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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 58/2025 VG
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, Dr. Paola Mureddu ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento sopra rubricato promosso da
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dagli Avvocati Bruno Guaraldi, Rocco
Lanzavecchia, Matteo Acciari e Luca Zamagni, con domicilio eletto in
Ancona, nello studio dell'Avv. Marco Chiarugi, via Maratta 14; nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore;
Letto il ricorso ex art. 3, L. 24/03/2001, n. 89 (e succ. mod.) depositato in data 3.2.2025; esaminata la documentazione prodotta;
RILEVATO
- che il Tribunale di Macerata, con sentenza del 10.12.2008, ha dichiarato il fallimento della Parte_3
- che , quale lavoratrice dipendente della società Parte_1 fallita, depositava domanda tempestiva di ammissione allo stato passivo (entro il 12.4.2009) e veniva ammessa per la somma complessiva di €.4.649,22 in privilegio, come risulta dallo stato passivo del fallimento, dichiarato esecutivo con decreto del 5/6/2009;
- che , quale lavoratrice dipendente della società Parte_2 fallita, depositava domanda tempestiva di ammissione allo stato passivo (entro il 12.4.2009) e veniva ammessa per la somma complessiva di €.13.780,22 in privilegio, come risulta dallo stato passivo del fallimento, dichiarato esecutivo con decreto del 5/6/2009;
- che la procedura in oggetto è stata chiusa con decreto del
24.06.2024 e le ricorrenti, in quanto creditrici privilegiate, hanno trovato integrale soddisfazione, come risulta dal riparto finale dichiarato esecutivo il 20.11.2023;
CONSIDERATO
- che il ricorso risulta ammissibile;
- che, a norma dell'art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001 “Si considera rispettato il termine ragionevole, (…) se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni (…)”;
- che, alla stregua del preferibile orientamento della S.C., “per i creditori la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio” (Cass. ord. N.324/2024) e come dies a quem con il momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, oppure, nelle ipotesi di soddisfacimento parziale
o di totale inadempimento, quando sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento o perche' e' stata compiuta la ripartizione dell'attivo o perche' la procedura non puo' essere utilmente continuata per insufficienza d'attivo e tale decreto sia divenuto definitivo per non essere stato impugnato nei termini di legge (cfr. cass. n. 9922 del 2005; cass. n. 24040 del 2006);
- che la procedura fallimentare da cui trae origine l'odierno ricorso ha avuto una durata complessiva per le ricorrenti di anni 14, mesi 7 calcolata dal 12.4.2009 - data di presentazione della domanda di insinuazione al passivo - al 20.11.2023 - data dell'esecutività del riparto finale, pertanto, rispetto alle ricorrenti il procedimento c.d. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevole durata di anni 9;
- che va ritenuta la sussistenza di un danno non patrimoniale conseguente all'eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale - ancorché non automatica - dell'irragionevole durata dei processi;
- che l'art. 2 bis, L. 89 del 24/03/2001, nell'indicare i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo stabilisce: “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro
800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo (…) tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte (…)” e, comunque, in misura che “anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”.
- che, tenuto conto degli elementi sopra indicati e, in particolare, della natura degli interessi coinvolti ed avuto riguardo all'entità dei crediti insinuati al passivo, appare congruo liquidare in favore di ciascuna delle ricorrenti l'importo di €.400,00 per ogni anno - o frazione di anno superiore a sei mesi - oltre interessi dalla domanda al saldo;
- che va, pertanto, liquidato in favore di ciascuna di ciascun ricorrente, a titolo di indennizzo, l'importo di €.3.600,00
(€.400,00x9), con interessi di legge dalla domanda al saldo, senza rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011);
- che non risultano sussistenti le ipotesi di cui all'art. 2, commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies, L. 89/2001;
- che, infine, le spese di giudizio - da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari - vanno liquidate in favore di parte ricorrente come da dispositivo, sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio (attese le analogie esistenti fra i due - pur diversi - procedimenti) con applicazione della maggiorazione del 30 % ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014 (incremento per atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione) comprensivo anche dell'aumento ai sensi dell'art. 4, comma
2, D.M. 55/2014, atteso che i medesimi difensori hanno assistito congiuntamente due ricorrenti;
P.Q.M.
Ingiunge al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, di pagare, a titolo di equa riparazione, senza dilazione - autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione - a favore di ciascuna delle ricorrenti l'importo di €.3.600,00 maggiorato degli interessi legali dal deposito del ricorso sino al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento, che si liquidano in €.756,80 per compensi professionali;
€.27,00 per diritti di cancelleria, oltre a spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari Avv.
Bruno Guaraldi, Avv. Rocco Lanzavecchia, Avv. Matteo Acciari e Avv.
Luca Zamagni.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. 89/2001
e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Ancona, 22.3.2025
Il Consigliere designato
Dr. Paola Mureddu
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, Dr. Paola Mureddu ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento sopra rubricato promosso da
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dagli Avvocati Bruno Guaraldi, Rocco
Lanzavecchia, Matteo Acciari e Luca Zamagni, con domicilio eletto in
Ancona, nello studio dell'Avv. Marco Chiarugi, via Maratta 14; nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore;
Letto il ricorso ex art. 3, L. 24/03/2001, n. 89 (e succ. mod.) depositato in data 3.2.2025; esaminata la documentazione prodotta;
RILEVATO
- che il Tribunale di Macerata, con sentenza del 10.12.2008, ha dichiarato il fallimento della Parte_3
- che , quale lavoratrice dipendente della società Parte_1 fallita, depositava domanda tempestiva di ammissione allo stato passivo (entro il 12.4.2009) e veniva ammessa per la somma complessiva di €.4.649,22 in privilegio, come risulta dallo stato passivo del fallimento, dichiarato esecutivo con decreto del 5/6/2009;
- che , quale lavoratrice dipendente della società Parte_2 fallita, depositava domanda tempestiva di ammissione allo stato passivo (entro il 12.4.2009) e veniva ammessa per la somma complessiva di €.13.780,22 in privilegio, come risulta dallo stato passivo del fallimento, dichiarato esecutivo con decreto del 5/6/2009;
- che la procedura in oggetto è stata chiusa con decreto del
24.06.2024 e le ricorrenti, in quanto creditrici privilegiate, hanno trovato integrale soddisfazione, come risulta dal riparto finale dichiarato esecutivo il 20.11.2023;
CONSIDERATO
- che il ricorso risulta ammissibile;
- che, a norma dell'art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001 “Si considera rispettato il termine ragionevole, (…) se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni (…)”;
- che, alla stregua del preferibile orientamento della S.C., “per i creditori la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio” (Cass. ord. N.324/2024) e come dies a quem con il momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, oppure, nelle ipotesi di soddisfacimento parziale
o di totale inadempimento, quando sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento o perche' e' stata compiuta la ripartizione dell'attivo o perche' la procedura non puo' essere utilmente continuata per insufficienza d'attivo e tale decreto sia divenuto definitivo per non essere stato impugnato nei termini di legge (cfr. cass. n. 9922 del 2005; cass. n. 24040 del 2006);
- che la procedura fallimentare da cui trae origine l'odierno ricorso ha avuto una durata complessiva per le ricorrenti di anni 14, mesi 7 calcolata dal 12.4.2009 - data di presentazione della domanda di insinuazione al passivo - al 20.11.2023 - data dell'esecutività del riparto finale, pertanto, rispetto alle ricorrenti il procedimento c.d. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevole durata di anni 9;
- che va ritenuta la sussistenza di un danno non patrimoniale conseguente all'eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale - ancorché non automatica - dell'irragionevole durata dei processi;
- che l'art. 2 bis, L. 89 del 24/03/2001, nell'indicare i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo stabilisce: “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro
800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo (…) tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte (…)” e, comunque, in misura che “anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”.
- che, tenuto conto degli elementi sopra indicati e, in particolare, della natura degli interessi coinvolti ed avuto riguardo all'entità dei crediti insinuati al passivo, appare congruo liquidare in favore di ciascuna delle ricorrenti l'importo di €.400,00 per ogni anno - o frazione di anno superiore a sei mesi - oltre interessi dalla domanda al saldo;
- che va, pertanto, liquidato in favore di ciascuna di ciascun ricorrente, a titolo di indennizzo, l'importo di €.3.600,00
(€.400,00x9), con interessi di legge dalla domanda al saldo, senza rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011);
- che non risultano sussistenti le ipotesi di cui all'art. 2, commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies, L. 89/2001;
- che, infine, le spese di giudizio - da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari - vanno liquidate in favore di parte ricorrente come da dispositivo, sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio (attese le analogie esistenti fra i due - pur diversi - procedimenti) con applicazione della maggiorazione del 30 % ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014 (incremento per atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione) comprensivo anche dell'aumento ai sensi dell'art. 4, comma
2, D.M. 55/2014, atteso che i medesimi difensori hanno assistito congiuntamente due ricorrenti;
P.Q.M.
Ingiunge al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, di pagare, a titolo di equa riparazione, senza dilazione - autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione - a favore di ciascuna delle ricorrenti l'importo di €.3.600,00 maggiorato degli interessi legali dal deposito del ricorso sino al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento, che si liquidano in €.756,80 per compensi professionali;
€.27,00 per diritti di cancelleria, oltre a spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari Avv.
Bruno Guaraldi, Avv. Rocco Lanzavecchia, Avv. Matteo Acciari e Avv.
Luca Zamagni.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. 89/2001
e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Ancona, 22.3.2025
Il Consigliere designato
Dr. Paola Mureddu