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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/10/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 287/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato il [...] ad [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Raimondo Tripodo dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'avv. Mariano Di Napoli giusta procura in calce all'atto di citazione.
-ATTORE OPPONENTE-
CONTRO
con sede in Roma, che agisce a mezzo Controparte_1
della procuratrice speciale in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. CP_2
, con sede legale in Napoli, che è rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_3
NN De SA e EF OR, come da procura prodotta in uno alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
- CONVENUTA OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'opponente ha introdotto il presente giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n.
1125/2018, emesso in favore del per l'importo di € 31.637,46 Controparte_1
ingiunto a titolo di pagamento relativo ad un abusivo prelievo di energia elettrica, per chiederne la revoca in ragione dei seguenti motivi: 1) eccepita nullità del D.I. per la dedotta mancata specificazione della causa petendi per non avere la società opposta prodotto la bolletta corrispondente alla fattura azionata, né i verbali di rilevazione delle letture relative ai contatori così precludendo all'opponente il contraddittorio in odine al periodo dell'asserito consumo, il calibro della rilevazione, la tipologia della fornitura;
2) l'infondatezza della pretesa creditoria per la mancanza di prova attesa l'inidoneità probatoria della fattura nella fase di opposizione e per la ritenuta eccessività dell'importo preteso in quanto non corrispondente a quanto accertato in sede penale atteso che la responsabilità del sig. Pt_1
in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p. allo stesso ascritto, sarebbe stata riferita al solo giorno del 3.9.2015. Indi, ha instato per ritenere la pretesa creditoria limitata all'importo di € 500,00 o al minore importo accertato con conseguente revoca del D.I. con vittoria di spese e compensi.
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto Controparte_1
l'opposizione ed a tal uopo, in particolare, ha contestato l'eccepita carenza probatoria per avere con la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili fornito la documentazione idonea in sede monitoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, quindi prodotto nel presente giudizio a cognizione piena la copia integrale della fattura azionata
“emessa a seguito di una ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore conformemente alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA, già
AEEGSI), Delibera ARG/com n. 164/08 e ss.mm.i (relativa a solleciti e richieste di rettifica)
e Delibera ARG/com n. 198/11 e ss.mm.i (relativa a verifica del gruppo di misura).” Dedotto che “Detta ricostruzione si è resa necessaria a seguito della verifica n. DR8B001113 del misuratore, effettuata in data 03/09/2015 da un incaricato dell'impresa di distribuzione – EL
Distribuzione S.p.A. e che all'esito della predetta verifica, è stata accertata la manomissione del misuratore per allaccio diretto alla rete EL”… “il Distributore ha, quindi, provveduto, sia a dare tempestivamente adeguata informazione al cliente della ricostruzione dei consumi, sia a consegnare copia”. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie, costituisce dato accertato l'avvenuta manomissione del misuratore del consumo di energia elettrica per allaccio diretto alla rete EL, tanto è emerso a seguito della verifica 201/2015, verbale n. DR8B001113 Z del misuratore, effettuata in data 03/09/2015 da un incaricato dell'impresa di distribuzione – EL Distribuzione S.p.A.
La copia del suddetto verbale di verifica, sottoscritto dallo stesso opponente in quanto fruitore dell'allaccio diretto alla fornitura utilizzata per alimentazione roulotte, è stato allo stesso consegnata come pure comunicata la successiva ricostruzione dei consumi come da tabella.
Ora, atteso che l'opponente è stato sollecitato al pagamento della fattura emessa per il pagamento dell'energia elettrica allo stesso comunicata in uno alla relativa ricostruzione dei consumi consegue che infondatamente è stata eccepita la mancata specificazione della causa petendi e la conseguente nullità del provvedimento monitorio. In ordine alla sollevata eccezione della mancanza di prova della pretesa creditoria, si osserva che il D.I. è stato emesso sulla scorta dell'estratto autentico notarile del libro giornale, pertanto sulla base di un documento avente rilevanza probatoria idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ex art. 633, 2 comma, c.p.c.-
L'opposizione è inoltre infondata nel merito.
Nel verbale di verifica la riscontrata manomissione è stata così descritta: “Allaccio diretto alla rete EL tramite n. 1 cavo bipolare da 10 mm il quale alimenta un sezionatore per favorire il prelievo dell'energia elettrica senza la misura. Il cavo al momento alimentava n.
1 roulotte posteggiata nel parcheggio esterno al campeggio…… Il cavo EL ha sezione mm.
25. ” Invero, al predetto verbale va riconosciuta fede privilegiata, poiché proveniente da soggetto che in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore – ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.
(cfr. Cass. pen. n. 7566/20). La contestazione dell'opponente non attiene tuttavia all'esistenza del rilevato allaccio abusivo che non è stata negata ma alla pretesa creditoria dell'EL che avrebbe infondatamente, secondo l'allegazione attorea, ricostruito i consumi dal mese di settembre 2010 al mese di settembre 2015 anziché alla sola data della verifica del 3.09.2015
e ciò sulla scorta di quanto accertato in sede penale ove con la sentenza emessa dal GIP di Agrigento, ex art. 444 c.p.p. la responsabilità del sig. in ordine al reato di cui agli Pt_1
artt. 624 e 625 c.p. allo stesso ascritto, è stata riferita al solo giorno del 3.9.2015.
Ebbene, detta contestazione è destituita di fondamento attesa la differenza tra la condanna in sede penale e la richiesta civile che si ricollega al diverso oggetto ed alla diversa finalità dei due procedimenti: il processo penale è funzionale alla verifica della colpevolezza e della responsabilità per il reato, accertato anche solo per il giorno della verifica, mentre la causa civile riguarda il recupero dei crediti commerciali, che si basa su un'altra tipologia di prova. Consegue che la condanna può essere limitata al giorno in cui è stata effettuata la verifica poiché il reato è stato provato in quella specifica data, mentre in sede in sede civile,
l'EL può richiedere il risarcimento per i consumi stimati sull'intero periodo di fornitura abusiva, supportando la richiesta con il verbale di verifica dei tecnici e la ricostruzione dei consumi per provare di avere subito un danno economico, ovvero di non avere ricevuto il compenso per i consumi effettivi e per l'energia sottratta. Nel procedimento penale, basta la prova del furto anche se limitata a un momento specifico, per provare l'esistenza del reato mentre nel procedimento civile, l'EL deve dimostrare l'l'ammontare del credito tramite la ricostruzione dei consumi, anche in modo presuntivo, basata su verbali di verifica.
Nel caso che ci occupa, l'EL ha ricostruito i consumi sulla base della potenza tecnicamente prelevabile atteso che, come ebbe a comunicare all'opponente “dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il
04/09/2010 ed è stato rimosso, a seguito di intervento tecnico, il 03.09.2015. La ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 09/2010 al 09/2015, ed è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile”.
Poiché a seguito della manomissione, il contatore non aveva registrato l'energia effettivamente prelevata il Distributore ha ricostruito i consumi, anche al fine di consentire al fornitore, odierno convenuto di “recuperare” in fattura i consumi non fatturati in precedenza, in quanto non registrati, conseguentemente il Elettrico Nazionale ha fatturato CP_1
l'energia effettivamente prelevata ma non registrata dal contatore.
Va rilevato che il calcolo sulla base del consumo presunto sulla base della potenza tecnicamente prelevabile si è reso necessario nella fattispecie poiché in riferimento al periodo considerato dall'EL non risultava alcuna misurazione come evidenziato nella tabella relativa all'energia misurata dal settembre 2010 al settembre 2015 per cui i consumi sono stati ricostruiti per detto periodo come dalla tabella relativa all'energia prelevata applicando il suddetto criterio della potenza tecnicamente prelevabile fino al limite della prescrizione quinquennale.
Né, deve rilevarsi, l'attore ha allegato e provato elementi utili ai fini di una diversa inferiore contabilizzazione dei consumi nel periodo considerato quale avrebbe potuto essere la produzione di fatture relative al periodo precedente che sarebbero state utili per l'adozione del criterio storico dei consumi, né ha formulato richieste istruttorie volte alla prova di un consumo inferiore a quello stimato.
L'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione, e per l'effetto
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1125/2018 che dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Agrigento, 27 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 287/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato il [...] ad [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Raimondo Tripodo dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'avv. Mariano Di Napoli giusta procura in calce all'atto di citazione.
-ATTORE OPPONENTE-
CONTRO
con sede in Roma, che agisce a mezzo Controparte_1
della procuratrice speciale in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. CP_2
, con sede legale in Napoli, che è rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_3
NN De SA e EF OR, come da procura prodotta in uno alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
- CONVENUTA OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'opponente ha introdotto il presente giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n.
1125/2018, emesso in favore del per l'importo di € 31.637,46 Controparte_1
ingiunto a titolo di pagamento relativo ad un abusivo prelievo di energia elettrica, per chiederne la revoca in ragione dei seguenti motivi: 1) eccepita nullità del D.I. per la dedotta mancata specificazione della causa petendi per non avere la società opposta prodotto la bolletta corrispondente alla fattura azionata, né i verbali di rilevazione delle letture relative ai contatori così precludendo all'opponente il contraddittorio in odine al periodo dell'asserito consumo, il calibro della rilevazione, la tipologia della fornitura;
2) l'infondatezza della pretesa creditoria per la mancanza di prova attesa l'inidoneità probatoria della fattura nella fase di opposizione e per la ritenuta eccessività dell'importo preteso in quanto non corrispondente a quanto accertato in sede penale atteso che la responsabilità del sig. Pt_1
in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p. allo stesso ascritto, sarebbe stata riferita al solo giorno del 3.9.2015. Indi, ha instato per ritenere la pretesa creditoria limitata all'importo di € 500,00 o al minore importo accertato con conseguente revoca del D.I. con vittoria di spese e compensi.
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto Controparte_1
l'opposizione ed a tal uopo, in particolare, ha contestato l'eccepita carenza probatoria per avere con la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili fornito la documentazione idonea in sede monitoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, quindi prodotto nel presente giudizio a cognizione piena la copia integrale della fattura azionata
“emessa a seguito di una ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore conformemente alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA, già
AEEGSI), Delibera ARG/com n. 164/08 e ss.mm.i (relativa a solleciti e richieste di rettifica)
e Delibera ARG/com n. 198/11 e ss.mm.i (relativa a verifica del gruppo di misura).” Dedotto che “Detta ricostruzione si è resa necessaria a seguito della verifica n. DR8B001113 del misuratore, effettuata in data 03/09/2015 da un incaricato dell'impresa di distribuzione – EL
Distribuzione S.p.A. e che all'esito della predetta verifica, è stata accertata la manomissione del misuratore per allaccio diretto alla rete EL”… “il Distributore ha, quindi, provveduto, sia a dare tempestivamente adeguata informazione al cliente della ricostruzione dei consumi, sia a consegnare copia”. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie, costituisce dato accertato l'avvenuta manomissione del misuratore del consumo di energia elettrica per allaccio diretto alla rete EL, tanto è emerso a seguito della verifica 201/2015, verbale n. DR8B001113 Z del misuratore, effettuata in data 03/09/2015 da un incaricato dell'impresa di distribuzione – EL Distribuzione S.p.A.
La copia del suddetto verbale di verifica, sottoscritto dallo stesso opponente in quanto fruitore dell'allaccio diretto alla fornitura utilizzata per alimentazione roulotte, è stato allo stesso consegnata come pure comunicata la successiva ricostruzione dei consumi come da tabella.
Ora, atteso che l'opponente è stato sollecitato al pagamento della fattura emessa per il pagamento dell'energia elettrica allo stesso comunicata in uno alla relativa ricostruzione dei consumi consegue che infondatamente è stata eccepita la mancata specificazione della causa petendi e la conseguente nullità del provvedimento monitorio. In ordine alla sollevata eccezione della mancanza di prova della pretesa creditoria, si osserva che il D.I. è stato emesso sulla scorta dell'estratto autentico notarile del libro giornale, pertanto sulla base di un documento avente rilevanza probatoria idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ex art. 633, 2 comma, c.p.c.-
L'opposizione è inoltre infondata nel merito.
Nel verbale di verifica la riscontrata manomissione è stata così descritta: “Allaccio diretto alla rete EL tramite n. 1 cavo bipolare da 10 mm il quale alimenta un sezionatore per favorire il prelievo dell'energia elettrica senza la misura. Il cavo al momento alimentava n.
1 roulotte posteggiata nel parcheggio esterno al campeggio…… Il cavo EL ha sezione mm.
25. ” Invero, al predetto verbale va riconosciuta fede privilegiata, poiché proveniente da soggetto che in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore – ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.
(cfr. Cass. pen. n. 7566/20). La contestazione dell'opponente non attiene tuttavia all'esistenza del rilevato allaccio abusivo che non è stata negata ma alla pretesa creditoria dell'EL che avrebbe infondatamente, secondo l'allegazione attorea, ricostruito i consumi dal mese di settembre 2010 al mese di settembre 2015 anziché alla sola data della verifica del 3.09.2015
e ciò sulla scorta di quanto accertato in sede penale ove con la sentenza emessa dal GIP di Agrigento, ex art. 444 c.p.p. la responsabilità del sig. in ordine al reato di cui agli Pt_1
artt. 624 e 625 c.p. allo stesso ascritto, è stata riferita al solo giorno del 3.9.2015.
Ebbene, detta contestazione è destituita di fondamento attesa la differenza tra la condanna in sede penale e la richiesta civile che si ricollega al diverso oggetto ed alla diversa finalità dei due procedimenti: il processo penale è funzionale alla verifica della colpevolezza e della responsabilità per il reato, accertato anche solo per il giorno della verifica, mentre la causa civile riguarda il recupero dei crediti commerciali, che si basa su un'altra tipologia di prova. Consegue che la condanna può essere limitata al giorno in cui è stata effettuata la verifica poiché il reato è stato provato in quella specifica data, mentre in sede in sede civile,
l'EL può richiedere il risarcimento per i consumi stimati sull'intero periodo di fornitura abusiva, supportando la richiesta con il verbale di verifica dei tecnici e la ricostruzione dei consumi per provare di avere subito un danno economico, ovvero di non avere ricevuto il compenso per i consumi effettivi e per l'energia sottratta. Nel procedimento penale, basta la prova del furto anche se limitata a un momento specifico, per provare l'esistenza del reato mentre nel procedimento civile, l'EL deve dimostrare l'l'ammontare del credito tramite la ricostruzione dei consumi, anche in modo presuntivo, basata su verbali di verifica.
Nel caso che ci occupa, l'EL ha ricostruito i consumi sulla base della potenza tecnicamente prelevabile atteso che, come ebbe a comunicare all'opponente “dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il
04/09/2010 ed è stato rimosso, a seguito di intervento tecnico, il 03.09.2015. La ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 09/2010 al 09/2015, ed è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile”.
Poiché a seguito della manomissione, il contatore non aveva registrato l'energia effettivamente prelevata il Distributore ha ricostruito i consumi, anche al fine di consentire al fornitore, odierno convenuto di “recuperare” in fattura i consumi non fatturati in precedenza, in quanto non registrati, conseguentemente il Elettrico Nazionale ha fatturato CP_1
l'energia effettivamente prelevata ma non registrata dal contatore.
Va rilevato che il calcolo sulla base del consumo presunto sulla base della potenza tecnicamente prelevabile si è reso necessario nella fattispecie poiché in riferimento al periodo considerato dall'EL non risultava alcuna misurazione come evidenziato nella tabella relativa all'energia misurata dal settembre 2010 al settembre 2015 per cui i consumi sono stati ricostruiti per detto periodo come dalla tabella relativa all'energia prelevata applicando il suddetto criterio della potenza tecnicamente prelevabile fino al limite della prescrizione quinquennale.
Né, deve rilevarsi, l'attore ha allegato e provato elementi utili ai fini di una diversa inferiore contabilizzazione dei consumi nel periodo considerato quale avrebbe potuto essere la produzione di fatture relative al periodo precedente che sarebbero state utili per l'adozione del criterio storico dei consumi, né ha formulato richieste istruttorie volte alla prova di un consumo inferiore a quello stimato.
L'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione, e per l'effetto
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1125/2018 che dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Agrigento, 27 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò