Legge 22 dicembre 1975, n. 702

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    Giurisprudenza1

    • 1Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/1977, n. 1973
      Provvedimento: In tema di imposte di consumo, l'Azione giudiziaria, con la quale il contribuente insorga avverso l'ingiunzione di pagamento ed invochi la spettanza di un'esenzione (nella specie, quella prevista dall'art 45 della legge 13 maggio 1965 n 431 per i materiali impiegati nella edilizia economica e popolare), deducendo errori non nell'accertamento della situazione di fatto, ma nella mancata ricomprensione della situazione medesima, pacificamente accertata, nell'ambito di applicazione di norma agevolatrice, pone in discussione il potere impositivo del comune, non l'operato degli agenti accertatori. La proponibilita di detta Azione, pertanto, non e condizionata al preventivo esperimento dei …
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      • esclusione·
      • tributi degli enti pubblici locali·
      • imposte di consumo (dazio)·
      • contestazione del potere impositivo del comune·
      • azione dinanzi all'autorita giudiziaria·
      • conseguenze·
      • previo ricorso amministrativo·
      • contestazione 'in radice' del potere di imposizione·
      • imposte di consumo·
      • avviso di sopralluogo e sopralluogo·
      • termine di decadenza di tre mesi dalla notificazione della decisione amministrativa·
      • prescrizione·
      • inapplicabilita·
      • necessita·
      • contenzioso

    Versioni del testo

    • Stato di previsione dell'entrata). : Art. 1.
    • Art. 1.

      E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1976, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
      E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
    • Totale generale della spesa). : Art. 2.