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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
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Art. 78.
( ((Informazioni)) del medico di medicina generale o del pediatra )
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati ((negli articoli 13 e 14 del Regolamento)) .
2. ((Le informazioni possono essere fornite)) per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attivita' di ((diagnosi, assistenza e terapia sanitaria)) , svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse.
(( 3. Le informazioni possono riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto. )) 4. ((Le informazioni)) , se non e' diversamente specificato dal medico o dal pediatra, ((riguardano)) anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita' professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla disciplina applicabile.
5. ((Le informazioni rese)) ai sensi del presente articolo ((evidenziano)) analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
((a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;))
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
((c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.))
( ((Informazioni)) del medico di medicina generale o del pediatra )
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati ((negli articoli 13 e 14 del Regolamento)) .
2. ((Le informazioni possono essere fornite)) per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attivita' di ((diagnosi, assistenza e terapia sanitaria)) , svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse.
(( 3. Le informazioni possono riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto. )) 4. ((Le informazioni)) , se non e' diversamente specificato dal medico o dal pediatra, ((riguardano)) anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita' professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla disciplina applicabile.
5. ((Le informazioni rese)) ai sensi del presente articolo ((evidenziano)) analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
((a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;))
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
((c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.))
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