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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
US AN, RE
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3450/2020 depositato il 20/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8463 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.10.2020 parte ricorrente ha impugnato l'avviso n. 8463 del 22.11.2019 di accertamento relativo al tributo sui servizi indivisibili comunali (TASI), anno 2014.
Eccepisce la prescrizione del diritto a riscuotere dell'Ente impositore.
Si dà atto che il Comune di Catania non è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso fondato.
Il termine prescrizionale quinquennale relativo alla TASI anno 2014 è maturato il 31.12.2019.
La mancata costituzione del Comune di Catania non consente di verificare eventuale interruzione della prescrizione.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, atteso che il ricorrente non ha dato prova dell'avvenuto pagamento del tributo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 Novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
US AN, RE
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3450/2020 depositato il 20/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8463 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.10.2020 parte ricorrente ha impugnato l'avviso n. 8463 del 22.11.2019 di accertamento relativo al tributo sui servizi indivisibili comunali (TASI), anno 2014.
Eccepisce la prescrizione del diritto a riscuotere dell'Ente impositore.
Si dà atto che il Comune di Catania non è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso fondato.
Il termine prescrizionale quinquennale relativo alla TASI anno 2014 è maturato il 31.12.2019.
La mancata costituzione del Comune di Catania non consente di verificare eventuale interruzione della prescrizione.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, atteso che il ricorrente non ha dato prova dell'avvenuto pagamento del tributo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 Novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE