Articolo 20 della Legge 15 dicembre 1971, n. 1161
Articolo 19Articolo 21
Versione
27 gennaio 1972
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Versione
31 dicembre 1980
Art. 20.
L' articolo 8 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870 , sostituito con l' articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, numero 1350 , e' cosi' modificato:
"Nei casi di perdita o di distruzione di prodotti gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ed eventualmente da diritto erariale e' accordato l'abbuono degli stessi tributi quando sia provato che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei prodotti destinati ad usi per i quali e' prevista l'esenzione o la riduzione dei tributi specificati nello stesso comma". ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L.31 ottobre 1980, n. 693 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891 , ha disposto (con l'art. 22-ter, comma 1) che la parola "perdita" prevista dal presente articolo va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilita' del prodotto.
Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 22-ter, comma 2) che tale disposizione costituisce interpretazione autentica del presente articolo.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980
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