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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/03/2024, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1881/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1881/2021 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], assistito e difeso dall'Avv. Sonia Canevisio (c.f.
) del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2
quest'ultima in Lodi, via Tiziano Zalli n. 30; ricorrente nei confronti di:
(c.f. ), nata a [...] Pt_2 C.F._3
l'8.08.1986 e residente in [...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente tra loro dall'Avv. Luisa Caridi (c.f.
del Foro di Pavia e dall'Avv. Cristina Carminati (c.f. C.F._4
) del Foro di Cremona ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5
di quest'ultima sito in Cremona (CR), via Guarneri del Gesù n. 3; resistente
Conclusioni di parte ricorrente
“voglia l'Ill. Tribunale di Lodi, in accoglimento del ricorso, e respinta ogni altra domanda contraria: nel merito: condannare la SI.ra a versare al SI. la somma relativa al prestito per Pt_2 Pt_1
l'acquisto della pelliccia, pari ad euro 3.450,00 (come da dichiarazione della pellicceria),
pagina 1 di 15 oltre ad euro 30.000,00 relativi agli acconti/caparre per l'acquisto delle licenze dei bar o quell'altra somma ritenuta di giustizia;
In via istruttoria
Si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria, poiché a seguito di quanto emerso dall'ordine di esibizione, relativamente alla questione della pelliccia, sarebbe necessario sentire la teste indicata nella memoria istruttoria n. 3 del ricorrente al fine di confermare che la pelliccia non è stata regalata, ma la resistente avrebbe dovuto restituire la somma data in prestito.
Relativamente alla questione dei contratti per le licenze, sentire i testimoni indicati nella seconda memoria istruttoria di parte ricorrente è l'unico modo per consentire di confutare le contestazioni riferite da parte resistente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
In via preliminare
- prendere atto del tempestivo disconoscimento delle firme apposte in calce alle scritture private disconosciute, con ogni consequenziale declaratoria di non veridicità /utilizzabilità delle stesse;
Nel merito
In via principale
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente mandare esente la resistente da qualsivoglia pretesa di controparte
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ravvisare un rapporto obbligatorio tra le odierne parti in causa, rideterminare il quantum debeatur da quantificarsi sulla base di quanto debitamente provato in corso di causa dal ricorrente
In ogni caso
- condannare il ricorrente al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ex art.
96 c.p.c., per responsabilità aggravata e lite temeraria, se del caso in solido con il professionista che lo ha rappresentato stante le evidenze processuali;
- condannare il SI. alla refusione delle spese di lite, oltre diritti ed onorari di Pt_1 causa oltre a spese forfettarie IVA e CPA come per Legge”.
pagina 2 di 15 CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 23.06.2021, ha domandato Parte_1
di accertare e dichiarare il credito vantato nei confronti della SI.ra , con Pt_2
conseguente condanna della resistente a corrispondergli la somma di € 38.100,00.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha rappresentato di aver intrattenuto una
Par relazione sentimentale con la SI.ra , nel corso della quale le avrebbe accordato numerosi prestiti con l'intento di agevolarne l'attività lavorativa e di soddisfare le eSIenze personali della compagna.
Nello specifico, il SI. avrebbe corrisposto € 38.100,00 complessivi, attraverso le Pt_1
seguenti operazioni:
- € 400,00 mediante bonifico bancario del 28.12.2015 eseguito dal conto corrente cointestato con la madre, SI.ra , a titolo di caparra per l'acquisto Persona_1
di una pelliccia, modello giacca volpe gold, presso la “ Org_1 Org_2
di via Montenapoleone a Milano (cfr. copia quietanza – doc. 2 parte
[...]
ricorrente);
- € 200,00 versati in contanti il 21.01.2017 quale ulteriore acconto per la pelliccia
(cfr. ricevuta rilasciata dalla – doc. 3 parte ricorrente); Org_1
- € 2.000,00 ricaricati il 20.07.2017 sulla carta Postepay n. 4023600902933433 al fine Par di permettere alla SI.ra un viaggio in Cina (cfr. ricevuta di pagamento ed estratto conto Postepay – doc.
4-5 parte ricorrente);
- € 3.500,00 mediante bonifico bancario eseguito dal proprio conto corrente il
18.12.2017 a saldo per l'acquisto della pelliccia (cfr. copia ordine di bonifico CP_1
e fattura Pellicceria n. 4 del 12.01.2018 – doc.
6-7 parte ricorrente);
- € 10.000,00 mediante emissione di assegno bancario datato 5.03.2018 a garanzia del contratto preliminare di vendita di un immobile sito in Piacenza stipulato dalla pagina 3 di 15 Par SI.ra (cfr. copia assegno bancario n. 0516378001-18 e copia Org_3
contratto preliminare – doc. 8 parte ricorrente);
- € 20.000,00 mediante emissione di assegno bancario datato 14.05.2018 corrisposto alla società “ a garanzia per l'affitto di Organizzazione_4 azienda di somministrazione alimenti e bevande denominata ” sita in Org_5
TO (PC) (cfr. ricevuta pagamento ed estratto conto – doc. Organizzazione_6
9-10 parte ricorrente);
- € 2.000,00 mediante bonifico bancario del 27.07.2018 eseguito dal proprio conto Par corrente a titolo di prestito per permettere alla SI.ra un viaggio in Cina (cfr. copia ordine di bonifico – doc. 11 parte ricorrente). Org_7
Par Infine, il ricorrente ha rappresentato che la SI.ra nell'aprile 2019 ha costituito con il SI. la società – sita in Codogno, Controparte_2 Controparte_3
avente ad oggetto la gestione e conduzione di esercizi pubblici per la somministrazione di bevande e alimenti (cfr. atto costitutivo a firma Notaio – doc. 1 parte ricorrente) – e Per_2
che, nonostante formale lettera di messa in mora, notificata il 24.05.2021, non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme indicate (cfr. lettera del 18.05.2021 e copia notifica – doc. 12 parte ricorrente).
Par Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 9.11.2021, la SI.ra ha disconosciuto espressamente la documentazione prodotta dal ricorrente, domandando di disporre ex art. 210 c.p.c. l'esibizione documentale in originale, e ha concluso, nel merito, per l'infondatezza delle domande avversarie, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A sostegno delle proprie domande ed eccezioni, la parte ha rappresentato quanto segue:
- Nel corso della breve relazione sentimentale intrattenuta, le parti si sono vicendevolmente scambiate regali di modico valore, come da consuetudine tra
Par fidanzati. Tuttavia, la SI.ra contesta di aver ricevuto le ingenti somme di denaro indicate dall'attore e di aver beneficiato di alcun prestito;
Par
- Terminata la relazione tra le parti, la SI.ra e il suo nuovo compagno hanno presentato un esposto presso la Questura di Lodi rappresentando i comportamenti minacciosi tenuti dall'ex fidanzato nei loro confronti (cfr. esposto del 16.09.2019 e sommarie informazioni del 23-25.09.2019 – doc.
2-3 parte resistente);
pagina 4 di 15 - Nel corso degli anni, assistito da tre distinti legali, il SI. ha domandato la Pt_1
restituzione di ingenti somme asseritamente elargite a titolo di regalie, prestiti e versamenti, operando quantificazioni di volta in volta diverse;
- In particolare, inizialmente l'importo richiesto ammontava a € 61.809,00, oltre alla restituzione di alcuni oggetti (la pelliccia di volpe, un e altri orologi) oppure, Org_8
in sostituzione di questi ultimi, € 28.100,00, per un complessivo ammontare pari ad
€ 89.909,00 (cfr. raccomandata del 10.09.2019 a firma dell'avv. Ferrara – doc. 4 parte resistente);
- Nelle missive dell'11.11.2020 e 26.01.2021 a firma dell'avv. Canevisio l'importo richiesto veniva quantificato in € 7.500,00 (cfr. doc.
5-6 parte resistente);
- Nella successiva raccomandata del 3.05.2021 a firma dell'avv. Galetta la somma domandata era pari ad € 39.350,00 (cfr. doc. 7 parte resistente);
- Infine, nella missiva del 18.05.2021 a firma dell'avv. Canevisio l'importo reclamato ammontava ad € 38.100,00 (cfr. doc. 12 parte ricorrente);
- Anche l'istanza di mediazione, depositata il 29.06.2021 dall'avv. Galetta, è stata seguita dall'instaurazione della presente controversia per il tramite di altro professionista, senza attendere la celebrazione del primo incontro conciliativo fissato per il 2.09.2021 (cfr. domanda di mediazione – doc. 8 parte resistente).
In punto di onere probatorio, la parte ha domandato il disconoscimento delle prove documentali prodotte da controparte rappresentandone le manifeste incongruità, e precisamente:
Par
- Nessun documento attesta l'erogazione di prestiti alla SI.ra ;
- In ordine all'asserito prestito per l'acquisto della pelliccia, i documenti allegati dimostrano incongruenze tra il codice IBAN riportato nella contabile della e quelli indicati nelle quietanze di bonifico. Inoltre, con Parte_3 particolare riguardo al bonifico di € 3.500,00, dalla contabile emerge l'impiego di caratteri tipografici diversi nell'indicazione del beneficiario “ Org_9
” e nella causale “ ” rispetto a quelli
[...] Organizzazione_10
utilizzati nel restante corpo del testo (cfr. doc. 2 e 6 parte ricorrente);
- L'importo di € 4.000,00 riportato nella fattura asseritamente emessa dalla non corrisponde né alla somma indicata nella ricevuta rilasciata il Org_1
pagina 5 di 15 21.01.2017, né all'ammontare di € 4.100,00 che il SI. assume di aver Pt_1
corrisposto (cfr. doc. 3 e 7 parte ricorrente);
- Quanto ai prestiti per i viaggi, la parte contesta di essersi recata in Cina nel 2017, come desumibile dal passaporto prodotto in atti, nonché di aver ricevuto complessivi € 4.000,00 per sostenere le spese di viaggio (cfr. passaporto – doc. 9 parte resistente);
- In particolare, la somma di € 2.000,00 che il fidanzato le avrebbe corrisposto non Par risulta dall'estratto conto trimestrale unico conto di cui la SI.ra è Org_11
intestataria. Inoltre, l'analisi del formato testuale adottato dimostra ulteriori irregolarità ed esclude la genuinità della contabile Postepay e della ricevuta di ricarica prodotte da controparte (cfr. ricevuta ed estratto conto 2014 – Org_11 doc.
4-5 parte ricorrente;
estratto conto 2018 – doc. 11 parte resistente); Org_11
- Quanto all'ulteriore somma di € 2.000,00, asseritamente eseguita dal conto corrente Orga
del SI. l'istituto di credito ha confermato a parte resistente la non Pt_1 genuinità della contabile versata in atti, in ragione della “serie di palesi difformità rispetto alle contabili prodotte dai nostri sistemi informativi (es. luogo di emissione
e codice filiale, caratteri di stampa)” (cfr. comunicazione doc. 10-11 Org_12
parte resistente);
- In merito ai due assegni versati a garanzia dell'asserita sottoscrizione dei contratti preliminari e per l'affitto di azienda, la parte disconosce la firma apposta sui tre accordi prodotti da controparte, in quanto priva dei requisiti essenziali di autenticità
e dell'indicazione della data (cfr. doc.
8-10 parte ricorrente); Par
- L'unica attività gestita dalla SI.ra è la e prima Controparte_3
di allora la parte non ha mai stipulato contratti di locazione commerciale, affitto o vendita, né le era stata attribuita alcuna partita IVA;
- In ogni caso, l'assegno n. 0516378001-18 di € 10.000,00 non menziona il titolo, mentre la contabile riportante l'assegno di € 20.000,00 non fornisce alcuna prova in relazione all'emittente e al beneficiario del documento;
- Il contratto preliminare di vendita contiene, infine, periodi privi di senso compiuto e il contenuto appare una mera riproduzione parziale di altro documento.
pagina 6 di 15 All'udienza del 15.12.2021 il G.I., rilevata la necessità di procedere ad un'istruzione non sommaria della causa, ha disposto il mutamento del rito.
Nel rispetto dei termini concessi all'udienza del 9.02.2022, le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha replicato alle contestazioni avversarie puntualizzando di aver pagato complessivi € 4.100,00 per la pelliccia e di non aver ottenuto la restituzione di tali somme date in prestito. La parte ha altresì ribadito la genuinità della documentazione
Postepay prodotta.
Quanto, infine, ai contratti di preliminari di locazione commerciale e di vendita stipulati,
Par dopo aver firmato gli accordi la SI.ra ha mutato il proprio intendimento e non ha più iniziato la gestione del bar.
In esito all'udienza dell'8.06.2022, con ordinanza del 5.07.2022, integrata il 7.07.2022, il
G.I. ha disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'attore e dei terzi
( , , e ) degli Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Org_7
originali dei documenti richiesto da parte resistente, incaricata dell'onere di notificare ai terzi la predetta ordinanza.
In esito all'udienza del 16.11.2022, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione e superflua l'ammissione delle prove orali richieste dalle arti, con ordinanza del 14.02.2023 ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Seguiva, infine, il deposito di note conclusive delle parti.
2. Sul diritto di credito di parte ricorrente
Parte ricorrente ha domandato di accertare il credito vantato nei confronti della SI.ra Pt_2
e di condannare la resistente a corrispondergli la somma di € 33.450,00, di cui €
[...]
3.450,00 relativi al prestito per l'acquisto della pelliccia e € 30.000,00 per gli acconti per l'acquisto delle licenze dei bar. In particolare, in sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha ridotto l'ammontare della pretesa creditoria, inizialmente quantificata in euro
38.100,00.
A sostegno della domanda, il SI. ha prodotto la documentazione relativa ai Pt_1
pagamenti effettuati e ha allegato di non aver ricevuto alcun rimborso dei prestiti elargiti nel corso degli anni.
pagina 7 di 15 Parte resistente ha eccepito carenza di prova in ordine ai fatti narrati, ha contestato sia la quantificazione degli importi operata dall'attore, che l'obbligo di restituzione, e ha domandato il disconoscimento delle prove documentali versate in atti da controparte.
Pertanto, nel presente giudizio vi è controversia tra le parti in ordine all'entità e al titolo giustificativo delle dazioni di denaro che, per parte ricorrente, hanno natura onerosa e implicano l'obbligo di restituzione, mentre per parte resistente configurano mere liberalità
d'uso di modico valore.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda formulata da parte ricorrente occorre richiamare i principi in tema di obbligazioni restitutorie, verificando il corretto assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti.
Com'è noto, anche in materia di ripetizione di somme grava sull'attore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto, in applicazione degli ordinari principi di cui all'art. 2697 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'onere probatorio non si esaurisce nella prova della dazione di denaro, ma richiede di allegare altresì il titolo in forza del quale la somma è stata erogata.
La mera dazione di una somma di denaro può, infatti, astrattamente ascriversi a differenti causali, tra cui la liberalità d'uso o il mutuo, per cui è onere di parte ricorrente fornire la prova dell'avvenuto prestito con relativo obbligo di restituzione. In mancanza di elementi giustificanti un diverso titolo, la parte debitrice non può essere condannata alla restituzione dell'importo ricevuto (cfr. Corte d'Appello di Roma Sez. II, sent. n. 2706 del 24.04.2018).
Sul punto, deve escludersi che l'esistenza di un prestito oneroso e del correlato obbligo restitutorio, possa desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o di somme di denaro
(cfr. Cass. civ. Sez. II, ord. n. 27372 dell'8.10.2021). La Suprema Corte ha, infatti, puntualizzato che: “La “datio” di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'”accipiens” non confermi il titolo posto “ex adverso” alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'”accipiens”, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua
pagina 8 di 15 pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione” (cfr. Cass. civ. Sez. II, ord. n. 30944 del 29.11.2018).
Infine, appare opportuno evidenziare come l'eventuale contestazione sollevata dalla resistente in ordine al fondamento della pretesa non si configuri come eccezione sostanziale e, conseguentemente, non inverta l'onus probandi (cfr. Cass. civ. Sez. VI-1, ord. n. 17410 del 20.08.2020).
Nel caso di specie parte ricorrente ha dichiarato di aver corrisposto somme di denaro a titolo di prestiti e acconti per soddisfare le eSIenze personali e lavorative dell'ex fidanzata.
La domanda restitutoria si fonda unicamente sulle copie dei bonifici, degli assegni e delle ulteriori operazioni di pagamento versate in atti. La domanda non risulta fondata in quanto in parte gli esborsi non sono provati e in parte dall'istruttoria è emersa la falsità della documentazione prodotta da parte ricorrente.
2.1. Gli importi asseritamente corrisposti per l'acquisto della pelliccia “giacca volpe gold”
Il ricorrente deduce di aver versato nell'interesse della ricorrente i seguenti importi per l'acquisto della pelliccia “giacca volpe gold”:
- € 400,00 mediante bonifico bancario del 28.12.2015 eseguito dal conto corrente cointestato con la madre, SI.ra , a titolo di caparra per l'acquisto Persona_1
di una pelliccia, modello giacca volpe gold, presso la “ Org_1 Org_2
di via Montenapoleone a Milano (cfr. copia quietanza – doc. 2 parte
[...]
ricorrente);
- € 200,00 versati in contanti il 21.01.2017 quale ulteriore acconto per la pelliccia
(cfr. ricevuta rilasciata dalla – doc. 3 parte ricorrente); Org_1
- € 3.500,00 mediante bonifico bancario eseguito dal proprio conto corrente il
18.12.2017 a saldo per l'acquisto della pelliccia (cfr. copia ordine di bonifico CP_1
e fattura n. 4 del 12.01.2018 – doc.
6-7 parte ricorrente). Org_1
Parte resistente ha contestato tale ricostruzione nonché l'autenticità della documentazione prodotta.
La domanda restitutoria formulata da parte ricorrente risulta infondata per i motivi di seguito indicati:
pagina 9 di 15 - quanto al bonifico di acconto di € 400,00 per l'acquisto della pelliccia presso la
”, eseguito il 28.12.2015 dal conto corrente Controparte_4
cointestato con la madre del ricorrente, con comunicazione del 22.07.2022
[...]
ha segnalato come la SI.ra (madre del ricorrente) abbia Org_13 Per_1
intrattenuto presso l'istituto la sola delega ad operare per il periodo dal 9.06.2008 al
19.04.2011 su rapporto intestato ad altro soggetto e che, nella data indicata, non abbia inoltrato alcun bonifico in favore di ”. Deve, così, Controparte_7
accertarsi la non autenticità della quietanza sub doc. 2 prodotta da parte ricorrente.
Occorre rilevare come, peraltro, successivamente all'assolvimento dell'ordine di esibizione da parte di nulla abbia replicato il ricorrente;
Org_13
- in ordine ai residui importi, la ha allegato copia degli scontrini Parte_3
estratti dal registratore di cassa in uso all'epoca dei fatti, con la certificazione dell'operatore che ha eseguito il controllo. La documentazione in atti riscontra l'importo di € 200,00 e il minor importo di € 3.250,00 (pertanto non corrispondente a quello richiesto dal ricorrente pari a € 3.500,00) richiamati da parte ricorrente, che la data delle operazioni;
tuttavia, occorre considerare come – attese le contestazioni della resistente – la mera produzione di uno scontrino non permetta di assolvere l'onere probatorio, non potendosi desumere chi abbia effettuato il pagamento, né a quale titolo le somme siano state corrisposte;
infatti, in mancanza di ulteriori elementi di prova, non è quindi possibile valorizzare tale documento in senso favorevole alle prospettazioni attoree (“Lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benché il giudice di merito possa prenderlo in considerazione
e valutarlo a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali”, così Cass. civ.
Sez. II, ord. n. 8230 del 4.04.2018).
- infatti, quanto alla somma di € 200,00, asseritamente corrisposta il 21.01.2017, atteso l'avvenuto versamento in contanti il ricorrente non ha allegato ulteriore documentazione a supporto della spesa. La mera indicazione della somma nell'elenco scontrini, come detto, non consente di ritenere integrata la prova gravante su parte ricorrente
- del pari, quanto al presunto bonifico di € 3.500,00 a saldo dell'acquisto della pelliccia, con comunicazione inoltrata il 30.08.2022 ha chiarito come CP_6
pagina 10 di 15 l'attore non abbia mai aperto un conto corrente presso l'istituto di credito, né che alcuna operazione sia stata effettuata e registrata a suo nome nei sistemi informatici.
Di conseguenza, anche il documento sub doc. 6 di parte ricorrente deve considerarsi non autentico;
- Ad ulteriore supporto può poi valorizzarsi la comunicazione del 27-29.11.2023 con cui la ha riscontrato la non autenticità della fattura n. 4 del Controparte_7
12.01.2018 (doc. 7 di parte ricorrente): risulta, dunque, sfornita di riscontro probatorio l'intera operazione di acquisto del bene. Tale documentazione, per quanto sopravvenuta, non è stata contestata da parte ricorrente e può quindi essere valutata dal giudicante in base al principio espresso dall'art. 115 c.p.c.
Pertanto, l'istruttoria espletata ha appurato la falsità della documentazione introdotta in giudizio dall'attore (in particolare dei documenti 2, 6 e 7), come certificato dalle comunicazioni inoltrate dagli istituti di credito e dalla , in esito all'ordine di Org_1
esibizione disposto dal Tribunale. Tali attestazioni non sollevano perplessità, anche in quanto provenienti da soggetti istituzionali in grado di fornire validi riscontri sull'autenticità dei documenti, del tutto privi di interessi, anche indiretti, all'esito della causa.
2.2. Gli importi asseritamente corrisposti per i viaggi in Cina
Il ricorrente chiede inoltre la restituzione dell'importo complessivo di euro 4.000,00 asseritamente versato alla resistente per recarsi in Cina. In particolare, secondo la ricostruzione del SI. lo stesso avrebbe ricaricato € 2.000,00 il 20.07.2017 sulla Pt_1
carta Postepay della resistente e di aver eseguito un successivo bonifico di € 2.000,00 il
27.07.2018.
Parte resistente ha puntualmente contestato tale ricostruzione, deducendo da un lato di non essersi mai recata in Cina nel 2017, come desumibile dal passaporto prodotto in atti, nonché di aver ricevuto complessivi € 4.000,00 per sostenere le spese di viaggio.
Anche tale pretesa creditoria deve essere rigettata in quanto priva di alcun riscontro probatorio o sconfessata dagli atti e dai documenti di causa:
- parte resistente ha contestato di aver effettuato viaggi in Cina nei periodi indicati e tale circostanza risulta confermata dal passaporto prodotto in giudizio, non pagina 11 di 15 riportante alcun timbro in corrispondenza delle date indicate dal ricorrente (doc. 9 parte resistente);
- quanto al primo importo (euro 2.000,00, asseritamente versati il 20.7.2017) parte ricorrente non ha ottemperato all'ordine di esibizione dell'originale della ricevuta di ricarica Postepay (doc. 4 parte ricorrente), che è stata puntualmente contestata da
Org_ parte resistente. La mera copia della ricevuta versata in atti deve quindi considerarsi priva di efficacia probatoria, non trovando conferme in documentazione originale che ne attesti la veridicità;
- in relazione al secondo bonifico di euro 2.000,00 (asseritamente effettuato in data
27.7.2018 sul conto corrente n. 5059 acceso presso , recante quale Org_7 causale ”), , adempiendo all'ordine di Organizzazione_15 Org_7
esibizione disposto dal Giudice, con comunicazione del 27.07.2022 ha ravvisato palesi difformità nella contabile prodotta in giudizio da parte ricorrente (quali il luogo di emissione, il codice filiale e i caratteri di stampa, doc. 11), tali da rendere la documentazione non genuina e afferente ad un'operazione mai eseguita presso l'istituto di credito.
2.3. Gli ulteriori importi asseritamente corrisposti dal SI. Pt_1
Il ricorrente ha chiesto infine la restituzione dell'importo di € 10.000,00, corrisposto mediante emissione di assegno bancario datato 5.03.2018 a garanzia del contratto
Par preliminare di vendita di un immobile sito in Piacenza stipulato dalla SI.ra , nonché di
€ 20.000,00, corrisposto mediante emissione di assegno bancario datato 14.05.2018 corrisposto alla società “ a garanzia dell'affitto Organizzazione_4
di azienda di somministrazione alimenti e bevande denominata sita in Org_5
TO (PC).
Parte resistente ha contestato la ricostruzione del SI. nonché la documentazione Pt_1
prodotta, disconoscendo inoltre la firma apposta sui tre accordi prodotti da controparte, in quanto priva dei requisiti essenziali di autenticità e dell'indicazione della data.
Anche tale ultima domanda restitutoria non merita accoglimento per mancanza di prova:
Par
- In primo luogo, la SI.ra ha disconosciuto il contenuto e la sottoscrizione delle scritture private versate in atti (doc. 8-10), ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c.
pagina 12 di 15 Nessun elemento di prova può quindi trarsi da tale documentazione atteso che parte ricorrente, pur avendo dichiarato di volersi avvalere delle scritture disconosciute, non ne ha domandato la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez.
III, sent. n. 2220 del 16.02.2012, a tenore della quale “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli”);
- Parte ricorrente non ha fornito al Tribunale ulteriori elementi dai quali desumere l'effettiva sottoscrizione dei contratti, limitandosi a narrare i ripensamenti che la Par SI.ra avrebbe manifestato in merito all'apertura delle attività;
- Nondimeno, per le ragioni già addotte in relazione agli ulteriori pagamenti, la mera copia degli assegni e della contabile (doc. 8 e 10 parte ricorrente) non permetterebbe in ogni caso di ascrivere il pagamento ad un soggetto specifico, né di desumere a quale titolo le somme siano state corrisposte, né se l'assegno sia stato incassato.
In conclusione, non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante su parte ricorrente in ordine al titolo e all'esecuzione dei pagamenti di cui è stata chiesta la restituzione. La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
3. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 per fase decisionale, in quanto la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. – devono essere interamente poste a carico di parte ricorrente, in ragione del rigetto di tutte le domande dalla stessa formulate.
4. Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Parte resistente ha formulato domanda di condanna dell'ricorrente per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.
pagina 13 di 15 La domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dalla SI.ra merita accoglimento. Pt_2
Infatti, la disposizione sopra richiamata consente anche al Giudice d'ufficio di condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata, senza la necessità di provare il danno patito dalla controparte.
Infatti, l'art. 96, comma 3, c.p.c. prevede una forma di danno punitivo, finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose (C.
24410/2017; T. Milano 28.10.2019), difforme, quindi, dalla struttura tipica dell'illecito civile.
Presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quantomeno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (T. Palermo 6.11.2019).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità costituiscono, a titolo esemplificativo, condotte fondanti la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c.: esposizione di assunti che trovano smentita nella documentazione prodotta dalla stessa parte che li sostiene;
le difese macroscopicamente infondate sotto il profilo giuridico;
prospettazioni equivoche o contraddittorie o generiche, su circostanze rilevanti della controversia, non chiarite nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. nonostante il rilievo della controparte o del Giudice;
mancanza o insufficienza grave delle richieste istruttorie su circostanze rilevanti della controversia, a fronte di un onere probatorio;
nei procedimenti a contraddittorio posticipato, il sottacere al Giudice circostanze decisive al fine di ottenere provvedimenti favorevoli.
La condotta processuale consistente nella proposizione di una domanda restitutoria fondata su documentazione non autentica costituisce ipotesi ben più grave delle condotte sopra descritte e, pertanto, risulta senz'altro riconducibile alla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Infatti, la condotta così descritta costituisce in astratto autonomo illecito, il cui accertamento deve essere fatto valere nelle opportune sedi.
pagina 14 di 15 Nel caso di specie la condotta processuale tenuta dal SI. risulta senz'altro Pt_1
connotata da mala fede: la parte ha azionato una domanda restitutoria fondata su documentazione successivamente rivelatasi non autentica (in particolare, i documenti 2, 6,
7 e 11 di parte ricorrente) e la cui non autenticità è emersa solo all'esito dell'ordine di esibizione degli originali, non assolto da parte ricorrente, e delle verifiche eseguite dagli istituti di credito e della , pertanto a seguito di un rilevante dispendio di risorse Org_1
processuali.
Nella quantificazione della somma da versare a parte resistente ex art. 96 comma 3 c.p.c., occorre osservare il criterio equitativo, potendo essere tale somma calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 21570/2012 e C. Cost. 6.6.2019, n. 139). In particolare, nel caso di specie, secondo un criterio equitativo e tenuto conto della particolare gravità della condotta tenuta da parte ricorrente, tale somma può essere commisurata in un importo pari al doppio dell'ammontare delle spese di lite liquidate a favore di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda formulata da Parte_1
2) Condanna a rimborsare in favore di le spese di giudizio che Parte_1 Pt_2
liquida in € 5.940,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, nonché al pagamento a favore di parte resistente della somma di euro 11.880,00 ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Lodi, 8.3.2024
Il Giudice
Ada Cappello
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1881/2021 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], assistito e difeso dall'Avv. Sonia Canevisio (c.f.
) del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2
quest'ultima in Lodi, via Tiziano Zalli n. 30; ricorrente nei confronti di:
(c.f. ), nata a [...] Pt_2 C.F._3
l'8.08.1986 e residente in [...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente tra loro dall'Avv. Luisa Caridi (c.f.
del Foro di Pavia e dall'Avv. Cristina Carminati (c.f. C.F._4
) del Foro di Cremona ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5
di quest'ultima sito in Cremona (CR), via Guarneri del Gesù n. 3; resistente
Conclusioni di parte ricorrente
“voglia l'Ill. Tribunale di Lodi, in accoglimento del ricorso, e respinta ogni altra domanda contraria: nel merito: condannare la SI.ra a versare al SI. la somma relativa al prestito per Pt_2 Pt_1
l'acquisto della pelliccia, pari ad euro 3.450,00 (come da dichiarazione della pellicceria),
pagina 1 di 15 oltre ad euro 30.000,00 relativi agli acconti/caparre per l'acquisto delle licenze dei bar o quell'altra somma ritenuta di giustizia;
In via istruttoria
Si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria, poiché a seguito di quanto emerso dall'ordine di esibizione, relativamente alla questione della pelliccia, sarebbe necessario sentire la teste indicata nella memoria istruttoria n. 3 del ricorrente al fine di confermare che la pelliccia non è stata regalata, ma la resistente avrebbe dovuto restituire la somma data in prestito.
Relativamente alla questione dei contratti per le licenze, sentire i testimoni indicati nella seconda memoria istruttoria di parte ricorrente è l'unico modo per consentire di confutare le contestazioni riferite da parte resistente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
In via preliminare
- prendere atto del tempestivo disconoscimento delle firme apposte in calce alle scritture private disconosciute, con ogni consequenziale declaratoria di non veridicità /utilizzabilità delle stesse;
Nel merito
In via principale
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente mandare esente la resistente da qualsivoglia pretesa di controparte
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ravvisare un rapporto obbligatorio tra le odierne parti in causa, rideterminare il quantum debeatur da quantificarsi sulla base di quanto debitamente provato in corso di causa dal ricorrente
In ogni caso
- condannare il ricorrente al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ex art.
96 c.p.c., per responsabilità aggravata e lite temeraria, se del caso in solido con il professionista che lo ha rappresentato stante le evidenze processuali;
- condannare il SI. alla refusione delle spese di lite, oltre diritti ed onorari di Pt_1 causa oltre a spese forfettarie IVA e CPA come per Legge”.
pagina 2 di 15 CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 23.06.2021, ha domandato Parte_1
di accertare e dichiarare il credito vantato nei confronti della SI.ra , con Pt_2
conseguente condanna della resistente a corrispondergli la somma di € 38.100,00.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha rappresentato di aver intrattenuto una
Par relazione sentimentale con la SI.ra , nel corso della quale le avrebbe accordato numerosi prestiti con l'intento di agevolarne l'attività lavorativa e di soddisfare le eSIenze personali della compagna.
Nello specifico, il SI. avrebbe corrisposto € 38.100,00 complessivi, attraverso le Pt_1
seguenti operazioni:
- € 400,00 mediante bonifico bancario del 28.12.2015 eseguito dal conto corrente cointestato con la madre, SI.ra , a titolo di caparra per l'acquisto Persona_1
di una pelliccia, modello giacca volpe gold, presso la “ Org_1 Org_2
di via Montenapoleone a Milano (cfr. copia quietanza – doc. 2 parte
[...]
ricorrente);
- € 200,00 versati in contanti il 21.01.2017 quale ulteriore acconto per la pelliccia
(cfr. ricevuta rilasciata dalla – doc. 3 parte ricorrente); Org_1
- € 2.000,00 ricaricati il 20.07.2017 sulla carta Postepay n. 4023600902933433 al fine Par di permettere alla SI.ra un viaggio in Cina (cfr. ricevuta di pagamento ed estratto conto Postepay – doc.
4-5 parte ricorrente);
- € 3.500,00 mediante bonifico bancario eseguito dal proprio conto corrente il
18.12.2017 a saldo per l'acquisto della pelliccia (cfr. copia ordine di bonifico CP_1
e fattura Pellicceria n. 4 del 12.01.2018 – doc.
6-7 parte ricorrente);
- € 10.000,00 mediante emissione di assegno bancario datato 5.03.2018 a garanzia del contratto preliminare di vendita di un immobile sito in Piacenza stipulato dalla pagina 3 di 15 Par SI.ra (cfr. copia assegno bancario n. 0516378001-18 e copia Org_3
contratto preliminare – doc. 8 parte ricorrente);
- € 20.000,00 mediante emissione di assegno bancario datato 14.05.2018 corrisposto alla società “ a garanzia per l'affitto di Organizzazione_4 azienda di somministrazione alimenti e bevande denominata ” sita in Org_5
TO (PC) (cfr. ricevuta pagamento ed estratto conto – doc. Organizzazione_6
9-10 parte ricorrente);
- € 2.000,00 mediante bonifico bancario del 27.07.2018 eseguito dal proprio conto Par corrente a titolo di prestito per permettere alla SI.ra un viaggio in Cina (cfr. copia ordine di bonifico – doc. 11 parte ricorrente). Org_7
Par Infine, il ricorrente ha rappresentato che la SI.ra nell'aprile 2019 ha costituito con il SI. la società – sita in Codogno, Controparte_2 Controparte_3
avente ad oggetto la gestione e conduzione di esercizi pubblici per la somministrazione di bevande e alimenti (cfr. atto costitutivo a firma Notaio – doc. 1 parte ricorrente) – e Per_2
che, nonostante formale lettera di messa in mora, notificata il 24.05.2021, non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme indicate (cfr. lettera del 18.05.2021 e copia notifica – doc. 12 parte ricorrente).
Par Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 9.11.2021, la SI.ra ha disconosciuto espressamente la documentazione prodotta dal ricorrente, domandando di disporre ex art. 210 c.p.c. l'esibizione documentale in originale, e ha concluso, nel merito, per l'infondatezza delle domande avversarie, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A sostegno delle proprie domande ed eccezioni, la parte ha rappresentato quanto segue:
- Nel corso della breve relazione sentimentale intrattenuta, le parti si sono vicendevolmente scambiate regali di modico valore, come da consuetudine tra
Par fidanzati. Tuttavia, la SI.ra contesta di aver ricevuto le ingenti somme di denaro indicate dall'attore e di aver beneficiato di alcun prestito;
Par
- Terminata la relazione tra le parti, la SI.ra e il suo nuovo compagno hanno presentato un esposto presso la Questura di Lodi rappresentando i comportamenti minacciosi tenuti dall'ex fidanzato nei loro confronti (cfr. esposto del 16.09.2019 e sommarie informazioni del 23-25.09.2019 – doc.
2-3 parte resistente);
pagina 4 di 15 - Nel corso degli anni, assistito da tre distinti legali, il SI. ha domandato la Pt_1
restituzione di ingenti somme asseritamente elargite a titolo di regalie, prestiti e versamenti, operando quantificazioni di volta in volta diverse;
- In particolare, inizialmente l'importo richiesto ammontava a € 61.809,00, oltre alla restituzione di alcuni oggetti (la pelliccia di volpe, un e altri orologi) oppure, Org_8
in sostituzione di questi ultimi, € 28.100,00, per un complessivo ammontare pari ad
€ 89.909,00 (cfr. raccomandata del 10.09.2019 a firma dell'avv. Ferrara – doc. 4 parte resistente);
- Nelle missive dell'11.11.2020 e 26.01.2021 a firma dell'avv. Canevisio l'importo richiesto veniva quantificato in € 7.500,00 (cfr. doc.
5-6 parte resistente);
- Nella successiva raccomandata del 3.05.2021 a firma dell'avv. Galetta la somma domandata era pari ad € 39.350,00 (cfr. doc. 7 parte resistente);
- Infine, nella missiva del 18.05.2021 a firma dell'avv. Canevisio l'importo reclamato ammontava ad € 38.100,00 (cfr. doc. 12 parte ricorrente);
- Anche l'istanza di mediazione, depositata il 29.06.2021 dall'avv. Galetta, è stata seguita dall'instaurazione della presente controversia per il tramite di altro professionista, senza attendere la celebrazione del primo incontro conciliativo fissato per il 2.09.2021 (cfr. domanda di mediazione – doc. 8 parte resistente).
In punto di onere probatorio, la parte ha domandato il disconoscimento delle prove documentali prodotte da controparte rappresentandone le manifeste incongruità, e precisamente:
Par
- Nessun documento attesta l'erogazione di prestiti alla SI.ra ;
- In ordine all'asserito prestito per l'acquisto della pelliccia, i documenti allegati dimostrano incongruenze tra il codice IBAN riportato nella contabile della e quelli indicati nelle quietanze di bonifico. Inoltre, con Parte_3 particolare riguardo al bonifico di € 3.500,00, dalla contabile emerge l'impiego di caratteri tipografici diversi nell'indicazione del beneficiario “ Org_9
” e nella causale “ ” rispetto a quelli
[...] Organizzazione_10
utilizzati nel restante corpo del testo (cfr. doc. 2 e 6 parte ricorrente);
- L'importo di € 4.000,00 riportato nella fattura asseritamente emessa dalla non corrisponde né alla somma indicata nella ricevuta rilasciata il Org_1
pagina 5 di 15 21.01.2017, né all'ammontare di € 4.100,00 che il SI. assume di aver Pt_1
corrisposto (cfr. doc. 3 e 7 parte ricorrente);
- Quanto ai prestiti per i viaggi, la parte contesta di essersi recata in Cina nel 2017, come desumibile dal passaporto prodotto in atti, nonché di aver ricevuto complessivi € 4.000,00 per sostenere le spese di viaggio (cfr. passaporto – doc. 9 parte resistente);
- In particolare, la somma di € 2.000,00 che il fidanzato le avrebbe corrisposto non Par risulta dall'estratto conto trimestrale unico conto di cui la SI.ra è Org_11
intestataria. Inoltre, l'analisi del formato testuale adottato dimostra ulteriori irregolarità ed esclude la genuinità della contabile Postepay e della ricevuta di ricarica prodotte da controparte (cfr. ricevuta ed estratto conto 2014 – Org_11 doc.
4-5 parte ricorrente;
estratto conto 2018 – doc. 11 parte resistente); Org_11
- Quanto all'ulteriore somma di € 2.000,00, asseritamente eseguita dal conto corrente Orga
del SI. l'istituto di credito ha confermato a parte resistente la non Pt_1 genuinità della contabile versata in atti, in ragione della “serie di palesi difformità rispetto alle contabili prodotte dai nostri sistemi informativi (es. luogo di emissione
e codice filiale, caratteri di stampa)” (cfr. comunicazione doc. 10-11 Org_12
parte resistente);
- In merito ai due assegni versati a garanzia dell'asserita sottoscrizione dei contratti preliminari e per l'affitto di azienda, la parte disconosce la firma apposta sui tre accordi prodotti da controparte, in quanto priva dei requisiti essenziali di autenticità
e dell'indicazione della data (cfr. doc.
8-10 parte ricorrente); Par
- L'unica attività gestita dalla SI.ra è la e prima Controparte_3
di allora la parte non ha mai stipulato contratti di locazione commerciale, affitto o vendita, né le era stata attribuita alcuna partita IVA;
- In ogni caso, l'assegno n. 0516378001-18 di € 10.000,00 non menziona il titolo, mentre la contabile riportante l'assegno di € 20.000,00 non fornisce alcuna prova in relazione all'emittente e al beneficiario del documento;
- Il contratto preliminare di vendita contiene, infine, periodi privi di senso compiuto e il contenuto appare una mera riproduzione parziale di altro documento.
pagina 6 di 15 All'udienza del 15.12.2021 il G.I., rilevata la necessità di procedere ad un'istruzione non sommaria della causa, ha disposto il mutamento del rito.
Nel rispetto dei termini concessi all'udienza del 9.02.2022, le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha replicato alle contestazioni avversarie puntualizzando di aver pagato complessivi € 4.100,00 per la pelliccia e di non aver ottenuto la restituzione di tali somme date in prestito. La parte ha altresì ribadito la genuinità della documentazione
Postepay prodotta.
Quanto, infine, ai contratti di preliminari di locazione commerciale e di vendita stipulati,
Par dopo aver firmato gli accordi la SI.ra ha mutato il proprio intendimento e non ha più iniziato la gestione del bar.
In esito all'udienza dell'8.06.2022, con ordinanza del 5.07.2022, integrata il 7.07.2022, il
G.I. ha disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'attore e dei terzi
( , , e ) degli Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Org_7
originali dei documenti richiesto da parte resistente, incaricata dell'onere di notificare ai terzi la predetta ordinanza.
In esito all'udienza del 16.11.2022, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione e superflua l'ammissione delle prove orali richieste dalle arti, con ordinanza del 14.02.2023 ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Seguiva, infine, il deposito di note conclusive delle parti.
2. Sul diritto di credito di parte ricorrente
Parte ricorrente ha domandato di accertare il credito vantato nei confronti della SI.ra Pt_2
e di condannare la resistente a corrispondergli la somma di € 33.450,00, di cui €
[...]
3.450,00 relativi al prestito per l'acquisto della pelliccia e € 30.000,00 per gli acconti per l'acquisto delle licenze dei bar. In particolare, in sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha ridotto l'ammontare della pretesa creditoria, inizialmente quantificata in euro
38.100,00.
A sostegno della domanda, il SI. ha prodotto la documentazione relativa ai Pt_1
pagamenti effettuati e ha allegato di non aver ricevuto alcun rimborso dei prestiti elargiti nel corso degli anni.
pagina 7 di 15 Parte resistente ha eccepito carenza di prova in ordine ai fatti narrati, ha contestato sia la quantificazione degli importi operata dall'attore, che l'obbligo di restituzione, e ha domandato il disconoscimento delle prove documentali versate in atti da controparte.
Pertanto, nel presente giudizio vi è controversia tra le parti in ordine all'entità e al titolo giustificativo delle dazioni di denaro che, per parte ricorrente, hanno natura onerosa e implicano l'obbligo di restituzione, mentre per parte resistente configurano mere liberalità
d'uso di modico valore.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda formulata da parte ricorrente occorre richiamare i principi in tema di obbligazioni restitutorie, verificando il corretto assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti.
Com'è noto, anche in materia di ripetizione di somme grava sull'attore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto, in applicazione degli ordinari principi di cui all'art. 2697 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'onere probatorio non si esaurisce nella prova della dazione di denaro, ma richiede di allegare altresì il titolo in forza del quale la somma è stata erogata.
La mera dazione di una somma di denaro può, infatti, astrattamente ascriversi a differenti causali, tra cui la liberalità d'uso o il mutuo, per cui è onere di parte ricorrente fornire la prova dell'avvenuto prestito con relativo obbligo di restituzione. In mancanza di elementi giustificanti un diverso titolo, la parte debitrice non può essere condannata alla restituzione dell'importo ricevuto (cfr. Corte d'Appello di Roma Sez. II, sent. n. 2706 del 24.04.2018).
Sul punto, deve escludersi che l'esistenza di un prestito oneroso e del correlato obbligo restitutorio, possa desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o di somme di denaro
(cfr. Cass. civ. Sez. II, ord. n. 27372 dell'8.10.2021). La Suprema Corte ha, infatti, puntualizzato che: “La “datio” di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'”accipiens” non confermi il titolo posto “ex adverso” alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'”accipiens”, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua
pagina 8 di 15 pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione” (cfr. Cass. civ. Sez. II, ord. n. 30944 del 29.11.2018).
Infine, appare opportuno evidenziare come l'eventuale contestazione sollevata dalla resistente in ordine al fondamento della pretesa non si configuri come eccezione sostanziale e, conseguentemente, non inverta l'onus probandi (cfr. Cass. civ. Sez. VI-1, ord. n. 17410 del 20.08.2020).
Nel caso di specie parte ricorrente ha dichiarato di aver corrisposto somme di denaro a titolo di prestiti e acconti per soddisfare le eSIenze personali e lavorative dell'ex fidanzata.
La domanda restitutoria si fonda unicamente sulle copie dei bonifici, degli assegni e delle ulteriori operazioni di pagamento versate in atti. La domanda non risulta fondata in quanto in parte gli esborsi non sono provati e in parte dall'istruttoria è emersa la falsità della documentazione prodotta da parte ricorrente.
2.1. Gli importi asseritamente corrisposti per l'acquisto della pelliccia “giacca volpe gold”
Il ricorrente deduce di aver versato nell'interesse della ricorrente i seguenti importi per l'acquisto della pelliccia “giacca volpe gold”:
- € 400,00 mediante bonifico bancario del 28.12.2015 eseguito dal conto corrente cointestato con la madre, SI.ra , a titolo di caparra per l'acquisto Persona_1
di una pelliccia, modello giacca volpe gold, presso la “ Org_1 Org_2
di via Montenapoleone a Milano (cfr. copia quietanza – doc. 2 parte
[...]
ricorrente);
- € 200,00 versati in contanti il 21.01.2017 quale ulteriore acconto per la pelliccia
(cfr. ricevuta rilasciata dalla – doc. 3 parte ricorrente); Org_1
- € 3.500,00 mediante bonifico bancario eseguito dal proprio conto corrente il
18.12.2017 a saldo per l'acquisto della pelliccia (cfr. copia ordine di bonifico CP_1
e fattura n. 4 del 12.01.2018 – doc.
6-7 parte ricorrente). Org_1
Parte resistente ha contestato tale ricostruzione nonché l'autenticità della documentazione prodotta.
La domanda restitutoria formulata da parte ricorrente risulta infondata per i motivi di seguito indicati:
pagina 9 di 15 - quanto al bonifico di acconto di € 400,00 per l'acquisto della pelliccia presso la
”, eseguito il 28.12.2015 dal conto corrente Controparte_4
cointestato con la madre del ricorrente, con comunicazione del 22.07.2022
[...]
ha segnalato come la SI.ra (madre del ricorrente) abbia Org_13 Per_1
intrattenuto presso l'istituto la sola delega ad operare per il periodo dal 9.06.2008 al
19.04.2011 su rapporto intestato ad altro soggetto e che, nella data indicata, non abbia inoltrato alcun bonifico in favore di ”. Deve, così, Controparte_7
accertarsi la non autenticità della quietanza sub doc. 2 prodotta da parte ricorrente.
Occorre rilevare come, peraltro, successivamente all'assolvimento dell'ordine di esibizione da parte di nulla abbia replicato il ricorrente;
Org_13
- in ordine ai residui importi, la ha allegato copia degli scontrini Parte_3
estratti dal registratore di cassa in uso all'epoca dei fatti, con la certificazione dell'operatore che ha eseguito il controllo. La documentazione in atti riscontra l'importo di € 200,00 e il minor importo di € 3.250,00 (pertanto non corrispondente a quello richiesto dal ricorrente pari a € 3.500,00) richiamati da parte ricorrente, che la data delle operazioni;
tuttavia, occorre considerare come – attese le contestazioni della resistente – la mera produzione di uno scontrino non permetta di assolvere l'onere probatorio, non potendosi desumere chi abbia effettuato il pagamento, né a quale titolo le somme siano state corrisposte;
infatti, in mancanza di ulteriori elementi di prova, non è quindi possibile valorizzare tale documento in senso favorevole alle prospettazioni attoree (“Lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benché il giudice di merito possa prenderlo in considerazione
e valutarlo a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali”, così Cass. civ.
Sez. II, ord. n. 8230 del 4.04.2018).
- infatti, quanto alla somma di € 200,00, asseritamente corrisposta il 21.01.2017, atteso l'avvenuto versamento in contanti il ricorrente non ha allegato ulteriore documentazione a supporto della spesa. La mera indicazione della somma nell'elenco scontrini, come detto, non consente di ritenere integrata la prova gravante su parte ricorrente
- del pari, quanto al presunto bonifico di € 3.500,00 a saldo dell'acquisto della pelliccia, con comunicazione inoltrata il 30.08.2022 ha chiarito come CP_6
pagina 10 di 15 l'attore non abbia mai aperto un conto corrente presso l'istituto di credito, né che alcuna operazione sia stata effettuata e registrata a suo nome nei sistemi informatici.
Di conseguenza, anche il documento sub doc. 6 di parte ricorrente deve considerarsi non autentico;
- Ad ulteriore supporto può poi valorizzarsi la comunicazione del 27-29.11.2023 con cui la ha riscontrato la non autenticità della fattura n. 4 del Controparte_7
12.01.2018 (doc. 7 di parte ricorrente): risulta, dunque, sfornita di riscontro probatorio l'intera operazione di acquisto del bene. Tale documentazione, per quanto sopravvenuta, non è stata contestata da parte ricorrente e può quindi essere valutata dal giudicante in base al principio espresso dall'art. 115 c.p.c.
Pertanto, l'istruttoria espletata ha appurato la falsità della documentazione introdotta in giudizio dall'attore (in particolare dei documenti 2, 6 e 7), come certificato dalle comunicazioni inoltrate dagli istituti di credito e dalla , in esito all'ordine di Org_1
esibizione disposto dal Tribunale. Tali attestazioni non sollevano perplessità, anche in quanto provenienti da soggetti istituzionali in grado di fornire validi riscontri sull'autenticità dei documenti, del tutto privi di interessi, anche indiretti, all'esito della causa.
2.2. Gli importi asseritamente corrisposti per i viaggi in Cina
Il ricorrente chiede inoltre la restituzione dell'importo complessivo di euro 4.000,00 asseritamente versato alla resistente per recarsi in Cina. In particolare, secondo la ricostruzione del SI. lo stesso avrebbe ricaricato € 2.000,00 il 20.07.2017 sulla Pt_1
carta Postepay della resistente e di aver eseguito un successivo bonifico di € 2.000,00 il
27.07.2018.
Parte resistente ha puntualmente contestato tale ricostruzione, deducendo da un lato di non essersi mai recata in Cina nel 2017, come desumibile dal passaporto prodotto in atti, nonché di aver ricevuto complessivi € 4.000,00 per sostenere le spese di viaggio.
Anche tale pretesa creditoria deve essere rigettata in quanto priva di alcun riscontro probatorio o sconfessata dagli atti e dai documenti di causa:
- parte resistente ha contestato di aver effettuato viaggi in Cina nei periodi indicati e tale circostanza risulta confermata dal passaporto prodotto in giudizio, non pagina 11 di 15 riportante alcun timbro in corrispondenza delle date indicate dal ricorrente (doc. 9 parte resistente);
- quanto al primo importo (euro 2.000,00, asseritamente versati il 20.7.2017) parte ricorrente non ha ottemperato all'ordine di esibizione dell'originale della ricevuta di ricarica Postepay (doc. 4 parte ricorrente), che è stata puntualmente contestata da
Org_ parte resistente. La mera copia della ricevuta versata in atti deve quindi considerarsi priva di efficacia probatoria, non trovando conferme in documentazione originale che ne attesti la veridicità;
- in relazione al secondo bonifico di euro 2.000,00 (asseritamente effettuato in data
27.7.2018 sul conto corrente n. 5059 acceso presso , recante quale Org_7 causale ”), , adempiendo all'ordine di Organizzazione_15 Org_7
esibizione disposto dal Giudice, con comunicazione del 27.07.2022 ha ravvisato palesi difformità nella contabile prodotta in giudizio da parte ricorrente (quali il luogo di emissione, il codice filiale e i caratteri di stampa, doc. 11), tali da rendere la documentazione non genuina e afferente ad un'operazione mai eseguita presso l'istituto di credito.
2.3. Gli ulteriori importi asseritamente corrisposti dal SI. Pt_1
Il ricorrente ha chiesto infine la restituzione dell'importo di € 10.000,00, corrisposto mediante emissione di assegno bancario datato 5.03.2018 a garanzia del contratto
Par preliminare di vendita di un immobile sito in Piacenza stipulato dalla SI.ra , nonché di
€ 20.000,00, corrisposto mediante emissione di assegno bancario datato 14.05.2018 corrisposto alla società “ a garanzia dell'affitto Organizzazione_4
di azienda di somministrazione alimenti e bevande denominata sita in Org_5
TO (PC).
Parte resistente ha contestato la ricostruzione del SI. nonché la documentazione Pt_1
prodotta, disconoscendo inoltre la firma apposta sui tre accordi prodotti da controparte, in quanto priva dei requisiti essenziali di autenticità e dell'indicazione della data.
Anche tale ultima domanda restitutoria non merita accoglimento per mancanza di prova:
Par
- In primo luogo, la SI.ra ha disconosciuto il contenuto e la sottoscrizione delle scritture private versate in atti (doc. 8-10), ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c.
pagina 12 di 15 Nessun elemento di prova può quindi trarsi da tale documentazione atteso che parte ricorrente, pur avendo dichiarato di volersi avvalere delle scritture disconosciute, non ne ha domandato la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez.
III, sent. n. 2220 del 16.02.2012, a tenore della quale “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli”);
- Parte ricorrente non ha fornito al Tribunale ulteriori elementi dai quali desumere l'effettiva sottoscrizione dei contratti, limitandosi a narrare i ripensamenti che la Par SI.ra avrebbe manifestato in merito all'apertura delle attività;
- Nondimeno, per le ragioni già addotte in relazione agli ulteriori pagamenti, la mera copia degli assegni e della contabile (doc. 8 e 10 parte ricorrente) non permetterebbe in ogni caso di ascrivere il pagamento ad un soggetto specifico, né di desumere a quale titolo le somme siano state corrisposte, né se l'assegno sia stato incassato.
In conclusione, non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante su parte ricorrente in ordine al titolo e all'esecuzione dei pagamenti di cui è stata chiesta la restituzione. La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
3. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 per fase decisionale, in quanto la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. – devono essere interamente poste a carico di parte ricorrente, in ragione del rigetto di tutte le domande dalla stessa formulate.
4. Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Parte resistente ha formulato domanda di condanna dell'ricorrente per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.
pagina 13 di 15 La domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dalla SI.ra merita accoglimento. Pt_2
Infatti, la disposizione sopra richiamata consente anche al Giudice d'ufficio di condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata, senza la necessità di provare il danno patito dalla controparte.
Infatti, l'art. 96, comma 3, c.p.c. prevede una forma di danno punitivo, finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose (C.
24410/2017; T. Milano 28.10.2019), difforme, quindi, dalla struttura tipica dell'illecito civile.
Presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quantomeno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (T. Palermo 6.11.2019).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità costituiscono, a titolo esemplificativo, condotte fondanti la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c.: esposizione di assunti che trovano smentita nella documentazione prodotta dalla stessa parte che li sostiene;
le difese macroscopicamente infondate sotto il profilo giuridico;
prospettazioni equivoche o contraddittorie o generiche, su circostanze rilevanti della controversia, non chiarite nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. nonostante il rilievo della controparte o del Giudice;
mancanza o insufficienza grave delle richieste istruttorie su circostanze rilevanti della controversia, a fronte di un onere probatorio;
nei procedimenti a contraddittorio posticipato, il sottacere al Giudice circostanze decisive al fine di ottenere provvedimenti favorevoli.
La condotta processuale consistente nella proposizione di una domanda restitutoria fondata su documentazione non autentica costituisce ipotesi ben più grave delle condotte sopra descritte e, pertanto, risulta senz'altro riconducibile alla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Infatti, la condotta così descritta costituisce in astratto autonomo illecito, il cui accertamento deve essere fatto valere nelle opportune sedi.
pagina 14 di 15 Nel caso di specie la condotta processuale tenuta dal SI. risulta senz'altro Pt_1
connotata da mala fede: la parte ha azionato una domanda restitutoria fondata su documentazione successivamente rivelatasi non autentica (in particolare, i documenti 2, 6,
7 e 11 di parte ricorrente) e la cui non autenticità è emersa solo all'esito dell'ordine di esibizione degli originali, non assolto da parte ricorrente, e delle verifiche eseguite dagli istituti di credito e della , pertanto a seguito di un rilevante dispendio di risorse Org_1
processuali.
Nella quantificazione della somma da versare a parte resistente ex art. 96 comma 3 c.p.c., occorre osservare il criterio equitativo, potendo essere tale somma calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 21570/2012 e C. Cost. 6.6.2019, n. 139). In particolare, nel caso di specie, secondo un criterio equitativo e tenuto conto della particolare gravità della condotta tenuta da parte ricorrente, tale somma può essere commisurata in un importo pari al doppio dell'ammontare delle spese di lite liquidate a favore di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda formulata da Parte_1
2) Condanna a rimborsare in favore di le spese di giudizio che Parte_1 Pt_2
liquida in € 5.940,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, nonché al pagamento a favore di parte resistente della somma di euro 11.880,00 ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Lodi, 8.3.2024
Il Giudice
Ada Cappello
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