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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29979 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 24177/22 del 23.06.2022 e depositata in data 01.07.2022 vertente
TRA
(C.F. ), con sede legale in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
G. Grezar n. 14, in persona del Dott. (C.F. ), in virtù dei poteri Parte_2 C.F._1 conferiti giusto atto notarile, Dr. di Roma, del 28.04.2022, Rep. 177893 Racc. 11776, Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione stesa su foglio separato ma da considerarsi contiguo allo stesso, dall'Avv. Marco Sozio (CF. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Torquato Tasso n. 65; appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._3 all'atto di citazione di I grado, dall' Avv. Antonio Laudando (C.F. ), ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Acerra (Na) alla Via Santolo Riemma n. 4; appellato
NONCHE' in persona del Prefetto legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis C.F._5 domicilia, in Via Armando Diaz 11 appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, l Parte_3 [...]
e la proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso Controparte_3 Controparte_2 la cartella di pagamento n. 07120130126050988000 dell'importo di euro 4.272,79, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, conosciuta solo a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo. Eccependo l'omessa o invalida notifica sia dei verbali di accertamento presupposti che della cartella in parola, nonché l'estinzione del credito dalla stessa portato per l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse Controparte_4 ad agire ex art. 100 c.p.c. e, nel merito, la regolare notifica della cartella in parola avvenuta il 14.03.2014, nonché della intimazione di pagamento n. 07120189048420658000 dell'11.04.2019; in ogni caso, la legittimità della propria condotta. Concludeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese e degli onorari di causa.
Del pari si costituiva la la quale, contestando gli assunti avversi perché infondati in Controparte_2 fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
Dopo aver fornito un inquadramento sistematico dell'azione proposta, con la sentenza n. 24177/22 il giudice di prime cure, rilevando il mancato rispetto di tutti gli adempimenti previsti per la notificazione degli atti tributari ai sensi dell'art. 140 c.p.c., attesa la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, dichiarava la prescrizione delle pretese impositive sussistenti a carico del contribuente. Pertanto, riconosciuta l'illegittimità dell'iscrizione esattoriale operata dal concessionario, nulla era dovuto dal CP_1 in ordine ai crediti portati dalla cartella in contestazione.
Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto appello l' , sulla scorta dei seguenti Controparte_4 motivi.
Il concessionario ha dedotto l'erroneità del provvedimento gravato laddove ha pronunciato la declaratoria di annullamento della cartella in parola sul rilievo della mancata esibizione, in giudizio, della documentazione attestante la regolarità della notifica della stessa. Dunque, contestando la valutazione delle allegazioni difensive e delle risultanze istruttorie in atti, essendo stata la cartella in contestazione regolarmente notificata il 14.03.2014 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e non già ai sensi dell'art. 140 c.p.c., (cfr. all.
n. 5 dell'atto di citazione: doc. nn. 3, 5 e 6), ha assunto di aver fornito la prova dell'adempimento di tutte le formalità previste dalla legge ai fini della ritualità e legittimità della notifica dell'atto impositivo de quo. Ha specificato parte appellante che, essendo l'azione un ricorso ex art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011 poiché volta al recupero della tutela giudiziaria non goduta dalla presunta omissione dei verbali di contestazione delle contravvenzioni, la stessa non poteva che dichiararsi inammissibile per tardività, dovendo proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Infine, eccependo l'inammissibilità della impugnativa avverso l'estratto di ruolo per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. da parte del contribuente e deducendo, altresì, il mancato decorso del termine di prescrizione decennale della pretesa creditoria coattivamente azionata, in quanto interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento n. 07120189048420658000, avvenuta in data 11.04.2019, ha concluso domandando la riforma integrale del provvedimento giudiziale con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza del gravame e deducendo la Parte_3 correttezza della sentenza impugnata, ne ha chiesto la conferma con la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è del pari costituita la associandosi alle contestazioni e doglianze già svolte Controparte_2 dall'Agente della riscossione in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, attesa la mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. da parte del , anche alla luce della CP_1 normativa introdotta dal D.L. 146/21, convertito in L. n. 215/2021 e dell'arresto della Suprema Corte di
Cassazione a SS UU n. 26283 del 06.09.2022. Ha concluso per l'integrale riforma del provvedimento gravato e la condanna del contribuente alla refusione delle spese di lite. Tuttavia, in subordine, in caso di rigetto del proposto gravame, assumendo che le censure formulate dal contribuente siano state dirette esclusivamente alla procedura di riscossione delle somme ingiunte alla quale risulta estranea, essendo di esclusiva competenza dell' , ha chiesto che sia l'esattore a dover essere condannato Controparte_4 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito;
istruita documentalmente la controversia;
con provvedimento fuori udienza del 23.01.2025 il giudice ha riservato la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse e repliche.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602. La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato “Formazione
e contenuto dei ruoli”, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore nel primo grado di giudizio e odierno appellato, assumendo Parte_3
l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nel senso prescritto dall'art. 12, c.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto, l'opposizione risulta inammissibile. Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello, per fondare l'accoglimento del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Napoli n. 24177/22 depositata in data 01.07.2022 e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile la domanda proposta da in primo grado;
Parte_3
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 22 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29979 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 24177/22 del 23.06.2022 e depositata in data 01.07.2022 vertente
TRA
(C.F. ), con sede legale in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
G. Grezar n. 14, in persona del Dott. (C.F. ), in virtù dei poteri Parte_2 C.F._1 conferiti giusto atto notarile, Dr. di Roma, del 28.04.2022, Rep. 177893 Racc. 11776, Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione stesa su foglio separato ma da considerarsi contiguo allo stesso, dall'Avv. Marco Sozio (CF. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Torquato Tasso n. 65; appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._3 all'atto di citazione di I grado, dall' Avv. Antonio Laudando (C.F. ), ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Acerra (Na) alla Via Santolo Riemma n. 4; appellato
NONCHE' in persona del Prefetto legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis C.F._5 domicilia, in Via Armando Diaz 11 appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, l Parte_3 [...]
e la proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso Controparte_3 Controparte_2 la cartella di pagamento n. 07120130126050988000 dell'importo di euro 4.272,79, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, conosciuta solo a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo. Eccependo l'omessa o invalida notifica sia dei verbali di accertamento presupposti che della cartella in parola, nonché l'estinzione del credito dalla stessa portato per l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse Controparte_4 ad agire ex art. 100 c.p.c. e, nel merito, la regolare notifica della cartella in parola avvenuta il 14.03.2014, nonché della intimazione di pagamento n. 07120189048420658000 dell'11.04.2019; in ogni caso, la legittimità della propria condotta. Concludeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese e degli onorari di causa.
Del pari si costituiva la la quale, contestando gli assunti avversi perché infondati in Controparte_2 fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
Dopo aver fornito un inquadramento sistematico dell'azione proposta, con la sentenza n. 24177/22 il giudice di prime cure, rilevando il mancato rispetto di tutti gli adempimenti previsti per la notificazione degli atti tributari ai sensi dell'art. 140 c.p.c., attesa la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, dichiarava la prescrizione delle pretese impositive sussistenti a carico del contribuente. Pertanto, riconosciuta l'illegittimità dell'iscrizione esattoriale operata dal concessionario, nulla era dovuto dal CP_1 in ordine ai crediti portati dalla cartella in contestazione.
Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto appello l' , sulla scorta dei seguenti Controparte_4 motivi.
Il concessionario ha dedotto l'erroneità del provvedimento gravato laddove ha pronunciato la declaratoria di annullamento della cartella in parola sul rilievo della mancata esibizione, in giudizio, della documentazione attestante la regolarità della notifica della stessa. Dunque, contestando la valutazione delle allegazioni difensive e delle risultanze istruttorie in atti, essendo stata la cartella in contestazione regolarmente notificata il 14.03.2014 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e non già ai sensi dell'art. 140 c.p.c., (cfr. all.
n. 5 dell'atto di citazione: doc. nn. 3, 5 e 6), ha assunto di aver fornito la prova dell'adempimento di tutte le formalità previste dalla legge ai fini della ritualità e legittimità della notifica dell'atto impositivo de quo. Ha specificato parte appellante che, essendo l'azione un ricorso ex art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011 poiché volta al recupero della tutela giudiziaria non goduta dalla presunta omissione dei verbali di contestazione delle contravvenzioni, la stessa non poteva che dichiararsi inammissibile per tardività, dovendo proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Infine, eccependo l'inammissibilità della impugnativa avverso l'estratto di ruolo per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. da parte del contribuente e deducendo, altresì, il mancato decorso del termine di prescrizione decennale della pretesa creditoria coattivamente azionata, in quanto interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento n. 07120189048420658000, avvenuta in data 11.04.2019, ha concluso domandando la riforma integrale del provvedimento giudiziale con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza del gravame e deducendo la Parte_3 correttezza della sentenza impugnata, ne ha chiesto la conferma con la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è del pari costituita la associandosi alle contestazioni e doglianze già svolte Controparte_2 dall'Agente della riscossione in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, attesa la mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. da parte del , anche alla luce della CP_1 normativa introdotta dal D.L. 146/21, convertito in L. n. 215/2021 e dell'arresto della Suprema Corte di
Cassazione a SS UU n. 26283 del 06.09.2022. Ha concluso per l'integrale riforma del provvedimento gravato e la condanna del contribuente alla refusione delle spese di lite. Tuttavia, in subordine, in caso di rigetto del proposto gravame, assumendo che le censure formulate dal contribuente siano state dirette esclusivamente alla procedura di riscossione delle somme ingiunte alla quale risulta estranea, essendo di esclusiva competenza dell' , ha chiesto che sia l'esattore a dover essere condannato Controparte_4 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito;
istruita documentalmente la controversia;
con provvedimento fuori udienza del 23.01.2025 il giudice ha riservato la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse e repliche.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602. La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato “Formazione
e contenuto dei ruoli”, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore nel primo grado di giudizio e odierno appellato, assumendo Parte_3
l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nel senso prescritto dall'art. 12, c.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto, l'opposizione risulta inammissibile. Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello, per fondare l'accoglimento del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Napoli n. 24177/22 depositata in data 01.07.2022 e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile la domanda proposta da in primo grado;
Parte_3
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 22 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale