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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11722 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
); , nata a AN (TP), in [...] C.F._1 Controparte_1
16/06/1963 (C.F. ) e , nato a [...] C.F._2 CP_2
(TP), in data 05/02/1962 (C.F. ), tutti in proprio e n.q. C.F._3 di eredi della sig.ra , nata a Castellammare del Golfo in [...]- Persona_1 ta 19/07/1932 e deceduta in Palermo in data 30/11/2013 e rappresentati e difesi dall'Avv. Biagio Alessandro Falzone per mandato in atti;
nato ad [...], in data [...] (C.F. Parte_2
); nata a LI (CL), in [...] C.F._4 Parte_3
22/10/1958 (C.F. ); , nato a [...] C.F._5 Parte_4
(TP), in data 09/03/1965 (C.F. ; na- C.F._6 Parte_5 to a Castellammare del Golfo (TP), in data 08/12/1957 (C.F.
; , nato a Palermo (PA), in [...] C.F._7 Controparte_3
13/01/1971 (C.F. ); , nata a [...], C.F._8 Parte_6 in data 20/05/1973 (C.F. ); , nata a [...]- C.F._9 Parte_7 lermo (PA), in data 25/07/1969 (C.F. , tutti in proprio C.F._10
e n.q. di eredi della sig.ra , nata a [...] Persona_1 in data 19/07/1932 e deceduta in Palermo in data 30/11/2013 e rappre- sentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Sparti e ER Sparti, per mandato in atti;
– parte attrice – CONTRO
(P.I. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Mas- simo D'Azeglio, n. 5 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_5
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Abruzzi, n. C.F._11
88 presso lo studio dell'Avv. Bono Fernanda, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte terza chiamata da Controparte_6
[...
nato a [...], in data [...] (C.F.
[...]
, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Pignatelli C.F._12
Aragona, n. 86 presso lo studio dell'Avv. Zancla Ermanno, che lo rappresen- ta e difende per mandato in atti;
– parte terza chiamata da – Controparte_4
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Terra- santa, n. 7 presso lo studio dell'Avv. Recupero Pietro, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte terza chiamata da – Controparte_5
E
(P.I. , in persona del legale Parte_8 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Palermo, VIA E.
AMARI, n. 66 presso lo studio dell'Avv. Sabrina J. Sanzone che la rappresen- ta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Santi, per mandato in atti;
2 – parte terza chiamata da – Controparte_6
E
(P.I. ), in persona del legale rappresen- Controparte_8 P.IVA_4 tante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Libertà, n. 171 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte terza chiamata da – Controparte_6
OGGETTO: Morte.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 22/09/2025 le parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il fatto e lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori , Parte_1
, , , Controparte_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
, , e Parte_9 Parte_5 Controparte_3 Parte_6 Parte_10
[...
, tutti in proprio e n.q. di eredi della sig.ra , nata a [...]- Persona_1 stellammare del Golfo in data 19/07/1932 e deceduta in Palermo in data
30/11/2013, hanno chiesto la condanna di al Controparte_4 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del decesso della congiunta asseritamente avvenuto in conseguenza dei trat- tamenti sanitari cui era stata sottoposta in occasione del ricovero presso la presso la Casa di Cura convenuta.
Segnatamente, gli attori hanno dedotto che la sig.ra era stata sot- Per_1 toposta ad intervento programmato di rimozione/sostituzione con protesi di aneurisma dell'aorta ascendente presso il Reparto di Chirurgia cardio- toracico-vascolare della convenuta, sebbene all'epoca dei fatti CP_9 avesse 81 anni e fosse affetta da diverse patologie che avrebbero dovuto sconsigliare l'esecuzione di un intervento così invasivo.
Il modulo di consenso informato sottoposto alla congiunta, secondo la prospettazione attorea, non conteneva alcuna concreta informazione in ordi-
3 ne allo specifico trattamento, né al grado di rischio ad esso connesso che, ove conosciuto, avrebbe determinato la medesima a desistere dall'intervento.
Parte attrice ha invocato le risultanze della perizia redatta in sede penale su incarico della Procura della Repubblica (All. 1 intero fascicolo penale) nonché della consulenza tecnica di parte del dott. al fine di indivi- Per_2 duare gli ulteriori profili di responsabilità della convenuta – rap- CP_10 presentati dall'indicazione all'intervento nonostante i rischi connessi, dall'insorgenza della complicanza della lacerazione dell'arteria polmonare e dall'infezione nosocomiale della ferita chirurgica sternale.
Gli attori, quindi, hanno concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare, per tutte le causali sopra indicate, la responsabilità, contrattuale
e/o extracontrattuale, della in persona del Controparte_11 legale rapp.te pro tempore, per tutte le sofferenze patite sopra descritte e per la morte di nata a [...] il [...] e de- Persona_1 ceduta in Palermo il 30.11.2013. - Conseguentemente accertare il diritto degli attori ad avere risarcito, per le causali di cui sopra (o per quelle altre che il Tri- bunale riterrà), i danni di ogni tipo e natura subiti per i titoli e le ragioni sue- sposte e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappre- sentante pro tempore, a risarcire detti danni nei seguenti importi: - € 4.965,84
(oltre interessi legali ex art. 1284 c.c.) per esborsi funerari sostenuti da
[...]
per la morte della madre . - € 300.000,00 per Parte_1 Persona_1 il ristoro del danno non patrimoniale iure hereditatis, o quella somma maggiore
o minore che il giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali (anche ai sensi dell'art. 1284, co. IV, c.c. a far data dalla notifica) e rivalutazione monetaria dalla data dell'intervento per cui è causa sino al soddisfo;
- € 20.000,00 per danno patrimoniale futuro subito da per le ragioni sue- Pt_1 Parte_1 sposte, o quella somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa oltre inte- ressi legali (anche ai sensi dell'art. 1284, co. IV, c.c.) e rivalutazione monetaria dalla data del decesso fino al soddisfo. - € 284.394,30 ad Controparte_12
[..
, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio o quella somma maggiore o
4 minore che il giudice riterrà equa, oltre interessi legali (anche ai sensi dell'art.
1284, co. IV, c.c.) e rivalutazione monetaria dalla data del decesso fino al sod- disfo;
- € 255.554,10 a , a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_6 proprio o quella somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa, oltre in- teressi legali (anche ai sensi dell'art. 1284, co. IV, c.c.) e rivalutazione moneta- ria dalla data del decesso fino al soddisfo;
- € 215.747,40 per ciascuno a:
[...]
, , , , Parte_11 CP_2 Parte_5 Parte_2 Pt_4
, , , , a titolo di
[...] Controparte_3 Parte_7 Persona_3 Pt_3 danno non patrimoniale iure proprio o quella somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa, oltre interessi legali (anche ai sensi dell'art. 1284, co. IV,
c.c.) e rivalutazione monetaria dalla data del decesso fino al soddisfo. Con condanna alle spese di lite oltre accessori di legge (Iva, Cassa, rimborso forfet- tario delle spese)».
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_13 ed ha eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori per
[...] mancata prova della qualità di eredi, la prescrizione del diritto di
[...]
in relazione alla domanda di risarcimento del danno subito iu- CP_14 re proprio in assenza di alcun valido atto interruttivo e, nel merito, ha respin- to ogni addebito, contestando la fondatezza delle domande attoree, sia in or- dine all'an che al quantum, rinviando alla documentazione medica prodotta, dimostrativa dell'esatto adempimento delle prestazioni di assistenza e cura nei confronti della paziente e idonea a confutare la tesi attorea.
La convenuta ha chiesto comunque di chiamare in causa il dott. CP_5
che aveva posto indicazione chirurgica ed eseguito l'intervento come
[...] primo operatore, nonché il dott. , che aveva acquisito il Controparte_6 consenso informato relativo all'intervento proposto ed assistito il chirurgo in qualità di aiuto, medici liberi professionisti non dipendenti della
[...] al fine di ottenere, previo accertamento della loro esclusi- Controparte_15 va responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice ed in ipotesi di soccombenza, l'accertamento del diritto della CP_9
5 Cura a rivalersi nei loro confronti.
La ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «dichiarare la CP_10 carenza di legittimazione attiva di parte attrice ad incardinare il presente giu- dizio;
- ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto della sig.ra Parte_12
per quanto esposto in narrativa;
Nel merito: - ritenere e dichiarare in-
[...] fondate e non provate le domande attoree e, per l'effetto, rigettarle;
In subordi- ne: - ridotta la domanda di parte attrice nei limiti del danno subìto e provato, condannare in via esclusiva il Dott. e/o il Dott. Controparte_5 CP_6
, al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, rigettando ogni
[...] domanda svolta nei confronti della - in ipotesi di Controparte_4 soccombenza, ritenere e dichiarare il diritto della Controparte_4
a rivalersi nei confronti del Dott. e/o del Dott. Controparte_5 CP_16
, per tutte le statuizioni sfavorevoli derivanti dal presente giudizio, con-
[...] dannandoli a rimborsare tutte le somme che la Casa di cura sarà tenuta a versare in conseguenza del giudizio a qualunque titolo, ivi compresi il rimborso di somme e/o il risarcimento dei danni e/o il pagamento delle spese proces- suali e legali;
- in ipotesi di condanna solidale, accertate le quote interne di re- sponsabilità, ritenere e dichiarare il diritto di regresso della Controparte_4
ex artt. 1299 e/o 2055 c.c., nei confronti del Dott.
[...] Persona_4
e/o del Dott. , per la loro quota interna di responsa-
[...] Controparte_6 bilità, condannando i predetti sanitari a corrispondere alla Casa di Cura le somme versate in eccesso, rispetto alla sua parte effettiva di responsabilità; In ogni caso: - rigettare la domanda di applicazione degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria» .
Autorizzata la chiamata, si è costituito il dott. ed ha Controparte_6 eccepito l'inammissibilità delle domande formulate per l'esistenza di giudica- to ex art. 652 c.p.p. rilevando che, a seguito del rinvio a giudizio dei medici odierni convenuti, tutti gli attori, ad eccezione della sig.ra , si Parte_3 erano costituiti parti civili nel processo penale, che a seguito di ampia istru- zione dibattimentale si era concluso con sentenza n. 3321/2020 dei
6 22/07/2020-14/03/2022 con la quale il Tribunale li aveva assolti dai reati contestati con formula piena “perché il fatto non sussiste” e la suddetta sen- tenza, non essendo stata impugnata, era divenuta irrevocabile.
In ogni caso, il sanitario ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori per assenza di prova della qualità di eredi, l'inammissibilità delle do- mande formulate da soggetti difesi da diversi procuratori, mediante redazio- ne di un unico atto, con unica iscrizione a ruolo da parte di uno solo di essi, la prescrizione di tutte le domande formulate da tutti gli attori, la inammis- sibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda di garanzia formulata da e l'infondatezza sia in ordine all'an che al Controparte_4 quantum delle pretese attoree.
Il sanitario ha, comunque, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la e la fine di es- Parte_8 Controparte_17 sere da queste manlevato per l'ipotesi di soccombenza totale o parziale ed ha concluso chiedendo al Tribunale di «con qualsiasi statuizione, dichiarare CP_1 inammissibili e comunque rigettare, tutte le domande proposte dai signori
e dal perché infondate in fatto ed in diritto
[...] Controparte_4 ed indimostrate e anche per intervenuta decadenza e prescrizione. - in subor- dine, disporre la riduzione del risarcimento del danno richiesto in quanto ec- cessivo e non provato;
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di parte attrice, dichiarare tenuti la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_13 tempore e/o la in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 tempore, a manlevare il dott. per quanto fosse eventual- Controparte_6 mente tenuto a pagare in favore di parte attrice e disporre che la
[...]
in persona del legale rappresen- Parte_13 tante pro tempore e/o la in persona del legale rappresen- Controparte_8 tante pro tempore paghino direttamente il danneggiato ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c.; - condannare la Parte_13
in persona del legale rappresentante pro tempore e/o la
[...] [...]
[...
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare Controparte_19 un importo pari a quello per il quale sarà emessa sentenza di condanna contro il dott. , oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al Controparte_6 soddisfo;
- condannare in ogni caso la Parte_14
in persona del legale rappresentante pro tempore e/o la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a tene- Controparte_8 re indenne il dott. da qualsiasi esborso per spese legali e Controparte_6 ciò anche ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, c.c. In via istruttoria si chiede, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, che vengano sentiti i te- sti che sono già stati escussi in sede penale, ed in particolare i periti nominati dal Tribunale nel corso del dibattimento, al fine di confermare le dichiarazioni rese. Rigettare per il resto la richiesta di CTU formulata dagli attori. Con il be- neficio delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
Si è costituito in giudizio il dott. ed ha eccepito, in primo Controparte_5 luogo, l'esistenza del giudicato penale, nonché la carenza di legittimazione degli attori, la prescrizione del loro diritto a richiedere il risarcimento del danno, l'inammissibilità della domanda di regresso formulata da
[...]
e, comunque, l'infondatezza della stessa nonché delle Controparte_15 pretese attoree.
Il convenuto ha, comunque, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa - con la quale ha dedotto di avere stipulato una Controparte_20 polizza per assicurativa - per essere da questa manlevato in ipotesi di soc- combenza ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «ritenere e di- chiarare l'efficacia di giudicato nel presente giudizio civile, anche ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 652 .cp.c. e 654 c.p.p. e dei principi giuridici valevoli in materia, della sentenza penale irrevocabile n. 3321/2020 resa dal Tribunale di Palermo Giudice Monocratico della IV sezione penale, Dott. ER NO nel processo penale iscritto al R.g. Notizie di Reato n. 16167/2014 e n.
4538/2016 R.G. Tribunale, di assoluzione del Dott. dall'im- Controparte_5 putazione allo stesso contestata, perché il fatto non sussiste, pronunciata in
8 seguito a dibattimento e nel cui giudizio erano costituiti parti civili i sigg.ri
[...]
, , , , CP_21 Controparte_1 CP_2 Parte_5 [...]
, , , e CP_22 Parte_4 Controparte_3 Parte_6 Parte_10
[...
, attori del presente giudizio, e, pertanto ed in ogni caso e comunque, ritene- re e dichiarare insussistente qualsivoglia responsabilità professionale nel caso di specie del dott. e rigettare integralmente , pertanto, e co-
Controparte_5 munque, anche in quanto inammissibili, illegittime ed infondate – e comunque non provate – le domande quali proposte nel presente giudizio nei confronti del del dott. e quindi rigettare integralmente, in mancanza dei re-
Controparte_5 lativi presupposti di fatto e di diritto, la domanda di regresso e rivalsa formula- ta nel presente giudizio da “ nei confronti del Controparte_4 dott. dichiarando la immediata estromissione dal presente
Controparte_5 giudizio del dott. con vittoria delle spese del giudizio e com-
Controparte_5 petenze legali e condannare alla refusione nei Controparte_4 confronti del dott. delle spese del giudizio e competenze legali
Controparte_5 del giudizio, e comunque da porre a carico della parte che vi ha dato causa.
Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice ad incardinare il presente giudizio e la inammissibilità delle domande dagli attori proposte nel presente giudizio;
ritenere e dichiarare, in via pregiudiziale, la prescrizione del diritto della sig.ra in e nel merito rigettare integralmente le do- CP_14 CP_1 mande attrici ed in subordine nel caso di accolgimento delel domande attrici condannare unicamente ed in via esclusiva la convenuta struttura sanitaria ed, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni tutte proposte nel presente atto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in ogni caso ritenere e dichiarare l'efficacia di giudicato nel presente giudizio civile, anche ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 652 .cp.c. e 654 c.p.p. e dei principi giuridi- ci valevoli in materia, della sentenza penale irrevocabile n. 3321/2020 resa dal Tribunale di Palermo Giudice Monocratico della IV sezione penale, Dott.
ER NO nel processo penale iscritto al R.g. Notizie di Reato n. 16167/2014
9 e n. 4538/2016 R.G. Tribunale, di assoluzione del Dott. Controparte_5 dall'imputazione allo stesso contestata, perché il fatto non sussiste, pronuncia- ta in seguito a dibattimento e nel cui giudizio erano costituiti parti civili i sigg.ri
, , Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_5
, , e Parte_2 Parte_4 Controparte_3 Parte_6 [...]
, attori del presente giudizio, e, pertanto ed in ogni caso e comunque, CP_23 ritenere e dichiarare insussistente qualsivolgia responsabilità professionale nel caso di specie del dott. e rigettare integralmente , pertan- Controparte_5 to, e comunque, anche in quanto inammissibili, illegittime ed infondate – e co- munque non provate – le domande quali proposte nel presente giudizio da
“ e da chiunque nei confronti del dott. Controparte_4 CP_5
e quindi rigettare integralmente, in mancanza dei relativi presupposti
[...] di fatto e di diritto ed in quanto inammissibile, illegittima ed infondata nonché non provata, la domanda di regresso e rivalsa ed ogni domanda quale formu- lata nel presente giudizio da “ e da chiunque nei Controparte_4 confronti del dott. e condannare Controparte_5 Controparte_4
alla refusione in favore del dott. delle spese del giudi-
[...] Controparte_5 zio e competenze legali del giudizio e comunque ed altresi da porre a carico della parte che vi ha dato causa. In via meramente subordinata e nella invero- simile ipotesi di accoglimento delle domande quali proposte nel presente giudi- zio da “ nei confronti del dott. , Controparte_4 Controparte_5
e comunque da chiunque, fatte valere nel presente giudizio nei confronti del
distinguere le singole condotte, qualificandole per quota e Controparte_5 grado, condannare comunque unicamente la convenuta struttura sanitaria nei confronti degli attori e limitare in ogni caso la domanda di regresso e rivalsa della struttura sanitaria convenuta, sulla quale grava comunque il rischio di impresa, restando almeno il 50% a carico di quest'ultima, e suddividendo la restante quota su tutti i medici , e ritenere e dichiarare in ogni caso il diritto del dott. sussistendo i presupposti, ad essere integralmente Controparte_5 manlevato, in forza della legate polizze, da in persona Controparte_20
10 del legale rappresentante pro-tempore, e comunque condannare l'
[...]
a manlevare e tenere integralmente indenne il dott. CP_20 CP_5 da qualsiasi somma, anche per spese legali, al cui pagamento dovesse
[...] essere per assurdo (e comunque illegittimamente ) condannato con la emitten- da sentenza, in forza delle polizze richiamate e delle polizze tutte allegate al presente atto e comunque nel presente giudizio nei modi e termini di rito, con- dannando la predetta società assicuratrice anche e comunque ed in ogni caso alle spese di resistenza ex art. 1917 comma terzo cpc, in favore del dott.
[...]
. Con salvezza di spese, competenze ed onorari del giudizio in fa- Persona_4 vore del dott. da porre comunque a carico della parte che vi Controparte_5 ha dato causa».
Autorizzate le chiamate, si sono costituite in giudizio tutte e tre le Compa- gnie di assicurazione, associandosi alle eccezioni formulate dai rispettivi as- sicurati anche in relazione alle domande di rivalsa formulate da
[...]
Controparte_15 ha eccepito, altresì, la inoperatività della garanzia Controparte_20 assicurativa, i limiti di cui alle condizioni di polizza in ordina al massimale e l'applicabilità dell'art. 1910 cod. civ. e, nel merito, ha invocato il rigetto sia delle domande attoree, che di quella di rivalsa esercitata da Controparte_4 ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Nel merito - Ri-
[...] tenere e dichiarare l'esistenza del giudicato penale e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda e da chiunque proposta in danno del dott. - Ri- CP_5 tenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori e, per
l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda e da chiunque proposta in danno del dott. - Ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento CP_5 eventualmente spettante alla sig.ra e, per l'effetto, riget- Controparte_14 tare la domanda da quest'ultima proposta;
- Ritenere e dichiarare, per quanto in premessa, l'inoperatività della copertura assicurativa invocata dal dott.
e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia da questi proposta nei CP_5 confronti di;
- In subordine, ritenere e dichia- Controparte_7
11 rare infondata ed inammissibile, l'azione di rivalsa proposta dalla Parte_15
[..
nei confronti del dott. e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda CP_5
e da chiunque proposta in danno di;
- Sempre Controparte_7 in via subordinata, ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea e, per
l'effetto, rigettarla;
- Ancora in via subordinata, ridurla a quanto di ragione in esito alle risultanze istruttorie;
- In via ulteriormente gradata e nell'ipotesi non temuta in cui venisse ritenuta l'operatività della copertura assicurativa, con- dannare la comparente a garantire il dott. nei limiti della polizza e del CP_5 massimale ivi indicato, della quota di responsabilità a lui ascrivibile con esclu- sione di qualsivoglia vincolo di solidarietà con gli altri convenuti. - In tale ipote- si, statuire giusto il disposto dell'art. 1910 c.c. - Rigettare la domanda di cu- mulo tra interessi e rivalutazione monetaria».
dal canto suo, ha eccepito l'intervenuta pre- Parte_8 scrizione del diritto assicurativo e, in ogni caso, la inammissibilità ed infon- datezza della domanda di rivalsa proposta dalla clinica nei confronti del dott.
nonché l'inoperatività della polizza rispetto a tale domanda e, in CP_6 estremo subordine, i limiti di operatività della garanzia ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «in via principale, rigettare la domanda di rivalsa proposta dalla nei confronti del dott. Controparte_11 [...]
in quanto inammissibile, illegittima ed infondata, ovvero, in CP_16 subordine, limitarla con riguardo al quantum al provato rispetto alla quota esclusiva di responsabilità del medico. Con riguardo al rapporto assicurativo tra ed il dott. : in via preliminare, Parte_13 Controparte_6 accertare e dichiarare la prescrizione di ogni diritto assicurativo ai sensi dell'art. 2952 c.c.; in via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 n. 4 contratto in assenza di azione di rivalsa per colpa grave da parte della struttura sanitaria nei confron- ti del dott. ; in subordine, accertare e dichiarare l'esclusione dalla ga- CP_6 ranzia del rischio derivante dalla mancanza di consenso informato,
l'inoperatività di fatto della polizza di in virtù di quanto Parte_13
12 previsto dagli artt. 2 e 16 c.g.a. alla luce delle polizze di e/o di Controparte_8
AM Trust delle quali il dott. può beneficiare, ovvero per violazione di CP_6 quanto disposto dall'art. 1914 c.c.; in ulteriore subordine, determinare la quota di responsabilità diretta del dott. e, per l'effetto di quanto Controparte_6 disposto dagli artt. 16 e 18 c.g.a., limitare l'indennizzo alla sola quota di re- sponsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione del vincolo di solidarietà passiva;
sempre in subordine, accertare gli ulteriori limiti della garanzia, per tutte le ragioni esposte, con particolare riguardo al massimale di polizza di €
1.000.000,00 oltre il quale non potrà rispondere. Con Parte_13 vittoria delle spese legali, oltre a rimborso spese generali 15%, nonché C.P.A. e
I.V.A. come per legge».
Infine, nel costituirsi, ha eccepito la inammissibilità Controparte_8 della domanda di garanzia formulata dalla nei confronti del CP_9 dott. e, comunque, l'infondatezza della stessa, al pari di quella at- CP_6 torea.
La Compagnia di assicurazione, nei rapporti con il proprio assicurato, ha invocato i limiti della copertura assicurativa ed ha, quindi, concluso chie- dendo al Tribunale di «Rigettare qualsivoglia domanda formulata nei confronti del dott. in quanto inammissibile ed infondata. In via subordinata, CP_6 graduare gli eventuali profili di responsabilità in ragione dei contributi causali apportati da ciascuno dei convenuti e/o terzi chiamati, individuando la specifi- ca quota di responsabilità eventualmente imputabile all'assicurato. Ritenere e dichiarare che la copertura assicurativa opera con i limiti dedotti nella superio- re narrativa e che, in ogni caso, la Compagnia assicurativa odierna comparen- te non può essere chiamata a garantire l'assicurato per fatti e colpe a lui non direttamente addebitabili e riconducibili. Con vittoria di spese e compensi».
Emesso il decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., in seno alla memoria depositata ai sensi del primo ter- mine, dopo avere dedotto di avere appreso Controparte_4 della assoluzione con formula piena solo attraverso la loro comparsa di costi-
13 tuzione dei sanitari e lamentato che, altrimenti, non avrebbe provveduto a chiamarli in giudizio, ha invocato l'efficacia del giudicato nei propri confronti.
Nel medesimo termine, gli attori, con riguardo all'eccezione di giudicato, hanno rilevato di avere promosso il presente giudizio nei soli confronti della la quale, non avendo partecipato al Controparte_11 giudizio penale, non poteva avvalersi del giudicato esterno e che, inoltre, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, essa, a pena di decadenza, avrebbe dovuto essere sollevata dalla convenuta in comparsa di costituzione e non con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. n. 1.
Infine, parte attrice ha dedotto che l'assoluzione dei dott.ri e CP_6 era avvenuta per incertezza del quadro probatorio e ciò non impediva CP_5 al giudice civile di riesaminare i fatti per giungere ad una pronuncia di re- sponsabilità secondo il criterio civilistico “del più probabile che non” e, in ogni caso, i profili di responsabilità dedotti nel presente giudizio contro
[...] erano diversi rispetto a quelli trattati nel giudizio Controparte_24 penale.
Con ordinanza riservata del 21/01/2025 il G.I. ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa «rinuncia da parte degli attori alle domande ed all'azione promossa in seno al presente giudizio;
pagamento da parte degli at- tori delle spese di lite sostenute da e dai Controparte_11 dott.ri e liquidate in euro 4.711,00 cia- Controparte_5 Controparte_6 scuno oltre rimborso spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A., alla luce dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014, (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022 mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità per le prime tre fa- si e compensazione delle spese di lite tra i dott.ri e Controparte_5 CP_6
e le rispettive compagnie di assicurazione chiamate in causa».
[...]
La il dott. , il dott. Controparte_25 CP_5 CP_6
14 e hanno aderito alla proposta conciliativa, Parte_13 CP_8 mentre gi attori hanno espresso un motivato dissenso ribadendo le posizioni già espresse nei propri scritti difensivi e ha preso atto della mancata CP_20 adesione della parte attrice.
Pertanto, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 22/09/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. sulle conclusioni come sopra rassegnate.
Tanto premesso, avendo gli attori agito sia per conseguire, iure successio- nis, il risarcimento dei danni biologico, morale ed esistenziale che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, sia per essere ristorati del danno biologico, morale ed esistenziale iure proprio, sofferti in conseguenza della recisione del rapporto familiare ed avendo i convenuti e terzi chiamati eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori per mancata prova della qualità di eredi deve rammentarsi che, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cas- sazione – condiviso da questo giudice – “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rappor- to parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di sog- getto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accetta- zione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami ere- de, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, ido- neo a considerare dimostrata la qualità di erede” (in termini la massima di
Cass. n.16814/2018).
A questo punto si rendono necessarie alcune brevi considerazioni relati- vamente al titolo della responsabilità della struttura sanitaria e al regime probatorio conseguentemente operante.
15 È principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente dece- duto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iu- re proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rap- porto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricove- rato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contrat- to", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass.
14258/2020; 11320/2022).
Pertanto, rispetto alle pretese azionate iure proprio, l'onere probatorio degli attori si estende a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ivi compreso l'elemento soggettivo dell'illecito, ossia la colpa del personale sanitario, non potendo giovarsi della presunzione posta dall'art. 1218 c.c.
Viceversa, per i danni che si assumono subiti direttamente dal paziente e che i superstiti reclamano iure successionis, la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale: a) per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura;
b) per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa si avvale (cfr. Cass.,
3/2/2012, n. 1620; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007,
n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362).
Il riparto dell'onere probatorio è, quindi, retto in tal caso dai medesimi cri- teri fissati in materia contrattuale e, in particolare, dal principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto
16 (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, re- stando a carico di quest'ultimo (e della struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento, stante la presunzione di colpa a suo carico.
Con l'importante precisazione che nelle obbligazioni c.d. di comportamen- to non ogni inadempimento è rilevante nell'ambito dell'azione di responsabi- lità per risarcimento del danno, ma solo quello che costituisce causa (o con- causa) efficiente del danno (Cass. SS.UU. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577).
Ne deriva che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il pa- ziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente al- la produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'atto- re consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insor- genza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate ina- dempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà
l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa dili- genza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nel- la produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicem- bre 2013 n. 27875; e più recentemente, Cass. 11.11.2019 n. 28991) ed indi- care quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass.
21.4.2016 n. 8035; 6.5.2015 n. 8989; 21.7.2011 n. 15993; 7.6.2011 n.
12274).
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è infatti onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso cau- sale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. “del più probabile che non”, la causa del danno, con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria detto nesso
17 non risulta provato, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda dev'essere rigettata (Cass. 18392/17; 4792/13;
17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie o addirittura l'exitus è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione medica versata in atti emerge senz'altro l'instaurazione del rapporto contrattuale della sig.ra Pt_16 con la struttura sanitaria convenuta;
tuttavia, viva contestazione vi è tra
[...] le pari in ordine alla sussistenza dei profili di negligenza dedotti in seno all'atto introduttivo ed al nesso di causalità con il decesso della congiunta degli attori.
Costoro, a fondamento delle loro pretese risarcitorie, hanno prodotto in al- legato all'atto introduttivo, la Relazione di parte a firma del dott. Per_5
e la Perizia redatta in sede penale dai Tecnici incaricati dalla Procura
[...] della Repubblica (All. 1 intero fascicolo penale).
In particolare, come accennato nella ricostruzione in fatto, parte attrice ha allegato profili di responsabilità della per la «temerarietà CP_10 dell'intervento che piuttosto doveva essere sconsigliato, la malpractice in sede intra operatoria con lesioni dell'arteria polmonare, la cattiva gestione delle complicanze postoperatorie previste e prevedibili e quindi prevenibili,
l'infezione nosocomiale a partenza dalla cicatrice chirurgica sternale hanno de- terminato la perdita di chance di sopravvivenza della paziente determinando- ne l'exitus» (pagg. 4 e 5 relazione tecnica di parte all. 3).
Tuttavia, gli attori hanno trascurato di riferire di essersi costituiti parti ci- vili nel processo iscritto al R.G. Notizie di Reato n. 16167/2014 e n.
4538/2016 R.G. Tribunale e che tale processo penale era stato definito con sentenza irrevocabile n. 3321/2020 che ha assolto i dott.ri Controparte_5
18 e dal delitto di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen. con la Controparte_6 formula «perché il fatto non sussiste».
Emerge dagli atti che nel corso del suddetto giudizio penale, era stato di- sposto ed espletato ulteriore accertamento peritale affidato ai CC.TT.UU. dott.ri , Specialista in cardiochirurgia, Persona_6 Persona_7
Specialista in medicina legale e , Specialista in cardio-
[...] Persona_8 logia – i quali, esaminata la documentazione prodotta ed eseguiti, nel con- traddittorio delle parti, gli accertamenti ritenuti necessari – avevano eviden- ziato che «la sig.ra anche ove considerata soggetto con Persona_1 scarsa mobilità e pneumopatico, avrebbe avuto una probabilità di morte sti- mabile in misura massima, nel 9,15%, quindi inferiore al tasso di mortalità annuo per aneurisma stimato nell'11,8% (secondo t'articolo di Parte_17 precedentemente citato). Ne discende la corretta indicazione all'intervento chi- rurgico di sostituzione protesica dell'aneurisma dell'aorta ascendente presen- tato dalla sig.ra ». Per_1
Alla luce di ciò, secondo i Consulenti «la scelta di praticare l'intervento car- diochirurgico di sostituzione dell'aorta ascendente era conforme alle linee gui- da (risalenti al 2010) che raccomandano l'intervento elettivo, anche in pazienti asintomatici, per diametri di 55 mm o più, sia in aorta tricuspide, bicuspide senza disordini connettivali (…), storia familiare, o rapida crescita del diametro
(…) . Ciò a scopo profilattico, al fine di eliminare il rischio di rottura, dissezione
o morte legata alla evoluzione della patologia aneurismatica».
Anche l'intervento chirurgico del 14 settembre 2013 è stato ritenuto dai consulenti come «programmato predisposto ed eseguito in maniera assoluta- mente conforme alle leges artis, fatta eccezione per una lesione di un'arteria polmonare, di scarso significato clinico, non menzionata nel diario chirurgico ma riportata nella cartella anestesiologica».
Quanto alla causa della morte della sig.ra il Tribunale ha ribadito Per_1 che - come confermato dagli stessi C.C.T.T. del PM - tenuto conto dell'indica- zione assoluta all'intervento chirurgico, essa era attribuibile alle complicanze
19 del tamponamento, scaturito dal sanguinamento pericardico subacuto, veri- ficatosi a distanza di 13 giorni dall'intervento chirurgico di sostituzione dell'aorta ascendente e tale complicanza, insita nella procedura chirurgica a cui la sig. è stata indirizzata, non era dipendente da un errore di Per_1 tecnica operatoria;
né tantomeno era derivata dall'omessa sostituzione dell'ami-arco.
In particolare, il Tribunale ha affermato che, secondo i CC.TT.UU., «il de- cesso è correlabile ad una complicanza dell'intervento ma non legata all'omis- sione della sostituzione dell'arco, quanto ad una sindrome organica pericardi- ca, un versamento emorragico di tipo emorragico che non può essere messo, in alcun modo, in relazione causale - per quello che si desume dalla documenta- zione e per quello che è la letteratura scientifica - con la causazione del deces- so» e che «nessuna doglianza può essere riconosciuta all'insorgenza del ver- samento pericardico subacuto a distanza di 14 giorni dalla procedura chirurgi- ca del 16 settembre 2013».
Ancora, nella suddetta sentenza è stato affermato che «l'evento terminale, che ha indotto il decesso della signora (…) si può attribuire ad un'insufficienza multiorgano, un danno multiorgano da shock settico» originato a sua volta da una lesione intestinale derivata da una diverticolosi del colon dalla quale era affetta la paziente, «complicata da un processo ischemico» che «ha creato una rottura di (…) parte dei diverticoli, che poi si è estesa anche ai visceri dirimpet- tai, con la fuoriuscita di materiale fecale e con la formazione di un ascesso, (…) saccato nella cavità addominale: ascesso purulento che (…) è la sorgente dell'infezione, dello shock settico e della morte per coagulo-patia intravascolare disseminata».
Sulla base di siffatte considerazioni, il Tribunale ha affermato che in nes- suno dei pareri formulati da parte dei due collegi, quello del PM e quello no- minato nel corso del giudizio, era stato rintracciato un collegamento eziologi- co tra l'esecuzione dell'operazione e l'innesco del tamponamento cardiaco che aveva fatto seguito al versamento pericardico sicché «sembra che il suddetto
20 versamento possa essere qualificato come evento non prevenibile, legato a qualsiasi tipo di intervento a cuore aperto e non a quello specifico oggetto di esame» e che «secondo le condivisibili conclusioni esposte dagli specialisti
[...]
e di quanto era subentrato ad alcuni giorni di distan- Persona_9 Pt_5 za dall'operazione (versamento pericardico emodinamicamente significativo in
14ma giornata costituisce) purtroppo una delle ineliminabili complicanze insite nella procedura chirurgica».
Ala luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che la suddetta sen- tenza sia stata fondata su un accertamento in concreto, pieno ed effettivo, circa la insussistenza di profili di negligenza in capo ai sanitari in relazione al decesso della paziente e non, come vorrebbe parte attrice, ai sensi del se- condo comma dell'art. 530 cod. proc. pen.
Si tratta, dunque, di giudicato che, essendosi gli attori costituiti parti civili nel giudizio penale contro i sanitari, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., cer- tamente effetti extrapenali nel giudizio civile di danno nei confronti degli im- putati assolti, inibendo al giudice civile di rimettere in discussione l'accerta- mento di "fatto" esitato in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio (anche, dunque, sull'apprezzamento più rigoroso del nesso di causa- lità materiale), che è divenuto accertamento ostativo all'accoglimento nel me- rito della domanda risarcitoria che si fondi sul medesimo "fatto".
Tuttavia, nel presente giudizio, l'azione civile è stata proposta nei confronti della TR sanitaria ( presso la quale fu Controparte_4 ricoverata la sig.ra e presso la quale operavano i medici assolti in Per_1 sede penale i quali, a loro volta, sono stati evocati in giudizio dalla CP_10 medesima.
Ora, secondo la Cassazione, in tale ipotesi, se quel giudicato non può ave- re effetti propri ed immediati, seppur riflessi, anche su parti diverse (ossia la struttura sanitaria) da quelle che abbiano partecipato al giudizio penale (me- dici imputati assolti e danneggiati parti civili), tuttavia, può operare comun- que l'effetto favorevole del giudicato previsto dall'art. 1306, comma 2, c.c., in
21 ragione del rapporto obbligatorio solidale tra la TR sanitaria e i medici
(assolti in sede penale) in essa operanti.
Ciò vale sicuramente per la invocata responsabilità per danni da attività medico-chirurgica che si fonda unicamente sull'erroneo operato del persona- le medico ausiliario della struttura sanitaria poichè il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. postula l'accer- tamento del fatto colposo del personale medico ausiliario, ossia un illecito colpevole dell'autore immediato del fatto, in assenza del quale non è ravvisa- bile alcuna responsabilità contrattuale dell'ente debitore nei confronti del paziente (cfr. anche Cass., 8 maggio 2001, n. 6386).
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza la responsabi- lità della struttura sanitaria per fatto proprio, ex art. 1228 c.c., è autonoma da quella del medico di cui essa si sia avvalsa in qualità di ausiliario, ma en- trambi rispondono in via solidale nei confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti;
imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produ- zione del danno, ma anche allorquando (come nella specie) uno dei condebi- tore risponda per il fatto dell'autore immediato del danno (Cass., 13 agosto
1980, n. 4926; Cass., 18 marzo 2005, n. 5024).
L'imputabilità dell'unico danno a più soggetti è, quindi, condizione neces- saria e sufficiente perché possa ravvisarsi la solidarietà nel debito, sia di fon- te contrattuale (art. 1298 c.c.), sia di fonte extracontrattuale (art. 2055 c.c.), non rilevando la diversità dei titoli (che possono pure concorrere tra loro), ma venendo in rilievo i principi che regolano l'imputazione oggettiva dell'evento dannoso, dei quali l'art. 2055 c.c., costituisce un'esplicitazione (tra le altre:
Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987; Cass., 22 luglio 2005, n. 15431; Cass.,
9 novembre 2006, n. 23918; Cass., 30 marzo 2010, n. 7618; Cass. n.
28987/2019, citata).
Alla luce di quanto evidenziato, ne consegue che, nella fattispecie in esa-
22 me, l'assenza di coincidenza soggettiva tra le parti del giudizio penale e quel- le del giudizio civile di danno non è dirimente per escludere l'efficacia extra- penale del giudicato di assoluzione dei medici della Controparte_4 in favore di quest'ultima struttura sanitaria.
[...]
Invero, la richiesta coincidenza soggettiva risponde al principio - di recente riaffermato dalla Corte di cassazione (Cass., 9 luglio 2019, n. 18325; Cass.,
9 luglio 2020, n. 14481; Cass., 26 aprile 2022, n. 12969) - secondo cui l'effi- cacia riflessa del giudicato costituisce pretesa non riconosciuta dall'ordina- mento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente.
Tuttavia, non è in discussione che, in riferimento alla posizione del terzo, i limiti soggettivi di efficacia del giudicato restano disciplinati dalle norme po- sitive e, tra queste, va annoverata la norma dell'art. 1306 c.c., la quale, in ambito di solidarietà passiva, comporta che il giudicato intervenuto fra il creditore e uno dei debitori solidali non ha effetto contro gli altri debitori
(comma 1), mentre gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore.
In altri termini, in forza dell'art. 1306 c.c. la «presenza della solidarietà passiva impedisce l'effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e consente l'operatività del solo giudicato favorevo- le al terzo» (così Cass. n. 18325/2019).
A tal fine, perché possa operare la fattispecie di cui all'art. 1306, comma
2, c.c., occorre anzitutto che il giudizio si sia svolto solo tra il creditore ed uno dei condebitori, potendo opporre il giudicato favorevole al creditore solo gli altri condebitori solidali che non hanno partecipato al giudizio (tra le tan- te, Cass., 9 gennaio 2019, n. 303).
È, altresì, necessario non solo che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei coobbligati in solido non sia fondata su ragioni personali del con- debitore, ma, altresì, che gli altri condebitori (non partecipi di quel giudizio)
23 abbiano tempestivamente sollevato la relativa eccezione, trattandosi di ecce- zione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio (Cass., 21 dicembre 2011, n.
27906).
In forza di tali ulteriori premesse, ne consegue che, nel caso di specie, l'o- peratività dell'art. 1306, comma 2, c.c. è ravvisabile in ragione del concorso di tutte le richiamate condizioni, sostanziali e processuali.
Sotto il profilo sostanziale, essendo unico il fatto dannoso imputabile a tutti i condebitori (struttura sanitaria e personale medico ausiliario) e risul- tando il "fatto" colpevole dei medici elemento costitutivo, ai sensi dell'art. 1228 c.c., della responsabilità della struttura stessa, il giudicato che escluda l'illecito colpevole degli ausiliari potrà essere opposto, per escludere la pro- pria responsabilità civile, dal condebitore-struttura sanitaria (che non abbia partecipato al giudizio in cui lo stesso giudicato si è formato) al creditore- danneggiato.
E un tale giudicato ben potrà essere costituito da quello assolutorio reso dal giudice penale che, come nella specie, abbia escluso la responsabilità del personale medico in ragione dell'accertamento, effettivo, sull'insussistenza dell'elemento oggettivo del fatto-reato.
Giudicato, come tale, suscettibile di spiegare, quanto all'accertamento ostativo di un diverso apprezzamento fattuale, piena efficacia extra-penale, ex art. 652 c.p.p., nel giudizio civile promosso dal creditore-danneggiato (già costituitosi parte civile nel processo penale) contro l'altro debitore solidale
(struttura sanitaria) per sentirne dichiarata la responsabilità sul presuppo- sto degli stessi fatti oggetto del definito giudizio penale.
Quanto, poi, al profilo processuale, posto che è pacifico che la
[...] non ha partecipato al processo penale in cui il giudicato Controparte_15 assolutorio si è formato, risulta che la stessa ha eccepito l'opponibilità nei confronti di parte attrice di quel giudicato, siccome favorevole ex art. 1306, comma 2, c.c., fin dalla memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. n.
1 allorchè, dopo la costituzione dei dott.ri e ne è venuta a CP_26 Per_2
24 conoscenza.
Né parte attrice che, come detto, nel convenire la TR, ha taciuto la circostanza dell'intervenuto giudicato di assoluzione nei confronti dei sanita- ri, ha fornito alcuna prova della conoscenza anteriore del giudicato da parte di non applicandosi ratione temporis l'art. 13 Controparte_4 della L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. leggi Gelli-Bianco, regolante la responsabi- lità professionale del personale sanitario).
Parte attrice ha dedotto che la responsabilità invocata in seno al presente giudizio nei confronti di atterrebbe a profili di- Controparte_4 versi da quelli oggetto del giudicato in quanto afferenti a profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, affatto esclusi dal giudicato.
In particolare, gli attori hanno dedotto che la responsabilità della Pt_18 ra sarebbe connessa alle circostanze che hanno condotto alla sepsi per infe- zione nosocomiale della sig.ra . Per_1
Sotto tale aspetto, deve ritenersi che competa, invero, a questo giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedot- ti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale (Cass. Civ. 17145/2016).
Tuttavia, è ben possibile che, nell'esercizio di tale potere, il Tribunale ten- ga conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo persino lo stesso "iter" argomentativo del decidente (cfr. da ultimo, Cass.
17316/2018, che ripete un principio assolutamente consolidato).
Secondo un'acquisizione ormai consolidata della giurisprudenza della Cor- te di cassazione, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e cir- costanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero rica- vando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sot-
25 toponendoli al proprio vaglio critico.
Nella specie, alla luce degli accertamenti tecnici svolti in sede penale è emerso che, posta la correttezza dell'indicazione dell'intervento chirurgico di sostituzione protesica dell'aneurisma dell'aorta ascendente, «Quanto verifica- tosi dopo l'intervento- chirurgico (versamento, pericardico emodinamicamente significativo in quattordicesima giornata) rientra, purtroppo, tra le ineliminabili complicanze insite nella procedura chirurgica. Dall'esame della cartella clinica si evince che il decorso iniziale della paziente, nonostante i numerosi fattori di rischio di base, era stato favorevole: la sig.ra era stata estubata preco- Per_1 cemente e nonostante una insorgenza di fibrillazione atriale postoperatoria, aveva ottenuto un sufficiente compenso emodinamico senza sostegno inotropi- co, ed aveva intrapreso anche iniziale mobilizzazione» (cfr. pag. 69 e ss. Rela- zione di C.T.U. espletata in sede penale).
Purtroppo «Questo percorso favorevole si interrompeva (…) con l'avvento di un versamento percardico (verosimilmente emorragico) il 30.09, determinante ostacolo alla corretta funzione cardiaca (tamponante), che non si riusciva a ri- solvere con pericardiocentesi, e richiedente finestra chirurgica. L'ulteriore ag- gressione chirurgica ed anesteosiologica ha determinato una grave alterazione del compenso cardiaco, e fenomeni di bassa portata e attenzioni della funzione renale, che successivamente anche se in maniera altalenate conduceva ad ul- teriori complicazioni, non ultime intestinali, ed a un quadro settico, determinato anche dalla prolungata intubazione, sfociante in una sindrome multiorgano fa- tale».
I Tecnici hanno, infatti, sottolineato che «una riapertura del torace per esplorazione di sanguinamento o tamponamento dopo operazione cardiaca, determina un grave aumento del tasso di complicanze e mortalità. Uno studio retrospettivo relativo a pazienti andati incontro a reintervento chirurgico per sanguinamento o tamponamento, è dimostrato un più alto rischio di mortalità ospedaliera. I fattori di rischio sono costituiti da sternotomia a distanza di tempo dal primo intervento, bassi livelli di ematocrito, incremento dei lattati
26 prima della revisione, età avanzata, procedure cardiache complesse, diabete e insufficienza renale. Il tasso di mortalità e morbilità è direttamente proporzio- nale al lasso di tempo intercorrente tra le due procedure chirurgiche».
CC.TT.UU. sono, quindi, giunti alla conclusione che «In buona sostanza, in assenza di errori di tecnica operatoria (…) lo sviluppo di un tamponamento pe- ricardico subacuto (evento avverso purtroppo insopprimibile dell'intervento a cui la sig.ra è stata sottoposta) ha innescato la catena causale (rein- Per_1 tervento -complicanze post secondo intervento - sepsi – MOF) che ha portato al decesso la paziente. Le complicanze verificatesi, dunque, vanno considerate quali eventi statisticamente insopprimibili nonostante la corretta esecuzione della tecnica operatoria e gestione del periodo post-chirurgico [n.b. enfasi del redattore] attuato dai sanitari della » Controparte_27
(cfr. pag. 71 Relazione di C.T.U. in sede penale).
Alle conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, risulta, quindi, infondata la domanda risarcitoria spiegata dalla parte attrice nei confronti di
[...]
Controparte_11
Restano assorbite, in ragione del principio della ragione più liquida, le ul- teriori questioni poste dalle parti nonché le domande di garanzia spiegate dai terzi chiamati nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione.
In ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte at- trice deve essere, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite soste- nute da al pari di quelle dei terzi chiama- Controparte_11 ti dott. e dott. Controparte_6 Controparte_5
Ed invero, le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto devono essere rimborsate dall'attore nel caso in cui la chiamata in causa era necessaria in relazione alla pretesa attorea, risultata poi infondata
(cfr. Cass., sez. VI Civile n. 6292/19).
27 Le spese vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri in- trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L.
247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta in relazione al- la domanda (indeterminabile media complessità) applicando i valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria esauritasi nella acquisizione documentale, per la quale va applicato il valore minimo.
Sussistono gisti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra i terzi chiamati e le Compagnie di assicurazione chiamate in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definiti- vamente pronunciando così provvede: rigetta le domande formulate da , , Parte_1 Controparte_1
, , , CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e , tutti in proprio e
[...] Controparte_3 Parte_6 Parte_7
n.q. di eredi della sig.ra nei confronti di Persona_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 dott. e dott. che liquida in € 8.991,00 Controparte_6 Controparte_5 ciascuno oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.; compensa integralmente le spese di lite tra i dott.ri e Controparte_6
e le Compagnie in persona del legale Controparte_5 Controparte_20 rappresentante pro tempore, in persona del Parte_8 legale rappresentante pro tempore e in persona del le- Controparte_8 gale rappresentante pro tempore.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 13/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità al- le prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
28
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11722 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
); , nata a AN (TP), in [...] C.F._1 Controparte_1
16/06/1963 (C.F. ) e , nato a [...] C.F._2 CP_2
(TP), in data 05/02/1962 (C.F. ), tutti in proprio e n.q. C.F._3 di eredi della sig.ra , nata a Castellammare del Golfo in [...]- Persona_1 ta 19/07/1932 e deceduta in Palermo in data 30/11/2013 e rappresentati e difesi dall'Avv. Biagio Alessandro Falzone per mandato in atti;
nato ad [...], in data [...] (C.F. Parte_2
); nata a LI (CL), in [...] C.F._4 Parte_3
22/10/1958 (C.F. ); , nato a [...] C.F._5 Parte_4
(TP), in data 09/03/1965 (C.F. ; na- C.F._6 Parte_5 to a Castellammare del Golfo (TP), in data 08/12/1957 (C.F.
; , nato a Palermo (PA), in [...] C.F._7 Controparte_3
13/01/1971 (C.F. ); , nata a [...], C.F._8 Parte_6 in data 20/05/1973 (C.F. ); , nata a [...]- C.F._9 Parte_7 lermo (PA), in data 25/07/1969 (C.F. , tutti in proprio C.F._10
e n.q. di eredi della sig.ra , nata a [...] Persona_1 in data 19/07/1932 e deceduta in Palermo in data 30/11/2013 e rappre- sentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Sparti e ER Sparti, per mandato in atti;
– parte attrice – CONTRO
(P.I. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Mas- simo D'Azeglio, n. 5 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_5
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Abruzzi, n. C.F._11
88 presso lo studio dell'Avv. Bono Fernanda, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte terza chiamata da Controparte_6
[...
nato a [...], in data [...] (C.F.
[...]
, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Pignatelli C.F._12
Aragona, n. 86 presso lo studio dell'Avv. Zancla Ermanno, che lo rappresen- ta e difende per mandato in atti;
– parte terza chiamata da – Controparte_4
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Terra- santa, n. 7 presso lo studio dell'Avv. Recupero Pietro, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte terza chiamata da – Controparte_5
E
(P.I. , in persona del legale Parte_8 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Palermo, VIA E.
AMARI, n. 66 presso lo studio dell'Avv. Sabrina J. Sanzone che la rappresen- ta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Santi, per mandato in atti;
2 – parte terza chiamata da – Controparte_6
E
(P.I. ), in persona del legale rappresen- Controparte_8 P.IVA_4 tante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Libertà, n. 171 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte terza chiamata da – Controparte_6
OGGETTO: Morte.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 22/09/2025 le parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il fatto e lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori , Parte_1
, , , Controparte_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
, , e Parte_9 Parte_5 Controparte_3 Parte_6 Parte_10
[...
, tutti in proprio e n.q. di eredi della sig.ra , nata a [...]- Persona_1 stellammare del Golfo in data 19/07/1932 e deceduta in Palermo in data
30/11/2013, hanno chiesto la condanna di al Controparte_4 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del decesso della congiunta asseritamente avvenuto in conseguenza dei trat- tamenti sanitari cui era stata sottoposta in occasione del ricovero presso la presso la Casa di Cura convenuta.
Segnatamente, gli attori hanno dedotto che la sig.ra era stata sot- Per_1 toposta ad intervento programmato di rimozione/sostituzione con protesi di aneurisma dell'aorta ascendente presso il Reparto di Chirurgia cardio- toracico-vascolare della convenuta, sebbene all'epoca dei fatti CP_9 avesse 81 anni e fosse affetta da diverse patologie che avrebbero dovuto sconsigliare l'esecuzione di un intervento così invasivo.
Il modulo di consenso informato sottoposto alla congiunta, secondo la prospettazione attorea, non conteneva alcuna concreta informazione in ordi-
3 ne allo specifico trattamento, né al grado di rischio ad esso connesso che, ove conosciuto, avrebbe determinato la medesima a desistere dall'intervento.
Parte attrice ha invocato le risultanze della perizia redatta in sede penale su incarico della Procura della Repubblica (All. 1 intero fascicolo penale) nonché della consulenza tecnica di parte del dott. al fine di indivi- Per_2 duare gli ulteriori profili di responsabilità della convenuta – rap- CP_10 presentati dall'indicazione all'intervento nonostante i rischi connessi, dall'insorgenza della complicanza della lacerazione dell'arteria polmonare e dall'infezione nosocomiale della ferita chirurgica sternale.
Gli attori, quindi, hanno concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare, per tutte le causali sopra indicate, la responsabilità, contrattuale
e/o extracontrattuale, della in persona del Controparte_11 legale rapp.te pro tempore, per tutte le sofferenze patite sopra descritte e per la morte di nata a [...] il [...] e de- Persona_1 ceduta in Palermo il 30.11.2013. - Conseguentemente accertare il diritto degli attori ad avere risarcito, per le causali di cui sopra (o per quelle altre che il Tri- bunale riterrà), i danni di ogni tipo e natura subiti per i titoli e le ragioni sue- sposte e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappre- sentante pro tempore, a risarcire detti danni nei seguenti importi: - € 4.965,84
(oltre interessi legali ex art. 1284 c.c.) per esborsi funerari sostenuti da
[...]
per la morte della madre . - € 300.000,00 per Parte_1 Persona_1 il ristoro del danno non patrimoniale iure hereditatis, o quella somma maggiore
o minore che il giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali (anche ai sensi dell'art. 1284, co. IV, c.c. a far data dalla notifica) e rivalutazione monetaria dalla data dell'intervento per cui è causa sino al soddisfo;
- € 20.000,00 per danno patrimoniale futuro subito da per le ragioni sue- Pt_1 Parte_1 sposte, o quella somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa oltre inte- ressi legali (anche ai sensi dell'art. 1284, co. IV, c.c.) e rivalutazione monetaria dalla data del decesso fino al soddisfo. - € 284.394,30 ad Controparte_12
[..
, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio o quella somma maggiore o
4 minore che il giudice riterrà equa, oltre interessi legali (anche ai sensi dell'art.
1284, co. IV, c.c.) e rivalutazione monetaria dalla data del decesso fino al sod- disfo;
- € 255.554,10 a , a titolo di danno non patrimoniale iure Parte_6 proprio o quella somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa, oltre in- teressi legali (anche ai sensi dell'art. 1284, co. IV, c.c.) e rivalutazione moneta- ria dalla data del decesso fino al soddisfo;
- € 215.747,40 per ciascuno a:
[...]
, , , , Parte_11 CP_2 Parte_5 Parte_2 Pt_4
, , , , a titolo di
[...] Controparte_3 Parte_7 Persona_3 Pt_3 danno non patrimoniale iure proprio o quella somma maggiore o minore che il giudice riterrà equa, oltre interessi legali (anche ai sensi dell'art. 1284, co. IV,
c.c.) e rivalutazione monetaria dalla data del decesso fino al soddisfo. Con condanna alle spese di lite oltre accessori di legge (Iva, Cassa, rimborso forfet- tario delle spese)».
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_13 ed ha eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori per
[...] mancata prova della qualità di eredi, la prescrizione del diritto di
[...]
in relazione alla domanda di risarcimento del danno subito iu- CP_14 re proprio in assenza di alcun valido atto interruttivo e, nel merito, ha respin- to ogni addebito, contestando la fondatezza delle domande attoree, sia in or- dine all'an che al quantum, rinviando alla documentazione medica prodotta, dimostrativa dell'esatto adempimento delle prestazioni di assistenza e cura nei confronti della paziente e idonea a confutare la tesi attorea.
La convenuta ha chiesto comunque di chiamare in causa il dott. CP_5
che aveva posto indicazione chirurgica ed eseguito l'intervento come
[...] primo operatore, nonché il dott. , che aveva acquisito il Controparte_6 consenso informato relativo all'intervento proposto ed assistito il chirurgo in qualità di aiuto, medici liberi professionisti non dipendenti della
[...] al fine di ottenere, previo accertamento della loro esclusi- Controparte_15 va responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice ed in ipotesi di soccombenza, l'accertamento del diritto della CP_9
5 Cura a rivalersi nei loro confronti.
La ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «dichiarare la CP_10 carenza di legittimazione attiva di parte attrice ad incardinare il presente giu- dizio;
- ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto della sig.ra Parte_12
per quanto esposto in narrativa;
Nel merito: - ritenere e dichiarare in-
[...] fondate e non provate le domande attoree e, per l'effetto, rigettarle;
In subordi- ne: - ridotta la domanda di parte attrice nei limiti del danno subìto e provato, condannare in via esclusiva il Dott. e/o il Dott. Controparte_5 CP_6
, al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, rigettando ogni
[...] domanda svolta nei confronti della - in ipotesi di Controparte_4 soccombenza, ritenere e dichiarare il diritto della Controparte_4
a rivalersi nei confronti del Dott. e/o del Dott. Controparte_5 CP_16
, per tutte le statuizioni sfavorevoli derivanti dal presente giudizio, con-
[...] dannandoli a rimborsare tutte le somme che la Casa di cura sarà tenuta a versare in conseguenza del giudizio a qualunque titolo, ivi compresi il rimborso di somme e/o il risarcimento dei danni e/o il pagamento delle spese proces- suali e legali;
- in ipotesi di condanna solidale, accertate le quote interne di re- sponsabilità, ritenere e dichiarare il diritto di regresso della Controparte_4
ex artt. 1299 e/o 2055 c.c., nei confronti del Dott.
[...] Persona_4
e/o del Dott. , per la loro quota interna di responsa-
[...] Controparte_6 bilità, condannando i predetti sanitari a corrispondere alla Casa di Cura le somme versate in eccesso, rispetto alla sua parte effettiva di responsabilità; In ogni caso: - rigettare la domanda di applicazione degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria» .
Autorizzata la chiamata, si è costituito il dott. ed ha Controparte_6 eccepito l'inammissibilità delle domande formulate per l'esistenza di giudica- to ex art. 652 c.p.p. rilevando che, a seguito del rinvio a giudizio dei medici odierni convenuti, tutti gli attori, ad eccezione della sig.ra , si Parte_3 erano costituiti parti civili nel processo penale, che a seguito di ampia istru- zione dibattimentale si era concluso con sentenza n. 3321/2020 dei
6 22/07/2020-14/03/2022 con la quale il Tribunale li aveva assolti dai reati contestati con formula piena “perché il fatto non sussiste” e la suddetta sen- tenza, non essendo stata impugnata, era divenuta irrevocabile.
In ogni caso, il sanitario ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori per assenza di prova della qualità di eredi, l'inammissibilità delle do- mande formulate da soggetti difesi da diversi procuratori, mediante redazio- ne di un unico atto, con unica iscrizione a ruolo da parte di uno solo di essi, la prescrizione di tutte le domande formulate da tutti gli attori, la inammis- sibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda di garanzia formulata da e l'infondatezza sia in ordine all'an che al Controparte_4 quantum delle pretese attoree.
Il sanitario ha, comunque, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la e la fine di es- Parte_8 Controparte_17 sere da queste manlevato per l'ipotesi di soccombenza totale o parziale ed ha concluso chiedendo al Tribunale di «con qualsiasi statuizione, dichiarare CP_1 inammissibili e comunque rigettare, tutte le domande proposte dai signori
e dal perché infondate in fatto ed in diritto
[...] Controparte_4 ed indimostrate e anche per intervenuta decadenza e prescrizione. - in subor- dine, disporre la riduzione del risarcimento del danno richiesto in quanto ec- cessivo e non provato;
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di parte attrice, dichiarare tenuti la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_13 tempore e/o la in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 tempore, a manlevare il dott. per quanto fosse eventual- Controparte_6 mente tenuto a pagare in favore di parte attrice e disporre che la
[...]
in persona del legale rappresen- Parte_13 tante pro tempore e/o la in persona del legale rappresen- Controparte_8 tante pro tempore paghino direttamente il danneggiato ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c.; - condannare la Parte_13
in persona del legale rappresentante pro tempore e/o la
[...] [...]
[...
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare Controparte_19 un importo pari a quello per il quale sarà emessa sentenza di condanna contro il dott. , oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al Controparte_6 soddisfo;
- condannare in ogni caso la Parte_14
in persona del legale rappresentante pro tempore e/o la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a tene- Controparte_8 re indenne il dott. da qualsiasi esborso per spese legali e Controparte_6 ciò anche ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, c.c. In via istruttoria si chiede, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, che vengano sentiti i te- sti che sono già stati escussi in sede penale, ed in particolare i periti nominati dal Tribunale nel corso del dibattimento, al fine di confermare le dichiarazioni rese. Rigettare per il resto la richiesta di CTU formulata dagli attori. Con il be- neficio delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
Si è costituito in giudizio il dott. ed ha eccepito, in primo Controparte_5 luogo, l'esistenza del giudicato penale, nonché la carenza di legittimazione degli attori, la prescrizione del loro diritto a richiedere il risarcimento del danno, l'inammissibilità della domanda di regresso formulata da
[...]
e, comunque, l'infondatezza della stessa nonché delle Controparte_15 pretese attoree.
Il convenuto ha, comunque, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa - con la quale ha dedotto di avere stipulato una Controparte_20 polizza per assicurativa - per essere da questa manlevato in ipotesi di soc- combenza ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «ritenere e di- chiarare l'efficacia di giudicato nel presente giudizio civile, anche ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 652 .cp.c. e 654 c.p.p. e dei principi giuridici valevoli in materia, della sentenza penale irrevocabile n. 3321/2020 resa dal Tribunale di Palermo Giudice Monocratico della IV sezione penale, Dott. ER NO nel processo penale iscritto al R.g. Notizie di Reato n. 16167/2014 e n.
4538/2016 R.G. Tribunale, di assoluzione del Dott. dall'im- Controparte_5 putazione allo stesso contestata, perché il fatto non sussiste, pronunciata in
8 seguito a dibattimento e nel cui giudizio erano costituiti parti civili i sigg.ri
[...]
, , , , CP_21 Controparte_1 CP_2 Parte_5 [...]
, , , e CP_22 Parte_4 Controparte_3 Parte_6 Parte_10
[...
, attori del presente giudizio, e, pertanto ed in ogni caso e comunque, ritene- re e dichiarare insussistente qualsivoglia responsabilità professionale nel caso di specie del dott. e rigettare integralmente , pertanto, e co-
Controparte_5 munque, anche in quanto inammissibili, illegittime ed infondate – e comunque non provate – le domande quali proposte nel presente giudizio nei confronti del del dott. e quindi rigettare integralmente, in mancanza dei re-
Controparte_5 lativi presupposti di fatto e di diritto, la domanda di regresso e rivalsa formula- ta nel presente giudizio da “ nei confronti del Controparte_4 dott. dichiarando la immediata estromissione dal presente
Controparte_5 giudizio del dott. con vittoria delle spese del giudizio e com-
Controparte_5 petenze legali e condannare alla refusione nei Controparte_4 confronti del dott. delle spese del giudizio e competenze legali
Controparte_5 del giudizio, e comunque da porre a carico della parte che vi ha dato causa.
Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice ad incardinare il presente giudizio e la inammissibilità delle domande dagli attori proposte nel presente giudizio;
ritenere e dichiarare, in via pregiudiziale, la prescrizione del diritto della sig.ra in e nel merito rigettare integralmente le do- CP_14 CP_1 mande attrici ed in subordine nel caso di accolgimento delel domande attrici condannare unicamente ed in via esclusiva la convenuta struttura sanitaria ed, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni tutte proposte nel presente atto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in ogni caso ritenere e dichiarare l'efficacia di giudicato nel presente giudizio civile, anche ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 652 .cp.c. e 654 c.p.p. e dei principi giuridi- ci valevoli in materia, della sentenza penale irrevocabile n. 3321/2020 resa dal Tribunale di Palermo Giudice Monocratico della IV sezione penale, Dott.
ER NO nel processo penale iscritto al R.g. Notizie di Reato n. 16167/2014
9 e n. 4538/2016 R.G. Tribunale, di assoluzione del Dott. Controparte_5 dall'imputazione allo stesso contestata, perché il fatto non sussiste, pronuncia- ta in seguito a dibattimento e nel cui giudizio erano costituiti parti civili i sigg.ri
, , Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_5
, , e Parte_2 Parte_4 Controparte_3 Parte_6 [...]
, attori del presente giudizio, e, pertanto ed in ogni caso e comunque, CP_23 ritenere e dichiarare insussistente qualsivolgia responsabilità professionale nel caso di specie del dott. e rigettare integralmente , pertan- Controparte_5 to, e comunque, anche in quanto inammissibili, illegittime ed infondate – e co- munque non provate – le domande quali proposte nel presente giudizio da
“ e da chiunque nei confronti del dott. Controparte_4 CP_5
e quindi rigettare integralmente, in mancanza dei relativi presupposti
[...] di fatto e di diritto ed in quanto inammissibile, illegittima ed infondata nonché non provata, la domanda di regresso e rivalsa ed ogni domanda quale formu- lata nel presente giudizio da “ e da chiunque nei Controparte_4 confronti del dott. e condannare Controparte_5 Controparte_4
alla refusione in favore del dott. delle spese del giudi-
[...] Controparte_5 zio e competenze legali del giudizio e comunque ed altresi da porre a carico della parte che vi ha dato causa. In via meramente subordinata e nella invero- simile ipotesi di accoglimento delle domande quali proposte nel presente giudi- zio da “ nei confronti del dott. , Controparte_4 Controparte_5
e comunque da chiunque, fatte valere nel presente giudizio nei confronti del
distinguere le singole condotte, qualificandole per quota e Controparte_5 grado, condannare comunque unicamente la convenuta struttura sanitaria nei confronti degli attori e limitare in ogni caso la domanda di regresso e rivalsa della struttura sanitaria convenuta, sulla quale grava comunque il rischio di impresa, restando almeno il 50% a carico di quest'ultima, e suddividendo la restante quota su tutti i medici , e ritenere e dichiarare in ogni caso il diritto del dott. sussistendo i presupposti, ad essere integralmente Controparte_5 manlevato, in forza della legate polizze, da in persona Controparte_20
10 del legale rappresentante pro-tempore, e comunque condannare l'
[...]
a manlevare e tenere integralmente indenne il dott. CP_20 CP_5 da qualsiasi somma, anche per spese legali, al cui pagamento dovesse
[...] essere per assurdo (e comunque illegittimamente ) condannato con la emitten- da sentenza, in forza delle polizze richiamate e delle polizze tutte allegate al presente atto e comunque nel presente giudizio nei modi e termini di rito, con- dannando la predetta società assicuratrice anche e comunque ed in ogni caso alle spese di resistenza ex art. 1917 comma terzo cpc, in favore del dott.
[...]
. Con salvezza di spese, competenze ed onorari del giudizio in fa- Persona_4 vore del dott. da porre comunque a carico della parte che vi Controparte_5 ha dato causa».
Autorizzate le chiamate, si sono costituite in giudizio tutte e tre le Compa- gnie di assicurazione, associandosi alle eccezioni formulate dai rispettivi as- sicurati anche in relazione alle domande di rivalsa formulate da
[...]
Controparte_15 ha eccepito, altresì, la inoperatività della garanzia Controparte_20 assicurativa, i limiti di cui alle condizioni di polizza in ordina al massimale e l'applicabilità dell'art. 1910 cod. civ. e, nel merito, ha invocato il rigetto sia delle domande attoree, che di quella di rivalsa esercitata da Controparte_4 ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Nel merito - Ri-
[...] tenere e dichiarare l'esistenza del giudicato penale e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda e da chiunque proposta in danno del dott. - Ri- CP_5 tenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori e, per
l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda e da chiunque proposta in danno del dott. - Ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento CP_5 eventualmente spettante alla sig.ra e, per l'effetto, riget- Controparte_14 tare la domanda da quest'ultima proposta;
- Ritenere e dichiarare, per quanto in premessa, l'inoperatività della copertura assicurativa invocata dal dott.
e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia da questi proposta nei CP_5 confronti di;
- In subordine, ritenere e dichia- Controparte_7
11 rare infondata ed inammissibile, l'azione di rivalsa proposta dalla Parte_15
[..
nei confronti del dott. e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda CP_5
e da chiunque proposta in danno di;
- Sempre Controparte_7 in via subordinata, ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea e, per
l'effetto, rigettarla;
- Ancora in via subordinata, ridurla a quanto di ragione in esito alle risultanze istruttorie;
- In via ulteriormente gradata e nell'ipotesi non temuta in cui venisse ritenuta l'operatività della copertura assicurativa, con- dannare la comparente a garantire il dott. nei limiti della polizza e del CP_5 massimale ivi indicato, della quota di responsabilità a lui ascrivibile con esclu- sione di qualsivoglia vincolo di solidarietà con gli altri convenuti. - In tale ipote- si, statuire giusto il disposto dell'art. 1910 c.c. - Rigettare la domanda di cu- mulo tra interessi e rivalutazione monetaria».
dal canto suo, ha eccepito l'intervenuta pre- Parte_8 scrizione del diritto assicurativo e, in ogni caso, la inammissibilità ed infon- datezza della domanda di rivalsa proposta dalla clinica nei confronti del dott.
nonché l'inoperatività della polizza rispetto a tale domanda e, in CP_6 estremo subordine, i limiti di operatività della garanzia ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «in via principale, rigettare la domanda di rivalsa proposta dalla nei confronti del dott. Controparte_11 [...]
in quanto inammissibile, illegittima ed infondata, ovvero, in CP_16 subordine, limitarla con riguardo al quantum al provato rispetto alla quota esclusiva di responsabilità del medico. Con riguardo al rapporto assicurativo tra ed il dott. : in via preliminare, Parte_13 Controparte_6 accertare e dichiarare la prescrizione di ogni diritto assicurativo ai sensi dell'art. 2952 c.c.; in via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 n. 4 contratto in assenza di azione di rivalsa per colpa grave da parte della struttura sanitaria nei confron- ti del dott. ; in subordine, accertare e dichiarare l'esclusione dalla ga- CP_6 ranzia del rischio derivante dalla mancanza di consenso informato,
l'inoperatività di fatto della polizza di in virtù di quanto Parte_13
12 previsto dagli artt. 2 e 16 c.g.a. alla luce delle polizze di e/o di Controparte_8
AM Trust delle quali il dott. può beneficiare, ovvero per violazione di CP_6 quanto disposto dall'art. 1914 c.c.; in ulteriore subordine, determinare la quota di responsabilità diretta del dott. e, per l'effetto di quanto Controparte_6 disposto dagli artt. 16 e 18 c.g.a., limitare l'indennizzo alla sola quota di re- sponsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione del vincolo di solidarietà passiva;
sempre in subordine, accertare gli ulteriori limiti della garanzia, per tutte le ragioni esposte, con particolare riguardo al massimale di polizza di €
1.000.000,00 oltre il quale non potrà rispondere. Con Parte_13 vittoria delle spese legali, oltre a rimborso spese generali 15%, nonché C.P.A. e
I.V.A. come per legge».
Infine, nel costituirsi, ha eccepito la inammissibilità Controparte_8 della domanda di garanzia formulata dalla nei confronti del CP_9 dott. e, comunque, l'infondatezza della stessa, al pari di quella at- CP_6 torea.
La Compagnia di assicurazione, nei rapporti con il proprio assicurato, ha invocato i limiti della copertura assicurativa ed ha, quindi, concluso chie- dendo al Tribunale di «Rigettare qualsivoglia domanda formulata nei confronti del dott. in quanto inammissibile ed infondata. In via subordinata, CP_6 graduare gli eventuali profili di responsabilità in ragione dei contributi causali apportati da ciascuno dei convenuti e/o terzi chiamati, individuando la specifi- ca quota di responsabilità eventualmente imputabile all'assicurato. Ritenere e dichiarare che la copertura assicurativa opera con i limiti dedotti nella superio- re narrativa e che, in ogni caso, la Compagnia assicurativa odierna comparen- te non può essere chiamata a garantire l'assicurato per fatti e colpe a lui non direttamente addebitabili e riconducibili. Con vittoria di spese e compensi».
Emesso il decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., in seno alla memoria depositata ai sensi del primo ter- mine, dopo avere dedotto di avere appreso Controparte_4 della assoluzione con formula piena solo attraverso la loro comparsa di costi-
13 tuzione dei sanitari e lamentato che, altrimenti, non avrebbe provveduto a chiamarli in giudizio, ha invocato l'efficacia del giudicato nei propri confronti.
Nel medesimo termine, gli attori, con riguardo all'eccezione di giudicato, hanno rilevato di avere promosso il presente giudizio nei soli confronti della la quale, non avendo partecipato al Controparte_11 giudizio penale, non poteva avvalersi del giudicato esterno e che, inoltre, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, essa, a pena di decadenza, avrebbe dovuto essere sollevata dalla convenuta in comparsa di costituzione e non con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. n. 1.
Infine, parte attrice ha dedotto che l'assoluzione dei dott.ri e CP_6 era avvenuta per incertezza del quadro probatorio e ciò non impediva CP_5 al giudice civile di riesaminare i fatti per giungere ad una pronuncia di re- sponsabilità secondo il criterio civilistico “del più probabile che non” e, in ogni caso, i profili di responsabilità dedotti nel presente giudizio contro
[...] erano diversi rispetto a quelli trattati nel giudizio Controparte_24 penale.
Con ordinanza riservata del 21/01/2025 il G.I. ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa «rinuncia da parte degli attori alle domande ed all'azione promossa in seno al presente giudizio;
pagamento da parte degli at- tori delle spese di lite sostenute da e dai Controparte_11 dott.ri e liquidate in euro 4.711,00 cia- Controparte_5 Controparte_6 scuno oltre rimborso spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A., alla luce dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014, (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022 mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità per le prime tre fa- si e compensazione delle spese di lite tra i dott.ri e Controparte_5 CP_6
e le rispettive compagnie di assicurazione chiamate in causa».
[...]
La il dott. , il dott. Controparte_25 CP_5 CP_6
14 e hanno aderito alla proposta conciliativa, Parte_13 CP_8 mentre gi attori hanno espresso un motivato dissenso ribadendo le posizioni già espresse nei propri scritti difensivi e ha preso atto della mancata CP_20 adesione della parte attrice.
Pertanto, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 22/09/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. sulle conclusioni come sopra rassegnate.
Tanto premesso, avendo gli attori agito sia per conseguire, iure successio- nis, il risarcimento dei danni biologico, morale ed esistenziale che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, sia per essere ristorati del danno biologico, morale ed esistenziale iure proprio, sofferti in conseguenza della recisione del rapporto familiare ed avendo i convenuti e terzi chiamati eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori per mancata prova della qualità di eredi deve rammentarsi che, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cas- sazione – condiviso da questo giudice – “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rappor- to parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di sog- getto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accetta- zione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami ere- de, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, ido- neo a considerare dimostrata la qualità di erede” (in termini la massima di
Cass. n.16814/2018).
A questo punto si rendono necessarie alcune brevi considerazioni relati- vamente al titolo della responsabilità della struttura sanitaria e al regime probatorio conseguentemente operante.
15 È principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente dece- duto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iu- re proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rap- porto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricove- rato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contrat- to", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass.
14258/2020; 11320/2022).
Pertanto, rispetto alle pretese azionate iure proprio, l'onere probatorio degli attori si estende a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ivi compreso l'elemento soggettivo dell'illecito, ossia la colpa del personale sanitario, non potendo giovarsi della presunzione posta dall'art. 1218 c.c.
Viceversa, per i danni che si assumono subiti direttamente dal paziente e che i superstiti reclamano iure successionis, la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale: a) per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura;
b) per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa si avvale (cfr. Cass.,
3/2/2012, n. 1620; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007,
n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362).
Il riparto dell'onere probatorio è, quindi, retto in tal caso dai medesimi cri- teri fissati in materia contrattuale e, in particolare, dal principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto
16 (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, re- stando a carico di quest'ultimo (e della struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento, stante la presunzione di colpa a suo carico.
Con l'importante precisazione che nelle obbligazioni c.d. di comportamen- to non ogni inadempimento è rilevante nell'ambito dell'azione di responsabi- lità per risarcimento del danno, ma solo quello che costituisce causa (o con- causa) efficiente del danno (Cass. SS.UU. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577).
Ne deriva che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il pa- ziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente al- la produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'atto- re consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insor- genza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate ina- dempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà
l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa dili- genza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nel- la produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicem- bre 2013 n. 27875; e più recentemente, Cass. 11.11.2019 n. 28991) ed indi- care quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass.
21.4.2016 n. 8035; 6.5.2015 n. 8989; 21.7.2011 n. 15993; 7.6.2011 n.
12274).
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è infatti onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso cau- sale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. “del più probabile che non”, la causa del danno, con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria detto nesso
17 non risulta provato, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda dev'essere rigettata (Cass. 18392/17; 4792/13;
17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie o addirittura l'exitus è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione medica versata in atti emerge senz'altro l'instaurazione del rapporto contrattuale della sig.ra Pt_16 con la struttura sanitaria convenuta;
tuttavia, viva contestazione vi è tra
[...] le pari in ordine alla sussistenza dei profili di negligenza dedotti in seno all'atto introduttivo ed al nesso di causalità con il decesso della congiunta degli attori.
Costoro, a fondamento delle loro pretese risarcitorie, hanno prodotto in al- legato all'atto introduttivo, la Relazione di parte a firma del dott. Per_5
e la Perizia redatta in sede penale dai Tecnici incaricati dalla Procura
[...] della Repubblica (All. 1 intero fascicolo penale).
In particolare, come accennato nella ricostruzione in fatto, parte attrice ha allegato profili di responsabilità della per la «temerarietà CP_10 dell'intervento che piuttosto doveva essere sconsigliato, la malpractice in sede intra operatoria con lesioni dell'arteria polmonare, la cattiva gestione delle complicanze postoperatorie previste e prevedibili e quindi prevenibili,
l'infezione nosocomiale a partenza dalla cicatrice chirurgica sternale hanno de- terminato la perdita di chance di sopravvivenza della paziente determinando- ne l'exitus» (pagg. 4 e 5 relazione tecnica di parte all. 3).
Tuttavia, gli attori hanno trascurato di riferire di essersi costituiti parti ci- vili nel processo iscritto al R.G. Notizie di Reato n. 16167/2014 e n.
4538/2016 R.G. Tribunale e che tale processo penale era stato definito con sentenza irrevocabile n. 3321/2020 che ha assolto i dott.ri Controparte_5
18 e dal delitto di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen. con la Controparte_6 formula «perché il fatto non sussiste».
Emerge dagli atti che nel corso del suddetto giudizio penale, era stato di- sposto ed espletato ulteriore accertamento peritale affidato ai CC.TT.UU. dott.ri , Specialista in cardiochirurgia, Persona_6 Persona_7
Specialista in medicina legale e , Specialista in cardio-
[...] Persona_8 logia – i quali, esaminata la documentazione prodotta ed eseguiti, nel con- traddittorio delle parti, gli accertamenti ritenuti necessari – avevano eviden- ziato che «la sig.ra anche ove considerata soggetto con Persona_1 scarsa mobilità e pneumopatico, avrebbe avuto una probabilità di morte sti- mabile in misura massima, nel 9,15%, quindi inferiore al tasso di mortalità annuo per aneurisma stimato nell'11,8% (secondo t'articolo di Parte_17 precedentemente citato). Ne discende la corretta indicazione all'intervento chi- rurgico di sostituzione protesica dell'aneurisma dell'aorta ascendente presen- tato dalla sig.ra ». Per_1
Alla luce di ciò, secondo i Consulenti «la scelta di praticare l'intervento car- diochirurgico di sostituzione dell'aorta ascendente era conforme alle linee gui- da (risalenti al 2010) che raccomandano l'intervento elettivo, anche in pazienti asintomatici, per diametri di 55 mm o più, sia in aorta tricuspide, bicuspide senza disordini connettivali (…), storia familiare, o rapida crescita del diametro
(…) . Ciò a scopo profilattico, al fine di eliminare il rischio di rottura, dissezione
o morte legata alla evoluzione della patologia aneurismatica».
Anche l'intervento chirurgico del 14 settembre 2013 è stato ritenuto dai consulenti come «programmato predisposto ed eseguito in maniera assoluta- mente conforme alle leges artis, fatta eccezione per una lesione di un'arteria polmonare, di scarso significato clinico, non menzionata nel diario chirurgico ma riportata nella cartella anestesiologica».
Quanto alla causa della morte della sig.ra il Tribunale ha ribadito Per_1 che - come confermato dagli stessi C.C.T.T. del PM - tenuto conto dell'indica- zione assoluta all'intervento chirurgico, essa era attribuibile alle complicanze
19 del tamponamento, scaturito dal sanguinamento pericardico subacuto, veri- ficatosi a distanza di 13 giorni dall'intervento chirurgico di sostituzione dell'aorta ascendente e tale complicanza, insita nella procedura chirurgica a cui la sig. è stata indirizzata, non era dipendente da un errore di Per_1 tecnica operatoria;
né tantomeno era derivata dall'omessa sostituzione dell'ami-arco.
In particolare, il Tribunale ha affermato che, secondo i CC.TT.UU., «il de- cesso è correlabile ad una complicanza dell'intervento ma non legata all'omis- sione della sostituzione dell'arco, quanto ad una sindrome organica pericardi- ca, un versamento emorragico di tipo emorragico che non può essere messo, in alcun modo, in relazione causale - per quello che si desume dalla documenta- zione e per quello che è la letteratura scientifica - con la causazione del deces- so» e che «nessuna doglianza può essere riconosciuta all'insorgenza del ver- samento pericardico subacuto a distanza di 14 giorni dalla procedura chirurgi- ca del 16 settembre 2013».
Ancora, nella suddetta sentenza è stato affermato che «l'evento terminale, che ha indotto il decesso della signora (…) si può attribuire ad un'insufficienza multiorgano, un danno multiorgano da shock settico» originato a sua volta da una lesione intestinale derivata da una diverticolosi del colon dalla quale era affetta la paziente, «complicata da un processo ischemico» che «ha creato una rottura di (…) parte dei diverticoli, che poi si è estesa anche ai visceri dirimpet- tai, con la fuoriuscita di materiale fecale e con la formazione di un ascesso, (…) saccato nella cavità addominale: ascesso purulento che (…) è la sorgente dell'infezione, dello shock settico e della morte per coagulo-patia intravascolare disseminata».
Sulla base di siffatte considerazioni, il Tribunale ha affermato che in nes- suno dei pareri formulati da parte dei due collegi, quello del PM e quello no- minato nel corso del giudizio, era stato rintracciato un collegamento eziologi- co tra l'esecuzione dell'operazione e l'innesco del tamponamento cardiaco che aveva fatto seguito al versamento pericardico sicché «sembra che il suddetto
20 versamento possa essere qualificato come evento non prevenibile, legato a qualsiasi tipo di intervento a cuore aperto e non a quello specifico oggetto di esame» e che «secondo le condivisibili conclusioni esposte dagli specialisti
[...]
e di quanto era subentrato ad alcuni giorni di distan- Persona_9 Pt_5 za dall'operazione (versamento pericardico emodinamicamente significativo in
14ma giornata costituisce) purtroppo una delle ineliminabili complicanze insite nella procedura chirurgica».
Ala luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che la suddetta sen- tenza sia stata fondata su un accertamento in concreto, pieno ed effettivo, circa la insussistenza di profili di negligenza in capo ai sanitari in relazione al decesso della paziente e non, come vorrebbe parte attrice, ai sensi del se- condo comma dell'art. 530 cod. proc. pen.
Si tratta, dunque, di giudicato che, essendosi gli attori costituiti parti civili nel giudizio penale contro i sanitari, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., cer- tamente effetti extrapenali nel giudizio civile di danno nei confronti degli im- putati assolti, inibendo al giudice civile di rimettere in discussione l'accerta- mento di "fatto" esitato in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio (anche, dunque, sull'apprezzamento più rigoroso del nesso di causa- lità materiale), che è divenuto accertamento ostativo all'accoglimento nel me- rito della domanda risarcitoria che si fondi sul medesimo "fatto".
Tuttavia, nel presente giudizio, l'azione civile è stata proposta nei confronti della TR sanitaria ( presso la quale fu Controparte_4 ricoverata la sig.ra e presso la quale operavano i medici assolti in Per_1 sede penale i quali, a loro volta, sono stati evocati in giudizio dalla CP_10 medesima.
Ora, secondo la Cassazione, in tale ipotesi, se quel giudicato non può ave- re effetti propri ed immediati, seppur riflessi, anche su parti diverse (ossia la struttura sanitaria) da quelle che abbiano partecipato al giudizio penale (me- dici imputati assolti e danneggiati parti civili), tuttavia, può operare comun- que l'effetto favorevole del giudicato previsto dall'art. 1306, comma 2, c.c., in
21 ragione del rapporto obbligatorio solidale tra la TR sanitaria e i medici
(assolti in sede penale) in essa operanti.
Ciò vale sicuramente per la invocata responsabilità per danni da attività medico-chirurgica che si fonda unicamente sull'erroneo operato del persona- le medico ausiliario della struttura sanitaria poichè il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. postula l'accer- tamento del fatto colposo del personale medico ausiliario, ossia un illecito colpevole dell'autore immediato del fatto, in assenza del quale non è ravvisa- bile alcuna responsabilità contrattuale dell'ente debitore nei confronti del paziente (cfr. anche Cass., 8 maggio 2001, n. 6386).
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza la responsabi- lità della struttura sanitaria per fatto proprio, ex art. 1228 c.c., è autonoma da quella del medico di cui essa si sia avvalsa in qualità di ausiliario, ma en- trambi rispondono in via solidale nei confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti;
imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produ- zione del danno, ma anche allorquando (come nella specie) uno dei condebi- tore risponda per il fatto dell'autore immediato del danno (Cass., 13 agosto
1980, n. 4926; Cass., 18 marzo 2005, n. 5024).
L'imputabilità dell'unico danno a più soggetti è, quindi, condizione neces- saria e sufficiente perché possa ravvisarsi la solidarietà nel debito, sia di fon- te contrattuale (art. 1298 c.c.), sia di fonte extracontrattuale (art. 2055 c.c.), non rilevando la diversità dei titoli (che possono pure concorrere tra loro), ma venendo in rilievo i principi che regolano l'imputazione oggettiva dell'evento dannoso, dei quali l'art. 2055 c.c., costituisce un'esplicitazione (tra le altre:
Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987; Cass., 22 luglio 2005, n. 15431; Cass.,
9 novembre 2006, n. 23918; Cass., 30 marzo 2010, n. 7618; Cass. n.
28987/2019, citata).
Alla luce di quanto evidenziato, ne consegue che, nella fattispecie in esa-
22 me, l'assenza di coincidenza soggettiva tra le parti del giudizio penale e quel- le del giudizio civile di danno non è dirimente per escludere l'efficacia extra- penale del giudicato di assoluzione dei medici della Controparte_4 in favore di quest'ultima struttura sanitaria.
[...]
Invero, la richiesta coincidenza soggettiva risponde al principio - di recente riaffermato dalla Corte di cassazione (Cass., 9 luglio 2019, n. 18325; Cass.,
9 luglio 2020, n. 14481; Cass., 26 aprile 2022, n. 12969) - secondo cui l'effi- cacia riflessa del giudicato costituisce pretesa non riconosciuta dall'ordina- mento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente.
Tuttavia, non è in discussione che, in riferimento alla posizione del terzo, i limiti soggettivi di efficacia del giudicato restano disciplinati dalle norme po- sitive e, tra queste, va annoverata la norma dell'art. 1306 c.c., la quale, in ambito di solidarietà passiva, comporta che il giudicato intervenuto fra il creditore e uno dei debitori solidali non ha effetto contro gli altri debitori
(comma 1), mentre gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore.
In altri termini, in forza dell'art. 1306 c.c. la «presenza della solidarietà passiva impedisce l'effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e consente l'operatività del solo giudicato favorevo- le al terzo» (così Cass. n. 18325/2019).
A tal fine, perché possa operare la fattispecie di cui all'art. 1306, comma
2, c.c., occorre anzitutto che il giudizio si sia svolto solo tra il creditore ed uno dei condebitori, potendo opporre il giudicato favorevole al creditore solo gli altri condebitori solidali che non hanno partecipato al giudizio (tra le tan- te, Cass., 9 gennaio 2019, n. 303).
È, altresì, necessario non solo che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei coobbligati in solido non sia fondata su ragioni personali del con- debitore, ma, altresì, che gli altri condebitori (non partecipi di quel giudizio)
23 abbiano tempestivamente sollevato la relativa eccezione, trattandosi di ecce- zione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio (Cass., 21 dicembre 2011, n.
27906).
In forza di tali ulteriori premesse, ne consegue che, nel caso di specie, l'o- peratività dell'art. 1306, comma 2, c.c. è ravvisabile in ragione del concorso di tutte le richiamate condizioni, sostanziali e processuali.
Sotto il profilo sostanziale, essendo unico il fatto dannoso imputabile a tutti i condebitori (struttura sanitaria e personale medico ausiliario) e risul- tando il "fatto" colpevole dei medici elemento costitutivo, ai sensi dell'art. 1228 c.c., della responsabilità della struttura stessa, il giudicato che escluda l'illecito colpevole degli ausiliari potrà essere opposto, per escludere la pro- pria responsabilità civile, dal condebitore-struttura sanitaria (che non abbia partecipato al giudizio in cui lo stesso giudicato si è formato) al creditore- danneggiato.
E un tale giudicato ben potrà essere costituito da quello assolutorio reso dal giudice penale che, come nella specie, abbia escluso la responsabilità del personale medico in ragione dell'accertamento, effettivo, sull'insussistenza dell'elemento oggettivo del fatto-reato.
Giudicato, come tale, suscettibile di spiegare, quanto all'accertamento ostativo di un diverso apprezzamento fattuale, piena efficacia extra-penale, ex art. 652 c.p.p., nel giudizio civile promosso dal creditore-danneggiato (già costituitosi parte civile nel processo penale) contro l'altro debitore solidale
(struttura sanitaria) per sentirne dichiarata la responsabilità sul presuppo- sto degli stessi fatti oggetto del definito giudizio penale.
Quanto, poi, al profilo processuale, posto che è pacifico che la
[...] non ha partecipato al processo penale in cui il giudicato Controparte_15 assolutorio si è formato, risulta che la stessa ha eccepito l'opponibilità nei confronti di parte attrice di quel giudicato, siccome favorevole ex art. 1306, comma 2, c.c., fin dalla memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. n.
1 allorchè, dopo la costituzione dei dott.ri e ne è venuta a CP_26 Per_2
24 conoscenza.
Né parte attrice che, come detto, nel convenire la TR, ha taciuto la circostanza dell'intervenuto giudicato di assoluzione nei confronti dei sanita- ri, ha fornito alcuna prova della conoscenza anteriore del giudicato da parte di non applicandosi ratione temporis l'art. 13 Controparte_4 della L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. leggi Gelli-Bianco, regolante la responsabi- lità professionale del personale sanitario).
Parte attrice ha dedotto che la responsabilità invocata in seno al presente giudizio nei confronti di atterrebbe a profili di- Controparte_4 versi da quelli oggetto del giudicato in quanto afferenti a profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, affatto esclusi dal giudicato.
In particolare, gli attori hanno dedotto che la responsabilità della Pt_18 ra sarebbe connessa alle circostanze che hanno condotto alla sepsi per infe- zione nosocomiale della sig.ra . Per_1
Sotto tale aspetto, deve ritenersi che competa, invero, a questo giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedot- ti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale (Cass. Civ. 17145/2016).
Tuttavia, è ben possibile che, nell'esercizio di tale potere, il Tribunale ten- ga conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo persino lo stesso "iter" argomentativo del decidente (cfr. da ultimo, Cass.
17316/2018, che ripete un principio assolutamente consolidato).
Secondo un'acquisizione ormai consolidata della giurisprudenza della Cor- te di cassazione, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e cir- costanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero rica- vando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sot-
25 toponendoli al proprio vaglio critico.
Nella specie, alla luce degli accertamenti tecnici svolti in sede penale è emerso che, posta la correttezza dell'indicazione dell'intervento chirurgico di sostituzione protesica dell'aneurisma dell'aorta ascendente, «Quanto verifica- tosi dopo l'intervento- chirurgico (versamento, pericardico emodinamicamente significativo in quattordicesima giornata) rientra, purtroppo, tra le ineliminabili complicanze insite nella procedura chirurgica. Dall'esame della cartella clinica si evince che il decorso iniziale della paziente, nonostante i numerosi fattori di rischio di base, era stato favorevole: la sig.ra era stata estubata preco- Per_1 cemente e nonostante una insorgenza di fibrillazione atriale postoperatoria, aveva ottenuto un sufficiente compenso emodinamico senza sostegno inotropi- co, ed aveva intrapreso anche iniziale mobilizzazione» (cfr. pag. 69 e ss. Rela- zione di C.T.U. espletata in sede penale).
Purtroppo «Questo percorso favorevole si interrompeva (…) con l'avvento di un versamento percardico (verosimilmente emorragico) il 30.09, determinante ostacolo alla corretta funzione cardiaca (tamponante), che non si riusciva a ri- solvere con pericardiocentesi, e richiedente finestra chirurgica. L'ulteriore ag- gressione chirurgica ed anesteosiologica ha determinato una grave alterazione del compenso cardiaco, e fenomeni di bassa portata e attenzioni della funzione renale, che successivamente anche se in maniera altalenate conduceva ad ul- teriori complicazioni, non ultime intestinali, ed a un quadro settico, determinato anche dalla prolungata intubazione, sfociante in una sindrome multiorgano fa- tale».
I Tecnici hanno, infatti, sottolineato che «una riapertura del torace per esplorazione di sanguinamento o tamponamento dopo operazione cardiaca, determina un grave aumento del tasso di complicanze e mortalità. Uno studio retrospettivo relativo a pazienti andati incontro a reintervento chirurgico per sanguinamento o tamponamento, è dimostrato un più alto rischio di mortalità ospedaliera. I fattori di rischio sono costituiti da sternotomia a distanza di tempo dal primo intervento, bassi livelli di ematocrito, incremento dei lattati
26 prima della revisione, età avanzata, procedure cardiache complesse, diabete e insufficienza renale. Il tasso di mortalità e morbilità è direttamente proporzio- nale al lasso di tempo intercorrente tra le due procedure chirurgiche».
CC.TT.UU. sono, quindi, giunti alla conclusione che «In buona sostanza, in assenza di errori di tecnica operatoria (…) lo sviluppo di un tamponamento pe- ricardico subacuto (evento avverso purtroppo insopprimibile dell'intervento a cui la sig.ra è stata sottoposta) ha innescato la catena causale (rein- Per_1 tervento -complicanze post secondo intervento - sepsi – MOF) che ha portato al decesso la paziente. Le complicanze verificatesi, dunque, vanno considerate quali eventi statisticamente insopprimibili nonostante la corretta esecuzione della tecnica operatoria e gestione del periodo post-chirurgico [n.b. enfasi del redattore] attuato dai sanitari della » Controparte_27
(cfr. pag. 71 Relazione di C.T.U. in sede penale).
Alle conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, risulta, quindi, infondata la domanda risarcitoria spiegata dalla parte attrice nei confronti di
[...]
Controparte_11
Restano assorbite, in ragione del principio della ragione più liquida, le ul- teriori questioni poste dalle parti nonché le domande di garanzia spiegate dai terzi chiamati nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione.
In ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte at- trice deve essere, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite soste- nute da al pari di quelle dei terzi chiama- Controparte_11 ti dott. e dott. Controparte_6 Controparte_5
Ed invero, le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto devono essere rimborsate dall'attore nel caso in cui la chiamata in causa era necessaria in relazione alla pretesa attorea, risultata poi infondata
(cfr. Cass., sez. VI Civile n. 6292/19).
27 Le spese vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri in- trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L.
247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta in relazione al- la domanda (indeterminabile media complessità) applicando i valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria esauritasi nella acquisizione documentale, per la quale va applicato il valore minimo.
Sussistono gisti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra i terzi chiamati e le Compagnie di assicurazione chiamate in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definiti- vamente pronunciando così provvede: rigetta le domande formulate da , , Parte_1 Controparte_1
, , , CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e , tutti in proprio e
[...] Controparte_3 Parte_6 Parte_7
n.q. di eredi della sig.ra nei confronti di Persona_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 dott. e dott. che liquida in € 8.991,00 Controparte_6 Controparte_5 ciascuno oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.; compensa integralmente le spese di lite tra i dott.ri e Controparte_6
e le Compagnie in persona del legale Controparte_5 Controparte_20 rappresentante pro tempore, in persona del Parte_8 legale rappresentante pro tempore e in persona del le- Controparte_8 gale rappresentante pro tempore.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 13/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità al- le prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
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