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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 24/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2016/2023
Oggi 24/04/2025, alle ore 11.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. RIBOLI ORESTE Pt_1
Per l'avv. MANDELLI CRISTINA Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 24/04/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2016/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Riboli Oreste, domiciliata in Pt_1 P.IVA_1
Codogno, via Vittorio Emanuele II n. 29, presso il difensore
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Mandelli Cristina, domiciliato in Crema, via Lago Gerundo n. 17/2, presso il difensore
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cremona quale Corte di Appello, contrariis reiectis, così decidere: A) in via principale e di rito: in riforma della decisione di primo grado, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado n. 33/2023, emessa dal Giudice di Pace di Crema, in persona del Giudice Unico Dott. Stefano Furiosi, nel procedimento n. 1002/2021 R.G., pubblicata il 16 marzo 2023 e mai notificata, in ragione del conflitto tra motivazione e dispositivo, meglio spiegato nella narrativa dell'atto; B) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 33/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Crema, in persona del Giudice Unico Dott. Stefano Furiosi, nel procedimento n. 1002/ 2021 R.G., pubblicata il 16 marzo 2023 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. C)
Conseguentemente condannare l'appellato sig. alla restituzione Controparte_1 dell'importo complessivamente percepito di € 3.761,32, comprensivo del prezzo pagato (€
2.074,00) per l'acquisto del bene, oltre agli interessi legali ed alle spese legali tutte corrisposte. D) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrarii rejectis, così giudicare: in via preliminare assorbente: dichiarare la proposta impugnazione inammissibile e/o improcedibile per i motivi meglio specificati al punto del presente atto. In via principale e nel merito: per i motivi di cui alla narrativa, respingere le domande tutte svolte dall'appellante siccome infondate in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata
n 33/2023 emessa dal Giudice di Pace di Crema. In via subordinata: accertata e dichiarata la nullità del contratto di compravendita stipulato tra le parti, per i motivi di cui alla narrativa, condannare il la in persona del legale rappresentante pro-tempore a Parte_1
restituire al sig. la somma dallo stesso versata a titolo di prezzo e Controparte_1 ammontante ad € 2.074,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo;
in ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venga ritenuta la nullità del contratto, annullare lo stesso dichiarandolo inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico per i motivi di cui alla narrativa e conseguentemente condannare la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore a restituire al sig. Controparte_1 la somma dallo stesso versata a titolo di prezzo e ammontante ad € 2.074,00, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo;
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio il sig. al fine di ottenere, Parte_1 Controparte_1
previa riforma della sentenza n. 33/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Crema, la condanna dell'appellato alla corresponsione della somma di euro 3.761,32. La massa monetaria è stata determinata dall'appellante sommando l'importo di euro 2.074,00 – importo che ha restituito al sig. in ragione della sentenza Parte_1 Controparte_1 di annullamento del contratto di vendita oggetto del procedimento di primo grado – a quello di euro 1.687,32 – importo che ha corrisposto al sig. a Parte_1 Controparte_1
titolo di interessi e spese di lite.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata “per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione”, in quanto il Giudice di
Pace “da un lato ha invocato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c.
(l'esame della documentazione prodotto consente di ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto, per l'inidoneità della macchina a soddisfare i bisogni dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1497 c.c. … pag. 2), mentre dall'altro ha sostenuto che per i motivi dedotti debba essere disposto l'annullamento del contratto di vendita concluso il 28.04.2020 con i conseguenti effetti restitutori”. Secondo la tesi sostenuta da Parte_1
l'errore commesso dal Giudice di Pace è “insanabile”, poiché “la sanzione dell'annullamento è stata riproposta nel dispositivo della sentenza rendendo il conflitto tra il contenuto della motivazione ed il dispositivo un vizio incidente sul contenuto concettuale
e sostanziale della decisione”.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta l'errata valutazione da parte del Giudice di Pace del materiale probatorio prodotto nel procedimento di primo grado e l'inesatta applicazione dell'art. 1497 c.c. Nello specifico la parte ha evidenziato che
“stando alla sentenza elaborata dal Giudice di Pace di Crema dott. Furiosi, il mero esame della documentazione prodotta consente di ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto di acquisto della macchina per la sanificazione degli ambienti tramite ozono
(denominata nella fattispecie ECO'NGO e prodotta dalla per inidoneità CP_2 della macchina a soddisfare i bisogni dell'acquirente ai sensi dell'art. 1497 c.c. Ed un tale macchinario - sempre secondo il Giudice di Pace - risulterebbe inidoneo a soddisfare i bisogni dell'acquirente poiché, si cita testualmente: dal manuale d'uso risulta che la stessa emette ossigeno attivo in forma gassosa, che è tossico ed irritante principalmente per le vie respiratorie, tanto che è necessario utilizzare sempre l'apposita maschera di respirazione, per accedere alle aree con alta concentrazione di ossigeno attivo (pag. 10), ed inoltre al personale specificamente incaricato dell'installazione e/o gestione e/o riparazione del dispositivo è fatto avvertimento che ogni intervento di movimentazione, manutenzione, riparazione e sanitizzazione degli impianti, deve essere eseguito da parte di tecnici autorizzati, adeguatamente preparati (pag. 13). Ebbene - al netto del fatto che l'art. 1947 c.c. non prevede la risoluzione del contratto nel caso in cui il bene acquistato non soddisfi i bisogni dell'acquirente, ma l'ipotesi ben diversa in cui la cosa venduta non possieda le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata - non sembra neppure che le suddette indicazioni riportate nel manuale d'uso rendano il macchinario in qualche maniera non idoneo all'impiego per cui era stato acquistato…In realtà nella stragrande maggioranza delle apparecchiature che ci circondano e che utilizziamo quotidianamente, dalle autovetture agli elettrodomestici, dagli strumenti elettronici a quelli sanitari, è sempre necessario un tecnico specializzato che si occupi della loro manutenzione e riparazione! Questo (e non altro) è infatti ciò che viene spiegato nella pagina 13 delle avvertenze generali del libretto d'uso e che invece è stato estrapolato dal Giudice per sostenere l'inidoneità all'uso della macchina all'ozono…E lo stesso discorso vale anche per la segnalata pericolosità dell'ossigeno attivo (ozono), per come estrapolato dal
Giudice e riportato nel capitolo iniziale delle avvertenze e precauzioni d'uso (e in dettaglio nel paragrafo scheda di sicurezza) del manuale. Di nuovo non si può che sottolineare come tantissime sostanze di uso quotidiano sono intrinsecamente pericolose e diventano dannose se utilizzati impropriamente…non sussiste neppure un problema di mancanza di qualità del Par prodotto venduto dalla , che si traduce quindi nell'assoluta infondatezza della contestata mancanza di qualità del prodotto disciplinata dall'art. 1497 c.c. Una siffatta ipotesi ricorre infatti per la dottrina quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto…Tutte ipotesi, queste, completamente estranee e differenti rispetto al caso che ci occupa, laddove il dispositivo compravenduto non solo era perfettamente in regola con tutte le autorizzazioni e le certificazioni, ma anche realmente efficace per la sanificazione dell'ambiente e dunque presentava tutte le qualità e le caratteristiche per un regolare impiego da parte dell'acquirente”.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, argomentato circa Controparte_1 la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata. I motivi d'appello, che sono esaminati unitariamente, sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che:
1) diversamente da quanto dedotto dal sig. l'intervenuto ritiro del Controparte_1
bene compravenduto e la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto della cosa non sono fatti incompatibili con l'intenzione di proporre appello ma costituiscono il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal provvedimento giudiziale;
adempimento che
è dovuto anche nell'ipotesi in cui la parte non condivida la sentenza e che può originare da una valutazione di opportunità connessa alla prevenzione dell'insorgenza di nuovi costi processuali riconducibili alla notificazione del precetto e al compimento di atti esecutivi;
2) è infondata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342
c.p.c., in quanto ha indicato chiaramente il capo della sentenza oggetto Parte_1 dell'impugnazione e ha esposto i motivi fondanti l'erroneità della sentenza pronunciata dal
Giudice di Pace.
Ciò detto, nella sentenza impugnata si legge: “l'esame della documentazione prodotta, consente di ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto, per inidoneità della macchina a soddisfare i bisogni dell'acquirente ai sensi dell'art. 1497
c.c…
Per questi motivi
deve essere disposto l'annullamento del contratto di vendita concluso il 28/4/2020”. Lo sbaglio commesso dal Giudice di primo grado è evidente, giacché l'istituto dell'annullamento del contratto per errore o per dolo non può essere sovrapposto a quello della risoluzione del negozio per mancanza delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui la cosa venduta è destinata. Invero l'azione di annullamento impone valutazioni riguardanti il momento di perfezionamento del contratto e l'originaria validità dello stesso mentre la domanda di risoluzione ex art. 1497 c.c., essendo collegata al profilo funzionale della causa negoziale, richiede valutazioni relative all'inadempimento del venditore circa il trasferimento della cosa alienata.
La sentenza di risoluzione del contratto di vendita è stata pronunciata dal Giudice di
Pace, poiché il sig. non poteva utilizzare personalmente la Controparte_1
macchina sanificatrice compravenduta. Siffatta impossibilità emergerebbe dall'analisi del manuale d'uso consegnato all'appellato.
Nonostante il sintagma della sentenza “inidoneità della macchina a soddisfare i bisogni dell'acquirente” possa apparire distonico rispetto al precetto normativo dell'art. 1492 c.c., la distonia è apparente. Invero, è pacifico tra le parti il fatto che il sig.
[...]
avesse acquistato la macchina allo scopo di utilizzare la stessa Controparte_1 personalmente, e cioè allo scopo di utilizzare la macchina senza l'ausilio di tecnici specializzati, e che avesse piena consapevolezza della circostanza. Di talché Parte_1
l'utilizzo della macchina sanificatrice senza l'assistenza di tecnici specializzati rappresenta una qualità essenziale del bene, giacché la qualità è stata presupposta dalle parti ed è indispensabile per il normale utilizzo della cosa. La proposizione “inidoneità della macchina a soddisfare i bisogni dell'acquirente” altro non è che una generica esplicitazione della qualità sopradescritta.
Epperò, diversamente da quanto accertato dal Giudice di Pace, dall'analisi del manuale d'uso e dall'esame degli altri documenti prodotti nel procedimento, vi è evidenza che l'utilizzo del bene non è riservato a tecnici specializzati (per esempio nel manuale si legge: “il dispositivo non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche o mentali siano ridotte”. L'avvertenza conferma che la macchina può essere utilizzata dalle altre persone).
La proposizione presente nel manuale secondo cui “ogni intervento di movimentazione, manutenzione, riparazione e sanitizzazione deve essere eseguito da parte di tecnici autorizzati adeguatamente preparati e autorizzati dal costruttore” non prescrive un generale divieto di utilizzo della cosa da parte degli acquirenti non specializzati ma vieta il compimento di specifiche operazioni. In primo luogo il sostantivo “sanitizzazione” non è un sinonimo di “sanificazione”, poiché si riferisce alla sola sanificazione degli impianti destinati alla produzione alimentare. Nel presente giudizio il macchinario doveva essere impiegato in un salone di parrucchiere, sicché nessuna operazione di sanitizzazione doveva essere compiuta.
In secondo luogo la proposizione è una breve sintesi del paragrafo denominato “avvertenze generali” e dalla lettura del paragrafo si comprende che l'intervenuto di tecnici specializzati
è funzionale alla conservazione dell'efficienza del macchinario ovvero alla sistemazione dei difetti. I sostantivi “movimentazione, manutenzione e riparazione” sono impiegati al fine di informare l'acquirente circa l'impossibilità di compiere autonomamente delle attività diverse rispetto a quelle di normale utilizzo del bene.
In terzo luogo, come già precedentemente evidenziato, dall'esame del manuale è possibile comprendere che l'utilizzo della macchina non è riservato ad operatori specializzati. La proposizione “ogni intervento di movimentazione, manutenzione, riparazione e sanitizzazione deve essere eseguito da parte di tecnici autorizzati” non può essere decontestualizzata e valutata isolatamente.
Le doglianze avanzate dal sig. circa la pericolosità del bene Controparte_1
venduto sono inconferenti, giacché la quasi totalità delle cose acquistate quotidianamente può presentare profili di pericolosità, soprattutto se utilizzate in modo scorretto. Le avvertenze presenti nel paragrafo denominato “rischi per la salute posti dall'Ozono” sono finalizzate a informare gli acquirenti in merito alla pericolosità dell'ozono e l'informazione
è diretta a prevenire l'uso scorretto del bene.
Considerato che la macchina può essere utilizzata personalmente dall'appellato,
l'impugnazione è fondata, in quanto il bene non è privo della qualità dedotta nell'atto introduttivo del procedimento di primo grado.
Devono essere valutate le restanti eccezioni sollevate dal sig. Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace, poiché tali eccezioni, originariamente non esaminate
[...]
dal giudicante in applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, sono state correttamente riproposte in questo grado di giudizio.
Le eccezioni sono infondate. Sul punto si osserva che:
a) l'oggetto del contratto non è illecito, giacché nessuna disposizione normativa vieta il trasferimento della proprietà del bene venduto;
b) non sussiste alcun vizio del consenso del sig. in quanto il Controparte_1
predetto voleva acquistare un bene che producesse ozono per sanificare i locali e il bene alienato produce ozono per sanificare i locali. La documentazione prodotta dall'appellato proveniente dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità – documentazione priva di contenuto normativo, trattandosi sostanzialmente di raccomandazioni – conferma la funzione sanificante dell'ozono (cfr. doc. n. 7 parte appellata nella parte in cui si legge: “come visto in precedenza, l'ozono è un gas in grado di provocare effetti avversi sulla salute umana con proprietà molto differenti dall'ossigeno. A causa delle sue proprietà tossicologiche e della sua capacità di ossidare diversi materiali, la sanificazione degli ambienti di lavoro tramite ozono deve avvenire in assenza di persone, utilizzando una dose e un tempo di impiego sufficienti a eliminare i microrganismi
e virus ma con effetti di deterioramento minimi sui materiali”). Come sottolineato, la necessità di utilizzo del macchinario in modo da ridurre i rischi connessi all'azione dell'ozono non modifica le caratteristiche del bene né incide sulla possibilità di impiego della cosa. Costituisce massima di comune esperienza quella secondo cui numerosi prodotti idonei all'eliminazione dei virus siano potenzialmente pericolosi per la salute dell'uomo. Di talché difficilmente il sig. può essere caduto in una distorta Controparte_1 rappresentazione della realtà circa la pericolosità dell'ozono e certamente non Parte_1 poteva rendersi conto dell'eventuale altrui errore mediante l'impiego della normale diligenza;
c) non sussiste la consegna di “aliud pro alio”, giacché il bene consegnato corrisponde al bene pattuito ed è idoneo ad assolvere la sua naturale funzione.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere riformata, il contratto di vendita stipulato dalle parti è valido ed efficace, deve restituire il bene venduto Parte_1 all'appellato e il sig. deve essere condannato a corrispondere Controparte_1 all'appellante la somma di euro 3.761,32, pari all'importo da quest'ultima pagato in ragione della sentenza di primo grado.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
33/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Crema, così dispone:
- condanna il sig. a corrispondere all'appellante la somma di euro Controparte_1
3.761,32, disponendo che quest'ultima restituisca il bene compravenduto all'appellato;
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di che si liquidano in complessivi euro 174,00 per spese esenti e in euro Parte_1
2.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 24/04/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2016/2023
Oggi 24/04/2025, alle ore 11.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. RIBOLI ORESTE Pt_1
Per l'avv. MANDELLI CRISTINA Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 24/04/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2016/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Riboli Oreste, domiciliata in Pt_1 P.IVA_1
Codogno, via Vittorio Emanuele II n. 29, presso il difensore
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Mandelli Cristina, domiciliato in Crema, via Lago Gerundo n. 17/2, presso il difensore
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cremona quale Corte di Appello, contrariis reiectis, così decidere: A) in via principale e di rito: in riforma della decisione di primo grado, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado n. 33/2023, emessa dal Giudice di Pace di Crema, in persona del Giudice Unico Dott. Stefano Furiosi, nel procedimento n. 1002/2021 R.G., pubblicata il 16 marzo 2023 e mai notificata, in ragione del conflitto tra motivazione e dispositivo, meglio spiegato nella narrativa dell'atto; B) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 33/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Crema, in persona del Giudice Unico Dott. Stefano Furiosi, nel procedimento n. 1002/ 2021 R.G., pubblicata il 16 marzo 2023 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. C)
Conseguentemente condannare l'appellato sig. alla restituzione Controparte_1 dell'importo complessivamente percepito di € 3.761,32, comprensivo del prezzo pagato (€
2.074,00) per l'acquisto del bene, oltre agli interessi legali ed alle spese legali tutte corrisposte. D) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrarii rejectis, così giudicare: in via preliminare assorbente: dichiarare la proposta impugnazione inammissibile e/o improcedibile per i motivi meglio specificati al punto del presente atto. In via principale e nel merito: per i motivi di cui alla narrativa, respingere le domande tutte svolte dall'appellante siccome infondate in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata
n 33/2023 emessa dal Giudice di Pace di Crema. In via subordinata: accertata e dichiarata la nullità del contratto di compravendita stipulato tra le parti, per i motivi di cui alla narrativa, condannare il la in persona del legale rappresentante pro-tempore a Parte_1
restituire al sig. la somma dallo stesso versata a titolo di prezzo e Controparte_1 ammontante ad € 2.074,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo;
in ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venga ritenuta la nullità del contratto, annullare lo stesso dichiarandolo inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico per i motivi di cui alla narrativa e conseguentemente condannare la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore a restituire al sig. Controparte_1 la somma dallo stesso versata a titolo di prezzo e ammontante ad € 2.074,00, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo;
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio il sig. al fine di ottenere, Parte_1 Controparte_1
previa riforma della sentenza n. 33/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Crema, la condanna dell'appellato alla corresponsione della somma di euro 3.761,32. La massa monetaria è stata determinata dall'appellante sommando l'importo di euro 2.074,00 – importo che ha restituito al sig. in ragione della sentenza Parte_1 Controparte_1 di annullamento del contratto di vendita oggetto del procedimento di primo grado – a quello di euro 1.687,32 – importo che ha corrisposto al sig. a Parte_1 Controparte_1
titolo di interessi e spese di lite.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata “per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione”, in quanto il Giudice di
Pace “da un lato ha invocato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c.
(l'esame della documentazione prodotto consente di ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto, per l'inidoneità della macchina a soddisfare i bisogni dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1497 c.c. … pag. 2), mentre dall'altro ha sostenuto che per i motivi dedotti debba essere disposto l'annullamento del contratto di vendita concluso il 28.04.2020 con i conseguenti effetti restitutori”. Secondo la tesi sostenuta da Parte_1
l'errore commesso dal Giudice di Pace è “insanabile”, poiché “la sanzione dell'annullamento è stata riproposta nel dispositivo della sentenza rendendo il conflitto tra il contenuto della motivazione ed il dispositivo un vizio incidente sul contenuto concettuale
e sostanziale della decisione”.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta l'errata valutazione da parte del Giudice di Pace del materiale probatorio prodotto nel procedimento di primo grado e l'inesatta applicazione dell'art. 1497 c.c. Nello specifico la parte ha evidenziato che
“stando alla sentenza elaborata dal Giudice di Pace di Crema dott. Furiosi, il mero esame della documentazione prodotta consente di ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto di acquisto della macchina per la sanificazione degli ambienti tramite ozono
(denominata nella fattispecie ECO'NGO e prodotta dalla per inidoneità CP_2 della macchina a soddisfare i bisogni dell'acquirente ai sensi dell'art. 1497 c.c. Ed un tale macchinario - sempre secondo il Giudice di Pace - risulterebbe inidoneo a soddisfare i bisogni dell'acquirente poiché, si cita testualmente: dal manuale d'uso risulta che la stessa emette ossigeno attivo in forma gassosa, che è tossico ed irritante principalmente per le vie respiratorie, tanto che è necessario utilizzare sempre l'apposita maschera di respirazione, per accedere alle aree con alta concentrazione di ossigeno attivo (pag. 10), ed inoltre al personale specificamente incaricato dell'installazione e/o gestione e/o riparazione del dispositivo è fatto avvertimento che ogni intervento di movimentazione, manutenzione, riparazione e sanitizzazione degli impianti, deve essere eseguito da parte di tecnici autorizzati, adeguatamente preparati (pag. 13). Ebbene - al netto del fatto che l'art. 1947 c.c. non prevede la risoluzione del contratto nel caso in cui il bene acquistato non soddisfi i bisogni dell'acquirente, ma l'ipotesi ben diversa in cui la cosa venduta non possieda le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata - non sembra neppure che le suddette indicazioni riportate nel manuale d'uso rendano il macchinario in qualche maniera non idoneo all'impiego per cui era stato acquistato…In realtà nella stragrande maggioranza delle apparecchiature che ci circondano e che utilizziamo quotidianamente, dalle autovetture agli elettrodomestici, dagli strumenti elettronici a quelli sanitari, è sempre necessario un tecnico specializzato che si occupi della loro manutenzione e riparazione! Questo (e non altro) è infatti ciò che viene spiegato nella pagina 13 delle avvertenze generali del libretto d'uso e che invece è stato estrapolato dal Giudice per sostenere l'inidoneità all'uso della macchina all'ozono…E lo stesso discorso vale anche per la segnalata pericolosità dell'ossigeno attivo (ozono), per come estrapolato dal
Giudice e riportato nel capitolo iniziale delle avvertenze e precauzioni d'uso (e in dettaglio nel paragrafo scheda di sicurezza) del manuale. Di nuovo non si può che sottolineare come tantissime sostanze di uso quotidiano sono intrinsecamente pericolose e diventano dannose se utilizzati impropriamente…non sussiste neppure un problema di mancanza di qualità del Par prodotto venduto dalla , che si traduce quindi nell'assoluta infondatezza della contestata mancanza di qualità del prodotto disciplinata dall'art. 1497 c.c. Una siffatta ipotesi ricorre infatti per la dottrina quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto…Tutte ipotesi, queste, completamente estranee e differenti rispetto al caso che ci occupa, laddove il dispositivo compravenduto non solo era perfettamente in regola con tutte le autorizzazioni e le certificazioni, ma anche realmente efficace per la sanificazione dell'ambiente e dunque presentava tutte le qualità e le caratteristiche per un regolare impiego da parte dell'acquirente”.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, argomentato circa Controparte_1 la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata. I motivi d'appello, che sono esaminati unitariamente, sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che:
1) diversamente da quanto dedotto dal sig. l'intervenuto ritiro del Controparte_1
bene compravenduto e la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto della cosa non sono fatti incompatibili con l'intenzione di proporre appello ma costituiscono il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal provvedimento giudiziale;
adempimento che
è dovuto anche nell'ipotesi in cui la parte non condivida la sentenza e che può originare da una valutazione di opportunità connessa alla prevenzione dell'insorgenza di nuovi costi processuali riconducibili alla notificazione del precetto e al compimento di atti esecutivi;
2) è infondata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342
c.p.c., in quanto ha indicato chiaramente il capo della sentenza oggetto Parte_1 dell'impugnazione e ha esposto i motivi fondanti l'erroneità della sentenza pronunciata dal
Giudice di Pace.
Ciò detto, nella sentenza impugnata si legge: “l'esame della documentazione prodotta, consente di ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto, per inidoneità della macchina a soddisfare i bisogni dell'acquirente ai sensi dell'art. 1497
c.c…
Per questi motivi
deve essere disposto l'annullamento del contratto di vendita concluso il 28/4/2020”. Lo sbaglio commesso dal Giudice di primo grado è evidente, giacché l'istituto dell'annullamento del contratto per errore o per dolo non può essere sovrapposto a quello della risoluzione del negozio per mancanza delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui la cosa venduta è destinata. Invero l'azione di annullamento impone valutazioni riguardanti il momento di perfezionamento del contratto e l'originaria validità dello stesso mentre la domanda di risoluzione ex art. 1497 c.c., essendo collegata al profilo funzionale della causa negoziale, richiede valutazioni relative all'inadempimento del venditore circa il trasferimento della cosa alienata.
La sentenza di risoluzione del contratto di vendita è stata pronunciata dal Giudice di
Pace, poiché il sig. non poteva utilizzare personalmente la Controparte_1
macchina sanificatrice compravenduta. Siffatta impossibilità emergerebbe dall'analisi del manuale d'uso consegnato all'appellato.
Nonostante il sintagma della sentenza “inidoneità della macchina a soddisfare i bisogni dell'acquirente” possa apparire distonico rispetto al precetto normativo dell'art. 1492 c.c., la distonia è apparente. Invero, è pacifico tra le parti il fatto che il sig.
[...]
avesse acquistato la macchina allo scopo di utilizzare la stessa Controparte_1 personalmente, e cioè allo scopo di utilizzare la macchina senza l'ausilio di tecnici specializzati, e che avesse piena consapevolezza della circostanza. Di talché Parte_1
l'utilizzo della macchina sanificatrice senza l'assistenza di tecnici specializzati rappresenta una qualità essenziale del bene, giacché la qualità è stata presupposta dalle parti ed è indispensabile per il normale utilizzo della cosa. La proposizione “inidoneità della macchina a soddisfare i bisogni dell'acquirente” altro non è che una generica esplicitazione della qualità sopradescritta.
Epperò, diversamente da quanto accertato dal Giudice di Pace, dall'analisi del manuale d'uso e dall'esame degli altri documenti prodotti nel procedimento, vi è evidenza che l'utilizzo del bene non è riservato a tecnici specializzati (per esempio nel manuale si legge: “il dispositivo non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche o mentali siano ridotte”. L'avvertenza conferma che la macchina può essere utilizzata dalle altre persone).
La proposizione presente nel manuale secondo cui “ogni intervento di movimentazione, manutenzione, riparazione e sanitizzazione deve essere eseguito da parte di tecnici autorizzati adeguatamente preparati e autorizzati dal costruttore” non prescrive un generale divieto di utilizzo della cosa da parte degli acquirenti non specializzati ma vieta il compimento di specifiche operazioni. In primo luogo il sostantivo “sanitizzazione” non è un sinonimo di “sanificazione”, poiché si riferisce alla sola sanificazione degli impianti destinati alla produzione alimentare. Nel presente giudizio il macchinario doveva essere impiegato in un salone di parrucchiere, sicché nessuna operazione di sanitizzazione doveva essere compiuta.
In secondo luogo la proposizione è una breve sintesi del paragrafo denominato “avvertenze generali” e dalla lettura del paragrafo si comprende che l'intervenuto di tecnici specializzati
è funzionale alla conservazione dell'efficienza del macchinario ovvero alla sistemazione dei difetti. I sostantivi “movimentazione, manutenzione e riparazione” sono impiegati al fine di informare l'acquirente circa l'impossibilità di compiere autonomamente delle attività diverse rispetto a quelle di normale utilizzo del bene.
In terzo luogo, come già precedentemente evidenziato, dall'esame del manuale è possibile comprendere che l'utilizzo della macchina non è riservato ad operatori specializzati. La proposizione “ogni intervento di movimentazione, manutenzione, riparazione e sanitizzazione deve essere eseguito da parte di tecnici autorizzati” non può essere decontestualizzata e valutata isolatamente.
Le doglianze avanzate dal sig. circa la pericolosità del bene Controparte_1
venduto sono inconferenti, giacché la quasi totalità delle cose acquistate quotidianamente può presentare profili di pericolosità, soprattutto se utilizzate in modo scorretto. Le avvertenze presenti nel paragrafo denominato “rischi per la salute posti dall'Ozono” sono finalizzate a informare gli acquirenti in merito alla pericolosità dell'ozono e l'informazione
è diretta a prevenire l'uso scorretto del bene.
Considerato che la macchina può essere utilizzata personalmente dall'appellato,
l'impugnazione è fondata, in quanto il bene non è privo della qualità dedotta nell'atto introduttivo del procedimento di primo grado.
Devono essere valutate le restanti eccezioni sollevate dal sig. Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace, poiché tali eccezioni, originariamente non esaminate
[...]
dal giudicante in applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, sono state correttamente riproposte in questo grado di giudizio.
Le eccezioni sono infondate. Sul punto si osserva che:
a) l'oggetto del contratto non è illecito, giacché nessuna disposizione normativa vieta il trasferimento della proprietà del bene venduto;
b) non sussiste alcun vizio del consenso del sig. in quanto il Controparte_1
predetto voleva acquistare un bene che producesse ozono per sanificare i locali e il bene alienato produce ozono per sanificare i locali. La documentazione prodotta dall'appellato proveniente dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità – documentazione priva di contenuto normativo, trattandosi sostanzialmente di raccomandazioni – conferma la funzione sanificante dell'ozono (cfr. doc. n. 7 parte appellata nella parte in cui si legge: “come visto in precedenza, l'ozono è un gas in grado di provocare effetti avversi sulla salute umana con proprietà molto differenti dall'ossigeno. A causa delle sue proprietà tossicologiche e della sua capacità di ossidare diversi materiali, la sanificazione degli ambienti di lavoro tramite ozono deve avvenire in assenza di persone, utilizzando una dose e un tempo di impiego sufficienti a eliminare i microrganismi
e virus ma con effetti di deterioramento minimi sui materiali”). Come sottolineato, la necessità di utilizzo del macchinario in modo da ridurre i rischi connessi all'azione dell'ozono non modifica le caratteristiche del bene né incide sulla possibilità di impiego della cosa. Costituisce massima di comune esperienza quella secondo cui numerosi prodotti idonei all'eliminazione dei virus siano potenzialmente pericolosi per la salute dell'uomo. Di talché difficilmente il sig. può essere caduto in una distorta Controparte_1 rappresentazione della realtà circa la pericolosità dell'ozono e certamente non Parte_1 poteva rendersi conto dell'eventuale altrui errore mediante l'impiego della normale diligenza;
c) non sussiste la consegna di “aliud pro alio”, giacché il bene consegnato corrisponde al bene pattuito ed è idoneo ad assolvere la sua naturale funzione.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere riformata, il contratto di vendita stipulato dalle parti è valido ed efficace, deve restituire il bene venduto Parte_1 all'appellato e il sig. deve essere condannato a corrispondere Controparte_1 all'appellante la somma di euro 3.761,32, pari all'importo da quest'ultima pagato in ragione della sentenza di primo grado.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
33/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Crema, così dispone:
- condanna il sig. a corrispondere all'appellante la somma di euro Controparte_1
3.761,32, disponendo che quest'ultima restituisca il bene compravenduto all'appellato;
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di che si liquidano in complessivi euro 174,00 per spese esenti e in euro Parte_1
2.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 24/04/2025
Il giudice
Daniele Moro