Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/05/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1019 del Ruolo Generale degli Affari civili dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), nato a Palermo, in [...] Parte_1 C.F._1
01/03/1974, elettivamente domiciliato in Bagheria, via Messina n. 6,
presso lo studio dell'avv. Cosima Ticali, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
(C.F. ), nata a Palermo, in [...] CP_1 C.F._2
12/09/1970, elettivamente domiciliata in Bagheria, via B. Matterella
n. 108, presso lo studio dell'avv. Filippomaria Fundarò, che la rappre-
senta e difende per mandato in atti;
– ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
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automation.olecontain del Pubblico Ministero er
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 20/03/2025 le parti concludevano come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presi-
dente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricosti-
tuiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spiri-
tuale tra di essi.
Risulta documentalmente provato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale emesso dal Tribu-
nale di Palermo in data 03/05/2013.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo e delle successive note di trattazione scritta, da ritenere in questa sede in-
tegralmente richiamate.
Le suddette condizioni sono conformi alla legge, all'ordine pubblico e all'interesse della prole minorenne.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n. 1019/2024
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automation.olecontain Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi- er tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bagheria, in data 06/10/1999 da , nato a [...]- Parte_1
lermo, in data 01/03/1974 e da , nata a Palermo, in [...] CP_1
12/09/1970, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comu-
ne al n. 189, parte II, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva;
dichiara integralmente compensate le spese processuali;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 16.05.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile