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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/02/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3-1//2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Brogi Presidente dott. Stefania Bruno Giudice rel. dott. Enrico Capanna Giudice
nel procedimento n. 3-1/ 2024 r.g. promosso da
(c.f. ), residente a [...] C.F._1
Turchia 7
(c.f. ), residente a [...]; Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BENEDETTA BRESCHI
RICORRENTI
con l'ausilio dell'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Prato che ha nominato come gestore della crisi il dott. Persona_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da e da Parte_1 Controparte_1 per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e 66 CCII;
Rilevato che i ricorrenti hanno rappresentato di essere fratelli;
di versare in una situazione di sovraindebitamento avente un'origine comune perché derivante dalla crisi dell'azienda a conduzione familiare facente capo ai ricorrenti, Organizzazione_1 costituita in data 1.02.1995 e cancellata dal registro delle imprese il 21.07.2017; di non aver mai fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né aver mai usufruito del beneficio dell'esdebitazione; di non aver compiuto atti in frode ai creditori, né assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
che l'originaria posizione debitoria della di € 259.175,10 si è trasferita ai soci Organizzazione_1 illimitatamente responsabili;
che i debiti di ammontano ad € 162.052,46 Parte_1 mentre i debiti di ammontano ad € 169.669,77 e che entrambi si sono inoltre Controparte_1 costituiti fideiussori delle mutuo stipulato da , convivente more uxorio di Persona_2 in regolare ammortamento;
che è dipendente assunto a Controparte_1 Parte_1 tempo indeterminato presso la di Vaiano e percepisce un reddito medio netto di € Org_2
1.499,00 (€ 1.529,00 nel 2023); che dipendente assunto a tempo indeterminato Controparte_1 presso a Cambi Bisenzio e percepisce un reddito medio netto di € 2.282,00 Organizzazione_3
(€ 2.241,00 nel 2023), inoltre presta la propria opera occasionale presso la Organizzazione_4 che, nell'anno 2022, ha corrisposto l'importo una tantum di € 150,00 ed è infine intestatario di
[...] titoli il cui valore è stimato in € 5.030,30; entrambi i ricorrenti non sono titolari di beni immobili, beni mobili registrati o altri beni mobili e/o preziosi utilmente liquidabili;
che il fabbisogno mensile del nucleo famigliare di (composto dalla moglie e dalla figlia appena Parte_1 maggiorenne) ammonta ad € 2.985,46 e che la parte dello stipendio che il ricorrente destina ai bisogni della famiglia è pari ad € 1.344,00 mensili;
che il fabbisogno mensile del nucleo famigliare di (composto dalla convivente e dalla figlia minorenne) ammonta ad € 3.609,69 e Controparte_1 che la parte dello stipendio che il ricorrente destina ai bisogni della famiglia è pari ad € 2.036,00 mensili;
Esaminata la relazione dell'OCC, che, in particolare, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed ha attestato la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite (anche in merito alla quantificazione delle spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti);
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente atteso, in particolare, che:
- i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti;
- i ricorrenti sono fratelli, e quindi parenti entro il secondo grado, e l'indebitamento ha origine comune ai sensi dell'art. 66 CCII, sicché possono presentare un unico progetto di soluzione della crisi da indebitamento;
Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito i ricorrenti nella presentazione della domanda in esame;
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA Controparte_2
(c.f. ), residente a [...] C.F._1
Turchia 7, e (c.f. ), residente a [...] C.F._2
Malpighi, 50; NOMINA
Giudice Delegato la dott. STEFANIA BRUNO;
NOMINA
e designa quale liquidatore l'OCC in persona del dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
in mancanza, alla redazione provvede il curatore.
ORDINA al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4,
CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3,
CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore (ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del tribunale
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore giudiziale
FISSA
Sin da ora, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. d) CCII
-in complessivi € 1.344,00 netti mensili (con autonoma considerazione dell'eventuale tredicesima mensilità) il limite entro il quale gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il ricorrente guadagna con la sua attività non Parte_1 debbano acquisirsi all'attivo;
-in complessivi € 2.036,00 netti mensili (con autonoma considerazione dell'eventuale tredicesima mensilità) il limite entro il quale gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il ricorrente guadagna con la sua attività non devono Controparte_1 acquisirsi all'attivo, mandando al liquidatore affinché avvisi il giudice delegato in caso di sopravvenienze tali da indurre alla modifica di tale provvedimento
DISPONE che il liquidatore depositi relazioni semestrali sull'attività compiuta
AVVISA il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 14.02.2024.
La Giudice rel ed est.
Dott. Stefania Bruno
La Presidente
Dott. Raffaella Brogi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Brogi Presidente dott. Stefania Bruno Giudice rel. dott. Enrico Capanna Giudice
nel procedimento n. 3-1/ 2024 r.g. promosso da
(c.f. ), residente a [...] C.F._1
Turchia 7
(c.f. ), residente a [...]; Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BENEDETTA BRESCHI
RICORRENTI
con l'ausilio dell'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Prato che ha nominato come gestore della crisi il dott. Persona_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da e da Parte_1 Controparte_1 per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e 66 CCII;
Rilevato che i ricorrenti hanno rappresentato di essere fratelli;
di versare in una situazione di sovraindebitamento avente un'origine comune perché derivante dalla crisi dell'azienda a conduzione familiare facente capo ai ricorrenti, Organizzazione_1 costituita in data 1.02.1995 e cancellata dal registro delle imprese il 21.07.2017; di non aver mai fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né aver mai usufruito del beneficio dell'esdebitazione; di non aver compiuto atti in frode ai creditori, né assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
che l'originaria posizione debitoria della di € 259.175,10 si è trasferita ai soci Organizzazione_1 illimitatamente responsabili;
che i debiti di ammontano ad € 162.052,46 Parte_1 mentre i debiti di ammontano ad € 169.669,77 e che entrambi si sono inoltre Controparte_1 costituiti fideiussori delle mutuo stipulato da , convivente more uxorio di Persona_2 in regolare ammortamento;
che è dipendente assunto a Controparte_1 Parte_1 tempo indeterminato presso la di Vaiano e percepisce un reddito medio netto di € Org_2
1.499,00 (€ 1.529,00 nel 2023); che dipendente assunto a tempo indeterminato Controparte_1 presso a Cambi Bisenzio e percepisce un reddito medio netto di € 2.282,00 Organizzazione_3
(€ 2.241,00 nel 2023), inoltre presta la propria opera occasionale presso la Organizzazione_4 che, nell'anno 2022, ha corrisposto l'importo una tantum di € 150,00 ed è infine intestatario di
[...] titoli il cui valore è stimato in € 5.030,30; entrambi i ricorrenti non sono titolari di beni immobili, beni mobili registrati o altri beni mobili e/o preziosi utilmente liquidabili;
che il fabbisogno mensile del nucleo famigliare di (composto dalla moglie e dalla figlia appena Parte_1 maggiorenne) ammonta ad € 2.985,46 e che la parte dello stipendio che il ricorrente destina ai bisogni della famiglia è pari ad € 1.344,00 mensili;
che il fabbisogno mensile del nucleo famigliare di (composto dalla convivente e dalla figlia minorenne) ammonta ad € 3.609,69 e Controparte_1 che la parte dello stipendio che il ricorrente destina ai bisogni della famiglia è pari ad € 2.036,00 mensili;
Esaminata la relazione dell'OCC, che, in particolare, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed ha attestato la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite (anche in merito alla quantificazione delle spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti);
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente atteso, in particolare, che:
- i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti;
- i ricorrenti sono fratelli, e quindi parenti entro il secondo grado, e l'indebitamento ha origine comune ai sensi dell'art. 66 CCII, sicché possono presentare un unico progetto di soluzione della crisi da indebitamento;
Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito i ricorrenti nella presentazione della domanda in esame;
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA Controparte_2
(c.f. ), residente a [...] C.F._1
Turchia 7, e (c.f. ), residente a [...] C.F._2
Malpighi, 50; NOMINA
Giudice Delegato la dott. STEFANIA BRUNO;
NOMINA
e designa quale liquidatore l'OCC in persona del dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
in mancanza, alla redazione provvede il curatore.
ORDINA al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4,
CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3,
CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore (ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del tribunale
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore giudiziale
FISSA
Sin da ora, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. d) CCII
-in complessivi € 1.344,00 netti mensili (con autonoma considerazione dell'eventuale tredicesima mensilità) il limite entro il quale gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il ricorrente guadagna con la sua attività non Parte_1 debbano acquisirsi all'attivo;
-in complessivi € 2.036,00 netti mensili (con autonoma considerazione dell'eventuale tredicesima mensilità) il limite entro il quale gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il ricorrente guadagna con la sua attività non devono Controparte_1 acquisirsi all'attivo, mandando al liquidatore affinché avvisi il giudice delegato in caso di sopravvenienze tali da indurre alla modifica di tale provvedimento
DISPONE che il liquidatore depositi relazioni semestrali sull'attività compiuta
AVVISA il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 14.02.2024.
La Giudice rel ed est.
Dott. Stefania Bruno
La Presidente
Dott. Raffaella Brogi