Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 25/03/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.12653 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Vincenzo Cerbone, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver iniziato un rapporto lavorativo con la società convenuta;
di essere stato assunto con vari contratti a tempo determinato, part-time al 60% con media di 24 ore settimanali -5 ore giornaliere- ed inquadrato come “portiere” al 1^ livello del C.C.N.L. Servizi Integrati –
Multiservizi ; di aver osservato di fatto un orario riconducibile al rapporto full-time, con aggiunta di ore di lavoro straordinario giornaliere;
di aver infatti lavorato ininterrottamente
10 ore al giorno, precisamente dalle ore 7,30 alle ore 17,30 -senza pausa pranzo-, dal lunedì al venerdì, svolgendo le mansioni di “portiere” presso il complesso polifunzionale “FINMED” di Napoli, via E. Gianturco n.23; di essere stato costretto, al fine di non perdere il posto di
di aver accettato, per le medesime ragioni, le ridotte condizioni economiche e di inquadramento;
di aver seguito, sin dall'assunzione, le direttive impartite dal direttore della con sede CP_2 in Napoli alla via E. Gianturco 23 – P. Iva - sita all'interno del complesso P.IVA_1
Finmed SpA-, nella persona del dott. ; di aver svolto le proprie mansioni, Controparte_3 all'interno del complesso Finmed, -insieme ad altri colleghi sigg. , Persona_1
, , ecc. con i quali si alternava per garantire il servizio di Persona_2 Persona_3
24 ore, 7 giorni su 7 - all'interno di una portineria dotata di ufficio con pesa retrostante e sbarre ingresso/uscita dal predetto complesso immobiliare;
di essere stato dotato di una postazione da lavoro con scrivania, computer e centralino telefonico occupandosi del controllo accessi delle persone e veicoli all'interno del complesso Finmed;
controllo e gestione di tutto il parcheggio interno del complesso;
smistamento delle telefonate per conto della , riscossione talvolta degli incassi mensili e di tutte le ulteriori attività precisate CP_2
in ricorso;
di essere stato illegittimamente inquadrato per le mansioni svolte al 1° livello mentre, diversamente, la tipologia delle mansioni espletate e descritte risultano riconducibili al 3^ livello del CCNL applicato con conseguente suo diritto a conseguire il relativo trattamento retributivo e contributivo;
di essere stato illegittimamente sorvegliato durante tutto l'orario lavorativo, attraverso una telecamera posta all'interno della portineria che –
24/24 ore – ha ripreso ed illegittimamente registrato tutti i suoi movimenti e quelli degli altri dipendenti, in assenza di accordo sindacale, il tutto certificato dai rilievi fotografici e videoregistrazioni allegate;
che le predette registrazioni sono state archiviate su un dispositivo elettronico presente nella portineria che risultava chiuso con il lucchetto e, il lunedì di ogni settimana, veniva visionato da , dipendente di , il tutto in palese violazione dell'art. 4 Parte_2 CP_2
della L. 300/1970 e delle norme di legge in materia di privacy;
di aver fornito la propria attività lavorativa, nell'ambito dell'intercorso rapporto di lavoro, con precisione e regolarità, ottemperando alle direttive che gli sono state disposte dal della , CP_3 CP_2
soggetto che dirigeva ed impartiva ordini nonchè da , amministratore ed Parte_3
unico dominus della società convenuta a cui doveva rivolgersi per eventuali richieste di ferie e/o permessi e/o pagamenti;
di aver percepito il pagamento delle retribuzioni, a prescindere dall'importo dei cedolini paga, in misura fissa e predeterminata di € 1.000 mensili, nonché € 80/90 a titolo di bonus c.d. corrisposti dalla convenuta con parte CP_4
in acconto e successivo saldo, il tutto mediante bonifico bancario;
che la società convenuta per ogni eventuale giornata di assenza dal posto di lavoro, ha scalato dalla sua retribuzione mensile l'importo di circa € 40,00, il tutto evincibile dalle ricevute di pagamento allegate;
di aver fruito, in costanza di rapporto di lavoro, soltanto di due settimane di ferie all'anno, generalmente a luglio oppure ad agosto;
di non aver goduto di permessi retribuiti, delle ex festività e dei R.O.L.; di aver ricevuto soltanto € 150,00 a titolo di 13^ mensilità nel mese di dicembre 2019 mentre soltanto € 250,00 a titolo di 13^ mensilità nel mese di dicembre 2021, dicembre 2022 e dicembre 2023; di non aver percepito il pagamento della 14^ mensilità; di aver chiesto in data 17 aprile 2022, a causa di motivi personali, dovuti allo stato di malattia di sua moglie e dunque allo stato di bisogno, un acconto di €700,00 per far fronte alle spese mediche;
che la convenuta, nella persona di , ha comunicato di poter Parte_3
concedere un acconto ma solo previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione che imputava l'acconto ricevuto esclusivamente al di avere firmato il verbale, non CP_5 avendo nessun'altra possibilità, senza riceverne copia, ma senza rinunciare a nessun diritto e/o spettanza di lavoro;
di aver richiesto alla convenuta in data 12.07.2022, sempre per stato di necessità, un prestito di € 2.000,00 regolarmente restituito il 22.12.2022; che in data 12.01.2024, il rapporto di lavoro è cessato per scadenza del contratto di lavoro a termine, non rinnovato dalla convenuta;
di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento del T.F.R. e delle spettanze di fine rapporto;
di aver subito una assunzione ingiusta mediante illegittimi contratti di lavoro a termine, privi di qualsiasi giustificazione, pertanto, nulli;
di non aver ricevuto il giusto inquadramento al 3^ livello del
CCNL, accumulando significative differenze retributive;
di non aver ricevuto la giusta ed integrale retribuzione sia per il minor numero di ore di lavoro riconosciute in busta paga rispetto all'orario ordinario Full-Time, sia per quelle aggiuntive e straordinarie eseguite e non riconosciute in costanza di rapporto di lavoro pari a 2 ore al giorno, accumulando ulteriori differenze retributive;
di non aver ricevuto l'accredito dei relativi contributi previdenziali maturati in conseguenza del minor inquadramento e minori retribuzioni ricevute;
di aver pertanto maturato il diritto a percepire differenze retributive maturate e non corrisposte, dal
15.07.2019 fino al 12.01.2024, per l'importo pari ad € 46.872,78 nonché € 3.138,31 a titolo di T.F.R., oltre € 9.857,14 per interessi e rivalutazione già maturati ed a maturare fino all'effettivo soddisfo, per un totale complessivo di € 59.598,23 che, al netto dell'acconto di €
700,00 ricevuto in data 6.04.2022, è pari ad € 58.898,23, il tutto come da conteggi allegati al ricorso;
di aver ricevuto altresì, un minor accredito dei contributi previdenziali, chiedendo
CP_ pertanto, che l'emananda sentenza venisse notificata all' ; di aver costituito in mora il convenuto in data 13.02.2024, impugnando altresì ogni eventuale firma e/o rinuncia a diritti e/o crediti spettanti ex lege.
Tanto premesso, evidenziando le ragioni dell'illegittimo inquadramento ed il suo conseguente diritto alle differenze retributive maturate e di tutto quanto spettante in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, ha concluso chiedendo di “accertare
e dichiarare la nullità e l'illegittimità di ogni eventuale atto di transazione e/o rinuncia intervenuto tra le parti;
2. accertare e dichiarare che il ricorrente ha avuto un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato - a tempo pieno e senza soluzione di continuità – dal
15.07.2019 fino al 12.01.2024; 3. accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a termine medio tempore imposti dalla resistente e sottoscritti dal ricorrente e, pertanto, dichiarare
l'unicità del rapporto di lavoro di natura subordinata dall'1.07.2019 al 12.01.2024; 4. accertare e dichiarare l'illegittima sorveglianza a distanza del ricorrente attraverso una telecamera posta all'interno del luogo di lavoro, con conseguente violazione dell'art. 4 della
L. 300/1970 (statuto dei lavoratori) e della privacy;
per l'effetto, attesa la gravità e la rilevanza anche penale delle illegittime videoregistrazioni dei lavoratori, trasmettere gli atti alla I.T.L. di Napoli nonchè alla Procura della Repubblica per gli opportuni accertamenti di Loro competenza;
5. accertare e dichiarare che il ricorrente , nel periodo di lavoro decorrente dal Parte_1
15.07.2019 al 12.01.2024 lavorava per dieci ore al giorno, dal lunedì al venerdì ovvero svolgeva l'orario lavorativo per un numero di ore superiore rispetto a quelle riconosciute nei cedolini paga e pari a quelle indicate nella parte espositiva del presente ricorso, ovvero nell'elaborato conteggio allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
6. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute le differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro dedotto in atti, tra cui ferie, permessi e Rol non goduti, 13^ e 14^ mensilità, lavoro supplementare al 20%, lavoro supplementare al 25%,
T.F.R., per un totale di € 59.598,23 che, al netto dell'acconto di € 700,00 ricevuto in data
6.04.2022, è pari ad € 58.898,23 oltre interessi e rivalutazione monetaria a maturate fino all'effettivo soddisfo, il tutto analiticamente dettagliato nell'elaborato conteggio allegato che costituisce parte integrante del presente ricorso, oppure diversa altra somma stabilita dal
Tribunale, se del caso, tramite CTU contabile;
per l'effetto, condannare al Controparte_1
pagamento di tutte le differenze retributive maturate e non corrisposte al ricorrente in costanza di rapporto di lavoro pari ad € 58.898,23 oltre interessi e rivalutazione monetaria a maturate fino all'effettivo soddisfo, oppure diversa altra somma stabilita dal Tribunale a seguito di C.T.U. contabile, per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
7. condannare alla Controparte_1
regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, con trasmissione della CP_ emananda sentenza all per gli opportuni provvedimenti di propria competenza;
” Spese vinte.
La società cui è stato notificato il ricorso non si è costituita in giudizio. Ne va quindi preliminarmente dichiarata la contumacia.
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Con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate nel corso del rapporto di lavoro, avendo dedotto di aver lavoro senza interruzioni dal 15.07.2019 fino al 12.01.2024,
a tempo pieno e svolgendo costantemente lavoro straordinario, in esecuzione di mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL applicato dall'azienda, nonostante l'assunzione sia stata formalizzata per l'esecuzione di rapporti di lavoro a termine, in regime di part time al 60%, con l'attribuzione del 1° livello contrattuale.
Tanto precisato, al fine della delimitazione del tema d'indagine, deve rilevarsi che dall'istruttoria orale è emerso che il rapporto di lavoro in questione non ha subito delle interruzioni che possano, quanto meno sotto il profilo temporale, essere ricondotte alla scadenza di contratti a termine. In particolare agli atti è stata versata la copia dell'assunzione a tempo determinato del ricorrente per il periodo lavorativo compreso dal 12.1.2023 fino al
12.1.2024, che avrebbe fatto seguito ad altri due contratti di lavoro a termine -dato fattuale evincibile solo dalle buste paga e dai CU versati agli atti, in assenza di prova scritta sulla redazione e sottoscrizione di detti contratti - di cui il primo decorrente dal 30.7.2019 al
30.10.2021 e il secondo dal 14.12.2021 al 14.12.2022.
Di contro dalla testimonianza di , collega di lavoro del che ha Persona_1 Pt_1 dichiarato di aver lavorato dalla fine dell'anno 2019 a Maggio 2024 è emerso che non vi è stata soluzione di continuità durante la relazione lavorativa del ricorrente.
Deve in definitiva ritenersi che l' apposizione del termine al contratto sia priva di effetto in assenza di patto scritto, considerato che la 'formale' durata del primo contratto, come riportata nelle buste paga, è stata di due anni e tre mesi, mentre quella del secondo, la cui data di inizio è indicata nel 14.12.2021, ossia 44 giorni dopo la 'formale' scadenza del primo
- anch'essa evincibile solo dalle buste paga - è stata di un anno. Passando all'esame delle mansioni e del loro corretto inquadramento, in applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc., il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella attribuita dal datore di lavoro ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005).
Del tutto irrilevante invece è il confronto con l'inquadramento diversamente riconosciuto ad altri lavoratori che svolgano compiti di analoga portata.
Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato.
Si rende necessario pertanto riportare testualmente le declaratorie contrattuali alla luce delle quali, da un lato, va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo e, dall'altro, vanno quindi valutate le risultanze dell'istruttoria orale espletata.
Appartengono al 3° livello – qui rivendicato - ” lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori o uguali.” Tra le esemplificazioni il
CCNL indica : lavoratori che svolgono attività d'ordine di natura tecnico-amministrativa richiedenti in modo particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro…..operatore addetto al video terminale e/o servizi computerizzati non complessi…Centralinista/Assistenza telefonica, addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di materiali, addetti al controllo fatture….”.
La declaratoria del 1° livello, attribuita dalla società, comprende invece “i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio” ed esaminando i profili riportati nell'esemplificazione “manovale addetto alla ricarica dei contenitori di materiali di consumo ( ad es. sapone), addetti ai lavori elementari di pulizia;
guardiano ( cfr ccnl in atti). Né le attività che connotano il secondo livello si attagliano ai compiti che il ha svolto Pt_1
per la dal momento che la relativa declaratoria evidenzia un ruolo CP_7
prevalentemente esecutivo per lo svolgimento di attività molto semplici e, con specifico riferimento al portierato, alla sola verifica dei documenti al momento degli accessi.
Mettendo, invece, a confronto la riportata declaratoria del terzo livello con le emergenze della prova testimoniale espletata, deve ritenersi che il livello assegnato al ricorrente e indicato nelle buste paga risulti oggettivamente inadeguato ai compiti effettivamente assegnati ed espletati.
ha dichiarato :”… il ricorrente si occupava, prevalentemente, dello Persona_1
smistamento al centralino, registrava bolle in entrata e in uscita, controllava il carico in uscita, registrava anche le targhe dei mezzi in entrata e in uscita, mentre il mio compito consisteva nell'accompagnare clienti, imprenditori, a seconda dei casi, presso le varie sedi, uffici, e unità. ADR le mansioni che ho descritto sono rimaste invariate per il ricorrente, per tutta la durata del rapporto di lavoro. ADR il complesso Finmed si trova in via Gianturco n
23. ADR la postazione di lavoro del ricorrente si trovava, superato il cancello, sulla destra.
Consisteva, precisamente, in un ufficio con due stanze. ADR il ricorrente disponeva di una scrivania e di 3 monitor da cui poteva sorvegliare l'intero complesso…”
ha dichiarato:”… il ricorrente era addetto allo smistamento delle telefonate Testimone_1
al centralino, alla verifica delle bolle di accompagnamento, e delle merci in uscita, annotava le targhe dei mezzi che entravano e uscivano, si occupava anche della ricezione dei pacchi portati dai corrieri. Preciso che le bolle, una volta acquisite, venivano registrate in un apposito registro da parte, prevalentemente, del ricorrente, perché lavorando di mattina, ed essendo il più pratico, era quello che se ne occupava quasi esclusivamente. ADR lavorava all'interno di un gabbiotto all'ingresso del complesso Finmed. ADR aveva una scrivania, telefono, i monitor che utilizzava per controllare l'impianto, un pc e una stampante…”
Conclusivamente deve ritenersi che la società abbia attribuito al ricorrente un inquadramento contrattuale che non trova alcun riscontro, sotto il profilo contenutistico, nella prestazione di lavoro pretesa e resa fin dal momento dell'assunzione.
Risulta fondato anche il capo di domanda avente ad oggetto le differenze retributive in considerazione dell'orario di lavoro effettivamente osservato nel corso di tutto il rapporto.
Anche in questo caso, infatti, deve ritenersi che il dato riportato nelle buste paga - analogamente all'asserita apposizione di un termine al contratto – sia del tutto scollegato dalle concrete modalità attuative della prestazione di lavoro. Sul punto i testi hanno concordemente dichiarato che il ha lavorato costantemente per Pt_1
dieci ore al giorno dalle 7,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì ( cfr test in atti). Hanno altresì confermato che il loro collega di lavoro ha fruito unicamente di due settimane di ferie all'anno.
Conclusivamente la società convenuta – il cui comportamento processuale, ove valutato unitamente alle riportate emergenze processuali, è sintomatico dell'impossibilità di eccepire circostanze estintive o impeditive della pretesa economica azionata con il presente giudizio
– va condannata al pagamento dell'importo indicato nel conteggio analitico allegato al ricorso, pari ad € 46.872,78 per differenze retributive mensili e di € 3.138,31 a titolo di T.F.R– somma complessiva da cui va sottratto quanto eventualmente già corrisposto dalla società in esecuzione dell'ordinanza emessa da questo giudicante ai sensi dell'art 423 cpc pari ad
€ 4095,37 a titolo di TFR– oltre accessori di legge, dovendosi dichiarare l'inammissibilità del capo di domanda – per come formulato ( cfr punto 7 delle conclusioni – relativo alla parziale copertura assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza della società e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna al CP_8 pagamento di € 46.872,78 per differenze retributive e di € 3.138,31 a titolo di T.F.R– dalla somma complessiva va sottratto quanto già corrisposto dalla società in esecuzione dell'ordinanza emessa da questo giudicante ai sensi dell'art 423 cpc pari ad € 4095,37 a titolo di TFR– oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione al soddisfo c) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_8 complessivi € 4.630,00 oltre spese di contributo unificato, spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 25.03.2025 Il giudice del lavoro
( dr A. Bonfiglio)