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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 12091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12091 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico LE FU riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 65403/2022 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
( cf. rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
Nervi
-opponente
E
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore pro-tempore, Avv. Alessandro Quadrani, (c.f. rappresentato e C.F._2 difeso da sé medesimo
-opposto-
Nonché
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, allaVia Baldo degli Controparte_2
Ubaldi n. 36 (cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Paolucci C.F._3
- terza chiamata -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo D.I. n. 10093/22,
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione notificato il 19 ottobre 2022, la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato il 9 settembre 2022 dal
[...]
, per il pagamento del complessivo importo di € 9.603,18 a titolo di oneri Controparte_3 condominiali straordinari ed ordinari scaduti e non pagati derivanti da consuntivi di spesa debitamente approvati in più riprese dall'assemblea condominiale a far data dal 18 novembre 2009 al 21 luglio 2021, computati fino alla data del 29 luglio 2021, giorno in cui l' opponente ha ceduto alla figlia l'unità immobiliare alla quale si riferiscono e, Controparte_2 precisamente, l'appartamento posto al piano quarto della scala “A”, distinto con il numero interno 19, con annesso vano soffitta.
pagina 1 di 5 A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha preliminarmente rappresentato la detenzione dell'immobile da oltre trentacinque anni, da parte della figlia , circostanza, Controparte_2 ben nota all'amministrazione condominiale alla quale sono sempre stati pagati da quest'ultima gli oneri sia ordinari che straordinari. L'appartamento era originariamente di proprietà dei coniugi e Parte_2 Parte_1 in ragione del 50% ciascuno e gli stessi, fin dal 1987, senza soluzione di continuità, hanno consentito alla figlia di abitarlo unitamente al suo nucleo familiare. CP_2
A seguito del decesso del sig. , essendo stata istituita erede universale la sig.ra Parte_2 [...]
l'attrice proponeva azione di restituzione dell'immobile nei confronti della figlia Parte_1
e con un atto transattivo del 29 luglio 2021 con atto a rogito CP_2 Parte_1 notaio sempre del 29 luglio 2021, rep. n°3505, racc. n°2334 ha donato ai propri Persona_1 figli, sig.ri e in parti uguali tra loro, la piena proprietà
Controparte_2 CP_4 dell'immobile oggetto degli oneri condominiali e la nuda proprietà di altro immobile sito in Roma, in Via Schupfer n°103 e i fratelli , con atto rogato in pari data dal medesimo notaio, rep. n°3506, racc. n°2335 hanno permutato le rispettive quote di proprietà dei suddetti immobili conseguenti alla donazione della madre, all'esito del quale è divenuta unica
Controparte_2 proprietaria dell'appartamento dal quale originano le quote condominiali ingiunte. Secondo l'opponente, pertanto, l'incontestato potere di fatto sull'immobile in questione da parte della figlia fin dal 1987 giustificherebbe la revoca del decreto ingiuntivo
Controparte_2 opposto e la condanna della sig.ra al pagamento degli importi ingiunti in
Controparte_2 virtù della detenzione esclusiva dell'appartamento o, in ogni caso, la condanna della sig.ra
[...]
ai sensi dell'art. 106 e 269 c.p.c. e 63 comma 4° disposizioni di attuazione c.c. a CP_2 tenere indenne la sig.ra dalla pretesa creditoria azionata dal . Parte_1 CP_1
Concludeva, pertanto, l'opponente chiedendo “previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi espressi in narrativa: - revocare il decreto provvisoriamente esecutivo dell' 8 Giugno 2020, distinto con n. 10093/22, emesso dal Tribunale di Roma l'8 Giugno 2022 nei confronti della SI.ra e notificato unitamente Parte_1 al pedissequo atto di precetto il 9 settembre 2022 e, per effetto, condannare la sig.ra
[...]
al pagamento degli importi ingiunti in virtù della detenzione esclusiva uti dominus CP_2 dell'appartamento al quale gli oneri condominiali ingiunti si riferiscono e/o, in ogni caso condannare la sig.ra (ex art. 106 e 269 cpc) a tenere indenne la SI.ra Controparte_2 dalla pretesa creditoria azionata dal condominio di Parte_1 Controparte_1
, in Roma con il decreto ingiuntivo a cui si oppone con il presente atto. Con vittoria
[...] di spese, ed onorari. 2. Costituendosi in giudizio, il Roma, ha chiarito Controparte_5 che l'importo ingiunto pari ad euro 9.603,18 è dovuto sulla base del consuntivo lavori valvole/pompe/progetto e relativi riparti regolarmente approvati all'assemblea del 18.11.2019 e non impugnati , sulla base del preventivo lavori centrale termica e relativi riparti approvati e non impugnati nell'assemblea del 21.10.2020, sulla base del consuntivo riscaldamento 2020/21 e relativi riparti, regolarmente approvati nell'assemblea del 22.10.2021 nonché sulla base del consuntivo condominio 20/21, il preventivo condominio 21/22 (al 25.11.2021) e relativi riparti approvati e non impugnati . Indifferenti sono per il le vicende familiari dedotte in CP_1 citazione e le delibere condominiali che hanno approvato i bilanci oggetto della presente pagina 2 di 5 procedura non sono state impugnate dall'opponente e pertanto, i relativi crediti non possono più essere oggetto di contestazione. In ogni caso che, laddove la domanda proposta dalla SI.ra nei confronti della figlia Parte_1 dovesse esse accolta, ciò potrà comportare soltanto l'affiancamento alla responsabilità della convenuta ingiunta, quella solidale della terza chiamata e giammai la liberazione dell'ingiunta stessa nei confronti del condominio. Ha concluso pertanto il chiedendo “a) rigettare la richiesta di sospensione della CP_1 provvisoria esecuzione del D.I. opposto n. 10093/22 Rg. 26514/2022, giacché fondato su bilanci e riparti regolarmente approvati e non impugnati;
b) rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, confermando il D.I. opposto. c) In subordine, condannare in solido l'opponente e la terza chiamata al pagamento di tutto quanto dovuto per le causali di cui al D.I. c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ex art. 91 cpc, oltre accessori per legge da liquidarsi nei confronti del procuratore antistatario “ 3. Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda Controparte_2 proposta nei suoi confronti per non avere l'opponente richiesto al Giudice l'autorizzazione alla chiamata in causa, con conseguente decadenza. Secondo quanto, infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente può citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto istante per l'ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa;
con la conseguenza che l'opponente che abbia direttamente evocato in giudizio un terzo per la prima udienza senza essere a ciò autorizzato deve ritenersi decaduto senza che tale decadenza sia suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo . Nel caso di specie, l'opponente si è limitata a citare contestualmente, tanto il creditore opposto quanto la figlia , senza chiedere autorizzazione e svolgere una chiamata di Controparte_2 terzo . In via gradata ha rappresentato che con l'atto di transazione del 29 luglio Controparte_2
2021 le parti hanno inteso transigere tutto il potenziale contenzioso derivante dalla detenzione dell' appartamento oggetto di causa e che alcun debito grava su di lei anche in applicazione dell'art. 1808 c.c. Ha concluso , pertanto, chiedendo “1) In via pregiudiziale, accertata e Controparte_2 dichiarata la decadenza dell'opponente dalla possibilità di svolgere chiamate in causa, dichiarare inammissibile la domanda svolta nei confronti della SI.ra , Controparte_2 disponendone se del caso l'estromissione dal giudizio (con vittoria delle spese);
2) Nel merito, rigettare tutte le domande svolte nei confronti SI.ra , Controparte_2 siccome coperta da intervenuta transazione ed in ogni caso infondate;
3) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti SI.ra , ridurre i relativi importi a quelli che saranno Controparte_2 riconosciuti come dovuti;
4) In ogni caso, con vittoria delle spese di lite da liquidarsi, ai sensi del DM 55/14, in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre forfait spese generali al 15% ed accessori di legge, ed oltre all'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. pagina 3 di 5 4. L'opposizione va accolta limitatamente alla somma di € 1.040,00 che l'opponente ha corrisposto in corso di giudizio con necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di al pagamento al della minor somma di euro 8.563,18 Parte_1 CP_1 oltre interessi legali dalle singole scadenza al saldo . L'opponente non ha contestato nell'atto di opposizione la debenza delle somme risultanti dai documenti contabili approvati dal Condominio e non impugnati limitandosi ad indicare come legittimata passiva la propria figlia per cui il credito dell'ente deve dirsi Controparte_2 adeguatamente provato. Con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. l'opponente ha, tuttavia, documentato , con deposito di due assegni quietanzati il cui buon fine non è contestato dall'ente , di aver corrisposto successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto , a parziale estinzione del proprio debito, la somma complessiva di euro 1040,00. Secondo il costante principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( tra le altre cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21432 del 17/10/2011 ) secondo cui l'accertamento del giudice dell'opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto opposto, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo. Quanto poi all'unico motivo di opposizione secondo cui il Condominio avrebbe dovuto agire direttamente, non tanto nei confronti della proprietaria dell'immobile, quanto piuttosto nei confronti della figlia , unica a possedere l'immobile da oltre trent'anni e a Controparte_2 partecipare alla vita condominiale, l'eccezione appare infondata. Il comodatario deve, infatti, corrispondere le spese per l'ordinaria manutenzione ma tale obbligo non è azionabile da parte del nei confronti del comodatario in forza del contratto di CP_1 comodato avente effetti solo tra le parti. Questo significa che, in caso di morosità, l'amministratore deve notificare il decreto ingiuntivo solo al titolare dell'appartamento che, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti del comodatario. Quanto ai rapporti tra l'opponente e la chiamata in causa appare fondata Controparte_2
l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da quest'ultima . Come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte , infatti, “L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva
o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante” ( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024 ) Del tutto irrilevante, pertanto, quanto sostenuto dall'opponente in comparsa conclusionale circa l'unitarietà dell'obbligazione propter rem oggetto di causa tenuto conto che oggetto del contendere era l'accertamento dell'obbligo di di corrispondere gli Controparte_2 pagina 4 di 5 oneri di cui al decreto opposto per cui era necessaria apposita domanda di manleva da farsi valere, tuttavia, soltanto previa rituale autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultima . Alla luce della assorbente decadenza dall'azione di rivalsa dell'opponente – peraltro azionabile in separato giudizio – non devono essere esaminate le ulteriori argomentazioni difensive svolte dalle parti in ordine alla ripartizione tra le stesse del debito indicato dal CP_1
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 10093/22 di questo Tribunale e condanna al pagamento al Condominio opposto della minor Parte_1 somma di euro 8.563,18 oltre interessi legali dalle singole scadenza al saldo;
- dichiara inammissibile ogni domanda proposta dall'opponente nei confronti di;
Controparte_2
- condanna l'attrice alla rifusione al Condominio delle spese del presente Parte_1 giudizio che liquida in favore del e della chiamata in causa in euro 2.800,00 oltre Iva, CP_1 cap e rimborso forfettario spese generali per ciascuna parte con distrazione, quanto alle spese liquidate in favore del Condominio, in favore dell' Avv. Alessandro Quadrani per dichiarato anticipo. Così deciso in Roma il 31 agosto 2025 Il Giudice
LE FU
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