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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 13/06/2024, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. n. 90/2024 R.G.A.C.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, con l'avvocato GIUSEPPE D'ANGELO Parte_1
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di sanzioni per circolazione stradale
RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere respinto l'impugnazione proposta dall'appellante avverso la sentenza n. 113/2023 emessa dal Giudice di pace di Sulmona il 25/08/2023, che ne ha rigettato il ricorso avverso il verbale di contestazione n. 893974527 del 12.12.2021 elevato dai CC di Pratola Peligna per la violazione dell'art. 116, comma 15, e 17 del C.d.S. (“Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro…”), per avere consentito alla figlia minore, nata il [...], non provvista di patente di guida – come accertato il 12.12.2021, alle ore 16.15, in località Pratola Peligna (AQ), Strada Provinciale 52 Nolfese, nei pressi dell'ITIS
– la guida di una Fiat Punto, Tg. AD083NZ, di proprietà di una terza persona. L'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe fatto buon governo dei principi desumibili dall'art. 2 l. n. 689/1981 e 2048 cod. civ., avendo trascurato che: il genitore “mai avrebbe potuto supporre e conseguentemente impedire che la figlia, a sua insaputa, si mettesse alla guida di un mezzo non appartenente” ad alcun componente del suo nucleo familiare;
vi era “stato affidamento della minore al fidanzato maggiorenne”, sicché nel tempo in cui la minore si trovava affidata alla sorveglianza del fidanzato i genitori erano legittimamente esonerati dall'obbligo della vigilanza, sostituendosi appunto ad essi il fidanzato”; si sarebbe comunque trattato di condotta episodica.
Deve premettersi che “della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace "ex lege", risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa” (così, tra tante conformi, Cass., Sentenza n. 21881 del 14/10/2009, Rv. 611407 – 01).
Ma accanto a questa si configura anche quella dei genitori, ove il minorenne sia temporaneamente affidato ad altri (cfr. tra altre, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6302 del 10/07/1996, Rv. 498480 – 01: “Nel caso di illecito amministrativo commesso da persona non imputabile perché minore di diciotto anni, del quale è chiamato a rispondere chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto - richiesta dall'art. 2, capoverso, della legge n. 689 del 1981 - compete non soltanto a coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci, ma anche ai genitori dei minori ed agli altri soggetti indicati nell'art. 2048 cod. civ. In particolare, tale prova si concreta, per i genitori, nella dimostrazione di avere impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, nonché di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del medesimo”.
Infatti, “ai sensi dell'art 2048 cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza sia con riguardo agli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7050 del 14/03/2008, Rv. 602217 – 01. Nella specie la S.C., accogliendo il proposto ricorso e cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto che il temporaneo allontanamento del minore dalla casa dei genitori, per motivi di lavoro, non esima costoro da responsabilità, essendo ascrivibile a oggettive carenze educative l'illecito comportamento manifestatosi nella inosservanza delle norme sulla circolazione stradale).
Se non si dimentica la corretta ermeneutica delle disposizioni citate, appare evidente che la circostanza che una ragazza in età superiore agli anni sedici, necessariamente consapevole di non essere in possesso di patente di guida, era ben in grado di percepire la gravità della condotta consistente nel mettersi alla guida di un autoveicolo sulla pubblica via, la sua estrema pericolosità per sé e per i terzi, l'evidente insufficienza della presenza di altra persona maggiorenne a bordo di un veicolo non adeguato all'apprendimento della tecnica di guida, per di più da parte di persona la cui conoscenza delle norme della circolazione, della segnaletica stradale, delle caratteristiche del veicolo non offrivano alcuna garanzia di contenimento del rischio.
E' del tutto evidente, dunque, che l'assunzione di un simile rischio e la agevole comprensione della gravità dell'infrazione sono sintomatiche di carenze educative al rispetto di sé, degli altri e delle norme giuridiche, oltre che di generica prudenza, che giustificano pienamente l'affermazione della responsabilità dell'odierno appellante sancita dal primo giudice.
Alla conferma della sentenza gravata segue la condanna dell'appellate che soccombe a rifondere le spese del presente grado, liquidate in applicazione del secondo scaglione della tabella n. 2 dell'Allegato al d.m. n. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 113/2023 emessa dal Giudice di pace di Sulmona il 25/08/2023, che integralmente conferma, da
, che condanna a rimborsare all'altra parte le spese del grado, Parte_1 liquidate, per compensi, in ragione di € 1.700,00, oltre rimborso forfetario del 15%. Sulmona, 12/06/2024
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. n. 90/2024 R.G.A.C.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, con l'avvocato GIUSEPPE D'ANGELO Parte_1
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di sanzioni per circolazione stradale
RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere respinto l'impugnazione proposta dall'appellante avverso la sentenza n. 113/2023 emessa dal Giudice di pace di Sulmona il 25/08/2023, che ne ha rigettato il ricorso avverso il verbale di contestazione n. 893974527 del 12.12.2021 elevato dai CC di Pratola Peligna per la violazione dell'art. 116, comma 15, e 17 del C.d.S. (“Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro…”), per avere consentito alla figlia minore, nata il [...], non provvista di patente di guida – come accertato il 12.12.2021, alle ore 16.15, in località Pratola Peligna (AQ), Strada Provinciale 52 Nolfese, nei pressi dell'ITIS
– la guida di una Fiat Punto, Tg. AD083NZ, di proprietà di una terza persona. L'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe fatto buon governo dei principi desumibili dall'art. 2 l. n. 689/1981 e 2048 cod. civ., avendo trascurato che: il genitore “mai avrebbe potuto supporre e conseguentemente impedire che la figlia, a sua insaputa, si mettesse alla guida di un mezzo non appartenente” ad alcun componente del suo nucleo familiare;
vi era “stato affidamento della minore al fidanzato maggiorenne”, sicché nel tempo in cui la minore si trovava affidata alla sorveglianza del fidanzato i genitori erano legittimamente esonerati dall'obbligo della vigilanza, sostituendosi appunto ad essi il fidanzato”; si sarebbe comunque trattato di condotta episodica.
Deve premettersi che “della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace "ex lege", risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa” (così, tra tante conformi, Cass., Sentenza n. 21881 del 14/10/2009, Rv. 611407 – 01).
Ma accanto a questa si configura anche quella dei genitori, ove il minorenne sia temporaneamente affidato ad altri (cfr. tra altre, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6302 del 10/07/1996, Rv. 498480 – 01: “Nel caso di illecito amministrativo commesso da persona non imputabile perché minore di diciotto anni, del quale è chiamato a rispondere chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto - richiesta dall'art. 2, capoverso, della legge n. 689 del 1981 - compete non soltanto a coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci, ma anche ai genitori dei minori ed agli altri soggetti indicati nell'art. 2048 cod. civ. In particolare, tale prova si concreta, per i genitori, nella dimostrazione di avere impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, nonché di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del medesimo”.
Infatti, “ai sensi dell'art 2048 cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza sia con riguardo agli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7050 del 14/03/2008, Rv. 602217 – 01. Nella specie la S.C., accogliendo il proposto ricorso e cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto che il temporaneo allontanamento del minore dalla casa dei genitori, per motivi di lavoro, non esima costoro da responsabilità, essendo ascrivibile a oggettive carenze educative l'illecito comportamento manifestatosi nella inosservanza delle norme sulla circolazione stradale).
Se non si dimentica la corretta ermeneutica delle disposizioni citate, appare evidente che la circostanza che una ragazza in età superiore agli anni sedici, necessariamente consapevole di non essere in possesso di patente di guida, era ben in grado di percepire la gravità della condotta consistente nel mettersi alla guida di un autoveicolo sulla pubblica via, la sua estrema pericolosità per sé e per i terzi, l'evidente insufficienza della presenza di altra persona maggiorenne a bordo di un veicolo non adeguato all'apprendimento della tecnica di guida, per di più da parte di persona la cui conoscenza delle norme della circolazione, della segnaletica stradale, delle caratteristiche del veicolo non offrivano alcuna garanzia di contenimento del rischio.
E' del tutto evidente, dunque, che l'assunzione di un simile rischio e la agevole comprensione della gravità dell'infrazione sono sintomatiche di carenze educative al rispetto di sé, degli altri e delle norme giuridiche, oltre che di generica prudenza, che giustificano pienamente l'affermazione della responsabilità dell'odierno appellante sancita dal primo giudice.
Alla conferma della sentenza gravata segue la condanna dell'appellate che soccombe a rifondere le spese del presente grado, liquidate in applicazione del secondo scaglione della tabella n. 2 dell'Allegato al d.m. n. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 113/2023 emessa dal Giudice di pace di Sulmona il 25/08/2023, che integralmente conferma, da
, che condanna a rimborsare all'altra parte le spese del grado, Parte_1 liquidate, per compensi, in ragione di € 1.700,00, oltre rimborso forfetario del 15%. Sulmona, 12/06/2024
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco