TRIB
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/04/2024, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2552/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Raffaella Brogi Giudice Relatrice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2552/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
d
RICORRENTE/I contro (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
d
RICORRENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in data 9/12/2023 avente ad oggetto: cessazione effetti civili matrimonio concordatario;
Visto il ricorso con il quale il sig. e Parte_1 [...] hanno introdotto la ri ffe CP_1 ncordatario, celebrato in Vaiano (PO) il 27 luglio 1997, trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato al n. 220 P. II anno 1997;
che dall'unione non sono nati i figli (1999) e (2002), Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosuffic Rilevato che dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che il Tribunale di Prato ha emesso decreto di omologa della separazione personale n. 4882 del 2021, in data 14 giugno 2021; che le parti hanno rinunciato a comparire all'udienza davanti alla giudice relatrice, confermando la loro volontà di non volersi riconciliare;
Rilevato che appare irreversibile la frattura esistente fra i coniugi, come risulta dalle ragioni addotte e dalla ferma volontà manifestata dagli stessi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
che quindi sussistono i presupposti di legge;
che, pertanto, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti, alle stesse condizioni della separazione, così come richiesto congiuntamente da questi ultimi;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Vaiano (PO) il 27 luglio 1997, trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato al n. 220 P. II anno 1997, da: (C.F. ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
2 e (C.F. ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
1
e che la moglie riacquisisca il cognome che aveva prima del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione consensuale. Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vaiano per le annotazioni di Legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della Legge 1.12.1970 n. 898. Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2024
Il Presidente
dott. Michele Sirgiovanni
La Giudice rel. ed est.
Raffaella Brogi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Raffaella Brogi Giudice Relatrice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2552/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
d
RICORRENTE/I contro (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
d
RICORRENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in data 9/12/2023 avente ad oggetto: cessazione effetti civili matrimonio concordatario;
Visto il ricorso con il quale il sig. e Parte_1 [...] hanno introdotto la ri ffe CP_1 ncordatario, celebrato in Vaiano (PO) il 27 luglio 1997, trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato al n. 220 P. II anno 1997;
che dall'unione non sono nati i figli (1999) e (2002), Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosuffic Rilevato che dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che il Tribunale di Prato ha emesso decreto di omologa della separazione personale n. 4882 del 2021, in data 14 giugno 2021; che le parti hanno rinunciato a comparire all'udienza davanti alla giudice relatrice, confermando la loro volontà di non volersi riconciliare;
Rilevato che appare irreversibile la frattura esistente fra i coniugi, come risulta dalle ragioni addotte e dalla ferma volontà manifestata dagli stessi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
che quindi sussistono i presupposti di legge;
che, pertanto, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti, alle stesse condizioni della separazione, così come richiesto congiuntamente da questi ultimi;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Vaiano (PO) il 27 luglio 1997, trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato al n. 220 P. II anno 1997, da: (C.F. ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
2 e (C.F. ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
1
e che la moglie riacquisisca il cognome che aveva prima del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione consensuale. Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vaiano per le annotazioni di Legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della Legge 1.12.1970 n. 898. Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2024
Il Presidente
dott. Michele Sirgiovanni
La Giudice rel. ed est.
Raffaella Brogi