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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 319/2020 r.g promossa da:
Parte_1
nato a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Silvia Claroni
parte ricorrente
contro
, Controparte_1
nata a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Remigio Sicilia
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 4 giugno 1989.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (Roma, 7 luglio 2003) e Persona_1 Per_2
(Roma, 3 luglio 1996).
[...]
ha convenuto in giudizio la resistente chiedendo al Tribunale di Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti esponendo che: con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data 14 maggio 2019, è stato
Per_ disposto l'affidamento congiunto della figlia a entrambi i genitori, il collocamento della minore presso il padre, l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale con regolamentazione delle frequentazioni materne e con la previsione che ciascun genitore contribuisse al mantenimento della minore in forma diretta durante i periodi di rispettiva permanenza;
le spese straordinarie sono state ripartite nella misura del 75 % a carico del padre e del 25% a carico della madre ed è stato previsto a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento pari a euro 250,00 mensili;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale per cui ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
senza alcun riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente – in quanto dotata di adeguata capacità reddituale e convivente da oltre 5 anni con un nuovo compagno - e con la riduzione al 50% della quota di partecipazione a suo carico delle spese extra afferenti i figli - al fine di ricondurre ad equità il criterio di ripartizione tra le parti delle predette spese anche considerato che lo stesso ricorrente si è sempre fatto carico, in via esclusiva, del mantenimento ordinario di entrambi i figli.
, costituitasi in giudizio, ha aderito alla pronuncia della cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio e alle richieste in punto di affidamento e collocamento della minore chiedendo, tuttavia, in punto di statuizioni economiche, la conferma della ripartizione delle spese straordinarie per la prole nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre e il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore nella misura di € 250,00 o, in caso di mancato accoglimento di quest'ultima domanda, di porre l'onere economico delle spese straordinarie per la prole integralmente a carico del padre. A sostegno delle richieste la resistente ha rappresentato: di versare in condizioni di salute precarie essendo stata ricoverata d'urgenza per una patologia cardiaca all'esito della quale le è stata diagnosticata “cardiomiopatia da stress”; che prima del matrimonio la stessa resistente aveva lavorato come commessa in un negozio e successivamente era stata indotta a licenziarsi dal ricorrente per collaborare presso il negozio di vetreria di cui egli era titolare, senza alcuna formalizzazione del rapporto e senza una corresponsione retributiva;
di aver successivamente collaborato con il ricorrente nel negozio di cartoleria e gadget di proprietà di quest'ultimo; quando poi quando l' aveva deciso di Pt_1
chiudere il negozio di cartoleria per svolgere il lavoro di autista, la si era CP_1
occupata delle necessità della famiglia e dei figli minori a tempo pieno;
entrambi i coniugi avevano intrapreso relazioni extra coniugali quando ancora la convivenza tra loro non era cessata fino a quando, data l'insostenibilità del clima domestico, la resistente si era vista costretta ad allontanarsi da casa, lasciando i due figli minori con il padre.
Con i provvedimenti provvisori il Presidente f.f. ha confermato i provvedimenti della separazione. Avendo la figlia minore delle parti raggiunto nelle more del giudizio la maggiore età ed essendo stata emessa, in data 27 giugno 2022, sentenza (parziale) di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le sole questioni rimaste controverse sono quelle afferenti il mantenimento della prole e il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge.
Con note depositate per l'udienza del 26 settembre 2023, il ricorrente, modificando le originarie richieste, ha domandato al Tribunale di disporre a carico della resistente, un
Per_ assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , entrambi Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nella misura di € 200,00 per ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, in sede di comparsa conclusionale, ha dedotto che entrambi i figli maggiorenni svolgono attività lavorativa, dal mese di febbraio 2020 presso il Per_2
Per_ supermercato Eurospin e , dal mese di dicembre 2022 presso il supermercato Conad,
chiedendo, con memoria di replica, di dichiarare inammissibile la domanda formulata dal ricorrente di prevedere in capo alla resistente l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento di entrambi i figli nella misura di complessivi €. 400,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Assegno divorzile
Venendo all'esame della domanda della resistente volta al riconoscimento in suo favore e a carico del coniuge dell'assegno divorzile, mette conto evidenziare che la norma di cui all'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni dispone che: “Con la sentenza
che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto
conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto
alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a
favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive.
Nel testo normativo sopra citato è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione
è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del
10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5,
comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'
“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni
oggettive”), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie
– del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione»,
«contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione
del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti
elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Con successiva pronuncia n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione ha posto in luce le diverse finalità dell'assegno divorzile, evidenziando che “all'assegno divorzile in favore
dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-
compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di
solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente
non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella
realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali
sacrificate”, precisando altresì che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi,
anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del
tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli
ex coniugi.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della legge sul divorzio, l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile cessa se il coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze. Pacifica giurisprudenza di legittimità equipara tale fattispecie a quella della cd. famiglia di fatto. Ciò perché l'instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto,
rescinde ogni connessione con il modello di vita di cui alla pregressa fase di convivenza matrimoniale, facendo quindi venir meno il presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, e ciò nel quadro nella tutela costituzionale (art. 2 Cost) assicurata alla famiglia di fatto, come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo, espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, la quale tuttavia fa venir meno il presupposto (solidarietà post coniugale) dell'assegno divorzile.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che l'instaurarsi di una nuova convivenza dotata dei connotati di stabilità e continuità, sebbene comporti la perdita del diritto alla componente assistenziale dell'assegno, non fa, però, venire meno il diritto all'assegno divorzile nella sua componente compensativo-perequativa (Cass. Sez. Un. 5
novembre 2021, n. 32198). Ciò perché appare equo che il sacrificio delle capacità di guadagno in favore delle esigenze familiari trovi ristoro quand'anche l'ex coniuge si sia ricostruito una vita affettiva.
Venendo al caso di specie, è pacifico, perché ammesso dalla stessa resistente, che quest'ultima abbia intrapreso una duratura relazione con un altro uomo con cui attualmente convive e con cui quindi intrattiene una relazione connotata da quei requisiti di stabilità idonei a determinare la perdita del diritto all'assegno divorzile nella sua componente assistenziale.
Per quanto sopra esposto, la relazione sentimentale della resistente non elide, però, il diritto alla componente compensativa dell'assegno divorzile.
Va, tuttavia, chiarito che “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-
compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente
alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi –
che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5,
comma 6, l. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle
conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi
prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di
aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva
attribuito l'assegno divorzile in ragione dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, a prescindere
dall'allegazione e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità
reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia ed omettendo, altresì, di
considerare che il patrimonio della richiedente era formato in misura prevalente da attribuzioni
compiute da parte dell'ex coniuge)” (Cass. ord. 29920/2022).
Nel caso che ci occupa, parte resistente ha dichiarato di aver lasciato il lavoro di commessa che aveva esercitato prima del matrimonio, per scelta condivisa con il ricorrente e di aver successivamente collaborato, prima presso il negozio di vetreria di cui il coniuge era titolare, senza alcuna formalizzazione del rapporto e senza una corresponsione retributiva e poi nel negozio di cartoleria e gadget di proprietà di quest'ultimo; quando l Pt_1
aveva deciso di chiudere il negozio di cartoleria per svolgere il lavoro di autista, la si era occupata delle necessità della famiglia e dei figli minori a tempo pieno. CP_1
Tanto premesso, va rilevato che le deduzioni assertive della resistente sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio, non solo in ordine alla comune volontà delle parti di impiegare le energie lavorative della moglie nelle iniziative imprenditoriali del marito e poi in ambito familiare e alle conseguenti perdite di concrete alternative prospettive professionali della stessa ma, ancora più a monte, in ordine all'effettivo contributo della moglie alle attività economiche del marito e in ambito familiare. Invero, l'unico teste di parte resistente, escusso all'udienza del 20 ottobre 2022, sig. , fratello Testimone_1
della stessa resistente, ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'attività lavorativa prestata dalla sorella nelle attività del marito e nella gestione della famiglia e della prole.
La domanda della resistente volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile deve quindi essere rigettata.
Assegno di mantenimento per i figli
Con riferimento alle questioni economiche attinenti al mantenimento della prole maggiorenne devono essere distintamente esaminate le posizioni di ciascun figlio.
Quanto a n. il 3 luglio 1996), i coniugi, in sede di separazione, avevano Persona_2
pacificamente riconosciuto che il ragazzo avesse raggiunto la sua indipendenza economica tanto che, per il suo mantenimento ordinario e straordinario, le parti non avevano contemplato alcuna condizione.
Ciò premesso, stante l'irrevocabilità delle statuizioni assunte in quella sede, considerato che un eventuale sopravvenuto stato di disoccupazione non determinerebbe comunque la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento (v. cass. ord. n. 8892/2024), la pretesa del ricorrente di richiedere dalla resistente, nel presente giudizio, il rimborso degli oneri da lui sostenuti per le spese straordinarie del ragazzo deve essere dichiarata inammissibile.
Anche con riferimento alle richieste per il mantenimento di n. il 7 luglio Persona_1
2003, va premesso che i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli di genitori separati o divorziati divengono definitivi "rebus sic stantibus", sicché il giudice non può
procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività. Nel caso di specie il ricorrente, a sostegno della chiesta modifica delle statuizioni, si limita a lamentare lo squilibrio dell'assetto economico divisato in sede di separazione che prevedeva a suo carico l'onere maggiore di mantenimento ordinario della minore, in quanto con lui collocata, oltre alla quota del 75 % delle spese straordinarie,
senza dedurre alcun fatto sopravvenuto, modificativo delle originarie condizioni, che possa giustificare una nuova modulazione delle condizioni vigenti.
Quanto, infine, alle deduzioni della resistente circa l'asserito raggiungimento dell'autosufficienza economica della minore, come articolate in comparsa conclusionale,
le stesse sono prive di qualsivoglia supporto probatorio e vanno pertanto disattese.
A conferma delle disposizioni di cui al decreto di separazione, deve prevedersi che i
Per_ coniugi continueranno a provvedere al mantenimento ordinario di durante i periodi di rispettiva permanenza presso ciascuno di loro con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e del 25 % a carico della madre dovendo rigettarsi la domanda subordinata con cui la resistente ha chiesto, in caso di mancato accoglimento della domanda di assegno divorzile, di porre a carico del ricorrente al 100% le spese straordinarie per la figlia. Una soluzione di tal genere implicherebbe, infatti, in assenza di qualsivoglia ragione giustificativa, la totale dismissione dell'onere di provvedere al mantenimento economico dei figli non autosufficienti, gravante su entrambi i genitori. Spese di lite
Spese di lite compensate per il 50%, attesa la materia, e a carico della resistente,
soccombente nella domanda di assegno divorzile, quanto all'ulteriore 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente;
- a conferma delle disposizioni di cui al decreto di omologa della separazione del 14
Per_ maggio 2019, i coniugi continueranno a provvedere al mantenimento ordinario di durante i periodi di rispettiva permanenza presso ciascuno di loro con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e del 25 % a carico della madre;
- compensa per il 50% le spese di lite e condanna al rimborso delle spese Controparte_1
di lite, quanto all'ulteriore 50%, a favore di che liquida (già in tal ridotto Parte_1
ammontare) in 2.000,00 euro per compensi, oltre spese generali Iva e cassa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 6 febbraio
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 319/2020 r.g promossa da:
Parte_1
nato a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Silvia Claroni
parte ricorrente
contro
, Controparte_1
nata a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Remigio Sicilia
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 4 giugno 1989.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (Roma, 7 luglio 2003) e Persona_1 Per_2
(Roma, 3 luglio 1996).
[...]
ha convenuto in giudizio la resistente chiedendo al Tribunale di Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti esponendo che: con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data 14 maggio 2019, è stato
Per_ disposto l'affidamento congiunto della figlia a entrambi i genitori, il collocamento della minore presso il padre, l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale con regolamentazione delle frequentazioni materne e con la previsione che ciascun genitore contribuisse al mantenimento della minore in forma diretta durante i periodi di rispettiva permanenza;
le spese straordinarie sono state ripartite nella misura del 75 % a carico del padre e del 25% a carico della madre ed è stato previsto a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento pari a euro 250,00 mensili;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale per cui ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
senza alcun riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente – in quanto dotata di adeguata capacità reddituale e convivente da oltre 5 anni con un nuovo compagno - e con la riduzione al 50% della quota di partecipazione a suo carico delle spese extra afferenti i figli - al fine di ricondurre ad equità il criterio di ripartizione tra le parti delle predette spese anche considerato che lo stesso ricorrente si è sempre fatto carico, in via esclusiva, del mantenimento ordinario di entrambi i figli.
, costituitasi in giudizio, ha aderito alla pronuncia della cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio e alle richieste in punto di affidamento e collocamento della minore chiedendo, tuttavia, in punto di statuizioni economiche, la conferma della ripartizione delle spese straordinarie per la prole nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre e il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore nella misura di € 250,00 o, in caso di mancato accoglimento di quest'ultima domanda, di porre l'onere economico delle spese straordinarie per la prole integralmente a carico del padre. A sostegno delle richieste la resistente ha rappresentato: di versare in condizioni di salute precarie essendo stata ricoverata d'urgenza per una patologia cardiaca all'esito della quale le è stata diagnosticata “cardiomiopatia da stress”; che prima del matrimonio la stessa resistente aveva lavorato come commessa in un negozio e successivamente era stata indotta a licenziarsi dal ricorrente per collaborare presso il negozio di vetreria di cui egli era titolare, senza alcuna formalizzazione del rapporto e senza una corresponsione retributiva;
di aver successivamente collaborato con il ricorrente nel negozio di cartoleria e gadget di proprietà di quest'ultimo; quando poi quando l' aveva deciso di Pt_1
chiudere il negozio di cartoleria per svolgere il lavoro di autista, la si era CP_1
occupata delle necessità della famiglia e dei figli minori a tempo pieno;
entrambi i coniugi avevano intrapreso relazioni extra coniugali quando ancora la convivenza tra loro non era cessata fino a quando, data l'insostenibilità del clima domestico, la resistente si era vista costretta ad allontanarsi da casa, lasciando i due figli minori con il padre.
Con i provvedimenti provvisori il Presidente f.f. ha confermato i provvedimenti della separazione. Avendo la figlia minore delle parti raggiunto nelle more del giudizio la maggiore età ed essendo stata emessa, in data 27 giugno 2022, sentenza (parziale) di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le sole questioni rimaste controverse sono quelle afferenti il mantenimento della prole e il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge.
Con note depositate per l'udienza del 26 settembre 2023, il ricorrente, modificando le originarie richieste, ha domandato al Tribunale di disporre a carico della resistente, un
Per_ assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , entrambi Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nella misura di € 200,00 per ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, in sede di comparsa conclusionale, ha dedotto che entrambi i figli maggiorenni svolgono attività lavorativa, dal mese di febbraio 2020 presso il Per_2
Per_ supermercato Eurospin e , dal mese di dicembre 2022 presso il supermercato Conad,
chiedendo, con memoria di replica, di dichiarare inammissibile la domanda formulata dal ricorrente di prevedere in capo alla resistente l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento di entrambi i figli nella misura di complessivi €. 400,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Assegno divorzile
Venendo all'esame della domanda della resistente volta al riconoscimento in suo favore e a carico del coniuge dell'assegno divorzile, mette conto evidenziare che la norma di cui all'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni dispone che: “Con la sentenza
che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto
conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto
alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a
favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive.
Nel testo normativo sopra citato è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione
è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del
10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5,
comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'
“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni
oggettive”), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie
– del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione»,
«contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione
del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti
elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Con successiva pronuncia n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione ha posto in luce le diverse finalità dell'assegno divorzile, evidenziando che “all'assegno divorzile in favore
dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-
compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di
solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente
non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella
realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali
sacrificate”, precisando altresì che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi,
anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del
tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli
ex coniugi.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della legge sul divorzio, l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile cessa se il coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze. Pacifica giurisprudenza di legittimità equipara tale fattispecie a quella della cd. famiglia di fatto. Ciò perché l'instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto,
rescinde ogni connessione con il modello di vita di cui alla pregressa fase di convivenza matrimoniale, facendo quindi venir meno il presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, e ciò nel quadro nella tutela costituzionale (art. 2 Cost) assicurata alla famiglia di fatto, come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo, espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, la quale tuttavia fa venir meno il presupposto (solidarietà post coniugale) dell'assegno divorzile.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che l'instaurarsi di una nuova convivenza dotata dei connotati di stabilità e continuità, sebbene comporti la perdita del diritto alla componente assistenziale dell'assegno, non fa, però, venire meno il diritto all'assegno divorzile nella sua componente compensativo-perequativa (Cass. Sez. Un. 5
novembre 2021, n. 32198). Ciò perché appare equo che il sacrificio delle capacità di guadagno in favore delle esigenze familiari trovi ristoro quand'anche l'ex coniuge si sia ricostruito una vita affettiva.
Venendo al caso di specie, è pacifico, perché ammesso dalla stessa resistente, che quest'ultima abbia intrapreso una duratura relazione con un altro uomo con cui attualmente convive e con cui quindi intrattiene una relazione connotata da quei requisiti di stabilità idonei a determinare la perdita del diritto all'assegno divorzile nella sua componente assistenziale.
Per quanto sopra esposto, la relazione sentimentale della resistente non elide, però, il diritto alla componente compensativa dell'assegno divorzile.
Va, tuttavia, chiarito che “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-
compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente
alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi –
che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5,
comma 6, l. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle
conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi
prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di
aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva
attribuito l'assegno divorzile in ragione dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, a prescindere
dall'allegazione e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità
reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia ed omettendo, altresì, di
considerare che il patrimonio della richiedente era formato in misura prevalente da attribuzioni
compiute da parte dell'ex coniuge)” (Cass. ord. 29920/2022).
Nel caso che ci occupa, parte resistente ha dichiarato di aver lasciato il lavoro di commessa che aveva esercitato prima del matrimonio, per scelta condivisa con il ricorrente e di aver successivamente collaborato, prima presso il negozio di vetreria di cui il coniuge era titolare, senza alcuna formalizzazione del rapporto e senza una corresponsione retributiva e poi nel negozio di cartoleria e gadget di proprietà di quest'ultimo; quando l Pt_1
aveva deciso di chiudere il negozio di cartoleria per svolgere il lavoro di autista, la si era occupata delle necessità della famiglia e dei figli minori a tempo pieno. CP_1
Tanto premesso, va rilevato che le deduzioni assertive della resistente sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio, non solo in ordine alla comune volontà delle parti di impiegare le energie lavorative della moglie nelle iniziative imprenditoriali del marito e poi in ambito familiare e alle conseguenti perdite di concrete alternative prospettive professionali della stessa ma, ancora più a monte, in ordine all'effettivo contributo della moglie alle attività economiche del marito e in ambito familiare. Invero, l'unico teste di parte resistente, escusso all'udienza del 20 ottobre 2022, sig. , fratello Testimone_1
della stessa resistente, ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'attività lavorativa prestata dalla sorella nelle attività del marito e nella gestione della famiglia e della prole.
La domanda della resistente volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile deve quindi essere rigettata.
Assegno di mantenimento per i figli
Con riferimento alle questioni economiche attinenti al mantenimento della prole maggiorenne devono essere distintamente esaminate le posizioni di ciascun figlio.
Quanto a n. il 3 luglio 1996), i coniugi, in sede di separazione, avevano Persona_2
pacificamente riconosciuto che il ragazzo avesse raggiunto la sua indipendenza economica tanto che, per il suo mantenimento ordinario e straordinario, le parti non avevano contemplato alcuna condizione.
Ciò premesso, stante l'irrevocabilità delle statuizioni assunte in quella sede, considerato che un eventuale sopravvenuto stato di disoccupazione non determinerebbe comunque la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento (v. cass. ord. n. 8892/2024), la pretesa del ricorrente di richiedere dalla resistente, nel presente giudizio, il rimborso degli oneri da lui sostenuti per le spese straordinarie del ragazzo deve essere dichiarata inammissibile.
Anche con riferimento alle richieste per il mantenimento di n. il 7 luglio Persona_1
2003, va premesso che i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli di genitori separati o divorziati divengono definitivi "rebus sic stantibus", sicché il giudice non può
procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività. Nel caso di specie il ricorrente, a sostegno della chiesta modifica delle statuizioni, si limita a lamentare lo squilibrio dell'assetto economico divisato in sede di separazione che prevedeva a suo carico l'onere maggiore di mantenimento ordinario della minore, in quanto con lui collocata, oltre alla quota del 75 % delle spese straordinarie,
senza dedurre alcun fatto sopravvenuto, modificativo delle originarie condizioni, che possa giustificare una nuova modulazione delle condizioni vigenti.
Quanto, infine, alle deduzioni della resistente circa l'asserito raggiungimento dell'autosufficienza economica della minore, come articolate in comparsa conclusionale,
le stesse sono prive di qualsivoglia supporto probatorio e vanno pertanto disattese.
A conferma delle disposizioni di cui al decreto di separazione, deve prevedersi che i
Per_ coniugi continueranno a provvedere al mantenimento ordinario di durante i periodi di rispettiva permanenza presso ciascuno di loro con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e del 25 % a carico della madre dovendo rigettarsi la domanda subordinata con cui la resistente ha chiesto, in caso di mancato accoglimento della domanda di assegno divorzile, di porre a carico del ricorrente al 100% le spese straordinarie per la figlia. Una soluzione di tal genere implicherebbe, infatti, in assenza di qualsivoglia ragione giustificativa, la totale dismissione dell'onere di provvedere al mantenimento economico dei figli non autosufficienti, gravante su entrambi i genitori. Spese di lite
Spese di lite compensate per il 50%, attesa la materia, e a carico della resistente,
soccombente nella domanda di assegno divorzile, quanto all'ulteriore 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente;
- a conferma delle disposizioni di cui al decreto di omologa della separazione del 14
Per_ maggio 2019, i coniugi continueranno a provvedere al mantenimento ordinario di durante i periodi di rispettiva permanenza presso ciascuno di loro con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e del 25 % a carico della madre;
- compensa per il 50% le spese di lite e condanna al rimborso delle spese Controparte_1
di lite, quanto all'ulteriore 50%, a favore di che liquida (già in tal ridotto Parte_1
ammontare) in 2.000,00 euro per compensi, oltre spese generali Iva e cassa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 6 febbraio
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IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi