Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4773/2016 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia G. Nigri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4773/2016 R.G. introitata all'udienza del 07.02.2024, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, vertente
Tra
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Tommaso Savito (CF: ) ed elettivamente domiciliata, come da mandato in calce C.F._2
all'atto di citazione, presso lo studio dello stesso sito in Martina Franca alla Via Lelio Fanelli n. 79;
attore
e
, nato a [...] il [...], C.F. , in proprio e in qualità di Controparte_1 C.F._3
erede di , nato in [...] e morto in Costa Rica il 02.06.2019, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Persona_1
Giuseppe Semeraro, C.F. e Michele Semeraro, C.F. ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato, come da mandato a margine della comparsa di costituzione, presso lo studio degli stessi sito in Martina Franca alla Via Lelio Fanelli n. 79;
convenuto
nonché
, nata a Roma il [...] in [...] erede di;
Controparte_2 Persona_1
convenuta contumace
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 07.02.2024
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Per_1
chiedendo accertarsi l'interclusione del fondo rustico di sua proprietà sito in agro di Martina Franca
[...]
alla località Cupa, censito in catasto al foglio 90 p.lla 527 - p.lla 484, così come derivata dalla divisione di un compendio immobiliare di maggiore consistenza
Domandava di conseguenza costituirsi in proprio favore una servitù di passaggio carrabile anche con mezzi meccanici sul fondo confinante, riportato in catasto al foglio 90, part.lle 85, 827 e 889 di cui era nudo proprietario ed usufruttuario , con esonero dal pagamento della indennità Controparte_1 Persona_1 correttiva, ai sensi dell'art. 1054 c.c..
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali si opponevano all'accoglimento della domanda di parte attrice, affermando l'insussistenza delle condizioni legittimanti la costituzione di una servitù coattiva, esistendo una possibilità di accesso alternativo al fondo dell'attrice e conseguendo alla eventuale costituzione della invocata servitù di passaggio un danno alla loro proprietà.
Chiedevano pertanto, il rigetto della domanda di parte attrice con vittoria di spese. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c, la causa veniva istruita a mezzo di CTU tecnica svolta dal Geom. , il quale Persona_2 depositava l'elaborato peritale in data 06.10.2019. In data 06.11.2019 il giudizio veniva dichiarato interrotto in conseguenza della comunicazione dell'intervenuto decesso del convenuto , avvenuto in data Persona_1
02.06.2019.
Disposta la riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c., l'attrice la eseguiva solo nei confronti del convenuto anche in qualità di erede di . Questi si costituiva eccependo la mancata Controparte_1 Persona_1
riassunzione ed integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro erede di , la moglie Persona_1
dello stesso e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Parte attrice eccepiva la tardività dell'eccezione e si opponeva comunque all' accoglimento della domanda deducendo di aver ritualmente riassunto il giudizio nei soli confronti del nudo proprietario , Controparte_1
in quanto a seguito del decesso dell'usufruttuario, , il bene era divenuto di sua esclusiva Persona_1
proprietà senza cadere in successione, sicchè non dovevano citarsi in riassunzione né lui, né gli altri eredi, potendo il giudizio proseguire direttamente nei confronti dell'ormai unico legittimato passivo.
Con ordinanza del 22.03.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, potendo la decisione in ordine a tale questione definire il giudizio. All'udienza del 01.06.2022 il giudizio veniva riservato per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Con sentenza non definitiva n. 638/2023 pubblicata il 20.03.2023 veniva rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c sollevata dal convenuto e comunque in considerazione della Controparte_1 mancata notifica della riassunzione del giudizio nei confronti dell'altra erede di , Persona_1 CP_2
, la causa, veniva rimessa sul ruolo per tale adempimento. Riassunto il giudizio come disposto
[...]
all'udienza del 15.11.2023 costei non si costituiva sebbene regolarmente citata e veniva dichiarata contumace.
La causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 07.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, raccolte le quali era trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusionali.
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , ritualmente citata in Controparte_2
riassunzione in qualità di erede di e non costituitasi in giudizio. Persona_1
La domanda di parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso in diritto, che si ha interclusione assoluta nel caso in cui il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, non ha uscita sulla via pubblica, né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minor danno al fondo sul quale è consentito (art. 1051 c.c.). Viceversa, si ha interclusione relativa nel caso in cui il proprietario ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con orientamento giurisprudenziale costante , la determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dell'art. 1051 c.c., comma 2, costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, semprechè la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà (resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse), va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo .
Deve quindi aversi riguardo, non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi (cfr., ad es., Cass. n. 10327/1998 e Cass.
n. 21255/2009 Sez. 2, n. 25352, 12/12/2016 Sez. 2, n. 8779, 12/05/2019).
Da ultimo la giurisprudenza si è espressa in tal senso “La mancanza di accesso alla via pubblica, sia essa determinata da ostacoli fisici o giuridici, può giustificare l'istituzione di una servitù coattiva di passaggio a
favore del proprietario intercluso. Secondo l'art. 1051, comma 1, cod. civ., il proprietario del fondo circondato da fondi altrui, privo di accesso alla via pubblica, ha diritto di ottenere un passaggio sul fondo vicino per garantire la coltivazione e l'uso del proprio fondo. La prova dell'interclusione, sia essa fisica o giuridica, deve essere fornita da chi richiede l'istituzione della servitù coattiva di passaggio. L'impedimento deve essere dimostrato in modo chiaro e inconfutabile, anche se il proprietario del fondo intercluso non abbia necessariamente avanzato richieste formali di accesso o di autorizzazione.” (Cassazione civile sez. II,
18/09/2024, n.25088).
Tanto premesso in diritto, la decisione della presente controversia non può che fondarsi sulla espletata consulenza tecnica d'ufficio, approfondita e contenente esauriente descrizione dello stato dei luoghi , nonché corredata da numerose fotografie e tavole grafiche, oltre che un'attenta valutazione delle possibili soluzioni da adottare.
Orbene, nel caso di specie il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il fondo di parte attrice è assolutamente intercluso rispetto alla pubblica via, e quindi ha prospettato tre soluzioni per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carraio (percorsi A, B e C) di cui i percorsi B e C incidono sul fondo di parte convenuta, mentre il percorso A incide su un fondo di proprietà di terzi.
Il medesimo consulente ha precisato che l'interclusione è stata valutata in relazione al percorso di raggiungimento della via pubblica a partire dal fondo agricolo, in quanto “Dalla disposizione planimetria del fondo agricolo di proprietà dell'attrice (all.to n° 3) si evince che esso non ha accesso diretto ad alcuna pubblica via. Tale impedimento attiene anche alla SS 172 – classificata dal Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del
30/04/1992 art. 2 comma 2) come strada extraurbana secondaria, in quanto formata da unica carreggiata a due corsie - con la quale il fondo agricolo in parola confina a nord-est, non solo per la differenza di quota altimetrica, dato che il terreno trovasi ad un livello costante di circa mt 1,70 superiore rispetto alla sede stradale (foto n° 3), ma anche e soprattutto per la vigente normativa inerente agli accessi a strade extraurbane da area privata (Regolamento di Attuazione del C.d.S.: D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 art. 45 commi 3, 5, 6 e 7). Infatti, in considerazione dello stato dei luoghi, nonché delle prerogative orografiche
(pendenza 5%) e planimetriche della SS 172 (all.to n° 3; foto nn° 1, 2), l'ammissione di autorizzazione all'accesso da parte dell'Ente preposto ( , al di là di ogni ragionevole dubbio, si palesa incompatibile CP_3
con quanto prescritto: a)dal comma 3, per la mancanza della distanza minima con altro accesso preesistente
(foto n° 1); b)dal comma 5, poiché non garantita la più ampia visibilità in zona di svincolo, né agevolezza e sicurezza nelle manovre di immissione o uscita dalla sede stradale (foto nn° 1, 2); c)dai commi 6 e 7, in quanto non salvaguarderebbe la sicurezza e fluidità della circolazione stradale che, nel caso in specie, si dimostra quanto mai sostenuta.
Ciò premesso quanto alla sussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, ha ritenuto il CTU con risposta esauriente e convincente, che il Tribunale ritiene di fare propria, che il percorso
contrassegnato dalla lettera C, nella planimetria allegata alla perizia tecnica, è il percorso più breve (mt 79,00) rispetto alle altre soluzioni ipotizzate, per garantire l'accesso al fondo di parte attrice. Tale percorso risulta ricadere nella proprietà di . Controparte_1
Infatti, ha chiarito il CTU con riferimento agli altri percorsi ipotizzati in perizia, che il percorso A, nella planimetria di riferimento (all.to n° 5; foto n° 5), appare indubbiamente meno adatto del percorso “C”) per i seguenti motivi: a)ha una lunghezza (mt 98,00) superiore ad ogni altro tragitto preso in considerazione;
b)la particella 53 è ad una quota di circa mt 3,50 superiore a quella della particella 527 appartenente all'attrice
(all.to n° 4; foto n° 6), per cui il collegamento tra le stesse particelle potrebbe avvenire solamente realizzando interventi oltremodo costosi ed invasivi, quali sterramenti e costituzione di idonea carreggiata.
Diversamente, il percorso segnalato con la lettera B nella planimetria di riferimento (all.to n° 5) appare anch'esso sicuramente inidoneo rispetto al fine preposto , per le seguenti ragioni: a)ha una lunghezza superiore (mt 86,00 a fronte di mt 79,00); b)nella parte posta a monte si colloca necessariamente tra diversi fabbricati di proprietà dei convenuti a distanza alquanto limitata da essi e ciò si rivelerebbe, con ogni probabilità, piuttosto pregiudizievole riguardo a possibili loro utilizzazioni (foto n° 8); c)attraversa un'ampia porzione complanare del fondo agricolo dei convenuti e pertanto ne intralcerebbe lo svolgimento delle possibili lavorazioni agricole.
Analogamente il CTU nel proprio elaborato peritale ha chiarito altresì l'impraticabilità del “quarto percorso” ipotizzato dal CTP dei convenuti in quanto il diretto accesso dal fondo dell'attrice alla SS 172 – tenuto conto della differenza di quota tra la SS 172 ed il fondo dell'attrice pari a circa mt 1,70 evidenziata a pagg. 7 e 8 nella relazione di c.t.u. – comporterebbe interventi modificativi dell'orografia del posto, sterramento e riporti di terreno, del tutto inibiti dalla già citata normativa vincolistica sulla quale ha con competenza argomentato il c.t.p. nella sua analisi critica e dunque, contrasterebbe manifestamente con il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada di cui al D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 art. 45 commi 3, 5, 6 e 7.
Ciò premesso quanto alle possibili soluzioni prospettate dal c.t.u., e avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 1051 c.c. per la individuazione del passaggio coattivo, ritiene questo giudice che la servitù coattiva debba essere costituita a carico del fondo di proprietà del convenuto lungo il passaggio individuato dal c.t.u. come
'percorso C' nella relazione di consulenza e nei relativi allegati fotografici.
Come si evince chiaramente dall'allegato n. 5 alla consulenza tecnica “Planimetria con indicazione dei possibili percorsi” tale percorso è quello più breve e diretto tra quelli individuati dal c.t.u., nonchè meno gravoso, meno dispendioso e di più agevole realizzazione, perché richiede soltanto lo spianamento di vegetazione spontanea, sterpaglie e cespugli, insistenti sullo stesso, facilmente estirpabili.
Al riguardo non possono essere accolte le doglianze sollevate dal convenuto che lamenta genericamente l'impossibilità di realizzare l'accesso prospettato dal CTU, in quanto comportante un vistoso cambiamento
dell'assetto del paesaggio. Al pari sono state puntualmente smentite le repliche afferenti l'inadeguatezza del percorso C, sia con riferimento alla praticabilità di tale percorso, sia con riferimento alla distanza dai fabbricati di proprietà del convenuto.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda formulata dall'attrice deve essere accolta, dovendosi disporre la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonabile e carrabile , anche con mezzi meccanici agricoli a vantaggio del fondo di proprietà di (identificato nel catasto terreni Parte_1
del Comune di Martina Franca, alla località Cupa, della superficie di are 46 e centiare 98, confinante con strada, proprietà salvo altri, nel NCT, al foglio 90, part.lla 527, are 38.82, sem. arb., di terza, Per_1 Per_3
R.D. E. 8,02, R.A. E. 8,02 e part.lla 484, are 8.16, frut., di seconda, R.D. E. 7,38, R.A. E. 4,43) e a carico del fondo di proprietà di , in atti anche , nato a [...] il Controparte_1 Parte_2
26.10.1985, in confine con il detto fondo, nel NCT al foglio 90, part.lle 85 e 338, lungo il tracciato identificato Per_ come 'percorso C' nella relazione di c.t.u. Parte_3 Per_2
Quanto alla corresponsione di un indennizzo si applica nel caso di specie la prescrizione di cui all'art. 1054
c.c. “se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha il diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità. La stessa norma si applica in caso di divisione”, sicchè nulla deve prevedersi a riguardo a carico dell'attrice ed in favore del convenuto.
Non appare inoltre configurabile nel caso di specie la male fede o la colpa grave del convenuto nell'avere resistito in giudizio, sicchè deve rigettarsi la domanda dell'attrice di condanna dello stesso e art. 96 terzo comma c.p.c..
In considerazione dell'esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza le parti convenute, dovranno essere condannate alla rifusione in favore dell'attrice delle spese e competenze di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nigri Patrizia, definitivamente pronunciando , ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accerta e dichiara l'interclusione, a seguito di divisione, del fondo sito in agro di Martina Franca, alla località
Cupa, della superficie di are 46 e centiare 98, confinante con strada, proprietà salvo altri, Per_1 Per_3
nel NCT, al foglio 90, part.lla 527, are 38.82, sem. arb., di terza, R.D. E. 8,02, R.A. E. 8,02 e part.lla 484, are
8.16, frut., di seconda, R.D. E. 7,38, R.A. E. 4,43, di proprietà di;
Parte_1
- dispone la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonabile e carrabile anche con mezzi meccanici agricoli a vantaggio del fondo di proprietà di (identificato nel catasto terreni del Parte_1
Comune di Martina Franca al foglio al foglio 90, part.lla 527, are 38.82, sem. arb., di terza, R.D. E. 8,02, R.A.
E. 8,02 e part.lla 484, are 8.16, frut., di seconda, R.D. E. 7,38, R.A. E. 4,43) e a carico del fondo di proprietà di
(identificato nel catasto terreni del Comune di Martina Franca al foglio, nel NCT al foglio 90, Controparte_1 part.lle 85 e 338), lungo il tracciato identificato come 'percorso C' nella relazione di c.t.u. a firma del geometra
. Persona_2
- pone definitivamente a carico di e , in solido le spese di CTU come Controparte_1 Controparte_2
già liquidate in atti;
- condanna e , in solido , al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2
processuali in favore dell'avv. Tommaso Savito che si è dichiarato antistatario , liquidandole in complessivi Euro 4.500,00 , oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Taranto, il 18.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Nigri