Ordinanza cautelare 7 giugno 2023
Sentenza 30 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 30/10/2023, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 00327/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Fava e Miki Eritale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio, sito-OMISSIS-, piazza Walther, n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del Decreto del Questore della Provincia di Bolzano dd. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, che ha disposto la misura di cui all'art. 13-bis, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legge 20.02.2017, n. 14 (c.d. DASPO urbano), ed è “è stato disposto il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze, per anni 2 (due), ai seguenti pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento (di cui all' art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287): ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari presenti nel territorio della Provincia di Bolzano”;
nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente o infraprocedimentale non conosciuto né conoscibile dal ricorrente in quanto mai comunicato né notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
(Salva diversa specificazione i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli depositati in giudizio dal ricorrente )
1. Con provvedimento dd. -OMISSIS-, notificato al sig. -OMISSIS- (doc. n. 1), il Questore della Provincia di Bolzano ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accesso e stazionamento presso tutti gli esercizi pubblici o aperti al pubblico ed i locali di pubblico intrattenimento presenti sul territorio della Provincia di Bolzano.
2. Il decreto impugnato si fonda sul fatto che il sig. -OMISSIS- si trova attualmente indagato per reati contro la persona asseritamente commessi nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi tra quelli indicati all’art. 13-bis, comma 1, del D.L. n. 14/2017.
3. In particolare, il provvedimento si riferisce ai procedimenti sub -OMISSIS-, per -OMISSIS-, e sub -OMISSIS-, per -OMISSIS-.
4. Il Questore di Bolzano ha inoltre rilevato, quali ulteriori elementi, due segnalazioni per violazione dell’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 309/1990 (-OMISSIS-); una segnalazione per violazione dell’art. 260 del R.D. n. 1265/1934 (-OMISSIS-); tre deferimenti all’autorità giudiziaria per: -OMISSIS-.
5. Il ricorrente, ritenendo questo decreto questorile illegittimo e manifestamente sproporzionato, lo ha impugnato nel presente giudizio per il seguente motivo:
5. 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, per carenza dei presupposti applicativi di cui al comma 1-bis del suddetto decreto, nonché carenza/mera apparenza della motivazione.
6. In data 23.5.2023 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, “ riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo ”.
7. In data 26.5.2023 il Ministero dell’Interno ha depositato la propria memoria difensiva con la quale ha richiesto il rigetto del ricorso unitamente alla domanda cautelare.
8. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, questo Collegio ha accolto parzialmente l’istanza cautelare, limitando gli effetti del provvedimento impugnato ai soli pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio del Comune di Bolzano, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 ottobre 2023.
9. In data 25 ottobre 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Il ricorso è fondato per l’assorbente motivo che non sussistono nella fattispecie in esame i presupposti applicativi di cui al comma 1-bis, dell’art. 13-bis, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14.
11. Il comma 1-bis della disposizione in commento prevede la possibilità per il Questore di disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera Provincia in presenza di precisi presupposti: ossia che l’indagato, denunciato nei tre anni precedenti, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, (i) sia stato posto in stato di arresto/fermo convalidato dall’autorità giudiziaria o (ii) sia stato condannato, anche in via non definitiva, per un reato contro la persona o contro il patrimonio.
Nel caso che ci compete non sussiste nessuno dei due presupposti previsti per legge, in quanto il ricorrente è stato sì indagato, ma non arrestato o fermato, né condannato, anche in via non definitiva.
12. L’Amministrazione resistente obietta che il ricorrente è stato arrestato in data -OMISSIS- dalla locale Squadra Mobile, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bolzano per i fatti commessi in data -OMISSIS-. Questi fatti si riferiscono ad un episodio criminoso per il quale il ricorrente è stato successivamente deferito all’autorità giudiziaria in data -OMISSIS-. Si tratta del procedimento sub -OMISSIS-, per -OMISSIS-, indicato al precedente punto 3.
Oltre alla misura cautelare della custodia in carcere (per 1 giorno) e degli arresti domiciliari (fino al 1.4.2022) e dell’obbligo di firma (dal 1.4.2022 al 12.9.2022), in data 4.4.2022, gli era già stato imposto un precedente divieto ex articolo 13/bis cit., per un periodo di due anni in riferimento all’esercizio pubblico "-OMISSIS-"-OMISSIS- e in analoghi esercizi della via interessata e delle vie adiacenti.
13. Osserva il Collegio che non è pertanto in contestazione che i presupposti richiesti dal citato art. 13 bis, comma 1 bis, nella versione in vigore all’epoca dell’emissione del provvedimento questorile qui impugnato, non erano sussistenti.
Il citato comma 1 bis, nella versione in vigore all’emanazione del decreto (-OMISSIS-), stabiliva infatti che: “1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.”
Il ricorrente, si ribadisce, per nessuno dei fatti criminosi riportati nel provvedimento del Questore di Bolzano è mai stato tratto in arresto o fermo convalidato dall’autorità giudiziaria, ovvero condannato, anche con sentenza non definitiva.
14. Corrisponde al vero che in relazione ai fatti commessi in data -OMISSIS- e oggetto di indagine penale il ricorrente è stato sottoposto a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, ma tale circostanza, come idonea a costituire uno dei presupposti affinché il questore possa disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia, è stata prevista dal legislatore solo con l’art. 3, comma 1, del d.l. 15 settembre 2023, n.123, che, alla lett. c), punto 2), aggiunge al comma 1-bis, dopo le parole: «convalidato dall'autorità giudiziaria» le seguenti: « o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale ,».
15. Con riguardo a queste recenti modifiche al comma 1-bis, dell’articolo 13-bis, la relazione illustrativa al d.l. n. 123/2023 precisa come “ tale intervento sia motivato da ragioni di coerenza intrinseca e di funzionalità del sistema: sulla base dell’attuale assetto normativo, infatti, tra i destinatari della misura di prevenzione in esame potrebbero figurare, ad esempio, i soggetti arrestati in flagranza, che a seguito di convalida sono stati rimessi in libertà senza alcuna misura restrittiva, ma non i soggetti che sono stati colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’Autorità giudiziaria, in ragione dell’accertamento di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari concrete ed attuali.” . Questa relazione, nell’estendere la portata applicativa del citato comma 1 bis, si riferisce esattamente al caso che ne occupa, ovvero di un soggetto colpito da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’Autorità giudiziaria, in ragione dell’accertamento di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari concrete ed attuali.
16. Conclusivamente, ad avviso del Collegio, al momento dell’emissione del provvedimento del Questore qui impugnato, -OMISSIS-, non sussistevano tutti i presupposti di legge acciò necessari, in difetto della condizione di arrestato, o fermato, o condannato anche in via non definitiva, nei confronti del ricorrente.
17. Per le ragioni che precedono, assorbiti i restanti motivi di ricorso, il ricorso merita perciò accoglimento e per l’effetto va disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
18. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento a favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, oltre alla restituzione del contributo unificato se del caso versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Stephan Beikircher, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Cavallar | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.