal giudice della prevenzione penale - non denota nessuna scelta di discontinuità o di autonoma e spontanea volontà emendativa da parte della società interessata e dei suoi titolari, sicché neppure sotto questo profilo essa può essere utilmente invocata quale attenuante del compendio indiziario che ne è alla base ”.
Sempre rivolgendo la sua principale attenzione alla interdittiva impugnata, e solo indirettamente alla sentenza di questa Sezione che ne avrebbe recepito gli erronei presupposti fattuali, deduce la ricorrente che l’affermazione in essa riportata, secondo cui -OMISSIS- sarebbe stato amministratore di fatto della società -OMISSIS-, è smentita dai provvedimenti passati in giudicato, i quali hanno accertato che essa è sempre stata amministrata da -OMISSIS- e non già dal menzionato -OMISSIS-.
Essa aggiunge che le vicissitudini giudiziarie di -OMISSIS- non hanno interferito con la gestione della società -OMISSIS- né tantomeno con quella della ricorrente società -OMISSIS-, tanto è vero che nelle diverse sedi penali e di prevenzione antimafia è stato accertato che la società -OMISSIS- è sempre stata effettivamente amministrata e gestita da -OMISSIS-, quale -OMISSIS- e legale rappresentante della medesima società, mentre non è stata disposta la confisca delle quote -OMISSIS-, che sono risultati terzi estranei e non contigui sia rispetto agli affari della -OMISSIS- sia rispetto alla criminalità organizzata locale.
Deduce altresì la ricorrente che i soci della società -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché l’amministratore -OMISSIS- sono stati ritenuti totalmente estranei al procedimento “-OMISSIS-”, per cui si sarebbe dovuto affermare, in forza del principio del “ più probabile che non ”, che non vi era collegamento o connivenza con gli ambienti mafiosi, a differenza di quanto statuito con la sentenza impugnata sulla scorta di fatti ed indizi falsi.
Occorre premettere che le censure innanzi sintetizzate si fondano sulla commistione tra presunti errori di fatto e/o contrasti con precedenti giudicati (astrattamente suscettibili di costituire materia del giudizio di revocazione), da un lato, ed errori di diritto e/o di carattere valutativo delle risultanze processuali (estranei al perimetro di quel giudizio), dall’altro lato: questi ultimi, in particolare, vengono in evidenza con le deduzioni della parte ricorrente intese a sottolineare che le vicende giudiziarie di -OMISSIS- non presentano punti di contatto con la società -OMISSIS- né tantomeno con la società -OMISSIS- e che non risulta alcun coinvolgimento -OMISSIS- negli affari della -OMISSIS- ovvero nel procedimento “-OMISSIS-”, circostanze che ad avviso della deducente avrebbe dovuto condurre, in applicazione del principio del “ più probabile che non ”, all’annullamento del provvedimento interdittivo.
Quanto ai primi, inoltre, deve in primo luogo osservarsi che la parte ricorrente non indica le specifiche affermazioni, ipoteticamente recate dalla sentenza impugnata, aventi ad oggetto circostanze univocamente smentite dai dati fattuali acquisiti in giudizio né i provvedimenti passati in giudicato, solo genericamente menzionati, con i quali le stesse si porrebbero in contrasto.
In ogni caso, nella sentenza impugnata – cui come si è detto deve aversi riguardo ai fini della verifica della sussistenza dei pretesi vizi revocatori – non si rinviene alcuna affermazione intesa ad attribuire a -OMISSIS- il ruolo, contestato dalla ricorrente, di amministratore di fatto della società -OMISSIS-, avendo la Sezione individuato, quale principale elemento indiziario atto a sorreggere la prognosi di condizionamento formulata dalla Prefettura di Reggio Calabria con la contestata interdittiva, la relazione affaristica tra i soci della società ricorrente e -OMISSIS-, presente nella società -OMISSIS-, al pari dei primi, attraverso l’interposizione fittizia della -OMISSIS- -OMISSIS-.
Né può omettersi di rilevare che il dedotto mancato coinvolgimento – recte , la successiva estromissione, per effetto della archiviazione della relativa posizione – dei soci della società ricorrente e di -OMISSIS-, amministratore e legale rappresentante della società -OMISSIS-, dalla indagine “-OMISSIS-” attiene ad un piano valutativo (e probatorio) di carattere penalistico che non influisce automaticamente su quello di carattere indiziario che costituisce l’ humus di cui si nutre il potere preventivo prefettizio e che nella specie, come si è detto e come chiaramente si evince dalla sentenza impugnata, si caratterizza per la rilevanza sintomatica attribuita alla comune partecipazione societaria dei soci della società ricorrente e di -OMISSIS- nella -OMISSIS-.
La parte ricorrente prosegue la sua esposizione critica deducendo – sempre, peraltro, con riferimento all’interdittiva impugnata in primo grado – che nella stessa si legge che -OMISSIS- risultano indagati nel procedimento penale -OMISSIS- (operazione “-OMISSIS-”) per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cv c.p., 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, e art. 7 l. n. 203/1991 poiché, per agevolare l’organizzazione mafiosa degli -OMISSIS-, -OMISSIS-, socio occulto ed amministratore di fatto della società -OMISSIS-, sin dalla data della sua costituzione, avvenuta in data -OMISSIS-, attribuiva in modo fittizio alla -OMISSIS- -OMISSIS- la titolarità delle quote sociali -OMISSIS- del capitale sociale e ad -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- le restanti quote: ebbene, deduce la ricorrente che le suddette circostanze sono state smentite in via definitiva, sia in sede penale, sia in sede di misure di prevenzione antimafia, con provvedimenti passati in giudicato in data anteriore alla impugnata interdittiva del -OMISSIS-, a partire dal provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari emesso nell’ambito del procedimento n. -OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A. e n. -OMISSIS- R.G. G.I.P., con i quali è stato affermato che le quote -OMISSIS- sono state realmente acquistate dagli stessi che ne sono quindi gli effettivi titolari.
La censura – a prescindere dal rilievo per cui essa si affigge sulla interdittiva e non sulla sentenza formalmente impugnata con il ricorso per revocazione in esame – non può essere accolta, dal momento che nel percorso motivazionale a quest’ultima sotteso assume posizione centrale, come si è detto, la cointeressenza societaria tra -OMISSIS- e -OMISSIS- nonché la fittizia intestazione delle quote sociali della società -OMISSIS- alla -OMISSIS- di quest’ultimo, quale prestanome del -OMISSIS-, mentre nessun peso viene attribuito all’ipotetica fittizietà della posizione societaria dei primi o del ruolo di amministratore di -OMISSIS-.
Deduce ancora la parte ricorrente che, contrariamente a quanto suppone il Consiglio di Stato con la sentenza impugnata, in contrasto con plurimi provvedimenti passati in giudicato, -OMISSIS- erano incolpevoli e non a conoscenza al momento dell’acquisto delle quote della -OMISSIS- (avvenuto con rogito del -OMISSIS-) della situazione criminale concernente -OMISSIS- (manifestatasi solo con il suo arresto -OMISSIS-), né a carico degli -OMISSIS- sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti, dai quali arguire l’intestazione fittizia a loro nome delle quote della -OMISSIS-: anzi, il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, con il provvedimento -OMISSIS-, ha chiarito definitivamente che -OMISSIS- delle quote della -OMISSIS- sono state realmente acquistate da-OMISSIS- il -OMISSIS-, per cui essi non sono assolutamente intestatari fittizi per conto di -OMISSIS-.
Aggiunge la ricorrente che lo stesso G.I.P. ha definitivamente chiarito che -OMISSIS- risulta realmente acquistato in data -OMISSIS- dalla società -OMISSIS-, altrettanto realmente amministrata da -OMISSIS- e non già da -OMISSIS-, tanto è vero che col medesimo provvedimento il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta del P.M. di sequestro della -OMISSIS- e delle quote -OMISSIS-, per insussistenza del fatto e di elementi indiziari.
Ancora, lamenta la parte ricorrente – sempre con lo sguardo rivolto all’interdittiva – che nella stessa risulta falsamente affermato che -OMISSIS- sarebbero tuttora indagati nel procedimento penale nr. -OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A. (cd. operazione “-OMISSIS-”).
Le censure innanzi sintetizzate non consentono di porre in evidenza eventuali vizi revocatori a carico della sentenza impugnata.
Si è già detto che nessuna affermazione è in questa ravvisabile, tantomeno ai fini giustificativi della correttezza della impugnata interdittiva, nel senso che -OMISSIS- avrebbero fittiziamente acquistato le quote della -OMISSIS- ovvero nel senso del carattere fittizio del ruolo amministrativo di -OMISSIS-.
Inoltre, l’affermazione secondo cui -OMISSIS- sarebbero attualmente indagati nel procedimento penale relativo all’operazione “-OMISSIS-” è espressamente ascritta dalla ricorrente alla interdittiva, per cui essa non è idonea a dimostrare alcuna svista percettiva a carico della sentenza impugnata.
Quanto invece alla consapevolezza -OMISSIS-, alla data dell’acquisto da parte loro delle quote della società -OMISSIS-, della contiguità mafiosa di -OMISSIS-, deve in primo luogo osservarsi che, agli effetti applicativi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., la “ verità ” della stessa non è affatto “ incontrastabilmente esclusa ” sulla base degli atti e documenti della causa, costituendo l’oggetto di una mera deduzione di segno negatorio della parte ricorrente.
Peraltro, una volta acclarato – e non contestato dalla stessa parte ricorrente – che la posizione di socia accomandante della società -OMISSIS- di -OMISSIS- era meramente apparente (conclusione cui la Sezione perviene sulla base di consistenti elementi sintomatici, relativi alla giovane età della stessa alla data dell’ingresso nella suddetta società e della mancanza di adeguate risorse reddituali), essendo la stessa mera prestanome del -OMISSIS-, è difficilmente sostenibile che gli altri soci accomandanti non fossero consapevoli della reale titolarità delle quote sociali e che, quindi, non potessero immaginare le motivazioni, evidentemente illecite, della suddetta operazione simulatoria: ciò tanto più in considerazione della presenza massiccia nella società sia -OMISSIS- che di -OMISSIS-, titolari rispettivamente -OMISSIS- delle quote sociali.
Le successive deduzioni della parte ricorrente concernono i legami familiari dei soci della società -OMISSIS- con soggetti che la Prefettura considera controindicati, ovvero -OMISSIS- ed -OMISSIS-.
Non solo, tuttavia, le stesse hanno esclusivamente ad oggetto, ancora una volta, il provvedimento interdittivo e non la sentenza di cui si chiede la revocazione, ma si risolvono in censure di solo diritto, in quanto rivolte a contestare la pregnanza indiziaria di quei rapporti, esulando quindi dal perimetro applicativo del rimedio della revocazione: inoltre, esse trascurano che, come si è detto, i suddetti rapporti sono considerati dalla Sezione come meramente ancillari nel quadro del complessivo compendio indiziario della interdittiva censurata in primo grado, il cui pilastro giustificativo, relativo come si è detto alle cointeressenze societarie tra -OMISSIS- e soggetti gravati da serie controindicazioni di indole mafiosa, è stato innanzi lumeggiato.
Altrettanto dicasi per quanto concerne i rilievi formulati dalla Prefettura nei riguardi dell’ ex amministratore della società ricorrente, sig. -OMISSIS-, essendo tutte le deduzioni svolte sul punto con il ricorso in esame dirette a contestare il significato indiziario dei collegamenti tra il suddetto ed altre imprese destinatarie di informative antimafia, con la conseguenza che le stesse si risolvono in critiche di carattere non vincolato ma di merito, esulanti, in quanto tali, dal perimetro censorio del ricorso per revocazione.
Deduce quindi la parte ricorrente, in termini sostanzialmente reiterativi, che, contrariamente a quanto suppone la sentenza impugnata, in contrasto con i plurimi provvedimenti passati in giudicato, -OMISSIS- non erano a conoscenza al momento dell’acquisto delle quote della -OMISSIS-, avvenuto in data -OMISSIS-, dei fatti ascritti a -OMISSIS-, il cui arresto è avvenuto in data -OMISSIS-, né a carico degli -OMISSIS- sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti, dai quali arguire l’intestazione fittizia in capo agli stessi delle quote della -OMISSIS-: anzi, essa aggiunge, il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, con il provvedimento -OMISSIS-, ha chiarito definitivamente che -OMISSIS- delle quote della -OMISSIS- sono state realmente acquistate il -OMISSIS- da-OMISSIS-, i quali non sono assolutamente intestatari fittizi per conto di -OMISSIS-, nonché che l’acquisto del-OMISSIS-, avvenuto il -OMISSIS-, è realmente avvenuto da parte della società -OMISSIS-, amministrata altrettanto realmente da -OMISSIS- e non già da -OMISSIS-, tanto è vero che col medesimo provvedimento il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta del P.M. di sequestro della -OMISSIS- e delle quote -OMISSIS-.
La non idoneità della deduzione a porre in evidenza eventuali vizi rescindenti a carico della sentenza impugnata è stata già innanzi argomentata e non può quindi che essere ribadita.
A prescindere dalla già rilevata genericità del richiamo ai “ plurimi provvedimenti giudiziari ” che avrebbero palesato una realtà diversa da quella recepita dalla sentenza impugnata, quello solo specificamente richiamato dalla parte ricorrente, ovvero il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data -OMISSIS-, non accerta circostanze contrastanti con la rappresentazione fattuale sottesa alla sentenza suindicata: deve infatti ribadirsi che questa non afferma in alcuno dei suoi snodi motivazionali che l’acquisto delle quote della società -OMISSIS- da parte de-OMISSIS- sarebbe fittiziamente avvenuto, avendo essi agito quali prestanome di -OMISSIS-.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla vicenda relativa all’acquisto del-OMISSIS- da parte della società -OMISSIS-, non affermandosi nella sentenza impugnata che esso avrebbe carattere fittizio, così come con riguardo alla reiezione da parte del G.I.P. della richiesta del P.M. di sequestro dell’-OMISSIS- e delle quote -OMISSIS-, anche tenuto conto della già sottolineata diversità dei piani sui quali si sviluppano le valutazioni del giudice penale (e della prevenzione) e quelle prefettizie.
Allo stesso modo, non si profila alcun effettivo contrasto tra la sentenza impugnata ed il decreto del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, -OMISSIS-, nella parte in cui ha respinto la richiesta di misura di prevenzione patrimoniale della confisca dell’-OMISSIS- e delle quote sociali -OMISSIS- intestate a-OMISSIS-, dovendo ribadirsi che né l’effettività del ruolo di amministratore di -OMISSIS- né quella della titolarità delle quote sociali da parte de-OMISSIS- sono messe in dubbio dalla sentenza impugnata.
La successiva allegazione, intesa a sostenere che, alla data della interdittiva del -OMISSIS-, non poteva ritenersi ragionevolmente sussistente un pericolo attuale e concreto di infiltrazione mafiosa nella -OMISSIS-, essendo -OMISSIS- risultati estranei a qualunque attività criminale, impinge palesemente nel cuore della ratio decidendi della sentenza impugnata, atteggiandosi ad atto sollecitatorio, evidentemente inammissibile, di un terzo grado di giudizio di merito.
Analoghe considerazioni devono formularsi con riguardo alla tesi della ricorrente secondo cui la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con le statuizioni passate in giudicato che avrebbero accertato l’insussistenza di alcun collegamento e contiguità tra -OMISSIS- e -OMISSIS-: deve infatti rilevarsi che la diversità dei piani sui quali si muovono gli accertamenti del giudice penale, anche in funzione preventiva, e le valutazioni interdittive prefettizie, dall’altro lato, sottrae alla censura il presupposto necessario per ritenere integrata la fattispecie revocatoria di cui all’art. 395, n 5, c.p.c., senza trascurare che, secondo il richiamato disposto codicistico, la sentenza rispetto alla quale configurare il contrasto deve avere “ fra le parti autorità di cosa giudicata ”, ciò che non è sostenibile, con riferimento al citato provvedimento del Giudice della prevenzione, nei confronti della Prefettura di Reggio Calabria.
Anche l’assunto secondo cui la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che -OMISSIS- avrebbero “ instaurato rapporti commerciali ed economici con altro soggetto -OMISSIS- esposto a rischio di influenza criminale ” e che “ -OMISSIS- si siano mossi in un contesto relazionale e imprenditoriale certamente critico a fini antimafia, intessendo in modo consapevole relazioni economiche di oggettiva complicità affaristica con soggetti contigui od organici ad ambienti malavitosi ”, aggiungendo che “ Appaiono rilevanti sia la pluralità delle linee di contatto che riconducono i soci - in via diretta o indiretta, in virtù di rapporti parentali o personali o economici - ad ambienti e famiglie della criminalità locale; sia la consistenza dei rapporti con essi intessuti nel tempo ”, si porrebbe in contrasto con i provvedimenti passati in giudicato di rigetto della misura di prevenzione patrimoniale antimafia richiesta dal P.M. nei confronti -OMISSIS- e della -OMISSIS-, non tiene conto del fatto che i provvedimenti richiamati non hanno ad oggetto l’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa, costituenti la ragione fondante del provvedimento interdittivo, e che la valutazione della Sezione in ordine alla tenuta logica della misura informativa si fonda sul dato di fatto, non contestato dalla ricorrente, della partecipazione dei soci della società ricorrente (-OMISSIS-) e del soggetto controindicato (-OMISSIS-) ad un medesimo sodalizio societario, rappresentato dalla -OMISSIS-.
Infine, prive di rilevanza rescindente sono le deduzioni della appellante intese ad evidenziare che nessun elemento di tentativo di infiltrazione mafiosa sarebbe stato allegato e comprovato in relazione alla società -OMISSIS- e che i soci accomandanti (posizione che -OMISSIS- rivestono nella -OMISSIS-) sono per loro natura privi di poteri gestori ed amministrativi, attenendo al merito della valutazione del patrimonio indiziario su cui si fonda l’interdittiva impugnata (e, per di più, espressamente esaminate dalla sentenza impugnata laddove ad esempio, al par. 8.9., afferma che non rileva, nell’ottica del giudizio di legittimità del provvedimento interdittivo, “ il fatto che la richiamata trama di elementi non abbia posto in risalto alcuna effettiva e diretta interferenza dei sodalizi criminali nelle attività della società ricorrente, tenuto conto del carattere preventivo della misura interdittiva, che come tale è preordinata ad “anticipare” ex ante - e non a sanzionare ex post, come è proprio invece dello strumentario penale - l’ingerenza della criminalità organizzata nella direzione e nella gestione dell’impresa interessata ”.
Il ricorso per revocazione in esame, in conclusione, deve essere dichiarato complessivamente inammissibile, anche in accoglimento della corrispondente eccezione formulata dalla difesa erariale, non essendo foriero di censure suscettibili di rientrare negli schemi revocatori delineati dall’art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c..
La parte ricorrente deve essere infine condannata alla refusione delle spese di giudizio a favore di quella resistente, nella complessiva misura di € 3.000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio a favore di quella resistente, nella complessiva misura di € 3.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.