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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/07/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2216/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. CALCIATI EGIDIO VITTORIO e Parte_1
l'avv. Stab. Parte_2
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante , con l'avv. CP_1 Controparte_2
PISENTI FRANCESCO
CONVENUTA
Causa in punto di opposizione a ordinanza ingiunzione, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.9.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso le ingiunzioni di pagamento n. 55863/408/2024 e n. 56252/418/2024, emesse da rispettivamente per gli importi di Euro 21.034,61 e di Euro 8.892,10 per i CP_1 consumi dell'utenza n. 134186160 intestata a lei e a . Affidava Controparte_3
l'opposizione ai seguenti motivi: eccepiva la prescrizione dei crediti di cui alle fatture risalenti agli anni 2014, 2017, 2020 e 2021 in applicazione della Legge 205 del 2017 art. 1 commi da 4 a 10; evidenziava la scorrettezza della condotta dell'ente gestore che aveva inoltrato le fatture 543272, 1710435 e 53026902, nonostante avessero ad oggetto crediti già da tempo prescritti;
eccepiva ancora il difetto di legittimazione passiva di cui alle fatture intestate a soggetto diverso. Evidenziava anche come la controparte, così operando, avesse dimostrato di abusare dello strumento dell'ingiunzione.
Concludeva per l'annullamento delle ingiunzioni.
Con decreto del 3.10.2024, rigettata l'istanza di sospensione perché non adeguatamente giustificata (il provvedimento veniva concesso in data 29.4.2025), si disponeva il mutamento del rito.
Con comparsa depositata il 5.3.2025 per l'udienza del 6.3.2025 si costituiva CP_1
che resisteva all'opposizione e chiedeva successivamente che il Giudice provvedesse alle verifiche preliminari e alla concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., cui procedeva in autonomia.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era infine decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di un termine per il deposito di note sostitutive della discussione orale.
In punto di rito e di inammissibilità delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate da tardivamente, si richiamano le considerazioni espresse nel decreto del CP_1
22.4.2025.
Occorre rilevare, poi, come gli argomenti diffusamente impiegati dalla convenuta per affermare il potere di emettere ingiunzione fiscale per recuperare i suoi crediti non possano costituire oggetto di giudizio, perché l'opponente non ha mai contestato la sussistenza di quel potere in capo all'ente gestore, limitandosi ad evidenziare come sia stato esercitato in maniera non corretta.
Considerato che
la tardiva costituzione della convenuta non consente di prendere in esame i documenti prodotti, va esaminata anzitutto l'eccezione di prescrizione per il suo carattere dirimente.
Le ingiunzioni di pagamento ricevute (in data rimasta ignota) dalla ricorrente sono la
56252/418/2024 del 12.6.2024 e la 55863/408/2024 del 29.5.2024.
La prima si riferisce alle fatture 24538869 del 6.10.2014 e 530269027 del 27.6.2017, della quali solo la più recente è stata prodotta in giudizio. Dal suo esame emerge che si riferisce ai consumi compresi tra il 31.12.2006 e il 19.4.2017, sicché in mancanza di prova di atti interruttivi (che avrebbe dovuto essere offerta con tempestive produzioni dalla convenuta), deve ritenersi che il relativo credito si sia prescritto. Analoga è la conclusione per il credito di cui alla prima fattura: questa non è stata versata in causa, ma non può che riferirsi a consumi anteriori alla sua data, il cui credito pure si è estinto per prescrizione.
La seconda ingiunzione è relativa alle fatture 543272 del 31.3.2020, 2094698 del
30.11.2020 e 1710435 del 24.9.2021. La seconda e la terza non sono esaminabili, sicché neppure è possibile comprendere a quali periodi di consumo facciano riferimento (dato essenziale anche per accertare se applicare il termine quinquennale o quello biennale di prescrizione). La prima è stata prodotta ed effettivamente contabilizza i consumi effettuati tra il 7.8.2017 e il 20.11.2019 con conseguente applicazione del termine quinquennale. Come detto, non è dato sapere quando sia stata notificata l'ingiunzione; facendo riferimento alla data di sua emissione (29.5.2024) e dunque considerando non prescritto il credito per il consumo dal 5.6.2019 al
20.11.2019, pari a mc. 2363, si dovrebbe procedere al ricalcolo del dovuto;
tanto, tuttavia, avrebbe richiesto rituali domande di accertamento del credito effettivo e di condanna al pagamento del relativo importo che sono state sì proposte da ma CP_1
mediante una tardiva costituzione: quelle istanze, infatti, integrano delle vere e proprie domande riconvenzionali che vanno necessariamente dichiarate inammissibili
(l'opposizione a ordinanza ingiunzione non ricalca processualmente le caratteristiche dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale la pretesa creditizia azionata in via monitoria deve intendersi come fatta valere e da accertare a prescindere dalle sorti del decreto ingiuntivo).
Conclusivamente, in accoglimento dell'opposizione le ordinanze ingiunzione che ne hanno costituito oggetto vanno annullate.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca le ingiunzioni di pagamento
56252/418/2024 del 12.6.2024 e 55863/408/2024 del 29.5.2024;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da CP_1
- condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 5.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 13.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2216/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. CALCIATI EGIDIO VITTORIO e Parte_1
l'avv. Stab. Parte_2
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante , con l'avv. CP_1 Controparte_2
PISENTI FRANCESCO
CONVENUTA
Causa in punto di opposizione a ordinanza ingiunzione, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.9.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso le ingiunzioni di pagamento n. 55863/408/2024 e n. 56252/418/2024, emesse da rispettivamente per gli importi di Euro 21.034,61 e di Euro 8.892,10 per i CP_1 consumi dell'utenza n. 134186160 intestata a lei e a . Affidava Controparte_3
l'opposizione ai seguenti motivi: eccepiva la prescrizione dei crediti di cui alle fatture risalenti agli anni 2014, 2017, 2020 e 2021 in applicazione della Legge 205 del 2017 art. 1 commi da 4 a 10; evidenziava la scorrettezza della condotta dell'ente gestore che aveva inoltrato le fatture 543272, 1710435 e 53026902, nonostante avessero ad oggetto crediti già da tempo prescritti;
eccepiva ancora il difetto di legittimazione passiva di cui alle fatture intestate a soggetto diverso. Evidenziava anche come la controparte, così operando, avesse dimostrato di abusare dello strumento dell'ingiunzione.
Concludeva per l'annullamento delle ingiunzioni.
Con decreto del 3.10.2024, rigettata l'istanza di sospensione perché non adeguatamente giustificata (il provvedimento veniva concesso in data 29.4.2025), si disponeva il mutamento del rito.
Con comparsa depositata il 5.3.2025 per l'udienza del 6.3.2025 si costituiva CP_1
che resisteva all'opposizione e chiedeva successivamente che il Giudice provvedesse alle verifiche preliminari e alla concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., cui procedeva in autonomia.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era infine decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di un termine per il deposito di note sostitutive della discussione orale.
In punto di rito e di inammissibilità delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate da tardivamente, si richiamano le considerazioni espresse nel decreto del CP_1
22.4.2025.
Occorre rilevare, poi, come gli argomenti diffusamente impiegati dalla convenuta per affermare il potere di emettere ingiunzione fiscale per recuperare i suoi crediti non possano costituire oggetto di giudizio, perché l'opponente non ha mai contestato la sussistenza di quel potere in capo all'ente gestore, limitandosi ad evidenziare come sia stato esercitato in maniera non corretta.
Considerato che
la tardiva costituzione della convenuta non consente di prendere in esame i documenti prodotti, va esaminata anzitutto l'eccezione di prescrizione per il suo carattere dirimente.
Le ingiunzioni di pagamento ricevute (in data rimasta ignota) dalla ricorrente sono la
56252/418/2024 del 12.6.2024 e la 55863/408/2024 del 29.5.2024.
La prima si riferisce alle fatture 24538869 del 6.10.2014 e 530269027 del 27.6.2017, della quali solo la più recente è stata prodotta in giudizio. Dal suo esame emerge che si riferisce ai consumi compresi tra il 31.12.2006 e il 19.4.2017, sicché in mancanza di prova di atti interruttivi (che avrebbe dovuto essere offerta con tempestive produzioni dalla convenuta), deve ritenersi che il relativo credito si sia prescritto. Analoga è la conclusione per il credito di cui alla prima fattura: questa non è stata versata in causa, ma non può che riferirsi a consumi anteriori alla sua data, il cui credito pure si è estinto per prescrizione.
La seconda ingiunzione è relativa alle fatture 543272 del 31.3.2020, 2094698 del
30.11.2020 e 1710435 del 24.9.2021. La seconda e la terza non sono esaminabili, sicché neppure è possibile comprendere a quali periodi di consumo facciano riferimento (dato essenziale anche per accertare se applicare il termine quinquennale o quello biennale di prescrizione). La prima è stata prodotta ed effettivamente contabilizza i consumi effettuati tra il 7.8.2017 e il 20.11.2019 con conseguente applicazione del termine quinquennale. Come detto, non è dato sapere quando sia stata notificata l'ingiunzione; facendo riferimento alla data di sua emissione (29.5.2024) e dunque considerando non prescritto il credito per il consumo dal 5.6.2019 al
20.11.2019, pari a mc. 2363, si dovrebbe procedere al ricalcolo del dovuto;
tanto, tuttavia, avrebbe richiesto rituali domande di accertamento del credito effettivo e di condanna al pagamento del relativo importo che sono state sì proposte da ma CP_1
mediante una tardiva costituzione: quelle istanze, infatti, integrano delle vere e proprie domande riconvenzionali che vanno necessariamente dichiarate inammissibili
(l'opposizione a ordinanza ingiunzione non ricalca processualmente le caratteristiche dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale la pretesa creditizia azionata in via monitoria deve intendersi come fatta valere e da accertare a prescindere dalle sorti del decreto ingiuntivo).
Conclusivamente, in accoglimento dell'opposizione le ordinanze ingiunzione che ne hanno costituito oggetto vanno annullate.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca le ingiunzioni di pagamento
56252/418/2024 del 12.6.2024 e 55863/408/2024 del 29.5.2024;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da CP_1
- condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 5.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 13.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella