TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, visto il deposito delle note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1060/2018 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in S.Agata di Militello, Via C.F._1
Enna n.2 presso lo studio dell'Avv. MIRACOLA MASSIMO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ATZENI OLIVIERO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2018, parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 595 2017 00029266 54 000, con il quale l' aveva CP_1 comunicato un controllo della posizione contributiva tale da determinare un debito contributivo a titolo di gestione Commercianti per il periodo dall'agosto 2009 fino al dicembre 2016 pari ad euro 35.439,32.
Deduceva di essere socio e amministratore unico della società Alivica sr.l. partita Iva , gestendo il ristorante Costa Sicana nonché il lido P.IVA_1
; che per dette attività aveva assunto diverse figure professionali tra cui Per_1
la sig.ra moglie dello stesso;
che la stessa aveva lavorato dal Persona_2
03.03.2009 al 20.04.2010, dal 02.05.2011 al 3.09.2012, dal 15.06.2013 al
30.11.2013, dal 09.08.2014 al 12.10.2014 e dal 6.12.2014 al 30.09.2016, con contratti a tempo pieno, lavorando per 8 ore giornaliere e per 5 giorni alla settimana;
che l' aveva disconosciuto il rapporto della sig.ra CP_1 Persona_2
per mancanza del requisito della subordinazione.
Contestava, nello specifico, il disconoscimento operato dall' stante il CP_1
rapporto di subordinazione della ed escludeva la sussistenza di un'impresa Per_2
gestita ed organizzata con criteri prevalentemente familiari (impresa familiare, tra l'altro, incompatibile con la forma societaria).
Contestava, ancora, di non aver mai ricevuto al provvedimento con il quale la moglie fosse stata iscritta nella gestione commerciale come coadiutrice, collaboratrice familiare o componente dell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c.
Concludeva, pertanto, affinché fosse annullato l'avviso di indebito e dichiarata l'insussistenza di un obbligo al pagamento di contributi previdenziali per l'insussistenza di rapporto di coadiutrice o collaboratrice familiare tra il ricorrente e la moglie, con condanna al risarcimento del danno e vittoria di spese.
Si costituiva l deducendo il difetto di legittimazione della società CP_1 CP_2
nonché l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell'avviso di addebito, notificato in data 17 ottobre 2017. Contestava nel merito le ricostruzioni avversarie concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.
Da ultimo, con note conclusive del novembre 2023 parte ricorrente deduceva l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso formulata dall' . CP_1
Istruita la causa documentalmente e tramite prova per testi, nonché riassegnata allo scrivente ex DP 50/22 e provvedimento con il quale lo stesso ha preso
2 servizio presso questo ufficio in data 30 novembre 2022, la causa viene odiernamente decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Va, preliminarmente, accertata la tempestività del ricorso. Invero, come anche affermato dalla giurisprudenza, (Cass. 16 maggio 2007, n. 11274) in tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall'istituto concessionario della gestione del servizio di riscossione, per il mancato pagamento di contributi pretesi dall l'accertamento della tempestività del ricorso proposto CP_1
dall'ingiunto, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, quinto comma, del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di "potestas judicandi" derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale.
Ancora, in relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
Nel caso di specie, non vertendosi in materia di un'ipotesi di mancata notifica ma di contestazione in relazione all'effettiva data di notifica dell'avviso di addebito impugnato, è a carico di parte opponente l'onere probatorio sulla dimostrazione della tempestività dell'opposizione ivi spiegata.
Dunque, in mancanza di qualsivoglia prova sul punto, seppur entrambe le parti siano state sollecitate ex art. 421 c.p.c. non può che dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il comportamento processuale delle parti, tuttavia, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
3
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 26 marzo 2018 avverso l'avviso di addebito n. 595 2017
CP_ 00029266 54 000, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 02/01/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
4