Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n.1395/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1395 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 9 giugno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla Parte_1 C.F._1
Via A. Diaz, 27 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Andreozzi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_2 CodiceFiscale_2
Aversa alla Via A. Diaz, 27 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Andreozzi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4.4.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Teverola il 29.7.2004, dal quale nasceva un figlio- (nato in Per_1
Villaricca il 6.7.2009) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 9 giugno 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel comune di Teverola (CE), alla via Roma 117, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla ricorrente che Parte_2
continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica
PIANO PER IL FIGLIO MINORENNE Parte_3
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora coniugale assegnata alla Per_1
madre; il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qual volta lo desiderasse previo accordo con la madre e secondo le esigenze scolastiche del minore;
5. per quanto attiene l'assegno di mantenimento per il figlio minore i coniugi dichiarano che
l'assegno che il Sig. sarà obbligato a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
è pari complessivamente ad € 350,00 (trecentocinquanta /00). L'assegno di Parte_2
2 V.G. n.1395/2025
mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Si precisa che la quota parte di spesa straordinaria dovrà essere versata dal coniuge non anticipatario entro il termine massimo di 10 giorni dalla spesa.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunziare ad ogni diritto di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse del minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] in data [...]) e Parte_1
(nata a [...] -Romania- in data 23.8.1983); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Teverola (atto n.2, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 9 giugno 2025
Il giudice estensore
3 V.G. n.1395/2025
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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