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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 646/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), titolare dell'impresa Parte_1 CodiceFiscale_1 individuale (P.IVA ) Parte_2 P.IVA_1 con l'Avv. Landi e l'Avv. Marucco, presso lo studio dei quali in Soresina, via Ponchielli n. 5, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15 novembre 2023, Parte_1 titolare dell'impresa individuale , ha Parte_2 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
l' , proponendo Controparte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33520230000359929000, formato il 9 ottobre 2023 e notificato a mezzo PEC il 20 ottobre 2023, avente per oggetto il pagamento di € 519.022,998 a titolo di contributi e sanzioni derivanti dall'accertamento dell'illegittimo ricorso agli istituti della trasferta e del rimborso chilometrico nel periodo dal luglio 2017 a febbraio 2023, nonché avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023001468/DDL del 30 giugno 2023 a esso presupposto. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cremona – Giudice del Lavoro, contrariis rejectis,
1) anche con provvedimento inaudita altera parte, sospendere, per le ragioni sopra esposte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 335 2023 00003599 29 000;
2) per le ragioni di cui al p.to 1) della narrativa “IN DIRITTO” del presente atto, qui da intendersi richiamate e ritrascritte, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'accertamento per il periodo 7/2017 – 12/12/2017 estremi compresi e conseguentemente annullare in parte qua l'avviso di addebito n. 335 2023 00003599 29 000 e tutti gli atti ad esso connessi;
3) per le ragioni di cui ai p.to 2), 3) e/o 4) della narrativa “IN DIRITTO” del presente atto, qui da intendersi richiamate e ritrascritte, annullare l'avviso di addebito n. 335 2023 0000359929 000 e tutti gli atti ad esso connessi;
4) per le ragioni di cui al p.to 5) della narrativa “IN DIRITTO” del presente atto, qui da intendersi richiamate e ritrascritte, rideterminare gli importi dovuti dal Ricorrente, annullando l'avviso di addebito n. 335 2023 00003599 29 000 e tutti gli atti ad esso connessi.
Spese ed onorari di causa rifusi o, in subordine, compensati”.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha premesso di essere titolare di una ditta individuale avente per oggetto la preparazione di scafi nautici e, segnatamente, di impiegare i propri dipendenti in lavori di carteggiatura e rifinitura degli scafi e delle strutture in vetroresina delle imbarcazioni fabbricate dalle committenti, utilizzando attrezzature basilari. Ha risposto, quindi, che al momento dell'inizio dell'attività imprenditoriale avrebbe indicato quale sede dell'impresa la propria residenza, non necessitando - per le dimensioni della attività e il tipo di strumentazioni richieste - di appositi capannoni e potendo ivi svolgere anche tutti gli adempimenti amministrativi, demandati alla sorella Parte_3
Ha rappresentato, ancora, che i dipendenti si sarebbero ritrovati quotidianamente presso la suddetta sede legale per conoscere dal ricorrente quali lavorazioni avrebbero dovuto eseguire e dove avrebbero dovuto recarsi, oltre che per ritirare gli attrezzi, avendo riguardo alle due principali clienti e alla necessità di svolgere le lavorazioni presso i cantieri navali o presso i porti di messa in acqua;
ogni sera, poi, gli stessi sarebbero ritornati presso la sede per relazionare il datore e riconsegnare i materiali, oltre che per richiedere ferie e permessi e regolare tutti gli aspetti amministrativi del rapporto di lavoro. Nelle medesime sedi, inoltre, venivano consegnate le schede relative ai rimborsi chilometrici spettanti.
2 Svolte tali premesse, il ricorrente ha opposto, in via preliminare, la parziale prescrizione delle pretese antecedenti al 12 dicembre 2017, per essere decorso il termine quinquennale dalla notifica dell'avviso di addebito impugnato del 20.10.2023, Con ritenendo privi di efficacia interruttiva i verbali dell' contenenti mere prescrizioni in materia. Nel merito, ha affermato il legittimo utilizzo dell'istituto delle trasferte, considerando che presso la sede legale venivano svolte tutte le attività direttive e CP_ preparatorie del rapporto di lavoro, e ha contestato la distinzione operata dall in ordine al presunto abuso dei rimborsi chilometrici. In subordine, ha comunque opposto la nullità del provvedimento per indeterminatezza e ha insistito almeno per la rideterminazione del quantum in € 290.999,77.
Con decreto del 4 gennaio 2024, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, fissando l'udienza di comparizione.
Si è costituito l' , Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso e insistendo per il rigetto dell'avversaria pretesa, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, condannare la ricorrente al pagamento delle somme eventualmente accertate come dovute per i titoli di cui all'avviso di addebito opposto.
Spese ed onorari di lite rifusi”.
Ritenuta la natura documentale della causa ed esaurita la discussione, all'udienza del 11 febbraio 2025 il Tribunale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando a 60 giorni il deposito della motivazione
*** * ***
2. L'eccezione di prescrizione.
Al fine di esaminare la fondatezza dell'eccezione preliminare di parziale prescrizione, occorre osservare che, a fronte della pretesa contributiva dell'
[...]
, opera il termine quinquennale ex art. 3, co. 9, della Legge n. 335/1995, CP_3 il quale, tuttavia, deve essere calcolato considerando i periodi di sospensione introdotti dalla normativa emergenziale, per complessivi 311 giorni (quale somma dei
129 giorni ex art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020, conv. in Legge n. 27/2020, e dei 182 giorni ex art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020, conv. in Legge n. 21/2021). Trattasi di termine correttamente invocato dalla difesa attorea, ma anche effettivamente applicato dall' il quale ha precisato che “il periodo preso a riferimento per il calcolo CP_1
3 degli addebiti contributivi va dal luglio 2017 fino al mese di febbraio 2023 (mese in cui è stato effettuato il primo accesso ispettivo); ciò in forza dell'allungamento del periodo massimo di prescrizione previsto dai vari decreti leggi susseguitesi nel periodo della pandemia da COVID-19)” Con (cfr. pag. 8/20 del verbale unico del 30.6.2023 dell' ).
Ciò posto, occorre verificare – essendovi specifica controversia sul punto – quale sia il termine iniziale per l'individuazione, a ritroso, del termine prescrizionale di 5 Con anni e 311 giorni: il ricorrente, infatti, ritiene inidonei i verbali dell' e individua il primo atto interruttivo nella notifica dell'avviso di addebito del 20 ottobre 2023, con conseguente prescrizione dei contributi antecedenti al 12 dicembre 2017.
Ebbene, al riguardo preme rilevare che, secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che sebbene non richieda l'uso di formule solenni, nè l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. n. 24656/2010; Cass. n.
16465/2017; Cass. lav. n. 5418/2022). E, su tale solco, la Cassazione ha ritenuto idoneo atto interruttivo il verbale di accertamento che “oltre ad essere stato sottoscritto dall'appellante ed a riportare la dichiarazione che il verbale valesse anche ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali di legge, indicava la volontà di recupero delle somme dovute per il periodo di paga indicato”, essendo “indicato l'an ed il quantum del debito contributivo oggetto di recupero”; sarebbe, così, inidoneo il verbale di accesso privo di pretese (Cass. lav., n. 23882/2018).
Ebbene, se questi sono i principi cui deve farsi riferimento, non v'è dubbio che Con non fossero idonei atti interruttivi sia il verbale di primo accesso dell' del 23 febbraio 2023 (cfr. fascicolo , con il quale veniva solo richiesta l'esibizione di CP_1 documentazione con riserva di ulteriori approfondimenti, sia i verbali interlocutori del 18 maggio e del 8 giungo 2023, nei quali, parimenti, si faceva riferimento alla consegna dei giustificativi dei rimborsi chilometrici erogati ai dipendenti, del LUL e dei vari contratti d'appalto in essere, senza formalizzare la pretesa dell'Ente né circostanziarla e quantificarla. Viceversa, deve senz'altro ritenersi valido atto interruttivo il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023001468/DDL
(cfr. fascicolo , notificato a mani del ricorrente in data 30 giugno 2023, nel CP_1
4 quale risulta quantificato e individuato in maniera completa ed esaustiva il credito contributivo e per sanzioni. Con In particolare, in tale atto - formato dall' in forza di accertamento congiunto con i funzionari e – vi era già lo specifico riferimento ai “rilievi e CP_1 CP_4 CP_1
l'elenco degli accertamenti e delle conclusioni raggiunte in relazione all'uso elusivo delle voci “trasferta” e “rimborso chilometrico”, con indicazione puntuale degli importi rivendicati “per il calcolo degli addebiti contributivi … dal luglio 2017 fino al mese di febbraio 2023”, pari a € 506.190,91, già comprensivi di sanzioni. In particolare, si rinviene l'affermazione chiara e univoca che “Nell'allegato “Prospetto di regolarizzazione contributiva”, vengono indicati i contributi addebitati, i nominativi dei lavoratori interessati CP_1 ed il relativo periodo di riferimento” e che “il datore di lavoro, per regolarizzare nel confronti dell' le inadempienze accertate è tenuto a versare: a titolo di contributi, l'importo di € CP_1
328.996,02; a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 177.194,89 // TOTALE €
506.190,91”; vengono, inoltre, riportate le modalità e i termini per il relativo versamento e la precisazione che, decorsi i termini, “questo Istituto formerà l'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo” (pag. 9/22, verbale unico).
Non v'è dubbio, pertanto, che il termine di prescrizione di 5 anni e 311 giorni debba essere calcolato, a ritroso, dalla notifica di tale atto (30 giugno 2023), anziché da quella dell'avviso di addebito, di talché risultano prescritti i contributi maturati in data anteriore al 23 agosto 2017.
*** * ***
3. Le somme erogate a titolo di “trasferta”.
Venendo, dunque, all'esame nel merito degli addebiti, il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la legittimità delle somme corrisposte a titolo di “trasferta”, contestando l'affermazione dell' Controparte_1
per cui i dipendenti dell'impresa
[...] Parte_2
non avrebbero svolto alcuna attività presso la sede legale della ditta
[...] in Casalmorano, coincidente con l'abitazione del titolare, operando sempre presso i cantieri delle aziende committenti e, quindi, presso i porti nei quali le imbarcazioni già si trovavano. Gli Ispettori, infatti, avrebbero omesso di considerare che la contabilità e tutti gli adempimenti amministrativi – eccettuati quelli di competenza del commercialista e, quindi, quelli relativi all'emissione e ricezione delle fatture, al
5 conteggio delle ore, delle trasferte e dei rimborsi spettanti ai dipendenti e alla trasmissione della documentazione al commercialista - venivano svolti presso la sede dell'impresa, necessitando solo di una postazione di lavoro, occupata dalla sorella del ricorrente. Tutte le mattine, inoltre, i lavoratori si sarebbero ritrovati presso la sede legale per ricevere indicazioni sul luogo e sulle modalità della prestazione e per recuperare attrezzi utili alle lavorazioni commissionate e, a fine giornata, sarebbero tornati dal titolare per riconsegnare i materiali e riferire del lavoro svolto o consegnare certificati di malattia, richiedere ferie e permessi e consegnare le schede relative ai rimborsi chilometrici loro spettanti.
Tale argomentazione, ad avviso del Tribunale, non può trovare accoglimento.
Ed invero, in termini generali, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 51, co. 1,
D.P.R. n. 917/1986, il reddito da lavoro dipendente da assumere a base imponibile per l'obbligo contributivo è costituito da tutte le somme percepite, a qualunque titolo, nel periodo oggetto di lavoro, di talché spetta all'obbligato fornire la prova contraria della sussistenza di una delle eccezioni espressamente e tassativamente previste – nel caso di specie, dal co. 5 della citata disposizione, che individua le somme erogate a titolo di trasferta – per l'esclusione di taluni importi dalla base imponibile. CP_ Si è, così, affermato che “l' nel momento in cui fa valere il proprio credito contributivo, non deve allegare né provare i presupposti di una delle ipotesi eccettuative e, quindi, non deve specificare quali siano i lavoratori cui si riferiscano le trasferte, né le ore prestate a titolo di trasferta, né l'importo che il lavoratore ha escluso dalla base imponibile imputandolo a trasferta, poiché il fatto costitutivo della pretesa dell'ente, in base al primo comma dell'art. 51 D.P.R. n. 917-86, va individuato nella corresponsione di qualsiasi emolumento in relazione al rapporto di lavoro. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo al profilo dell'onere probatorio - e lo stesso deve dirsi riguardo all'onere di allegazione - ha da tempo affermato che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 51, co. 2 D.P.R. n. 917-86 (Cass. 461-11, Cass. 23051-17).
In particolare, riguardo al comma 5, e alle somme imputate dal datore a titolo di trasferta, CP_ questa Corte ha ritenuto che l' debba dimostrare l'ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro;
spetta, poi, al datore di lavoro provare
l'ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e
6 l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. 18160-18)”. (Cass. lav. n. 23996/2024)
Tali essendo i presupposti, sarebbe stato indubbio onere del ricorrente dimostrare compiutamente i giorni e i lavoratori per i quali vi sarebbero state trasferte genuine1, peraltro soggette a esenzione nei soli limiti ex art. 51, co. 5, del D.P.R. 917/1986.
Tale prova, però, non è stata fornita.
Procedendo con ordine, nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
2023001468/DDL, sotteso all'avviso di addebito impugnato, veniva evidenziata, sulla base del Libro Unico fornito dall'impresa, “una presenza costante di emolumenti erogati a titolo di indennità di trasferta e conseguentemente non assoggettati a contribuzione né a tassazione”.
Per tali ragioni, con un esame concreto delle modalità di svolgimento del rapporto, gli Ispettori hanno accertato che i dipendenti dell'impresa individuale
[...]
svolgevano lavori di carteggiatura e rifinitura di Parte_2 scafi e strutture in vetroresina delle imbarcazioni fabbricate dalle aziende committenti, operando abitualmente presso i cantieri di Salvirola e Podenzano, secondo una stabile ripartizione tra i due appalti (cfr. “dichiarazioni” fascicolo . CP_1
Al riguardo, peraltro, deve sin d'ora osservarsi che – in ragione della nozione e della natura della trasferta - l'organizzazione del lavoro rappresentata nell'atto introduttivo sarebbe, comunque, inidonea a legittimare il ricorso costante e quotidiano al suddetto istituto, non determinando il mutamento del luogo abituale ed effettivo della prestazione. Risulta, però, dirimente che le dichiarazioni acquisite dagli ispettori hanno smentito che i lavoratori dovessero recarsi quotidianamente – o anche solo regolarmente – presso la sede legale, adibita a mera struttura di tipo amministrativo, e hanno univocamente confermato che i dipendenti erano tutti Part stabilmente assegnati a uno dei due appalti stipulati dall'impresa individuale
[...]
, operando esclusivamente presso i siti delle committenti. Pt_2 Parte_2
Invero, lo stesso ricorrente il 30.5.2023 aveva dichiarato agli Parte_1
Ispettori di non avere “una mia officina/depositi/capannone/ecc… tutte le mie manovalanze operano presso i miei due committenti … le attività si svolgono direttamente presso i miei due unici committenti ABSOLUTE YACHT di Podenzano, e ICE YACHT di . Si tratta di Per_1
7 attività manuali che richiedono delle attrezzature di lavoro basiche (…) di nostra proprietà che sono conservate presso i nostri committenti. … Il personale applicato nei due committenti è sempre stato stabile nei due appalti. … tuttavia accade che ogni tanto c'è da andare in trasferta nei vari porti dove si trovano le barche su cui intervenire … e in questo caso al singolo dipendente do un rimborso chilometrico perché per questi spostamenti usano la loro auto personale”.
Egli, dunque, aveva già confermato che la sede di lavoro dei propri dipendenti era stabilmente individuata nel sito dell'appalto a cui ciascuno era adibito in maniera continuativa, riferendo solo di sporadiche trasferte nei porti.
In termini analoghi, poi, l'amministratore della committente “Ice Yachts” Per_2 aveva riferito che “ si occupa di finiture delle parti esterne in vetroresina, Parte_2 compiendo tutte le relative attività (carteggiatura, verniciatura ecc.) ... Questo personale lavora solamente qui a Salvirola, non va a Cremona dove fabbrichiamo gli scafi più grandi che poi vengono trasportati a Salvirola per la finitura. … So che [il ricorrente e la sua impresa] lavorano anche con altri committenti e ci sono circa una ventina di dipendenti. … Il personale di Ice Yachts non fa generalmente trasferta, se non per mettere le barche in acqua, oppure per interventi di riparazione”.
Inoltre, – dipendente del ricorrente, addetto alle operazioni di Persona_3 carteggiatura dal 16 giugno 2020 – aveva confermato la presenza di “dipendenti della
che lavorano a Piacenza sulla ditta ABSOLUT” e l'operaio – Pt_2 Testimone_1 referente dell'impresa presso lo stesso cantiere “Absolute Yacht” - aveva riferito di lavorare “nel cantiere “Absolute Yacht” dal 2016 ovvero dall'inizio dell'appalto. Io ho sempre lavorato qui in questo cantiere presso la ABSOLUTE;
io vengo qui con un pulmino aziendale a 9 Part posti che raccoglie tutti i dipendenti di che lavorano qui ma che abitano tra Casalmorano e
SORESINA. Mentre gli altri 5 dipendenti che lavorano qui abitano già qui in zona Part PODENZANO (PC). Poi ce ne sono altri due dipendenti di che lavorano qui presso
ABSOLUTE YACH che sono residenti a [...]ma che dal LUN. al VEN. si appoggiano qui in zona da parenti residenti in zona …”. Infine, anche – socio della Tes_2 committente “Absolute Yacht” – aveva concordemente affermato che “per quanto riguarda i lavoratori impiegati qui nell'appalto con posso dire che c'è stabilità Parte_2 di lavoratori, noi li conosciamo e diamo loro un badge per accedere ai locali e per attestare la loro presenza ai fini della sicurezza. Per quel che so io loro sono sempre gli stessi lavoratori”.
Dunque, non solo parte ricorrente non ha fornito la prova diretta della sussistenza dei presupposti per l'eccezionale esenzione delle somme erogate a titolo di trasferta
8 dalla base imponibile, ma, al contrario, tutte le dichiarazioni rese – peraltro, riferibili ai responsabili delle commesse e allo stesso ricorrente – attestano univocamente che il luogo effettivo della prestazione era da individuarsi, per ogni lavoratore, nel cantiere della committente a cui ciascuno era assegnato in via stabile e continuativa.
Pertanto, poiché pacificamente nessuna attività lavorativa poteva essere svolta dai dipendenti presso la sede legale dell'impresa ricorrente, difettando la pur minima struttura operativa ed essendo presente una sola postazione deputata all'espletamento delle attività amministrative, deve correttamente ritenersi strumentale l'indicazione della sede di lavoro di Casalmorano ed elusivo il ricorso - quotidiano e privo della Cont necessaria indicazione a - all'istituto della trasferta, finalizzato all'ottenimento di un ingiustificato risparmio contributivo.
Quanto, poi, alle trasferte “genuine”, sarebbe stato onere del ricorrente fornire la prova rigorosa e specifica dei giorni nei quali i singoli dipendenti erano stati effettivamente inviati a lavorare presso i porti, ma nel ricorso difetta la minima allegazione e offerta di prova sul punto, di talché resta preclusa la verifica degli importi eventualmente oggetto di indebita riqualificazione.
*
4. I rimborsi chilometrici.
Venendo, quindi, all'esame dei rimborsi chilometrici, la difesa attorea ha contestato la distinzione operata dall' ritenendo legittime le suddette erogazioni CP_1 alla luce della documentazione prodotta sub docc. 7.
Sennonché, al riguardo, l' ha dimostrato – sia in sede ispettiva che nel CP_1 presente giudizio – di avere riqualificato le sole erogazioni per cui non era stata fornita idonea documentazione giustificativa, con indicazione del mezzo utilizzato, del tragitto percorso, della data e dell'autorizzazione del datore di lavoro;
documentazione che, peraltro, era limitata al periodo successivo a marzo 2022, con il cambio di assistenza fiscale, non essendo stata reperita per il periodo precedente.
Ebbene, l'operato dell'Ente, sotto il profilo metodologico, risulta coerente con l'orientamento della Suprema Corte, che addossa al datore di lavoro l'onere della prova dell'effettiva anticipazione del costo del carburante da parte dei lavoratori in trasferta, quale presupposto necessario alla fruizione dell'esenzione contributiva per il rimborso della spesa sostenuta per gli spostamenti nei vari luoghi di lavoro (Cass. lav. n.
9 15676/2016). A tal fine, in particolare, si è chiarito che, nella determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro che invochi l'esclusione dall'imponibile contributivo degli importi versati ai dipendenti per il rimborso delle spese di viaggio è assolto documentando, per ciascun mese di riferimento, il numero di chilometri percorsi in detta unità di tempo, il tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e l'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa
Aci, pur non occorrendo produrre documentazione recante, con scheda mensile per ciascun dipendente, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, dei clienti visitati, nonché il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi, avuto riguardo alla previsione dell'art. 48, co. 5, d.P.R.
917/1986 (Cass. lav., n. 2419/2012).
Ebbene, se queste sono le premesse, è, innanzitutto, corretta la decisione degli
Ispettori di considerare come illegittime le imputazioni antecedenti a marzo 2022, per le quali difettava – e difetta ancora oggi - la necessaria documentazione giustificativa, della cui produzione era onerato il ricorrente-datore di lavoro.
Del pari, è incensurabile la scelta di ritenere valide le richieste di rimborso recanti
“l'indicazione dell'autoveicolo utilizzato, l'indicazione degli spostamenti, delle giornate, dei criteri di erogazione e soprattutto della firma del titolare che autorizza lo spostamento” (cfr. pag. 6 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023001468/DDL), ma “anomale”, e quindi inattendibili, le richieste – diversamente compilate - per le quali difetta l'indicazione del mezzo utilizzato e del costo del carburante, come nel caso dell'istanza di cui a pag. 7 del verbale unico;
questa, peraltro, attiene a trasferte di 19 km per 42 viaggi nel mese di gennaio 2023, di talché, alla luce delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva,
l'importo era chiaramente relativo agli spostamenti quotidiani verso la sede di lavoro abituale.
La stessa situazione si riscontra, d'altronde, anche nelle richieste prodotte in giudizio sub docc. 7a e 7b, che – oltre a essere prive delle prescritte indicazioni e, quindi, di per sé inidonee a giustificare l'esenzione accordata dalla legge – appaiono tutte riferibili al tragitto casa-lavoro2, escluso dall'esonero contributivo per rimborso
10 ex art. 51, co. 5, TUIR (Cfr. in tal senso C. App. Brescia, n. 24/2023; Cass. n.
19275/2023).
Ancora, è corretta la scelta di annullare le richieste di rimborso che risultano relative a viaggi svolti, nella medesima giornata, con lo stesso veicolo e da lavoratori inviati presso destinazioni diverse, non essendo verosimile un tale uso effettivo del mezzo e, quindi, un reale spostamento del lavoratore passibile di rimborso.
Da ultimo, per quanto concerne i rimborsi chilometrici accordati ai sei dipendenti residenti in provincia di Sondrio, è scevra da censure la decisione degli Ispettori di considerare legittime le erogazioni relative a tragitti diversi da quello casa-lavoro e inidonee quelle erogate per raggiungere settimanalmente la sede di stabile adibizione, trattandosi – come già ampiamente chiarito – di conclusione imposta dalla normativa fiscale: si è già detto, infatti, che (cfr. fascicolo aveva dichiarato che i Testimone_1 CP_1 suddetti lavoratori, dal lunedì al venerdì, alloggiavano presso parenti della provincia di Cremona, in quanto la loro sede di lavoro era stabilmente quella degli appalti a cui erano adibiti, analogamente a tutti gli altri lavoratori assunti dal ricorrente.
Anche sotto tale profilo, pertanto, le doglianze attoree devono essere disattese.
*
5. La correttezza formale e sostanziale delle operazioni di riqualificazione operate dagli Ispettori, debitamente esplicitate nel verbale unico di accertamento e notificazione, rende chiaramente infondate le eccezioni di nullità dell'avviso per indeterminatezza dell'addebito e incomprensibilità dei calcoli effettuati.
Invero, una volta che sia stata accertata l'adeguatezza e incensurabilità del metodo di calcolo adottato dall' Controparte_1
– che ha riconsiderato come base imponibile tutti gli importi fittiziamente
[...] imputati a indennità di trasferta e rimborsi chilometrici, escludendo dal maggior computo le somme per le quali il ricorrente, gravato del relativo onere, aveva effettivamente provato la correttezza del titolo – e non sia stata fornita, neppure nel presente giudizio, la prova dei presupposti per accedere all'esenzione contributiva, le generiche contestazioni sollevate dal ricorrente non fanno emergere oggettive e fondate ragioni di dubbio nei confronti della mera operazione matematica svolta
(cfr. sett. 2017, e, comunque, senza indicazione del tragitto e del carburante. Anche Persona_4 la documentazione prodotta, quindi, è inidonea a legittimare il rimborso.
11 dall' nel ricalcolo della contribuzione dovuta e delle conseguenti Controparte_3 somme aggiuntive.
Diversamente da quanto eccepito, del resto, nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023001468/DDL vi è l'indicazione specifica, per ciascun mese oggetto di accertamento, delle somme ricalcolate a titolo di contributi, sanzioni a titolo di evasione e interessi di mora;
analoga descrizione si rinviene, poi, nell'avviso di addebito impugnato, di talché non v'è dubbio che la pretesa, diffusamente illustrata nei suoi presupposti in fatto, fosse anche intellegibile e verificabile.
Parimenti, deve essere disattesa la contestazione dei conteggi, neppure esplicitata nei suoi passaggi matematici, dal momento che l ha prodotto in giudizio il CP_1
Con
“Prospetto Regolarizzazione Contributiva” redatto dall' , dal quale risulta, per ciascun dipendente e per tutto il periodo considerato, il dettaglio dei contributi richiesti, con indicazione della qualifica, dei giorni di lavoro, dell'imponibile accertato e dell'aliquota applicata, la cui somma raggiunge effettivamente l'importo di €
328.996,02 indicata dal verbale unico e dall'avviso di addebito.
*
6. La regolazione delle spese di lite.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, in ragione del rigetto sostanzialmente integrale del ricorso, titolare Parte_1 dell'impresa individuale deve essere Parte_2 condannato a rifondere all' Controparte_1
le spese del grado, liquidate direttamente in dispositivo tenuto conto del
[...] valore e della complessità della controversia, nonché della sua natura documentale e dell'attività processuale concretamente svolta (con esclusione, quindi, della fase istruttoria).
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Considerata la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni altra domanda o eccezione
12 accerta e dichiara la prescrizione dei contributi maturati in data anteriore al 23 agosto
2017 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme rivendicate con l'avviso di addebito opposto in relazione ai periodi antecedenti a tale data;
rigetta, nel resto, il ricorso.
Condanna titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in € Parte_2
7.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Costituisce trasferta il mutamento del luogo di lavoro “caratterizzato dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore medesimo ad una sede diversa da quella abituale” (Cass. lav., n. 24658/2008). 2 Per ciascun mese, infatti, è indicato un numero di giorni di trasferta oscillante tra i 17 e i 22, mentre solo per i dipendenti residenti a [...]che dal lunedì al venerdì abitavano in zona e, quindi, compivano meno spostamenti tra il domicilio e la sede abituale di lavoro - risulta un numero minore di giorni mensili. Un numero inferiore di giorni compare, per gli altri, solo in concomitanza delle ferie
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), titolare dell'impresa Parte_1 CodiceFiscale_1 individuale (P.IVA ) Parte_2 P.IVA_1 con l'Avv. Landi e l'Avv. Marucco, presso lo studio dei quali in Soresina, via Ponchielli n. 5, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15 novembre 2023, Parte_1 titolare dell'impresa individuale , ha Parte_2 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
l' , proponendo Controparte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33520230000359929000, formato il 9 ottobre 2023 e notificato a mezzo PEC il 20 ottobre 2023, avente per oggetto il pagamento di € 519.022,998 a titolo di contributi e sanzioni derivanti dall'accertamento dell'illegittimo ricorso agli istituti della trasferta e del rimborso chilometrico nel periodo dal luglio 2017 a febbraio 2023, nonché avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023001468/DDL del 30 giugno 2023 a esso presupposto. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cremona – Giudice del Lavoro, contrariis rejectis,
1) anche con provvedimento inaudita altera parte, sospendere, per le ragioni sopra esposte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 335 2023 00003599 29 000;
2) per le ragioni di cui al p.to 1) della narrativa “IN DIRITTO” del presente atto, qui da intendersi richiamate e ritrascritte, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'accertamento per il periodo 7/2017 – 12/12/2017 estremi compresi e conseguentemente annullare in parte qua l'avviso di addebito n. 335 2023 00003599 29 000 e tutti gli atti ad esso connessi;
3) per le ragioni di cui ai p.to 2), 3) e/o 4) della narrativa “IN DIRITTO” del presente atto, qui da intendersi richiamate e ritrascritte, annullare l'avviso di addebito n. 335 2023 0000359929 000 e tutti gli atti ad esso connessi;
4) per le ragioni di cui al p.to 5) della narrativa “IN DIRITTO” del presente atto, qui da intendersi richiamate e ritrascritte, rideterminare gli importi dovuti dal Ricorrente, annullando l'avviso di addebito n. 335 2023 00003599 29 000 e tutti gli atti ad esso connessi.
Spese ed onorari di causa rifusi o, in subordine, compensati”.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha premesso di essere titolare di una ditta individuale avente per oggetto la preparazione di scafi nautici e, segnatamente, di impiegare i propri dipendenti in lavori di carteggiatura e rifinitura degli scafi e delle strutture in vetroresina delle imbarcazioni fabbricate dalle committenti, utilizzando attrezzature basilari. Ha risposto, quindi, che al momento dell'inizio dell'attività imprenditoriale avrebbe indicato quale sede dell'impresa la propria residenza, non necessitando - per le dimensioni della attività e il tipo di strumentazioni richieste - di appositi capannoni e potendo ivi svolgere anche tutti gli adempimenti amministrativi, demandati alla sorella Parte_3
Ha rappresentato, ancora, che i dipendenti si sarebbero ritrovati quotidianamente presso la suddetta sede legale per conoscere dal ricorrente quali lavorazioni avrebbero dovuto eseguire e dove avrebbero dovuto recarsi, oltre che per ritirare gli attrezzi, avendo riguardo alle due principali clienti e alla necessità di svolgere le lavorazioni presso i cantieri navali o presso i porti di messa in acqua;
ogni sera, poi, gli stessi sarebbero ritornati presso la sede per relazionare il datore e riconsegnare i materiali, oltre che per richiedere ferie e permessi e regolare tutti gli aspetti amministrativi del rapporto di lavoro. Nelle medesime sedi, inoltre, venivano consegnate le schede relative ai rimborsi chilometrici spettanti.
2 Svolte tali premesse, il ricorrente ha opposto, in via preliminare, la parziale prescrizione delle pretese antecedenti al 12 dicembre 2017, per essere decorso il termine quinquennale dalla notifica dell'avviso di addebito impugnato del 20.10.2023, Con ritenendo privi di efficacia interruttiva i verbali dell' contenenti mere prescrizioni in materia. Nel merito, ha affermato il legittimo utilizzo dell'istituto delle trasferte, considerando che presso la sede legale venivano svolte tutte le attività direttive e CP_ preparatorie del rapporto di lavoro, e ha contestato la distinzione operata dall in ordine al presunto abuso dei rimborsi chilometrici. In subordine, ha comunque opposto la nullità del provvedimento per indeterminatezza e ha insistito almeno per la rideterminazione del quantum in € 290.999,77.
Con decreto del 4 gennaio 2024, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, fissando l'udienza di comparizione.
Si è costituito l' , Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso e insistendo per il rigetto dell'avversaria pretesa, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, condannare la ricorrente al pagamento delle somme eventualmente accertate come dovute per i titoli di cui all'avviso di addebito opposto.
Spese ed onorari di lite rifusi”.
Ritenuta la natura documentale della causa ed esaurita la discussione, all'udienza del 11 febbraio 2025 il Tribunale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando a 60 giorni il deposito della motivazione
*** * ***
2. L'eccezione di prescrizione.
Al fine di esaminare la fondatezza dell'eccezione preliminare di parziale prescrizione, occorre osservare che, a fronte della pretesa contributiva dell'
[...]
, opera il termine quinquennale ex art. 3, co. 9, della Legge n. 335/1995, CP_3 il quale, tuttavia, deve essere calcolato considerando i periodi di sospensione introdotti dalla normativa emergenziale, per complessivi 311 giorni (quale somma dei
129 giorni ex art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020, conv. in Legge n. 27/2020, e dei 182 giorni ex art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020, conv. in Legge n. 21/2021). Trattasi di termine correttamente invocato dalla difesa attorea, ma anche effettivamente applicato dall' il quale ha precisato che “il periodo preso a riferimento per il calcolo CP_1
3 degli addebiti contributivi va dal luglio 2017 fino al mese di febbraio 2023 (mese in cui è stato effettuato il primo accesso ispettivo); ciò in forza dell'allungamento del periodo massimo di prescrizione previsto dai vari decreti leggi susseguitesi nel periodo della pandemia da COVID-19)” Con (cfr. pag. 8/20 del verbale unico del 30.6.2023 dell' ).
Ciò posto, occorre verificare – essendovi specifica controversia sul punto – quale sia il termine iniziale per l'individuazione, a ritroso, del termine prescrizionale di 5 Con anni e 311 giorni: il ricorrente, infatti, ritiene inidonei i verbali dell' e individua il primo atto interruttivo nella notifica dell'avviso di addebito del 20 ottobre 2023, con conseguente prescrizione dei contributi antecedenti al 12 dicembre 2017.
Ebbene, al riguardo preme rilevare che, secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che sebbene non richieda l'uso di formule solenni, nè l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. n. 24656/2010; Cass. n.
16465/2017; Cass. lav. n. 5418/2022). E, su tale solco, la Cassazione ha ritenuto idoneo atto interruttivo il verbale di accertamento che “oltre ad essere stato sottoscritto dall'appellante ed a riportare la dichiarazione che il verbale valesse anche ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali di legge, indicava la volontà di recupero delle somme dovute per il periodo di paga indicato”, essendo “indicato l'an ed il quantum del debito contributivo oggetto di recupero”; sarebbe, così, inidoneo il verbale di accesso privo di pretese (Cass. lav., n. 23882/2018).
Ebbene, se questi sono i principi cui deve farsi riferimento, non v'è dubbio che Con non fossero idonei atti interruttivi sia il verbale di primo accesso dell' del 23 febbraio 2023 (cfr. fascicolo , con il quale veniva solo richiesta l'esibizione di CP_1 documentazione con riserva di ulteriori approfondimenti, sia i verbali interlocutori del 18 maggio e del 8 giungo 2023, nei quali, parimenti, si faceva riferimento alla consegna dei giustificativi dei rimborsi chilometrici erogati ai dipendenti, del LUL e dei vari contratti d'appalto in essere, senza formalizzare la pretesa dell'Ente né circostanziarla e quantificarla. Viceversa, deve senz'altro ritenersi valido atto interruttivo il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023001468/DDL
(cfr. fascicolo , notificato a mani del ricorrente in data 30 giugno 2023, nel CP_1
4 quale risulta quantificato e individuato in maniera completa ed esaustiva il credito contributivo e per sanzioni. Con In particolare, in tale atto - formato dall' in forza di accertamento congiunto con i funzionari e – vi era già lo specifico riferimento ai “rilievi e CP_1 CP_4 CP_1
l'elenco degli accertamenti e delle conclusioni raggiunte in relazione all'uso elusivo delle voci “trasferta” e “rimborso chilometrico”, con indicazione puntuale degli importi rivendicati “per il calcolo degli addebiti contributivi … dal luglio 2017 fino al mese di febbraio 2023”, pari a € 506.190,91, già comprensivi di sanzioni. In particolare, si rinviene l'affermazione chiara e univoca che “Nell'allegato “Prospetto di regolarizzazione contributiva”, vengono indicati i contributi addebitati, i nominativi dei lavoratori interessati CP_1 ed il relativo periodo di riferimento” e che “il datore di lavoro, per regolarizzare nel confronti dell' le inadempienze accertate è tenuto a versare: a titolo di contributi, l'importo di € CP_1
328.996,02; a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 177.194,89 // TOTALE €
506.190,91”; vengono, inoltre, riportate le modalità e i termini per il relativo versamento e la precisazione che, decorsi i termini, “questo Istituto formerà l'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo” (pag. 9/22, verbale unico).
Non v'è dubbio, pertanto, che il termine di prescrizione di 5 anni e 311 giorni debba essere calcolato, a ritroso, dalla notifica di tale atto (30 giugno 2023), anziché da quella dell'avviso di addebito, di talché risultano prescritti i contributi maturati in data anteriore al 23 agosto 2017.
*** * ***
3. Le somme erogate a titolo di “trasferta”.
Venendo, dunque, all'esame nel merito degli addebiti, il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la legittimità delle somme corrisposte a titolo di “trasferta”, contestando l'affermazione dell' Controparte_1
per cui i dipendenti dell'impresa
[...] Parte_2
non avrebbero svolto alcuna attività presso la sede legale della ditta
[...] in Casalmorano, coincidente con l'abitazione del titolare, operando sempre presso i cantieri delle aziende committenti e, quindi, presso i porti nei quali le imbarcazioni già si trovavano. Gli Ispettori, infatti, avrebbero omesso di considerare che la contabilità e tutti gli adempimenti amministrativi – eccettuati quelli di competenza del commercialista e, quindi, quelli relativi all'emissione e ricezione delle fatture, al
5 conteggio delle ore, delle trasferte e dei rimborsi spettanti ai dipendenti e alla trasmissione della documentazione al commercialista - venivano svolti presso la sede dell'impresa, necessitando solo di una postazione di lavoro, occupata dalla sorella del ricorrente. Tutte le mattine, inoltre, i lavoratori si sarebbero ritrovati presso la sede legale per ricevere indicazioni sul luogo e sulle modalità della prestazione e per recuperare attrezzi utili alle lavorazioni commissionate e, a fine giornata, sarebbero tornati dal titolare per riconsegnare i materiali e riferire del lavoro svolto o consegnare certificati di malattia, richiedere ferie e permessi e consegnare le schede relative ai rimborsi chilometrici loro spettanti.
Tale argomentazione, ad avviso del Tribunale, non può trovare accoglimento.
Ed invero, in termini generali, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 51, co. 1,
D.P.R. n. 917/1986, il reddito da lavoro dipendente da assumere a base imponibile per l'obbligo contributivo è costituito da tutte le somme percepite, a qualunque titolo, nel periodo oggetto di lavoro, di talché spetta all'obbligato fornire la prova contraria della sussistenza di una delle eccezioni espressamente e tassativamente previste – nel caso di specie, dal co. 5 della citata disposizione, che individua le somme erogate a titolo di trasferta – per l'esclusione di taluni importi dalla base imponibile. CP_ Si è, così, affermato che “l' nel momento in cui fa valere il proprio credito contributivo, non deve allegare né provare i presupposti di una delle ipotesi eccettuative e, quindi, non deve specificare quali siano i lavoratori cui si riferiscano le trasferte, né le ore prestate a titolo di trasferta, né l'importo che il lavoratore ha escluso dalla base imponibile imputandolo a trasferta, poiché il fatto costitutivo della pretesa dell'ente, in base al primo comma dell'art. 51 D.P.R. n. 917-86, va individuato nella corresponsione di qualsiasi emolumento in relazione al rapporto di lavoro. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo al profilo dell'onere probatorio - e lo stesso deve dirsi riguardo all'onere di allegazione - ha da tempo affermato che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 51, co. 2 D.P.R. n. 917-86 (Cass. 461-11, Cass. 23051-17).
In particolare, riguardo al comma 5, e alle somme imputate dal datore a titolo di trasferta, CP_ questa Corte ha ritenuto che l' debba dimostrare l'ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro;
spetta, poi, al datore di lavoro provare
l'ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e
6 l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. 18160-18)”. (Cass. lav. n. 23996/2024)
Tali essendo i presupposti, sarebbe stato indubbio onere del ricorrente dimostrare compiutamente i giorni e i lavoratori per i quali vi sarebbero state trasferte genuine1, peraltro soggette a esenzione nei soli limiti ex art. 51, co. 5, del D.P.R. 917/1986.
Tale prova, però, non è stata fornita.
Procedendo con ordine, nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
2023001468/DDL, sotteso all'avviso di addebito impugnato, veniva evidenziata, sulla base del Libro Unico fornito dall'impresa, “una presenza costante di emolumenti erogati a titolo di indennità di trasferta e conseguentemente non assoggettati a contribuzione né a tassazione”.
Per tali ragioni, con un esame concreto delle modalità di svolgimento del rapporto, gli Ispettori hanno accertato che i dipendenti dell'impresa individuale
[...]
svolgevano lavori di carteggiatura e rifinitura di Parte_2 scafi e strutture in vetroresina delle imbarcazioni fabbricate dalle aziende committenti, operando abitualmente presso i cantieri di Salvirola e Podenzano, secondo una stabile ripartizione tra i due appalti (cfr. “dichiarazioni” fascicolo . CP_1
Al riguardo, peraltro, deve sin d'ora osservarsi che – in ragione della nozione e della natura della trasferta - l'organizzazione del lavoro rappresentata nell'atto introduttivo sarebbe, comunque, inidonea a legittimare il ricorso costante e quotidiano al suddetto istituto, non determinando il mutamento del luogo abituale ed effettivo della prestazione. Risulta, però, dirimente che le dichiarazioni acquisite dagli ispettori hanno smentito che i lavoratori dovessero recarsi quotidianamente – o anche solo regolarmente – presso la sede legale, adibita a mera struttura di tipo amministrativo, e hanno univocamente confermato che i dipendenti erano tutti Part stabilmente assegnati a uno dei due appalti stipulati dall'impresa individuale
[...]
, operando esclusivamente presso i siti delle committenti. Pt_2 Parte_2
Invero, lo stesso ricorrente il 30.5.2023 aveva dichiarato agli Parte_1
Ispettori di non avere “una mia officina/depositi/capannone/ecc… tutte le mie manovalanze operano presso i miei due committenti … le attività si svolgono direttamente presso i miei due unici committenti ABSOLUTE YACHT di Podenzano, e ICE YACHT di . Si tratta di Per_1
7 attività manuali che richiedono delle attrezzature di lavoro basiche (…) di nostra proprietà che sono conservate presso i nostri committenti. … Il personale applicato nei due committenti è sempre stato stabile nei due appalti. … tuttavia accade che ogni tanto c'è da andare in trasferta nei vari porti dove si trovano le barche su cui intervenire … e in questo caso al singolo dipendente do un rimborso chilometrico perché per questi spostamenti usano la loro auto personale”.
Egli, dunque, aveva già confermato che la sede di lavoro dei propri dipendenti era stabilmente individuata nel sito dell'appalto a cui ciascuno era adibito in maniera continuativa, riferendo solo di sporadiche trasferte nei porti.
In termini analoghi, poi, l'amministratore della committente “Ice Yachts” Per_2 aveva riferito che “ si occupa di finiture delle parti esterne in vetroresina, Parte_2 compiendo tutte le relative attività (carteggiatura, verniciatura ecc.) ... Questo personale lavora solamente qui a Salvirola, non va a Cremona dove fabbrichiamo gli scafi più grandi che poi vengono trasportati a Salvirola per la finitura. … So che [il ricorrente e la sua impresa] lavorano anche con altri committenti e ci sono circa una ventina di dipendenti. … Il personale di Ice Yachts non fa generalmente trasferta, se non per mettere le barche in acqua, oppure per interventi di riparazione”.
Inoltre, – dipendente del ricorrente, addetto alle operazioni di Persona_3 carteggiatura dal 16 giugno 2020 – aveva confermato la presenza di “dipendenti della
che lavorano a Piacenza sulla ditta ABSOLUT” e l'operaio – Pt_2 Testimone_1 referente dell'impresa presso lo stesso cantiere “Absolute Yacht” - aveva riferito di lavorare “nel cantiere “Absolute Yacht” dal 2016 ovvero dall'inizio dell'appalto. Io ho sempre lavorato qui in questo cantiere presso la ABSOLUTE;
io vengo qui con un pulmino aziendale a 9 Part posti che raccoglie tutti i dipendenti di che lavorano qui ma che abitano tra Casalmorano e
SORESINA. Mentre gli altri 5 dipendenti che lavorano qui abitano già qui in zona Part PODENZANO (PC). Poi ce ne sono altri due dipendenti di che lavorano qui presso
ABSOLUTE YACH che sono residenti a [...]ma che dal LUN. al VEN. si appoggiano qui in zona da parenti residenti in zona …”. Infine, anche – socio della Tes_2 committente “Absolute Yacht” – aveva concordemente affermato che “per quanto riguarda i lavoratori impiegati qui nell'appalto con posso dire che c'è stabilità Parte_2 di lavoratori, noi li conosciamo e diamo loro un badge per accedere ai locali e per attestare la loro presenza ai fini della sicurezza. Per quel che so io loro sono sempre gli stessi lavoratori”.
Dunque, non solo parte ricorrente non ha fornito la prova diretta della sussistenza dei presupposti per l'eccezionale esenzione delle somme erogate a titolo di trasferta
8 dalla base imponibile, ma, al contrario, tutte le dichiarazioni rese – peraltro, riferibili ai responsabili delle commesse e allo stesso ricorrente – attestano univocamente che il luogo effettivo della prestazione era da individuarsi, per ogni lavoratore, nel cantiere della committente a cui ciascuno era assegnato in via stabile e continuativa.
Pertanto, poiché pacificamente nessuna attività lavorativa poteva essere svolta dai dipendenti presso la sede legale dell'impresa ricorrente, difettando la pur minima struttura operativa ed essendo presente una sola postazione deputata all'espletamento delle attività amministrative, deve correttamente ritenersi strumentale l'indicazione della sede di lavoro di Casalmorano ed elusivo il ricorso - quotidiano e privo della Cont necessaria indicazione a - all'istituto della trasferta, finalizzato all'ottenimento di un ingiustificato risparmio contributivo.
Quanto, poi, alle trasferte “genuine”, sarebbe stato onere del ricorrente fornire la prova rigorosa e specifica dei giorni nei quali i singoli dipendenti erano stati effettivamente inviati a lavorare presso i porti, ma nel ricorso difetta la minima allegazione e offerta di prova sul punto, di talché resta preclusa la verifica degli importi eventualmente oggetto di indebita riqualificazione.
*
4. I rimborsi chilometrici.
Venendo, quindi, all'esame dei rimborsi chilometrici, la difesa attorea ha contestato la distinzione operata dall' ritenendo legittime le suddette erogazioni CP_1 alla luce della documentazione prodotta sub docc. 7.
Sennonché, al riguardo, l' ha dimostrato – sia in sede ispettiva che nel CP_1 presente giudizio – di avere riqualificato le sole erogazioni per cui non era stata fornita idonea documentazione giustificativa, con indicazione del mezzo utilizzato, del tragitto percorso, della data e dell'autorizzazione del datore di lavoro;
documentazione che, peraltro, era limitata al periodo successivo a marzo 2022, con il cambio di assistenza fiscale, non essendo stata reperita per il periodo precedente.
Ebbene, l'operato dell'Ente, sotto il profilo metodologico, risulta coerente con l'orientamento della Suprema Corte, che addossa al datore di lavoro l'onere della prova dell'effettiva anticipazione del costo del carburante da parte dei lavoratori in trasferta, quale presupposto necessario alla fruizione dell'esenzione contributiva per il rimborso della spesa sostenuta per gli spostamenti nei vari luoghi di lavoro (Cass. lav. n.
9 15676/2016). A tal fine, in particolare, si è chiarito che, nella determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro che invochi l'esclusione dall'imponibile contributivo degli importi versati ai dipendenti per il rimborso delle spese di viaggio è assolto documentando, per ciascun mese di riferimento, il numero di chilometri percorsi in detta unità di tempo, il tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e l'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa
Aci, pur non occorrendo produrre documentazione recante, con scheda mensile per ciascun dipendente, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, dei clienti visitati, nonché il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi, avuto riguardo alla previsione dell'art. 48, co. 5, d.P.R.
917/1986 (Cass. lav., n. 2419/2012).
Ebbene, se queste sono le premesse, è, innanzitutto, corretta la decisione degli
Ispettori di considerare come illegittime le imputazioni antecedenti a marzo 2022, per le quali difettava – e difetta ancora oggi - la necessaria documentazione giustificativa, della cui produzione era onerato il ricorrente-datore di lavoro.
Del pari, è incensurabile la scelta di ritenere valide le richieste di rimborso recanti
“l'indicazione dell'autoveicolo utilizzato, l'indicazione degli spostamenti, delle giornate, dei criteri di erogazione e soprattutto della firma del titolare che autorizza lo spostamento” (cfr. pag. 6 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023001468/DDL), ma “anomale”, e quindi inattendibili, le richieste – diversamente compilate - per le quali difetta l'indicazione del mezzo utilizzato e del costo del carburante, come nel caso dell'istanza di cui a pag. 7 del verbale unico;
questa, peraltro, attiene a trasferte di 19 km per 42 viaggi nel mese di gennaio 2023, di talché, alla luce delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva,
l'importo era chiaramente relativo agli spostamenti quotidiani verso la sede di lavoro abituale.
La stessa situazione si riscontra, d'altronde, anche nelle richieste prodotte in giudizio sub docc. 7a e 7b, che – oltre a essere prive delle prescritte indicazioni e, quindi, di per sé inidonee a giustificare l'esenzione accordata dalla legge – appaiono tutte riferibili al tragitto casa-lavoro2, escluso dall'esonero contributivo per rimborso
10 ex art. 51, co. 5, TUIR (Cfr. in tal senso C. App. Brescia, n. 24/2023; Cass. n.
19275/2023).
Ancora, è corretta la scelta di annullare le richieste di rimborso che risultano relative a viaggi svolti, nella medesima giornata, con lo stesso veicolo e da lavoratori inviati presso destinazioni diverse, non essendo verosimile un tale uso effettivo del mezzo e, quindi, un reale spostamento del lavoratore passibile di rimborso.
Da ultimo, per quanto concerne i rimborsi chilometrici accordati ai sei dipendenti residenti in provincia di Sondrio, è scevra da censure la decisione degli Ispettori di considerare legittime le erogazioni relative a tragitti diversi da quello casa-lavoro e inidonee quelle erogate per raggiungere settimanalmente la sede di stabile adibizione, trattandosi – come già ampiamente chiarito – di conclusione imposta dalla normativa fiscale: si è già detto, infatti, che (cfr. fascicolo aveva dichiarato che i Testimone_1 CP_1 suddetti lavoratori, dal lunedì al venerdì, alloggiavano presso parenti della provincia di Cremona, in quanto la loro sede di lavoro era stabilmente quella degli appalti a cui erano adibiti, analogamente a tutti gli altri lavoratori assunti dal ricorrente.
Anche sotto tale profilo, pertanto, le doglianze attoree devono essere disattese.
*
5. La correttezza formale e sostanziale delle operazioni di riqualificazione operate dagli Ispettori, debitamente esplicitate nel verbale unico di accertamento e notificazione, rende chiaramente infondate le eccezioni di nullità dell'avviso per indeterminatezza dell'addebito e incomprensibilità dei calcoli effettuati.
Invero, una volta che sia stata accertata l'adeguatezza e incensurabilità del metodo di calcolo adottato dall' Controparte_1
– che ha riconsiderato come base imponibile tutti gli importi fittiziamente
[...] imputati a indennità di trasferta e rimborsi chilometrici, escludendo dal maggior computo le somme per le quali il ricorrente, gravato del relativo onere, aveva effettivamente provato la correttezza del titolo – e non sia stata fornita, neppure nel presente giudizio, la prova dei presupposti per accedere all'esenzione contributiva, le generiche contestazioni sollevate dal ricorrente non fanno emergere oggettive e fondate ragioni di dubbio nei confronti della mera operazione matematica svolta
(cfr. sett. 2017, e, comunque, senza indicazione del tragitto e del carburante. Anche Persona_4 la documentazione prodotta, quindi, è inidonea a legittimare il rimborso.
11 dall' nel ricalcolo della contribuzione dovuta e delle conseguenti Controparte_3 somme aggiuntive.
Diversamente da quanto eccepito, del resto, nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023001468/DDL vi è l'indicazione specifica, per ciascun mese oggetto di accertamento, delle somme ricalcolate a titolo di contributi, sanzioni a titolo di evasione e interessi di mora;
analoga descrizione si rinviene, poi, nell'avviso di addebito impugnato, di talché non v'è dubbio che la pretesa, diffusamente illustrata nei suoi presupposti in fatto, fosse anche intellegibile e verificabile.
Parimenti, deve essere disattesa la contestazione dei conteggi, neppure esplicitata nei suoi passaggi matematici, dal momento che l ha prodotto in giudizio il CP_1
Con
“Prospetto Regolarizzazione Contributiva” redatto dall' , dal quale risulta, per ciascun dipendente e per tutto il periodo considerato, il dettaglio dei contributi richiesti, con indicazione della qualifica, dei giorni di lavoro, dell'imponibile accertato e dell'aliquota applicata, la cui somma raggiunge effettivamente l'importo di €
328.996,02 indicata dal verbale unico e dall'avviso di addebito.
*
6. La regolazione delle spese di lite.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, in ragione del rigetto sostanzialmente integrale del ricorso, titolare Parte_1 dell'impresa individuale deve essere Parte_2 condannato a rifondere all' Controparte_1
le spese del grado, liquidate direttamente in dispositivo tenuto conto del
[...] valore e della complessità della controversia, nonché della sua natura documentale e dell'attività processuale concretamente svolta (con esclusione, quindi, della fase istruttoria).
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Considerata la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni altra domanda o eccezione
12 accerta e dichiara la prescrizione dei contributi maturati in data anteriore al 23 agosto
2017 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme rivendicate con l'avviso di addebito opposto in relazione ai periodi antecedenti a tale data;
rigetta, nel resto, il ricorso.
Condanna titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in € Parte_2
7.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Costituisce trasferta il mutamento del luogo di lavoro “caratterizzato dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore medesimo ad una sede diversa da quella abituale” (Cass. lav., n. 24658/2008). 2 Per ciascun mese, infatti, è indicato un numero di giorni di trasferta oscillante tra i 17 e i 22, mentre solo per i dipendenti residenti a [...]che dal lunedì al venerdì abitavano in zona e, quindi, compivano meno spostamenti tra il domicilio e la sede abituale di lavoro - risulta un numero minore di giorni mensili. Un numero inferiore di giorni compare, per gli altri, solo in concomitanza delle ferie