Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5044/2019 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la senten- za n. 48/2019 del Giudice di Pace di Montoro” e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CIPRIANO Parte_1 C.F._1
DI TELLA, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
(F.G.V.S.), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Salzarulo, in virtù di procura in atti, P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23.2.20217 Parte_1
conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di Montoro la Controparte_2
F.G.V.S. per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro di cui è cau- sa.
L'attore esponeva che in data 11.02.2011, alle ore 16:30 circa, in Montoro Inferiore (AV), mentre percorreva in sella alla propria bicicletta Via Guglielmo Marconi, tenendo la propria destra, veniva investito da un'autovettura modello Fiat Punto che viaggiava nello stesso sen- so di marcia e che dopo l'urto si dileguava senza prestare soccorso, rimanendo così non identificata.
Assumeva inoltre che, a seguito della collisione, cadendo in terra, riportava lesioni personali refertate dai sanitari del P.S. dell'Ospedale Landolfi di Solofra, le quali non venivano risar-
Co cite, nonostante la richiesta inoltrata alla quale impresa designata dal Controparte_3
F.G.V.S. per la Campania.
Si costituiva la F.G.V.S. che, oltre a contestare la veridicità Controparte_2 storica del sinistro, così come narrato in citazione, contestava anche l'intervenuta prescrizio-
1
Espletata la prova testimoniale richiesta dall'attore, con sentenza n. 48/2019, depositata in data 12.04.2019, il Giudice di Pace di Montoro rigettava la domanda proposta dall'attore poiché riteneva fondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla con- Parte_1
troparte ex art. 2947 co. 2 c.c..
Avverso tale decisione proponeva appello, ritualmente notificato in data Parte_1
21.11.2019, sostenendo che il giudice di primo grado aveva erroneamente applicato la pre- scrizione biennale di cui all'art. 2947 c.c., dovendosi ritenere invece applicabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2947 c.c., il più lungo termine di prescrizione previsto per il rea- to di lesioni colpose;
chiedeva, pertanto, previa dichiarazione di responsabilità del condu- cente dell'autovettura rimasta non identificata nella causazione del sinistro de quo, di con- dannare la (F.G.V.S.) al risarcimento per le lesioni personali Controparte_1
subite.
La compagnia assicuratrice, costituitasi in data 26.02.2020, eccepiva in via principale l'inammissibilità dell'appello; in via subordinata, ribadiva l'eccezione di improponibilità dell'azione risarcitoria e chiedeva di rigettare comunque il gravame e, per l'effetto, confer- mare integralmente l'impugnata sentenza, condannando l'attore - appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo della precedente fase processuale di merito, la causa veniva affidata al sottoscritto giudice ed assegnata a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- Preliminarmente la doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è da ritenersi infondata, non risultando prima facie la manifesta infondatezza del gra- vame proposto avverso la sentenza di primo grado.
L'eccezione di inammissibilità avanzata dalla parte appellata non può essere accolta, poiché deve rilevarsi essere oramai pacifico sotto il profilo dell'art. 348 bis c.p.c., come richiamato dalla pronunzia della Suprema Corte n. 10409 dell'1.6.2020 in uno con quella delle S.U. n.
27199 del 16.11.2017, che i motivi di appello proposti dall'odierna appellante meritano ap- profondita disamina, incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
2 Pertanto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata, posto che il gravame non risulta privo di una ragionevole probabilità di essere accolto ed essendo i motivi di appello suscettibili di studio e approfondimento.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dall'appellata di improponibilità dell'azione ri- sarcitoria, avendo l'attuale appellante inviato regolare lettera raccomandata con A.R. di co- stituzione in mora, contenente tutti gli elementi necessari per formulare un'offerta, ricevuta dalla .G.V.S. e dalla in data 17.12.2014 (in prod. I gra- CP_1 CP_5
do del ), laddove l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato in Pt_1
data 23.2.2017.
3.- L'appellante contesta la sentenza di primo grado, che, a suo dire, è affetta da errori di va- lutazione circa l'individuazione del termine prescrizionale di cui all'art. 2947 c.c., essendo stato erroneamente applicato, al caso di specie, quello di cui al comma 2 in materia di obbli- gazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale da fatto illecito dipendente dalla circo- lazione stradale, anziché quello di cui al comma 3 corrispondente al più lungo termine di prescrizione previsto dal codice penale (n.d.r.: fisato in anni 6, ai sensi dell'art. 157 c.p.) per il reato di lesioni colpose, la cui decorrenza veniva interrotta con l'atto di messa in mora inoltrato sia alla che alla Consap con raccomandata AR inviata il 13.12.2014 Controparte_1
e ricevuta dalle destinatarie (come da documentazione allegata al fascicolo di primo grado).
L'appellante contesta pertanto l'applicazione del termine prescrizionale breve di due anni in quanto, seppur applicabile di regola nel caso di sinistri stradali con soli danni a cose, deve essere “allungato” nell'ipotesi in cui il fatto costituisca reato, come nella specie, di lesioni colpose.
Orbene, ad avviso di questo giudicante, la decisione del Giudice di Pace di Montoro di rite- nere applicabile il termine prescrizionale breve di cui al comma 2 dell'art 2947 c.c. per il si- nistro di cui è causa merita censure, trovando applicazione il più lungo termine prescriziona- le di anni 6, decorrente dall'11.2.2011, interrotto in data 17.12.2014, con nuovo decorso del- lo stesso termine di 6 anni, non ancora spirato il giorno della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (23.2.2017).
Infatti, nel caso in cui il sinistro stradale integri anche un reato, il termine di prescrizione può subire modifiche significative posta la previsione di prescrizione ultrabiennale ex art. 2947 co. 3 che recita “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabili- ta una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
3 Ciò significa che, se l'incidente stradale costituisce anche un illecito penale (come nel caso di lesioni personali stradali), il termine di prescrizione dell'azione civile per il risarcimento segue quello più lungo previsto per il reato.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito tale principio in particolare con sent. n. 16037 del 2 agosto 2016 emessa dalla Terza Sez. Civ. con la quale ha affermato che qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, all'azione civile di risarcimento del danno si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, anche qualora non sia stata presentata una formale querela in sede penale.
A ciò si aggiunga che la Sezione VI Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 31 agosto 2020, n. 18097 ha escluso ogni automatismo tra la mancata presentazione della de- nuncia di sinistro e l'assenza di prova circa il fatto che il sinistro fu cagionato da un veicolo non identificato.
Pertanto, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha al- cun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, dato che “l'accertamento da compiere non de ve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto del- le modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valu- tazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automati- smo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (ex multis, Sez. III, 17 febbraio 2016, n.
3019)
Pertanto, la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previ- sione dell'illecito come reato. (Cass. 3865/2004)
Tuttavia, è necessario che il giudice civile adito per la domanda di risarcimento accerti inci- dentalmente, con elementi probatori e criteri propri del processo civile oggettivi e soggettivi, la sussistenza dell'illecito penale.
Orbene, circa la verificazione del sinistro, questo appare assolutamente confermato dal teste escusso in primo grado, il quale testualmente dichiarava dinanzi al Giu- Testimone_1 dice di prime cure : “Ho assistito all'incidente stradale avvenuto nel mese di Febbraio del
4 2011, verso le ore 16:30 circa, nel comune di Montoro inferiore alla Via Marconi;
Ricordo
c'era un ragazzo in sella ad una bicicletta che percorreva Via Marconi e ricordo che fu in- vestito da tergo da una fiat punto condotta da un uomo e di colore nero;
Preciso che la fiat punto e la bicicletta avevano la stessa direzione di marcia e ricordo che la fiat punto non si
è fermata per prestare soccorso e né io né il ragazzo siamo riusciti a rilevare il numero di targa;
Ricordo che la bicicletta teneva la destra e che il conducente, dopo l'urto, cadeva a destra;
Dopo la caduta mi sono avvicinato ed ho visto che il ragazzo sanguinava alla testa e lamentava dolori al collo e ricordo alcuni passanti lo accompagnarono al pronto soccorso.
Preciso che il ragazzo mi chiese di chiamare i Carabinieri ed io provai più volte a contat- tarli con il mio cellulare ma senza successo''.
Va considerato, altresì, che le lesioni riportate sono state oggetto di visita medico legale del- la Dott.ssa incaricata dal F.G.V.S., la quale ha ritenuto le stesse compatibili con la di- Per_1 namica del sinistro come descritta dall'attore.
A nulla rileva la circostanza fatta rilevare dall'appellata circa gli orari di ingres- CP_6
so e di uscita del paziente - appellante riportati dal verbale di P.S. posto che il lasso di tempo necessario anche al sol fine di espletare l'anamnesi del paziente non può risolversi in soli due minuti, pertanto verosimilmente deve trattarsi di un mero errore materiale che non inci- de dunque sul significato complessivo dell'atto, al pari dell'indicazione “pedone” anziché
“ciclista” annotata in corrispondenza dello spazio dedicato alle “circostanze” in cui si è veri- ficato il sinistro, che parimenti può trovare spiegazione nella frettolosità della redazione dell'atto.
Può ritenersi, in conclusione, che a seguito dell'urto con il veicolo rimasto sconosciuto, così come dichiarato dall'unico teste escusso il quale ha chiarito gli aspetti fon- Testimone_1 damentali della vicenda, il Sig. sia rovinato in terra e per l'effetto abbia riportato le- Pt_1
sioni ritenute compatibili con il sinistro per cui è causa e come sopra meglio specificato.
Le lesioni per cui è causa non sono state oggetto di una CTU o altra documentazione medica che potesse corroborare una quantificazione del danno biologico permanente e temporaneo diversa da quella emersa dalla relazione medico legale a firma della Dr.ssa incaricata Per_1
dal F.G.V.S.
È da ritenersi provato pertanto il nesso di causalità tra l'urto con il veicolo rimasto scono- sciuto e le lesioni riportate dall'appellante, posto che, in assenza di tale evento causale, il non sarebbe caduto e non avrebbe riportato le contusioni di cui chiede risarcimento. Pt_1
5 Pertanto non può dirsi la documentazione prodotta dall'appellante, in uno con la testimo- nianza resa dal Sig. e con la relazione medico-legale, non esaustiva ai fini della prova Tes_1
del sinistro come descritto dal Pt_1
Per tali ragioni, discostandosi dalle conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure,
l'appello va accolto, dal momento che l'appellante ha provato i fatti allegati e la dinamica del sinistro viene confermata dal testimone escusso, del tutto indifferente rispetto ai fatti di causa e sulla cui attendibilità, in assenza di alcun elemento di prova contraria, non sono sorti dubbi, in quanto il teste ha confermato le circostanze allegate dall'attore con dichiarazioni precise, dettagliate, concordi e prive di contraddizioni o altro vizio logico.
4.- Circa il quantum debeatur da riconoscere, lo stesso va determinato in base alle risultanze già emerse in primo grado a seguito di valutazione del danno elaborata dal medico legale de- signato per conto di per le ragioni precisate al punto precedente della motivazione. Pt_2
Come riscontrabile dalla relazione, alla pagina 5 emerge unicamente un'inabilità temporanea biologica meramente parziale, dunque una I.T.P al valore medio del 75% di giorni 3, una
I.T.P. al valore medio del 50% di giorni 12, una I.T.P. al valore medio del 25% di giorni 10.
Non si riscontrava invece alcun ulteriore danno emergente.
Orbene, il Giudicante, tenuto conto di quanto sopra, ritiene di liquidare in via equitativa per la invalidità temporanea parziale la somma di euro 593,83, mentre nulla va liquidato in ordi- ne al danno biologico permanente stimato nella misura dello 0%, per cui la convenuta
[...]
(F.G.V.S.) va condannata al pagamento della somma di euro Controparte_7
593,83 in favore dell'attore - appellante, determinata in termini di attualità in base alle tabel- le del danno biologico di lieve entità del 2024 di cui all'art. 139 C.d.A., ciò che esime da ri- valutazione, comprensivi di ogni onere e danno accessorio e consequenziale, oltre interessi legali dalla sentenza.
Per quanto attiene invece la personalizzazione del danno non patrimoniale, è necessario spe- cificare che grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal- la fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari rispetto al caso concreto.
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automa- tismo, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al ca- so concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquida- zione forfettizzata tabellare.
6 Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. 14364/2019).
Non può essere accolta, infine, perché del tutto carente in termini di allegazione e prova, la domanda di interessi “compensativi” decorrenti dall'evento e fino al soddisfo.
Invero, l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispet- to al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'e- vento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né pre- sunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il man- cato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (cfr. cass. 19063/2023; 36878/2021;
22607/2016).
5.- Consegue per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle distraende spese del doppio gra- do di giudizio, liquidate in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dai D.M. applicabili ratione temporis (I scaglione di riferimento, valori tra minimi e medi).
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica, quale giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 48/2019, re- Parte_1
sa dal Giudice di Pace di Montoro e, in totale riforma della gravata decisione, condanna l'appellata (F.V.G.S.), in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., a pagare in favore dell'appellante la somma di € Parte_1
593,83, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla data della presente decisione al soddisfo;
2. Condanna la (F.G.V.S.), in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., a pagare in favore dell'appellante le spese del primo Parte_1
grado di giudizio, che si liquidano in € 27,00 per esborsi ed € 250,00 per compensi pro- fessionali forensi e del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed € 500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzio- ne al procuratore anticipatario avv. Cipriano Di Tella.
7 Avellino, 27.6.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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