TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 2154/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Paolo Picci Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Floriana Collerone CP_1
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
Motivi della decisione
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. Parte_1
CP_ 001790092, con cui l ha intimato il pagamento della somma di €
12.120,84 a titolo di sanzioni e accessori per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l.12.09.83 n. 463, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2018 da parte della società agricola
”. Parte_2
1 Il ricorrente, tra l'altro, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di avere ceduto la propria quota e dismesso la qualità di legale rappresentante della società a far data dal 2017.
CP_ L' , già in sede di costituzione in giudizio, ha documentato di avere provveduto, a seguito di ulteriori verifiche sul legale rappresentante in carica all'epoca del sorgere dell'obbligazione, ad annullare l'ordinanza ingiunzione nei confronti dell'odierno ricorrente, quindi ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Tanto premesso, va evidenziato come, in corso di causa, sia intervenuta una circostanza che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere. Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Le spese di lite vanno inevitabilmente poste a carico dell'ente previdenziale, atteso il difetto ab origine di legittimazione passiva del ricorrente, la cui qualità di legale rappresentante era cessata già due anni prima rispetto all'accertamento. Difetto di legittimazione, peraltro, agevolmente ricavabile dalla visura storica della Pt_3
Le spese si liquidano nella misura di cui al dispositivo avuto riguardo alla elementarità e serialità della causa, al valore della stessa ed alla scarna attività processuale concretamente svolta (di fatto consistita nello studio e nella introduzione della causa, cui è seguita la mera presa d'atto dell'intervenuto annullamento in autotutela).
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 854,00 per compensi e € 43,00 per contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Ragusa, 21.2.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
3