Articolo 4 della Legge 23 giugno 1977, n. 373
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 luglio 1977
Art. 4.
L'ultimo comma dell' articolo 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , che dispone la determinazione in via definitiva della sovvenzione per le quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974, si riferisce a tutte le linee passeggeri nazionali e internazionali esercitate dalle societa' "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia" ai sensi della legge 2 giugno 1962, n. 600 , e relative convenzioni, con navi riconosciute idonee a tale impiego ai sensi della legge 26 maggio 1966, n. 538 .
Entrata in vigore il 24 luglio 1977