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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2122/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza dell'11 settembre 2025, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2122/2023 del ruolo generale lavoro
T R A
, generalizzati in atti Parte_1
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Vittorio Luigi Fucci
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio
APPELLATA
OGGETTO: Impiego pubblico contrattualizzato. Ricalcolo CP_1 retribuzione individuale di anzianità -RIA. Sent. C.Cost.
4.2024. Non si applica ai dipendenti delle Regioni. Cass. n. 5511/2025 e 5513/2025 del 02/03/2025
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro,
n.192/2022, pubblicata il 27.02.2023, che aveva rigettato la sua domanda con cui invocava il ricalcolo della retribuzione individuale di anzianità – RIA- lamentando che la a seguito del decreto n.238/2011 non avrebbe CP_1
provveduto ad adeguare la RIA sulla base della maggiore anzianità riconosciuta, decorrente dall'1.07.1987, né a corrispondere gli arretrati e non avrebbe inoltre corrisposto l'ulteriore maggiorazione RIA per il periodo
1.1.1991-31.12.1992, con conseguente condanna al pagamento in suo favore della somma di € 14.398,37, così ricalcolata nel corso del giudizio di primo grado.
L'Appellante censura, la sentenza impugnata, per errata applicazione della disciplina di legge e regolamento in materia di ricostruzione di carriera di servizio, anche alla luce della pronuncia della C.Cost. n.4/2024, concludendo per l'accoglimento integrale della propria domanda con vittoria di spese del giudizio.
Si è costituita parte appellata che ha contestato in fatto e diritto la fondatezza dell'appello e richiamata, in subordine, l'eccezione di prescrizione, ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese.
Disposta CTU ed espletata la CTU, all'odierna udienza, sostituita ex artt.127
c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso la causa come da motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Per una migliore intellegibilità della vicenda è opportuno ripercorrere brevemente gli snodi fattuali che hanno interessato la vicenda in esame.
2 1.1 Le seguenti circostanze incontestate o coperte da giudicato interno vanno
“escluse dal tema d'indagine” (cfr.ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016,
n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
1.2. È pacifico che l' iscritto nella VI qualifica funzionale del Parte_1
ruolo speciale ad esaurimento del personale della Giunta Regionale della ex art.12., c.4 della L.730/1986 e L.R.8/1990 (“Integrazione del ruolo CP_1
speciale ad esaurimento del personale di cui all'articolo 12 della Legge 28 ottobre 1986, n.
730 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla Legge Regionale 06/02//1990, n.
4”), è stato assunto in prova a decorrere dall'1.03.1992, giusta provvedimento n. 7208 del 3.03.1992, ed è stato assegnato alla sezione di Parte_2
Benevento, dove ha preso servizio a far data dall'1.04.1992 (cfr. nota di assunzione in servizio prot.634 dell'1.4.1992; nota 963 dell'11.5.1992 dove si attesta che l' aveva partecipato a progetti e programmi a far data Parte_1
dall'1.4.1992); successivamente, è stato nominato vincitore del concorso per la
VI qualifica funzionale del suddetto ruolo speciale ad esaurimento e assegnato definitivamente alla sezione provinciale del di Benevento con Parte_2
decorrenza giuridica 1.03.1992.
1.2.1 È subito il caso di premettere che a mente dell'art. 12, comma 4, della legge n. 730/1986, “Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsi dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento, rideterminato sulla base di un'anzianità pari al periodo di servizio prestato”.
1.3 Il ricorrente, prima dell'immissione in ruolo, aveva prestato servizio presso altra amministrazione, per un totale di anni 4 e mesi 8 ( a far data dall'
1.07.1987).
1.4 Con delibere nn. 5282 e 5283 del 6.08.1998 la G.R. aveva deliberato in via generale di riconoscere al personale destinatario delle leggi regionali 8/90 e
1/1991, immesso nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con L.R. 4/90, ai fini della determinazione del trattamento economico, l'anzianità dei periodi
3 prestati prima dell'immissione in ruolo, giusta il disposto dell'art. 12, comma
4, della l. 730/1986.
1.4.1 In attuazione di tali previsioni la con decreti nn. 2434 e 3068 CP_1
del 19.03.1999, notificati il 20 aprile 1999 (docc. 3-4 – emessi a CP_1
rettifica dei precedenti decreti del 1993 e del 1997 che avevano previsto il trattamento economico spettante all'originario ricorrente con riferimento alle leggi regionali di recepimento dei decreti del Presidente della Repubblica vigenti nel suddetto periodo, senza riconoscimento dell'anzianità economica maturata nel periodo di servizio pregresso presso gli enti di provenienza – aveva riconosciuto all' ai soli fini economici, ai sensi dell'art. 12, Parte_1
comma 4 cit. (Stato giuridico e trattamento economico del personale per il triennio 1988/1990), l'anzianità maturata nei periodi di servizio in regime contrattuale o di convenzione prima dell'immissione in ruolo, attribuendogli un importo annuo a titolo di RIA pari a euro 127,85 (lire 247.500).
Con decreto dirigenziale n.39/2010 la riconosceva al ricorrente, ai CP_1
fini giuridici, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 1/2007 e della D.G.R.C.
n.1862/2009, il periodo di servizio pregresso, prestato presso gli enti di provenienza, pari ad anni 4 mesi 8, a far data dal 01/07/1987.
Con decreto dirigenziale n.238 del 01/06/2011 in forza della LR 23/89
(disciplinati gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987) la Regione procedeva all'inquadramento del ricorrente a decorrere dall'1.7.1987 nel livello funzionale
VI e in forza della L.R. 12/91 (disciplinate lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale per il triennio 1988/1990) il medesimo Ente procedeva all'inquadramento del ricorrente a decorrere dall'1.1.1988 nel medesimo livello funzionale.
1.4. Sulla base di detta incontestata ricostruzione in fatto e segnatamente del riconoscimento del lavoro prestato presso altre Amministrazioni dall'1.7.1987, per 4 anni ed otto mesi prima dell'assunzione da parte della Regione
4 Campania, il ricorrente lamenta che la a seguito del decreto CP_1
n.238/2011 non aveva provveduto ad adeguare la RIA sulla base della maggiore anzianità riconosciuta, decorrente dall'1.07.1987, né a corrispondere gli arretrati e non aveva inoltre corrisposto l'ulteriore maggiorazione RIA per il periodo 1.1.1991-31.12.1992.
1.4.1 Lamenta, in altri termini il ricorrente che la a fronte Controparte_1
del riconoscimento di un'anzianità di servizio pari ad anni quattro e mesi otto, non aveva conseguentemente adeguato la retribuzione del lavoratore in ragione dei riconosciuti e maturati scatti di anzianità, godendo di fatto di un trattamento economico inferiore a quello dovutogli in conseguenza della violazione della L 730/1986.
1.5 Va ricordato dal 1983 il salario dei dipendenti pubblici ha subito una trasformazione sostituendo gli scatti di anzianità con il salario individuale di anzianità corrisposto in forma fissa a seconda della qualifica ed incrementabile esclusivamente a seguito di contrattazione
1.6 Il trattamento economico, in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti era disciplinato dal D.P.R. n.
347 del 1983, adottato in recepimento di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali nel rispetto del procedimento previsto dall'art.6 della
Legge 93/83. Detto DPR, recepito ai sensi dell'art.10 da Legge Regionale
n.27/84, per le Amministrazioni regionali, allo scopo di riequilibrare l'anzianità economica con l'anzianità giuridica dei dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale con diverse anzianità di servizio, aveva previsto l'attribuzione di un valore economico all' anzianità di servizio maturata alla data del 31 dicembre 1982 in base a specifici parametri individuati dalla stessa norma;
successivamente era stata disposta la cessazione della progressione economica per scatti e classi alla data del 31 dicembre 1982, introducendosi nel contempo - a decorrere dal gennaio 1983 - il salario individuale di anzianità.
5 1.7 Dal 1987 si è passati alla retribuzione individuale di anzianità c.d. che ha visto un incremento salariale
1.8 Il trattamento economico dei dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali è stato quindi disciplinato prima dal D.P.R. n.347/83, recepito dalla L.R. 27/84,
e successivamente dal DPR 268/87, recepito dalla L.R. 23/89 e DPR 333/90, recepito dalla L.R.12/91.
1.8.1 Il DPR 347/83, che, come detto, introduceva (art.41 lett.B) il salario individuale di anzianità disciplinava il periodo dall'1.1.1983 al 31.12.84 protraendo i suoi effetti economici fino al 30/6/1985 (art.1).
1.8.1.1 L'art.41, lett.B) del DPR 347/83 prevedeva che “al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1°gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguente misure…” nel caso di specie, per la VI qualifica funzionale.
1.8.2 L'articolo 38 del DPR n. 268 del 1987 (inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87) provvedeva ad un aumento della misura fissa della retribuzione individuale di anzianità -RIA- con decorrenza dal gennaio 1987.
1.8.3 Successivamente, l'articolo 44 del DPR n. 333 del 1990 provvedeva analogamente con decorrenza dal 1° gennaio 1989.
1.9 Sul punto deve ribadirsi che la con le Leggi Regionali Controparte_1
n. 27/1984, n. 23/1989 e n. 12/1991 aveva recepito il sistema di progressione economica concordato dalle parti sociali nei D.P.R. nn. 347/1983, 268/87,
333/90, istitutivi dell'emolumento denominato inizialmente salario di anzianità, in seguito retribuzione individuale di anzianità (cd. R.I.A.), poi eliminato dall'art. 72 del d.lgs n. 29/1993.
1.10 Successivamente, solo per il per il personale del Comparto Ministeri, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. in L. n. 438/1992, – tenendo
«ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive
6 modificazioni e integrazioni» – aveva prorogato al triennio 1991-1993
l'efficacia dell'«arco della vigenza contrattuale» la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990.
1.11 Va, poi ricordato che la L. n. 388/2000, art. 51 n. 3, interpretando il D.L.
n. 384/1992, art. 7, conv. in L. n. 438/1992, aveva specificato che la proroga al 31.12.1993 – disposta da quest'ultima norma – della disciplina emanata sulla base dei predetti accordi non modificava, in realtà, la data del 31.12.1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale – RIA- connesse alla maturazione di determinati periodi di anzianità.
1.12 Alla luce di tale interpretazione ne è preclusa l'attribuzione ai dipendenti delle e degli Enti Locali (cfr. infra §.2 Cass. ordinanze n. 5511/2025 e CP_1
5513/2025 del 02/03/2025) interessati di incrementi retributivi relativi a periodi di anzianità maturati successivamente alla suindicata scadenza
(31.12.1990), salvi gli effetti scaturenti da eventuali sentenze passate in giudicato.
1.13 L'art.51 comma 3, della legge n. 388 del 2000, citato ha superato indenne il vaglio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 440 e n. 263 del 2002, n. 181
e n. 10 del 2003), rivalutato alla luce dei più recenti orientamenti della Corte
Costituzionale e della Corte EDU in materia di leggi retroattive (ampiamente citate le sentenze n. 174 del 2019 e n. 12 del 2018), ma non ha retto all'ultimo sindacato del Giudice delle leggi -sentenza della Corte Costituzionale
n.4/2024 (deposita del 11/01/2024; Pubblicazione in G.
U. 17/01/2024 n. 3)- limitatamente al personale del comparto Ministeri (cfr.
§2. Cass. ordinanze n. 5511/2025 e 5513/2025 del 02/03/2025 cit.) che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, atteso che ad avviso del Giudice delle leggi, lungi dall'aver assegnato all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, uno dei possibili significati normativi ad esso attribuibili, ha
7 conferito allo stesso un nuovo significato che non era ricavabile dal testo della legge.
2. Recentemente, come anticipato, la Corte di cassazione con ordinanze
n. 5511/2025 e 5513/2025 del 02/03/2025, ha affermato che non si applica ai dipendenti delle Regioni e degli enti locali la sentenza della Corte
Costituzionale n. 4/2024.
2.1 In particolare la Cassazione ha statuito che “Il d.P.R. n. 333 del 1990, che ha disciplinato il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, con decorrenza degli effetti economici dal 1° luglio 1988, così come la legge regionale di recepimento n. 12 del 1991 non contenevano, a differenza dei d.P.R. n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987 e delle leggi regionali di recepimento n. 27 del 1984
e 23 del 1989, alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso di mancata approvazione del successivo accordo.
2.2 L'art. 44 del suddetto d.P.R. 333 del 1990, che qui viene in rilievo, disponeva che: «
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi (…). 2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
17 settembre 1987, n. 494».
2.3 In ragione di tale disposizione la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del d.P.R. n. 347 del 1983 e del d.P.R. n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al
8 31 dicembre 1988. Dunque, nessuno scatto era dovuto per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990.
2.4 Come precisato dalla Suprema Corte, dunque, ai lavoratori regionali non può, dunque, applicarsi la maggiorazione RIA prevista per il personale del
Comparto Ministeri e alla quale si riferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenute l'ordinanza n. 263 del 2002 e la sentenza n. 4 del 2024 della Corte costituzionale.
2.4.1 Ed infatti non trova applicazione rispetto al personale Regione Enti locali il d.P.R. n. 44 del 1990 (personale del Comparto Ministeri) che ha previsto la cd. maggiorazione RIA stabilendo all'art. 9, comma 4, che: «Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde».
2.4.2 Né rilevano, pertanto le previsioni di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n.
384 del 1992 e la relativa norma interpretativa di cui all'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sulle quali è intervenuta la Corte costituzionale con le pronunce da ultimo richiamate, che riguardano la prevista data del 31 dicembre 1990, che - va ribadito - era stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della RIA per il
Comparto Ministeri e per le altre categorie di cui all'art. 2 del d.P.R. 5 marzo
1986, n. 68, d.P.R. n. 44 del 1990, e non per il Comparto Regioni ed Enti locali.”
2.5 Preso atto, dunque, di quanto esposto dal CTU circa la giurisprudenza di legittimità successivamente intervenuta e dell'inadeguatezza del precedente quesito, tenuto conto delle pertinenti e corrette osservazioni del CTP riscontrate dalla documentazione in atti, deve concludersi che la RIA attribuita e percepita dall' è stata correttamente calcolata in conformità al Parte_1
9 D.P.R. 333/1990, tenendo conto del periodo di servizio prestato antecedente all'immissione nei ruoli regionali.
3. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dell'impugnata sentenza
4. Dall'esito oltre che dalla peculiarità ermeneutica della questione affrontata, foriera di pronunce di segno difforme in seno alla giurisprudenza di merito, e dei recentissimi pronunciamenti della Suprema Corte che hanno guidato la decisione ed il superamento di fatto dei quesiti posti al CTU si stimano sussistenti le condizioni idonee a legittimare l'integrale compensazione tra le parti anche delle spese processuali del presente grado giudizio.
5. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese di lite del presente grado;
pone a carico dell'appellante, che liquida con separato decreto, le spese di CTU contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli in data 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza dell'11 settembre 2025, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2122/2023 del ruolo generale lavoro
T R A
, generalizzati in atti Parte_1
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Vittorio Luigi Fucci
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio
APPELLATA
OGGETTO: Impiego pubblico contrattualizzato. Ricalcolo CP_1 retribuzione individuale di anzianità -RIA. Sent. C.Cost.
4.2024. Non si applica ai dipendenti delle Regioni. Cass. n. 5511/2025 e 5513/2025 del 02/03/2025
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro,
n.192/2022, pubblicata il 27.02.2023, che aveva rigettato la sua domanda con cui invocava il ricalcolo della retribuzione individuale di anzianità – RIA- lamentando che la a seguito del decreto n.238/2011 non avrebbe CP_1
provveduto ad adeguare la RIA sulla base della maggiore anzianità riconosciuta, decorrente dall'1.07.1987, né a corrispondere gli arretrati e non avrebbe inoltre corrisposto l'ulteriore maggiorazione RIA per il periodo
1.1.1991-31.12.1992, con conseguente condanna al pagamento in suo favore della somma di € 14.398,37, così ricalcolata nel corso del giudizio di primo grado.
L'Appellante censura, la sentenza impugnata, per errata applicazione della disciplina di legge e regolamento in materia di ricostruzione di carriera di servizio, anche alla luce della pronuncia della C.Cost. n.4/2024, concludendo per l'accoglimento integrale della propria domanda con vittoria di spese del giudizio.
Si è costituita parte appellata che ha contestato in fatto e diritto la fondatezza dell'appello e richiamata, in subordine, l'eccezione di prescrizione, ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese.
Disposta CTU ed espletata la CTU, all'odierna udienza, sostituita ex artt.127
c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso la causa come da motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Per una migliore intellegibilità della vicenda è opportuno ripercorrere brevemente gli snodi fattuali che hanno interessato la vicenda in esame.
2 1.1 Le seguenti circostanze incontestate o coperte da giudicato interno vanno
“escluse dal tema d'indagine” (cfr.ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016,
n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
1.2. È pacifico che l' iscritto nella VI qualifica funzionale del Parte_1
ruolo speciale ad esaurimento del personale della Giunta Regionale della ex art.12., c.4 della L.730/1986 e L.R.8/1990 (“Integrazione del ruolo CP_1
speciale ad esaurimento del personale di cui all'articolo 12 della Legge 28 ottobre 1986, n.
730 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla Legge Regionale 06/02//1990, n.
4”), è stato assunto in prova a decorrere dall'1.03.1992, giusta provvedimento n. 7208 del 3.03.1992, ed è stato assegnato alla sezione di Parte_2
Benevento, dove ha preso servizio a far data dall'1.04.1992 (cfr. nota di assunzione in servizio prot.634 dell'1.4.1992; nota 963 dell'11.5.1992 dove si attesta che l' aveva partecipato a progetti e programmi a far data Parte_1
dall'1.4.1992); successivamente, è stato nominato vincitore del concorso per la
VI qualifica funzionale del suddetto ruolo speciale ad esaurimento e assegnato definitivamente alla sezione provinciale del di Benevento con Parte_2
decorrenza giuridica 1.03.1992.
1.2.1 È subito il caso di premettere che a mente dell'art. 12, comma 4, della legge n. 730/1986, “Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsi dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento, rideterminato sulla base di un'anzianità pari al periodo di servizio prestato”.
1.3 Il ricorrente, prima dell'immissione in ruolo, aveva prestato servizio presso altra amministrazione, per un totale di anni 4 e mesi 8 ( a far data dall'
1.07.1987).
1.4 Con delibere nn. 5282 e 5283 del 6.08.1998 la G.R. aveva deliberato in via generale di riconoscere al personale destinatario delle leggi regionali 8/90 e
1/1991, immesso nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con L.R. 4/90, ai fini della determinazione del trattamento economico, l'anzianità dei periodi
3 prestati prima dell'immissione in ruolo, giusta il disposto dell'art. 12, comma
4, della l. 730/1986.
1.4.1 In attuazione di tali previsioni la con decreti nn. 2434 e 3068 CP_1
del 19.03.1999, notificati il 20 aprile 1999 (docc. 3-4 – emessi a CP_1
rettifica dei precedenti decreti del 1993 e del 1997 che avevano previsto il trattamento economico spettante all'originario ricorrente con riferimento alle leggi regionali di recepimento dei decreti del Presidente della Repubblica vigenti nel suddetto periodo, senza riconoscimento dell'anzianità economica maturata nel periodo di servizio pregresso presso gli enti di provenienza – aveva riconosciuto all' ai soli fini economici, ai sensi dell'art. 12, Parte_1
comma 4 cit. (Stato giuridico e trattamento economico del personale per il triennio 1988/1990), l'anzianità maturata nei periodi di servizio in regime contrattuale o di convenzione prima dell'immissione in ruolo, attribuendogli un importo annuo a titolo di RIA pari a euro 127,85 (lire 247.500).
Con decreto dirigenziale n.39/2010 la riconosceva al ricorrente, ai CP_1
fini giuridici, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 1/2007 e della D.G.R.C.
n.1862/2009, il periodo di servizio pregresso, prestato presso gli enti di provenienza, pari ad anni 4 mesi 8, a far data dal 01/07/1987.
Con decreto dirigenziale n.238 del 01/06/2011 in forza della LR 23/89
(disciplinati gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987) la Regione procedeva all'inquadramento del ricorrente a decorrere dall'1.7.1987 nel livello funzionale
VI e in forza della L.R. 12/91 (disciplinate lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale per il triennio 1988/1990) il medesimo Ente procedeva all'inquadramento del ricorrente a decorrere dall'1.1.1988 nel medesimo livello funzionale.
1.4. Sulla base di detta incontestata ricostruzione in fatto e segnatamente del riconoscimento del lavoro prestato presso altre Amministrazioni dall'1.7.1987, per 4 anni ed otto mesi prima dell'assunzione da parte della Regione
4 Campania, il ricorrente lamenta che la a seguito del decreto CP_1
n.238/2011 non aveva provveduto ad adeguare la RIA sulla base della maggiore anzianità riconosciuta, decorrente dall'1.07.1987, né a corrispondere gli arretrati e non aveva inoltre corrisposto l'ulteriore maggiorazione RIA per il periodo 1.1.1991-31.12.1992.
1.4.1 Lamenta, in altri termini il ricorrente che la a fronte Controparte_1
del riconoscimento di un'anzianità di servizio pari ad anni quattro e mesi otto, non aveva conseguentemente adeguato la retribuzione del lavoratore in ragione dei riconosciuti e maturati scatti di anzianità, godendo di fatto di un trattamento economico inferiore a quello dovutogli in conseguenza della violazione della L 730/1986.
1.5 Va ricordato dal 1983 il salario dei dipendenti pubblici ha subito una trasformazione sostituendo gli scatti di anzianità con il salario individuale di anzianità corrisposto in forma fissa a seconda della qualifica ed incrementabile esclusivamente a seguito di contrattazione
1.6 Il trattamento economico, in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti era disciplinato dal D.P.R. n.
347 del 1983, adottato in recepimento di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali nel rispetto del procedimento previsto dall'art.6 della
Legge 93/83. Detto DPR, recepito ai sensi dell'art.10 da Legge Regionale
n.27/84, per le Amministrazioni regionali, allo scopo di riequilibrare l'anzianità economica con l'anzianità giuridica dei dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale con diverse anzianità di servizio, aveva previsto l'attribuzione di un valore economico all' anzianità di servizio maturata alla data del 31 dicembre 1982 in base a specifici parametri individuati dalla stessa norma;
successivamente era stata disposta la cessazione della progressione economica per scatti e classi alla data del 31 dicembre 1982, introducendosi nel contempo - a decorrere dal gennaio 1983 - il salario individuale di anzianità.
5 1.7 Dal 1987 si è passati alla retribuzione individuale di anzianità c.d. che ha visto un incremento salariale
1.8 Il trattamento economico dei dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali è stato quindi disciplinato prima dal D.P.R. n.347/83, recepito dalla L.R. 27/84,
e successivamente dal DPR 268/87, recepito dalla L.R. 23/89 e DPR 333/90, recepito dalla L.R.12/91.
1.8.1 Il DPR 347/83, che, come detto, introduceva (art.41 lett.B) il salario individuale di anzianità disciplinava il periodo dall'1.1.1983 al 31.12.84 protraendo i suoi effetti economici fino al 30/6/1985 (art.1).
1.8.1.1 L'art.41, lett.B) del DPR 347/83 prevedeva che “al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1°gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguente misure…” nel caso di specie, per la VI qualifica funzionale.
1.8.2 L'articolo 38 del DPR n. 268 del 1987 (inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87) provvedeva ad un aumento della misura fissa della retribuzione individuale di anzianità -RIA- con decorrenza dal gennaio 1987.
1.8.3 Successivamente, l'articolo 44 del DPR n. 333 del 1990 provvedeva analogamente con decorrenza dal 1° gennaio 1989.
1.9 Sul punto deve ribadirsi che la con le Leggi Regionali Controparte_1
n. 27/1984, n. 23/1989 e n. 12/1991 aveva recepito il sistema di progressione economica concordato dalle parti sociali nei D.P.R. nn. 347/1983, 268/87,
333/90, istitutivi dell'emolumento denominato inizialmente salario di anzianità, in seguito retribuzione individuale di anzianità (cd. R.I.A.), poi eliminato dall'art. 72 del d.lgs n. 29/1993.
1.10 Successivamente, solo per il per il personale del Comparto Ministeri, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. in L. n. 438/1992, – tenendo
«ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive
6 modificazioni e integrazioni» – aveva prorogato al triennio 1991-1993
l'efficacia dell'«arco della vigenza contrattuale» la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990.
1.11 Va, poi ricordato che la L. n. 388/2000, art. 51 n. 3, interpretando il D.L.
n. 384/1992, art. 7, conv. in L. n. 438/1992, aveva specificato che la proroga al 31.12.1993 – disposta da quest'ultima norma – della disciplina emanata sulla base dei predetti accordi non modificava, in realtà, la data del 31.12.1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale – RIA- connesse alla maturazione di determinati periodi di anzianità.
1.12 Alla luce di tale interpretazione ne è preclusa l'attribuzione ai dipendenti delle e degli Enti Locali (cfr. infra §.2 Cass. ordinanze n. 5511/2025 e CP_1
5513/2025 del 02/03/2025) interessati di incrementi retributivi relativi a periodi di anzianità maturati successivamente alla suindicata scadenza
(31.12.1990), salvi gli effetti scaturenti da eventuali sentenze passate in giudicato.
1.13 L'art.51 comma 3, della legge n. 388 del 2000, citato ha superato indenne il vaglio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 440 e n. 263 del 2002, n. 181
e n. 10 del 2003), rivalutato alla luce dei più recenti orientamenti della Corte
Costituzionale e della Corte EDU in materia di leggi retroattive (ampiamente citate le sentenze n. 174 del 2019 e n. 12 del 2018), ma non ha retto all'ultimo sindacato del Giudice delle leggi -sentenza della Corte Costituzionale
n.4/2024 (deposita del 11/01/2024; Pubblicazione in G.
U. 17/01/2024 n. 3)- limitatamente al personale del comparto Ministeri (cfr.
§2. Cass. ordinanze n. 5511/2025 e 5513/2025 del 02/03/2025 cit.) che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, atteso che ad avviso del Giudice delle leggi, lungi dall'aver assegnato all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, uno dei possibili significati normativi ad esso attribuibili, ha
7 conferito allo stesso un nuovo significato che non era ricavabile dal testo della legge.
2. Recentemente, come anticipato, la Corte di cassazione con ordinanze
n. 5511/2025 e 5513/2025 del 02/03/2025, ha affermato che non si applica ai dipendenti delle Regioni e degli enti locali la sentenza della Corte
Costituzionale n. 4/2024.
2.1 In particolare la Cassazione ha statuito che “Il d.P.R. n. 333 del 1990, che ha disciplinato il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, con decorrenza degli effetti economici dal 1° luglio 1988, così come la legge regionale di recepimento n. 12 del 1991 non contenevano, a differenza dei d.P.R. n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987 e delle leggi regionali di recepimento n. 27 del 1984
e 23 del 1989, alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso di mancata approvazione del successivo accordo.
2.2 L'art. 44 del suddetto d.P.R. 333 del 1990, che qui viene in rilievo, disponeva che: «
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi (…). 2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
17 settembre 1987, n. 494».
2.3 In ragione di tale disposizione la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del d.P.R. n. 347 del 1983 e del d.P.R. n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al
8 31 dicembre 1988. Dunque, nessuno scatto era dovuto per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990.
2.4 Come precisato dalla Suprema Corte, dunque, ai lavoratori regionali non può, dunque, applicarsi la maggiorazione RIA prevista per il personale del
Comparto Ministeri e alla quale si riferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenute l'ordinanza n. 263 del 2002 e la sentenza n. 4 del 2024 della Corte costituzionale.
2.4.1 Ed infatti non trova applicazione rispetto al personale Regione Enti locali il d.P.R. n. 44 del 1990 (personale del Comparto Ministeri) che ha previsto la cd. maggiorazione RIA stabilendo all'art. 9, comma 4, che: «Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde».
2.4.2 Né rilevano, pertanto le previsioni di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n.
384 del 1992 e la relativa norma interpretativa di cui all'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sulle quali è intervenuta la Corte costituzionale con le pronunce da ultimo richiamate, che riguardano la prevista data del 31 dicembre 1990, che - va ribadito - era stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della RIA per il
Comparto Ministeri e per le altre categorie di cui all'art. 2 del d.P.R. 5 marzo
1986, n. 68, d.P.R. n. 44 del 1990, e non per il Comparto Regioni ed Enti locali.”
2.5 Preso atto, dunque, di quanto esposto dal CTU circa la giurisprudenza di legittimità successivamente intervenuta e dell'inadeguatezza del precedente quesito, tenuto conto delle pertinenti e corrette osservazioni del CTP riscontrate dalla documentazione in atti, deve concludersi che la RIA attribuita e percepita dall' è stata correttamente calcolata in conformità al Parte_1
9 D.P.R. 333/1990, tenendo conto del periodo di servizio prestato antecedente all'immissione nei ruoli regionali.
3. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dell'impugnata sentenza
4. Dall'esito oltre che dalla peculiarità ermeneutica della questione affrontata, foriera di pronunce di segno difforme in seno alla giurisprudenza di merito, e dei recentissimi pronunciamenti della Suprema Corte che hanno guidato la decisione ed il superamento di fatto dei quesiti posti al CTU si stimano sussistenti le condizioni idonee a legittimare l'integrale compensazione tra le parti anche delle spese processuali del presente grado giudizio.
5. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese di lite del presente grado;
pone a carico dell'appellante, che liquida con separato decreto, le spese di CTU contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli in data 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
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