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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/02/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 8931/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CATALDO DANIELA Parte_1
LUCIA
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., non costituito CP_1
RESISTENTE oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 16/10/2024 ha chiesto Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario connesso all'assegno mensile non riconosciuto in sede amministrativa.
1.1.Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
1.2. Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha chiesto essere autorizzata alla rinnovazione della notifica del ricorso.
1.3. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2.Ciò posto, la domanda è improcedibile.
2.1.Deve evidenziarsi che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 – stabilisce ai primi due commi: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
Ai sensi dell'art.696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c.; ai sensi dell'art.696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali. Infine, ai sensi dell'art.694 c.p.c. (ordine di comparizione), “il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto,
l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
2.2. Il quadro normativo, così come ricostruito, richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria.
I termini perentori, ai sensi dell'art.153, comma 1, c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti e che resta soltanto salva la possibilità, per la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice la rimessione nei termini ai sensi dell'art.153, comma 2, c.p.c.;
2.3. Parte ricorrente ha prodotto la notifica del ricorso effettuata in data 11.2.2025 ed ha chiesto la rinnovazione della notifica.
2.4. La notifica oltre il termine perentorio fissato nel decreto del 27.10.2024, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. CP_
3. Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato il 16/10/2024, nella causa iscritta al n. 8931 /2024
[...] CP_1
R.G.A.C. così provvede:
-dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/02/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 8931/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CATALDO DANIELA Parte_1
LUCIA
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., non costituito CP_1
RESISTENTE oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 16/10/2024 ha chiesto Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario connesso all'assegno mensile non riconosciuto in sede amministrativa.
1.1.Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
1.2. Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha chiesto essere autorizzata alla rinnovazione della notifica del ricorso.
1.3. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2.Ciò posto, la domanda è improcedibile.
2.1.Deve evidenziarsi che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 – stabilisce ai primi due commi: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
Ai sensi dell'art.696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c.; ai sensi dell'art.696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali. Infine, ai sensi dell'art.694 c.p.c. (ordine di comparizione), “il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto,
l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
2.2. Il quadro normativo, così come ricostruito, richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria.
I termini perentori, ai sensi dell'art.153, comma 1, c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti e che resta soltanto salva la possibilità, per la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice la rimessione nei termini ai sensi dell'art.153, comma 2, c.p.c.;
2.3. Parte ricorrente ha prodotto la notifica del ricorso effettuata in data 11.2.2025 ed ha chiesto la rinnovazione della notifica.
2.4. La notifica oltre il termine perentorio fissato nel decreto del 27.10.2024, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. CP_
3. Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato il 16/10/2024, nella causa iscritta al n. 8931 /2024
[...] CP_1
R.G.A.C. così provvede:
-dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/02/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro