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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/09/2024, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 12/02/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1869/2021 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Caionche n. 41, rapp.to e difeso dall'Avv. Donato Servillo con il quale elett.te domicilia in Striano alla Via Sarno, 175 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Sica dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti. resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di in contraddittorio Parte_1 con l' , volta ad accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere dall'istituto CP_2 resistente il pagamento di € 2.992,05, oltre interessi, per ratei cigs relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 maturati e non riscossi;
con vittoria delle spese con attribuzione. Più nel dettaglio, il ricorrente, esponeva di essere stato in cigs negli anni in questione quale dipendente di Osla e di avere ricevuto dall il pagamento diretto Parte_2 CP_2 della cigs senza i ratei relativi alle ferie, ai permessi e alle mensilità aggiuntive e di avere diritto al relativo pagamento, chiesto più volte. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio e ha CP_2 resistito alla domanda chiedendo, in via preliminare, la decadenza dall'azione giudiziaria e, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. Ciò premesso, si osserva che la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. In via preliminare è infondata l'eccezione di decadenza, trattandosi di prestazione che non presuppone la domanda del lavoratore (cfr. Cass. 5097del 2008). Invero, la prestazione oggetto di causa, ovvero la CIGS Industria, non richiede la domanda del lavoratore, per cui nel caso di specie trova senz'altro applicazione il principio più volte affermato dalla Cassazione, secondo cui : “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 639/70, poiché la decorrenza del termine presuppone la proposizione della domanda amministrativa, la decadenza non può operare , restando applicabile solo la prescrizione, nelle fattispecie in cui non è necessaria la presentazione della domanda amministrativa ….” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 27 febbraio 2008 n. 5097). Quanto al merito, va evidenziato che il trattamento di integrazione salariale deve essere calcolato in base alle voci retributive fisse e continuative che compongono la retribuzione lorda, comprese le ferie, la tredicesima mensilità ed i permessi. Appare pertanto fondata la domanda di parte ricorrente di vedersi computare il trattamento spettante sulla base non solo della retribuzione tabellare, ma anche della 13^ mensilità, dei ratei ferie e dei permessi retribuiti ex L. 104/92, che costituiscono parte integrante e indefettibile della retribuzione in quanto emolumenti corrisposti in maniera fissa e continuativa, e non meramente occasionale. Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 13 L. 223/91, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso in caso di contratto di solidarietà “non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427”, per cui a tale prestazione non è applicabile il massimale normativamente previsto per gli interventi di Cassa Integrazione Guadagni. Ne deriva che, la domanda giudiziale deve essere accolta e l va Controparte_3 condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 2.992,05, a titolo di differenza fra l'importo dei ratei CIGS realmente corrisposto per gli anni 2012, 2013 e 2014 e quanto effettivamente dovuto qualora si fossero considerate anche le voci retributive relative alle ferie, alla tredicesima mensilità ed ai permessi. Alla predetta somma devono essere aggiunti gli accessori di legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Per la quantificazione della somma dovuta ritiene di aderire al conteggio allegato al ricorso introduttivo perché improntato a non erronei presupposti normativo-contabili e non contestato specificamente dall . CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 27/04/2021 Parte_1 nei confronti dell' , così provvede: CP_2
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l , in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari ad € 2.992,05, oltre accessori di legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore della CP_2 controparte delle spese di lite, liquidate in € 1312,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, li 04/09/2024
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 12/02/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1869/2021 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Caionche n. 41, rapp.to e difeso dall'Avv. Donato Servillo con il quale elett.te domicilia in Striano alla Via Sarno, 175 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Sica dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti. resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di in contraddittorio Parte_1 con l' , volta ad accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere dall'istituto CP_2 resistente il pagamento di € 2.992,05, oltre interessi, per ratei cigs relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 maturati e non riscossi;
con vittoria delle spese con attribuzione. Più nel dettaglio, il ricorrente, esponeva di essere stato in cigs negli anni in questione quale dipendente di Osla e di avere ricevuto dall il pagamento diretto Parte_2 CP_2 della cigs senza i ratei relativi alle ferie, ai permessi e alle mensilità aggiuntive e di avere diritto al relativo pagamento, chiesto più volte. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio e ha CP_2 resistito alla domanda chiedendo, in via preliminare, la decadenza dall'azione giudiziaria e, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. Ciò premesso, si osserva che la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. In via preliminare è infondata l'eccezione di decadenza, trattandosi di prestazione che non presuppone la domanda del lavoratore (cfr. Cass. 5097del 2008). Invero, la prestazione oggetto di causa, ovvero la CIGS Industria, non richiede la domanda del lavoratore, per cui nel caso di specie trova senz'altro applicazione il principio più volte affermato dalla Cassazione, secondo cui : “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 639/70, poiché la decorrenza del termine presuppone la proposizione della domanda amministrativa, la decadenza non può operare , restando applicabile solo la prescrizione, nelle fattispecie in cui non è necessaria la presentazione della domanda amministrativa ….” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 27 febbraio 2008 n. 5097). Quanto al merito, va evidenziato che il trattamento di integrazione salariale deve essere calcolato in base alle voci retributive fisse e continuative che compongono la retribuzione lorda, comprese le ferie, la tredicesima mensilità ed i permessi. Appare pertanto fondata la domanda di parte ricorrente di vedersi computare il trattamento spettante sulla base non solo della retribuzione tabellare, ma anche della 13^ mensilità, dei ratei ferie e dei permessi retribuiti ex L. 104/92, che costituiscono parte integrante e indefettibile della retribuzione in quanto emolumenti corrisposti in maniera fissa e continuativa, e non meramente occasionale. Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 13 L. 223/91, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso in caso di contratto di solidarietà “non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427”, per cui a tale prestazione non è applicabile il massimale normativamente previsto per gli interventi di Cassa Integrazione Guadagni. Ne deriva che, la domanda giudiziale deve essere accolta e l va Controparte_3 condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 2.992,05, a titolo di differenza fra l'importo dei ratei CIGS realmente corrisposto per gli anni 2012, 2013 e 2014 e quanto effettivamente dovuto qualora si fossero considerate anche le voci retributive relative alle ferie, alla tredicesima mensilità ed ai permessi. Alla predetta somma devono essere aggiunti gli accessori di legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Per la quantificazione della somma dovuta ritiene di aderire al conteggio allegato al ricorso introduttivo perché improntato a non erronei presupposti normativo-contabili e non contestato specificamente dall . CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 27/04/2021 Parte_1 nei confronti dell' , così provvede: CP_2
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l , in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari ad € 2.992,05, oltre accessori di legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore della CP_2 controparte delle spese di lite, liquidate in € 1312,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, li 04/09/2024
Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco